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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/11/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 6/11/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3266 dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 6/11/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/4/2025 e ritualmente notificato, la ricorrente deduceva che aveva lavorato alle dipendenze del con contratti a tempo Controparte_1 determinato fino al 30 giugno negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; che per i suddetti periodi non le era stata riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rivolta ai docenti con contratto fino al 30 giugno e finalizzata al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, risultante dalla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione
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ufficiale delle attività didattiche;
che il mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie era discriminatorio per contrasto con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, legge n. 228/2012 che prevede che il docente a tempo indeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale accertasse la sussistenza del diritto all'indennità sostitutiva per i periodi indicati e condannasse il alla relativa Controparte_1 corresponsione nella misura quantificata in ricorso;
con vittoria di spese con attribuzione.
Il resistente non si costituiva in giudizio. CP_1
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, nei cui confronti il ricorso è CP_1 stato ritualmente notificato e per il quale nessuno si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – indennità sostitutiva delle ferie non godute -, con la conseguenza che la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del connessa e consequenziale allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne Controparte_1 consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ancora, va osservato che sussiste la competenza per territorio dell'adito Tribunale.
Infatti, l'ufficio scolastico presso il quale parte ricorrente prestava servizio al momento del deposito del ricorso è ricompreso nel circondario del Tribunale di Trani, il che giustifica il radicarsi della competenza per territorio innanzi a quest'ultimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 413, comma 5, c.p.c. secondo cui “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”; in questi termini Cass., ord. n. 506/2019, secondo cui “In tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del
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dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio”.
Ciò detto, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale del lavoratore, tutelato sia a livello europeo che nazionale.
Tale diritto ha assunto rilevanza per il personale docente precario in riferimento alla questione giuridica legata alle ferie maturate ma non godute.
Sul piano della normativa nazionale interna, occorre prendere le mosse dalle disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del comparto scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente, in particolare, rileva quanto previsto dai commi 9 e 10:
- in base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi;
- secondo il comma 10, per i soli docenti a tempo indeterminato, è previsto che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, detta alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
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La disposizione del CCNL in esame, inoltre, prevede che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Tale norma, come chiarito dalla Corte di Cassazione, tra l'altro, con l'ordinanza n. 16715/2024, deve essere intesa nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Ne consegue, quindi, che, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni e le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie è poi intervenuto il legislatore, nel 2012, che, con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ha stabilito che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale norma ha superato il vaglio di costituzionalità. Infatti, con sentenza della Corte Costituzionale
n. 95 del 6 maggio 2016, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), il Giudice delle Leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ossia che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
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Ciò posto, quindi, secondo la Corte Costituzionale, il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
In ogni caso, a distanza di pochi mesi dall'intervento operato con la legge n. 135/2012, il legislatore
è nuovamente intervenuto, con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha poi aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Da ciò consegue, quindi, in sintesi, che:
- nel periodo intercorrente tra la vigenza della legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n.
95 del 2012) e l'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009;
- con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella
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già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine;
- il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
3.2 Così ricostruita la disciplina interna, essa va poi coordinata e interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea.
Sul punto, in particolare, deve osservarsi che la CGUE, Grande Sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea disciplinanti il diritto alle ferie, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Più specificamente, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il che implica, quindi, che il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un
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periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
L'onere di dimostrare l'assolvimento di tale obbligo informative e di esplicito invito alla fruizione delle ferie incombe sul datore di lavoro.
Pertanto, interpretando la normativa nazionale in conformità ai principi comunitari in tema di diritto alle ferie, come sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e ribadito dall'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, le condizioni affermate dalla CGUE nelle citate decisioni possono essere rispettate desumendole in via interpretativa dal testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che, peraltro, la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Con la conseguenza, rilevante ai fini della risoluzione del caso di specie, che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il quadro normativo interno ed europeo è stato ricostruito nei termini fin qui riportati dalla Corte di
Cassazione che, con ordinanza n. 13440 del 15.05.2024, nell'affrontare la questione concernente il diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva nel caso di due docenti precari, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Ciò in conformità con quanto già in precedenza statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
14268/2022, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il
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datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
In termini conformi anche la più recente ordinanza della Suprema Corte, n. 16715/2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (cfr., in termini conformi, anche Cass., ord. n. 28587/24).
Può ritenersi, quindi, ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte che riconosce il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie in favore dei docenti assunti a tempo determinato, in presenza dei presupposti fin qui evidenziati.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) con riferimento all'adempimento dell'obbligo informativo e di invito del docente a fruire delle ferie, non è stata fornita dal convenuto – rimasto contumace e sul quale incombeva tale CP_1 onere probatorio - la prova di aver invitato parte ricorrente a fruire delle ferie nel periodo di sospensione, né, tanto meno, di averla avvertita in ordine alle conseguenze della perdita del diritto
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alle ferie e dell'indennità sostitutiva;
il che implica, quindi, la sussistenza del diritto a conseguire l'indennità sostitutiva delle ferie;
b) con riferimento alla quantificazione di quest'ultima, deve premettersi che, per calcolare il numero dei giorni di ferie a cui hanno diritto i docenti, occorre considerare la formula desumibile dagli art. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL 2007.
In particolare, gli artt. 19, comma 9, e 20, comma 2, del CCNL del 4/8/1995, poi ribaditi dagli art. 13 e 14 del CCNL. del 29.11.2007, stabiliscono che il docente a tempo indeterminato ha diritto a 30 gg. di ferie e, dopo 3 anni di servizio, a 32 giorni di ferie.
In relazione al personale a tempo determinato, invece, l'articolo 25 del C.C.N.L. del 4.08.1995 e l'articolo 19 del C.C.N.L. del 29.11.2007 prevedono che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Ciò comporta, quindi, che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturati dal personale a tempo determinato, occorre moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio) i giorni di servizio e dividere il risultato per 360.
Ciò posto, considerata la mancata prova da parte del convenuto dell'adempimento CP_1 dell'obbligo informativo e di invito alla fruizione delle ferie, tenuto conto dei criteri di calcolo richiamati, e dei periodi di servizio come dedotti in ricorso e documentalmente provati dai contratti e dai cedolini allegati al ricorso, - sussiste il diritto della parte ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute nella misura di 20,5 giorni per l'annualità 2021/2022, 15,6 giorni per l'annualità
2022/2023 e 15,3 giorni per l'annualità 2023/2024 (vd. conteggi indicati in ricorso, elaborati in conformità ai criteri previsti dal Contratto Collettivo innanzi richiamato e in linea con le risultanze documentali).
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per i periodi come dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati innanzi e, per l'effetto, il va condannato al pagamento della Controparte_1 relativa indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico del CP_1 resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
15/4/2025 da nei confronti del , nonché Parte_1 Controparte_1 dell' rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_2
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1) dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2) dichiara il diritto di parte ricorrente a ottenere il beneficio dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per i periodi come dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati innanzi;
3) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nella misura accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
4) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 1.030,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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