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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7542/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 09/04/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (l'avv. Renato Lai per gli attori e l'avv. Stefania Anedda in sostituzione dei difensori della convenuta) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 17 N. R.G. 7542/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7542/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Renato Lai, Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in via Grazia Deledda n. 49 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo.
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco Secci e Alberto Secci, elettivamente domiciliata in via della Pineta n. 53/B - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTA pagina 2 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2018 , Parte_1 Parte_4 [...]
, e hanno convenuto l al Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6 CP_1
giudizio di questo Tribunale, al fine di dichiarare la responsabilità concorsuale di quest'ultima nel sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarla, nella misura del 30 %, alla rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a seguito del sinistro mortale occorso ai danni del congiunto Persona_1
A fondamento delle loro ragioni, le parti attrici hanno sostenuto quanto di seguito sinteticamente esposto:
- in data 09.08.2016 il congiunto stava percorrendo, alla guida del motociclo Persona_1
Honda Hornet targato BD75181, unitamente alla passeggera la SS 126 in direzione Parte_6
S. Giovanni Suergiu - Sant'Antioco;
- giunto all'altezza del km 1,500, il motoveicolo del era stato travolto dall'autovettura R_
Ford Focus, targata CJ423SE, condotta da che, proveniente dalla direzione opposta, CP_2
nell'effettuare una manovra di sorpasso di un'autoambulanza aveva invaso la corsia del motoveicolo,
scontrandosi con lo stesso;
- il era deceduto nell'immediatezza del sinistro, mentre la aveva riportato gravi R_ Pt_6
lesioni permanenti;
- nel corso delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Cagliari, il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, ing. , aveva concluso per la sussistenza della responsabilità Per_2
concorsuale del Cara e del nella causazione del sinistro;
R_
- in particolare, il consulente del Pubblico Ministero aveva accertato la grave responsabilità del conducente dell'automobile per avere eseguito un sorpasso in violazione del codice della strada,
pagina 3 di 17 invadendo la corsia del senso opposto di marcia e causando lo scontro con la moto condotta dal
R_
- peraltro, il medesimo consulente, aveva ritenuto che la posizione di marcia del motoveicolo nella corsia di pertinenza non fosse corretta, in quanto non aveva occupato la parte destra della carreggiata, ma stava marciando a sinistra in prossimità della linea di mezzeria;
- nell'ambito dello stesso procedimento penale, il consulente di parte degli eredi del ing. R_
, aveva inoltre rilevato che nella causazione del sinistro aveva avuto un'interferenza causale la Per_3
circostanza, emergente dalle fotografie scattate nell'immediatezza dai Carabinieri nel luogo del sinistro, che la carreggiata percorsa dal motoveicolo presentasse l'asfalto logoro e caratterizzato da avvallamenti in senso orizzontale e verticale, che avevano condizionato la condotta di guida del motociclista;
- l'ing. , pertanto, aveva ritenuto che il non avesse potuto marciare nella parte Per_3 R_
destra della propria corsia a causa delle cattive condizioni del manto stradale, che lo avrebbero di fatto indotto a procedere sulla sinistra in prossimità della linea di mezzeria;
- gli attori, prima dell'introduzione dell'odierno giudizio, avevano sottoscritto un accordo transattivo con la , società assicuratrice del veicolo del Cara, che aveva Controparte_3
valutato la responsabilità del Cara nella causazione del sinistro nella misura del 70 %;
- gli odierni attori hanno pertanto agito iure proprio per domandare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per la perdita del congiunto nella residua misura del 30%;
- i fratelli del defunto inoltre, hanno agito anche nella qualità di coeredi della Persona_1
sorella , deceduta successivamente al sinistro mortale occorso al fratello;
Per_4
- quanto all'attrice la stessa ha agito nella sua qualità di convivente more Parte_6
uxorio del con il quale aveva convissuto per quasi vent'anni fino all'avvenuto decesso. R_
Tanto premesso, le parti attrici hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 17 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale della convenuta, nella misura del 30% o
di quella diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa, per il fatto di cui all'espositiva;
- per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali, in misura concorsuale, nessuno escluso, riportati dagli attori in conseguenza della morte
di nella misura di euro 25.000,00 ciascuno per , , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, e , anche quali coeredi di , e nella Parte_4 CP_4 Parte_5 Persona_5
misura di euro 75.000,00 per o in quelle diversa somme, maggiori o minori, che Parte_6
risulteranno dovute in corso dì causa;
- condannare la convenuta al pagamento delle predette somme in favore degli attori;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite”.
