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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24155 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
T R A in persona del procuratore pro tempore, dott. Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Parte_2 dell'avv. Luca Giacobbe ( che la rappresenta e difende Email_1
in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: cessione di crediti – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la ricorrente: “… Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte resistente alle obbligazioni contrattuali di cui all'art.
3.1 del Contratto per tutti i motivi suesposti nonché l'intervenuta risoluzione del Contratto di cessione ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della resistente e, per
l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 78.179,71 o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
1 MOTIVI DELLA DECI SIONE
• rilevato che, con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 5 giugno 2024, la ha adito questo Tribunale per Parte_1
sentir condannare la al pagamento in suo favore, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, della somma di €78.179,71;
• che, a sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto che il 6 marzo
2024 aveva stipulato con la un contratto in forza Controparte_1 del quale quest'ultima si impegnava a cederle crediti d'imposta del valore nominale di €744.568,65 a fronte di un prezzo pari all'89,5% del detto valore nominale;
che, in violazione degli obblighi contrattuali, la
[...]
non aveva provveduto né a trasmettere la documentazione CP_1
probatoria dei crediti ceduti quale espressamente prevista in contratto, né ad eseguire operativamente la cessione dei crediti fiscali tramite la piattaforma dell'Agenzia delle entrate;
che l'inadempimento della parte cedente, impedendo il prodursi del divisato effetto traslativo, peraltro finalizzato a consentire ad essa ricorrente di compensare i crediti fiscali oggetto dell'acquisto con altri suoi debiti verso l'Erario, era di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.; e che dalla risoluzione del contratto era derivato per essa ricorrente un danno economico di €78.179,71, pari alla differenza tra il valore nominale dei crediti oggetto della cessione e la minor somma che avrebbe dovuto pagare a titolo di prezzo, danno che andava pertanto risarcito;
• che la sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_1
contumace;
• considerato che, come risulta chiaramente dalla clausola di cui all'art.
2.2 del contratto concluso tra le parti di causa (v. doc. 2 fascicolo ricorrente),
l'efficacia della cessione era pattiziamente subordinata al verificarsi di una serie di condizioni, tra cui “l'invio da parte del Cedente di tutta la
Documentazione Obbligatoria, secondo le modalità meglio previste nell'Allegato B”;
2 • che, alla luce di tale precisazione, l'impegno del cedente di trasmettere al cessionario, entro due giorni dalla sottoscrizione del contratto, la cd. documentazione obbligatoria inerente ai crediti ceduti – impegno sancito all'art.
3.1 del contratto – va visto non già come obbligazione facente parte del programma negoziale, bensì come onere a carico del cedente, funzionale a consentire l'efficacia del contratto, e dunque, in sostanza, come evento condizionale (è infatti noto che, almeno in linea generale,
l'evento dedotto in condizione deve essere estraneo all'esecuzione del contratto);
• che la qualificazione della trasmissione della cd. documentazione obbligatoria in termini di condizione (e, più esattamente, di condizione sospensiva) trova conferma: i) nella già citata previsione di cui all'art.
2.2 del contratto che subordina l'efficacia del contratto all'invio della detta documentazione;
ii) nell'art.
6.1 del contratto, in base al quale l'efficacia definitiva della cessione dei crediti è subordinata, tra l'altro, al verificarsi di tutte le condizioni previste all'art. 2 dell'accordo; iii) nella disposizione di cui all'art.
2.3 del contratto, che prevede che le condizioni di cui all'art.
2.2 sono poste nell'esclusivo interesse del cessionario, il quale può anche rinunciarvi dandone comunicazione scritta alla controparte;
• che, sulla base dell'esposto assetto di interessi, può allora affermarsi che alla società cedente era in sostanza rimesso il potere di decidere se rendere o meno efficace il contratto mediante l'assolvimento dell'onere predetto
(salva la possibilità della parte cessionaria, tuttavia non esercitata, di rinunciare a tale condizione);
• che dalla qualificazione della trasmissione della cd. documentazione obbligatoria quale condizione derivano due conseguenze: 1) l'omissione di tale attività, essendo estranea al programma negoziale, non costituisce inadempimento ma configura piuttosto un fatto impeditivo dell'efficacia del contratto, ciò che preclude in questa sede di pronunciare un provvedimento costitutivo di risoluzione, che invece presuppone l'esistenza di un contratto efficace;
2) l'insussistenza dei presupposti per
3 la risoluzione impedisce altresì di riconoscere alla ricorrente il risarcimento del danno chiesto ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.;
• ritenuto pertanto che la domanda attorea debba essere rigettata;
• e che non si sia luogo alla pronuncia sulle spese, stante la contumacia della convenuta;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
2. - nulla per le spese di lite.
Roma, 13 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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