Si è costituita in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 11.12.2018, contestando le avverse pretese, per i motivi di seguito sinteticamente esposti:
- la documentazione fotografica allegata alla relazione dei Carabinieri della Stazione di
Sant'Antioco, intervenuti sul luogo del sinistro, provava che la carreggiata percorsa dal motoveicolo del non era affatto deteriorata;
R_
- in ogni caso, l'asserita presenza di anomalie del manto stradale non poteva costituire un'insidia,
posto che il sinistro si era verificato in condizioni di ampia visibilità, trattandosi di un tratto rettilineo in una mattinata estiva, per cui il avrebbe dovuto adeguare la sua condotta di guida alle R_
presunte anomalie della carreggiata;
- nel caso in cui il avesse mantenuto rigorosamente la destra della corsia, la collisione R_
sarebbe avvenuta comunque, dal momento che il aveva effettuato il sorpasso senza che vi fosse lo CP_2
spazio necessario;
- non erano fondate le voci di danno indicate dalla parte attrice.
pagina 5 di 17 Tanto premesso, l ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“il Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO RIGETTARE l'avversa domanda in quanto infondata in
fatto e in diritto, posto che il sinistro di cui trattasi si è verificato per colpa esclusiva di , CP_2
conducente la “ , tg.CJ423SE, od in concorso con , conducente il CP_5 Persona_1
motoveicolo “HONDA HORNET”, tg.BD75181, dante causa degli odierni attori;
IN VIA DI MERO SUBORDINE E , accertata la sussistenza del Controparte_6
“nesso causale” tra il sinistro mortale di cui trattasi e la cosa in custodia, i danni subiti dagli attori in
limiti di verità e giustizia, con contestuale riduzione del risarcimento in proporzione al grado di colpa
accertato in capo al ex art.1227 c.c.”. Persona_1
La causa, istruita tramite prove documentali e orali nonché con l'espletamento della CTU,
ritenuta dal Giudice matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Deve preliminarmente rilevarsi che la dinamica del sinistro è pacifica in causa, non essendo stata contestata, cosicché deve aversi riguardo in proposito alla ricostruzione dei fatti esposta nell'atto introduttivo in conformità alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero a firma dell'ing. , Per_2
acquisita agli atti dell'odierno giudizio (R.G.N.R. 8042/2016).
Deve pertanto ritenersi pacificamente accertato che, in data 09.08.2016, la vettura Ford C Max,
targata CJ423SE, condotta da nel percorrere la ss. 126 con direzione S. Antioco - San CP_2
Giovanni Suergiu, durante una manovra di sorpasso ad un'ambulanza del 118, aveva travolto il motoveicolo Honda Hornet, targato BD75181, che procedeva nella direttrice opposta, condotto da con a bordo la passeggera Persona_1 Parte_6
pagina 6 di 17 Il era deceduto nell'immediatezza del sinistro, mentre la aveva riportato gravi R_ Pt_6
lesioni permanenti.
In relazione all'obbligo risarcitorio del Cara, la sua posizione è stata definita dagli eredi del tramite un accordo transattivo con la compagnia assicuratrice che R_ Controparte_3
aveva valutato la responsabilità principale del Cara nella misura del 70%.
Pertanto, la causa è giunta alla decisione di questo Tribunale in merito all'accertamento della responsabilità concorsuale dell' - quale ente gestore della strada - per aver omesso di svolgere CP_1
l'attività manutenzione del manto stradale al fine di eliminare le situazioni di pericolo.
Nell'ambito del procedimento penale, il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero,
ing. , aveva concluso ritendo che, ferma restando la responsabilità dell'indagato, era Per_2
ravvisabile anche una responsabilità concorsuale del perché, in violazione dell'art. 143 1 R_
comma c.d.s., non stava marciando nella parte destra della carreggiata ma a sinistra in prossimità della linea di mezzeria.
Tale consulenza - pacificamente utilizzabile nell'odierno giudizio in quanto si tratta di atti del procedimento penale - non aveva peraltro analizzato in modo sufficiente il particolare, risultante in modo evidente dalle fotografie scattate dai carabinieri nell'immediatezza del fatto, dello stato di usura del manto stradale.
La circostanza è stata invece valorizzata dal CTU ing. nominato nel presente Persona_6
giudizio, il quale ha rilevato che “come si evince dalla documentazione fotografica agli atti, da quella
reperibile pubblicamente e dalla documentazione fotografica prodotta in occasione del sopralluogo
del 2 dicembre 2022, la strada presenta diverse problematiche la cui genesi si ritiene sia dovuta al
clima, all'umidità in prossimità della banchina, all'acqua, nonché al traffico veicolare, anche pesante,
sull'unica strada di accesso al centro abitato di Sant'Antioco. Dall'esame di tali immagini si notano
pagina 7 di 17 diversi punti in cui sono stati eseguiti dei rappezzi e alcuni punti in cui sono presenti le caratteristiche
fessurazioni al bordo della corsia.
In corrispondenza del punto d'urto non si notano elementi particolari ma nel tratto antistante il
presunto punto d'urto si notano fessurazioni longitudinali in corrispondenza del margine destro della
corsia percorsa dal motoveicolo. Nel tratto suddetto ed in quello successivo si notano dei rappezzi
finalizzati all'eliminazione delle buche ma non delle zone in depressione e delle fessurazioni se non
quelle più evidenti. Se si esaminano le immagini riferite allo stato del manto stradale nella zona di
interesse si nota che tali anomalie erano presenti sin dall'anno 2010.
Eccezione fatta per alcuni rappezzi, volti prevalentemente all'eliminazione delle buche più
profonde formatesi, si nota e si rimarca che, in presenza di tali criticità, la manutenzione risulta
quantomeno carente nell'intervallo temporale considerato che si estende dal 2010 al 2019 e che
comprende anche l'epoca del sinistro” (CTU in. Atzeni pagg. 12-14).
Il CTU, pertanto, dopo avere accertato l'esistenza delle suddette criticità nel manto stradale, ha concluso per la sussistenza del rapporto di causalità tra le stesse e il sinistro per cui è causa: “la
traiettoria percorsa dal motoveicolo era resa obbligata, in quanto più sicura per un veicolo a due
ruote, a causa dei dissesti stradali evidenziati e che erano presenti nei tratti immediatamente
antecedenti e successivi il presunto punto d'urto. Si ritiene, pertanto, che esista un rapporto causale
tra lo stato di ammaloramento della sede stradale nel tratto considerato e la condotta del conducente
del motoveicolo” (CTU pag. 20).
Le conclusioni tratte dal CTU nell'odierno giudizio devono essere condivise in quanto le indagini peritali sono state svolte in modo logico e documentato da un esperto del settore nel contraddittorio con i consulenti di parte.
pagina 8 di 17 Le valutazioni del CTU ing. devono tuttavia essere disattese in merito all'assoluta Per_6
esclusione del concorso colposo del motociclista, sul quale invece il CT del Pubblico Ministero ing.
aveva ritenuto che vi fosse una parte di responsabilità. Per_2
Infatti, si deve ritenere che la condotta di guida del fosse stata condizionata dal dissesto R_
stradale presente sul lato sinistro della carreggiata, che lo aveva indotto ad accentrare la traiettoria della moto.
Tuttavia, la condotta del non appare totalmente esente da colpa, poiché la presenza di R_
fenditure longitudinali, di avvallamenti e di ulteriori imperfezioni dell'asfalto, avrebbe dovuto rallentare la marcia e mantenere una posizione centrale nella carreggiata.
Nel corso di causa, invece, è emerso che il stava procedendo in prossimità della linea di R_
mezzeria ad una velocità superiore al limite imposto in quel tratto di strada (95 km/h a fronte del limite dei 90 km/h), mentre proprio le condizioni stradali avrebbero dovuto indurlo ad una maggiore cautela sia nella velocità che nella traiettoria di marcia, al fine di evitare l'impatto con veicoli provenienti in senso contrario.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene in via equitativa che la responsabilità concorsuale dell' debba essere valutata nella misura del 20%, mentre permane il concorso colposo a carico CP_1
di nella residua misura del 10%. Persona_1
******
Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda risarcitoria degli attori iure proprio per il danno parentale conseguente alla perdita del congiunto rispettivamente convivente more Persona_1
uxorio di e fratello degli altri attori. Parte_6
In relazione agli attori è accertato in causa il presupposto processuale della loro qualità R_
di fratelli del deceduto risultante dal certificato storico di famiglia e dalla dichiarazione Persona_1
di successione prodotti in atti (doc. 2 dell'atto di citazione).
pagina 9 di 17 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la lesione al rapporto parentale dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente appunto nella perdita del rapporto parentale, allorché
colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Sul punto, solo allorché si intenda far valere la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare è necessario che sussista una situazione di convivenza,
in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico,
solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario,
nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (Cassazione civile sez.
VI, 28/02/2020 n. 5452, conf. Cass. 16.03.2012 n. 4253).
Inoltre, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale “va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto” (v. Cassazione Civile, sentenza n. 8801 del 28 marzo 2023).
Pertanto, gli attori sono legittimati ad agire per la perdita del rapporto parentale con il R_
defunto fratello, che di per sé è sufficiente ad integrare il danno risarcibile.
Quanto al danno da perdita del legame con l'attrice è stata fornita prova Parte_6
documentale e testimoniale della sussistenza di una stabile convivenza more uxorio dall'anno 2000 al
2016 con il defunto Persona_1
Infatti, all'udienza di prova orale del 08.10.2021, il teste ha confermato che “il Tes_1
rapporto tra e era iniziato nella giovinezza e hanno coabitato fino al decesso di Parte_6 R_
” (capitolo 9 di parte attrice). R_
pagina 10 di 17 La circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale ha dichiarato che Tes_2
“conosco dal 1991[…] da amiche ci siamo e continuiamo a frequentarci, per questo motivo Parte_6
ho conosciuto e confermo che dal 2000 abitavano assieme” (capitolo 7 di parte attrice). R_
Anche i restanti testi di parte attrice, e hanno confermato Testimone_3 Testimone_4
che “[…]la convivenza è durata fino alla morte di ” (capitolo 9 di parte attrice). R_
Pertanto, nel caso di specie, devono ritenersi accertati la duratura convivenza more uxorio e lo stabile legame affettivo tra e che integrano il presupposto Persona_1 Parte_6
dell'indennizzo richiesto.
Gli attori , e hanno agito Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
anche in qualità di successori legittimi della deceduta sorella , in ragione del rapporto di Persona_5
parentela con il de cuius che la legittimava alla successione, ai sensi dell'art. 565 c.c. e seguenti.
La pretesa è fondata.
È documentato e pacifico in causa che (sorella degli attori) fosse deceduta in data Persona_5
15.10.2017, pertanto successivamente alla morte del fratello avvenuta nel sinistro del Persona_1
09.08.2016.
Pertanto, in qualità di eredi legittimi di , gli attori (ciascuno per la sua quota di Persona_5
eredità) sono legittimati ad agire per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale patito da per la morte del fratello Persona_5 Persona_1
******
Si deve ora procedere alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da ciascuno degli attori per la perdita del loro congiunto, nella misura accertata in causa del 20%, stante la responsabilità concorsuale dell' nella causazione dell'evento. CP_1
Alla luce delle risultanze di causa, l'importo dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale patito dagli attori deve pertanto essere così determinato:
pagina 11 di 17 (fratello non convivente) Parte_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 20
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 59.430,00
20% di € 59.430,00 = € 11.886,00
(sorella non convivente) Parte_3
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 20
IMPORTO del RISARCIMENTO € 59.430,00
20% di € 59.430,00 = € 11.886,00;
(fratello non convivente) Parte_2
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 10
15
15
pagina 12 di 17 Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.826,00,
20% di € 62.826,00 = € 12.565,20;
(sorella non convivente) Parte_4
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 4
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 16
IMPORTO del RISARCIMENTO € 52.638,00,
20% di € 52.638,00 = € 10.527,60;
(fratello non convivente) Parte_5
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 4
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 16
IMPORTO del RISARCIMENTO € 52.638,00,
15
15
15
pagina 13 di 17 20% di € 52.638,00 = € 10.527,60;
(sorella non convivente) Persona_5
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 20
IMPORTO del RISARCIMENTO € 59.430,00
20% di € 59.430,00 = € 11.886,00;
(convivente more uxorio) Parte_6
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 66
IMPORTO del RISARCIMENTO € 316.791,00
20% di € 316.791,00 = € 63.358,20.
15
16
15
pagina 14 di 17 Traendo le conclusioni, agli importi complessivamente così determinati, devono essere sommati interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore:
Pacifico Deidda
Rivalutazione + Interessi: € 3.544,85
Capitale Rivalutato + Interessi: € 15.430,85;
Parte_3
Rivalutazione + Interessi: € 3.544,85
Capitale Rivalutato + Interessi: € 15.430,85;
Parte_2
Rivalutazione + Interessi: € 3.747,43
Capitale Rivalutato + Interessi: € 16.312,63;
Parte_4
Rivalutazione + Interessi: € 3.139,72
Capitale Rivalutato + Interessi: € 13.667,32;
Parte_5
Rivalutazione + Interessi: € 3.139,72
Capitale Rivalutato + Interessi: € 13.667,32;
Persona_5
Rivalutazione + Interessi: € 3.544,85
pagina 15 di 17 Capitale Rivalutato + Interessi: € 15.430,85;
Parte_6
Rivalutazione + Interessi: € 18.895,78
Capitale Rivalutato + Interessi: € 82.253,98.
Quanto alla voce di danno di natura patrimoniale, esso deve essere liquidato in solido agli attori,
nella misura del 20%, delle spese documentate in causa pari a 2.263,18 euro (1.248,14 euro, quale 20%
di 6.240,72 euro per spese funerarie + 1.015,04 euro, pari al 20% di 5.075,20 per spese di CTP), per un totale complessivo di 2.938,16 euro, inclusi rivalutazione e interessi.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in misura media in base al valore della causa fino a
260.000,00 euro, oltre a quelle di CTU separatamente liquidate seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) accertata la responsabilità concorsuale di per le causali in premessa, la CP_1
condanna al pagamento dei seguenti importi:
€ 15.430,85 in favore di;
Parte_1
€ 15.430,85 in favore di;
Parte_3
€ 16.312,63 in favore di;
Parte_2
€ 13.667,32 in favore di;
Parte_4
€ 13.667,32 in favore di;
Parte_5
€ 82.253,98 in favore di;
Parte_6
pagina 16 di 17 2) condanna la convenuta al pagamento in solido agli attori , Parte_1 Parte_3
, , E , della somma
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
di 15.430,85 euro per le causali in premessa, in qualità di coeredi della defunta;
Persona_5
3) condanna la convenuta al pagamento in solido agli attori , Parte_1 Parte_3
, , , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
della somma di 2.938,16 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le causali in
[...]
premessa;
4) condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese legali, che si liquidano in complessivi
€ 17.709,60 (di cui € 16.923,60 per competenze e € 786,00 per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese per la CTU CP_1
separatamente liquidate.
Cagliari 09.04.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 09/04/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (l'avv. Renato Lai per gli attori e l'avv. Stefania Anedda in sostituzione dei difensori della convenuta) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 17 N. R.G. 7542/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7542/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Renato Lai, Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in via Grazia Deledda n. 49 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo.
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco Secci e Alberto Secci, elettivamente domiciliata in via della Pineta n. 53/B - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTA pagina 2 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2018 , Parte_1 Parte_4 [...]
, e hanno convenuto l al Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6 CP_1
giudizio di questo Tribunale, al fine di dichiarare la responsabilità concorsuale di quest'ultima nel sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarla, nella misura del 30 %, alla rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a seguito del sinistro mortale occorso ai danni del congiunto Persona_1
A fondamento delle loro ragioni, le parti attrici hanno sostenuto quanto di seguito sinteticamente esposto:
- in data 09.08.2016 il congiunto stava percorrendo, alla guida del motociclo Persona_1
Honda Hornet targato BD75181, unitamente alla passeggera la SS 126 in direzione Parte_6
S. Giovanni Suergiu - Sant'Antioco;
- giunto all'altezza del km 1,500, il motoveicolo del era stato travolto dall'autovettura R_
Ford Focus, targata CJ423SE, condotta da che, proveniente dalla direzione opposta, CP_2
nell'effettuare una manovra di sorpasso di un'autoambulanza aveva invaso la corsia del motoveicolo,
scontrandosi con lo stesso;
- il era deceduto nell'immediatezza del sinistro, mentre la aveva riportato gravi R_ Pt_6
lesioni permanenti;
- nel corso delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Cagliari, il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, ing. , aveva concluso per la sussistenza della responsabilità Per_2
concorsuale del Cara e del nella causazione del sinistro;
R_
- in particolare, il consulente del Pubblico Ministero aveva accertato la grave responsabilità del conducente dell'automobile per avere eseguito un sorpasso in violazione del codice della strada,
pagina 3 di 17 invadendo la corsia del senso opposto di marcia e causando lo scontro con la moto condotta dal
R_
- peraltro, il medesimo consulente, aveva ritenuto che la posizione di marcia del motoveicolo nella corsia di pertinenza non fosse corretta, in quanto non aveva occupato la parte destra della carreggiata, ma stava marciando a sinistra in prossimità della linea di mezzeria;
- nell'ambito dello stesso procedimento penale, il consulente di parte degli eredi del ing. R_
, aveva inoltre rilevato che nella causazione del sinistro aveva avuto un'interferenza causale la Per_3
circostanza, emergente dalle fotografie scattate nell'immediatezza dai Carabinieri nel luogo del sinistro, che la carreggiata percorsa dal motoveicolo presentasse l'asfalto logoro e caratterizzato da avvallamenti in senso orizzontale e verticale, che avevano condizionato la condotta di guida del motociclista;
- l'ing. , pertanto, aveva ritenuto che il non avesse potuto marciare nella parte Per_3 R_
destra della propria corsia a causa delle cattive condizioni del manto stradale, che lo avrebbero di fatto indotto a procedere sulla sinistra in prossimità della linea di mezzeria;
- gli attori, prima dell'introduzione dell'odierno giudizio, avevano sottoscritto un accordo transattivo con la , società assicuratrice del veicolo del Cara, che aveva Controparte_3
valutato la responsabilità del Cara nella causazione del sinistro nella misura del 70 %;
- gli odierni attori hanno pertanto agito iure proprio per domandare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per la perdita del congiunto nella residua misura del 30%;
- i fratelli del defunto inoltre, hanno agito anche nella qualità di coeredi della Persona_1
sorella , deceduta successivamente al sinistro mortale occorso al fratello;
Per_4
- quanto all'attrice la stessa ha agito nella sua qualità di convivente more Parte_6
uxorio del con il quale aveva convissuto per quasi vent'anni fino all'avvenuto decesso. R_
Tanto premesso, le parti attrici hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 17 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale della convenuta, nella misura del 30% o
di quella diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa, per il fatto di cui all'espositiva;
- per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali, in misura concorsuale, nessuno escluso, riportati dagli attori in conseguenza della morte
di nella misura di euro 25.000,00 ciascuno per , , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, e , anche quali coeredi di , e nella Parte_4 CP_4 Parte_5 Persona_5
misura di euro 75.000,00 per o in quelle diversa somme, maggiori o minori, che Parte_6
risulteranno dovute in corso dì causa;
- condannare la convenuta al pagamento delle predette somme in favore degli attori;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite”.
Si è costituita in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 11.12.2018, contestando le avverse pretese, per i motivi di seguito sinteticamente esposti:
- la documentazione fotografica allegata alla relazione dei Carabinieri della Stazione di
Sant'Antioco, intervenuti sul luogo del sinistro, provava che la carreggiata percorsa dal motoveicolo del non era affatto deteriorata;
R_
- in ogni caso, l'asserita presenza di anomalie del manto stradale non poteva costituire un'insidia,
posto che il sinistro si era verificato in condizioni di ampia visibilità, trattandosi di un tratto rettilineo in una mattinata estiva, per cui il avrebbe dovuto adeguare la sua condotta di guida alle R_
presunte anomalie della carreggiata;
- nel caso in cui il avesse mantenuto rigorosamente la destra della corsia, la collisione R_
sarebbe avvenuta comunque, dal momento che il aveva effettuato il sorpasso senza che vi fosse lo CP_2
spazio necessario;
- non erano fondate le voci di danno indicate dalla parte attrice.
pagina 5 di 17 Tanto premesso, l ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“il Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO RIGETTARE l'avversa domanda in quanto infondata in
fatto e in diritto, posto che il sinistro di cui trattasi si è verificato per colpa esclusiva di , CP_2
conducente la “ , tg.CJ423SE, od in concorso con , conducente il CP_5 Persona_1
motoveicolo “HONDA HORNET”, tg.BD75181, dante causa degli odierni attori;
IN VIA DI MERO SUBORDINE E , accertata la sussistenza del Controparte_6
“nesso causale” tra il sinistro mortale di cui trattasi e la cosa in custodia, i danni subiti dagli attori in
limiti di verità e giustizia, con contestuale riduzione del risarcimento in proporzione al grado di colpa
accertato in capo al ex art.1227 c.c.”. Persona_1
La causa, istruita tramite prove documentali e orali nonché con l'espletamento della CTU,
ritenuta dal Giudice matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Deve preliminarmente rilevarsi che la dinamica del sinistro è pacifica in causa, non essendo stata contestata, cosicché deve aversi riguardo in proposito alla ricostruzione dei fatti esposta nell'atto introduttivo in conformità alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero a firma dell'ing. , Per_2
acquisita agli atti dell'odierno giudizio (R.G.N.R. 8042/2016).
Deve pertanto ritenersi pacificamente accertato che, in data 09.08.2016, la vettura Ford C Max,
targata CJ423SE, condotta da nel percorrere la ss. 126 con direzione S. Antioco - San CP_2
Giovanni Suergiu, durante una manovra di sorpasso ad un'ambulanza del 118, aveva travolto il motoveicolo Honda Hornet, targato BD75181, che procedeva nella direttrice opposta, condotto da con a bordo la passeggera Persona_1 Parte_6
pagina 6 di 17 Il era deceduto nell'immediatezza del sinistro, mentre la aveva riportato gravi R_ Pt_6
lesioni permanenti.
In relazione all'obbligo risarcitorio del Cara, la sua posizione è stata definita dagli eredi del tramite un accordo transattivo con la compagnia assicuratrice che R_ Controparte_3
aveva valutato la responsabilità principale del Cara nella misura del 70%.
Pertanto, la causa è giunta alla decisione di questo Tribunale in merito all'accertamento della responsabilità concorsuale dell' - quale ente gestore della strada - per aver omesso di svolgere CP_1
l'attività manutenzione del manto stradale al fine di eliminare le situazioni di pericolo.
Nell'ambito del procedimento penale, il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero,
ing. , aveva concluso ritendo che, ferma restando la responsabilità dell'indagato, era Per_2
ravvisabile anche una responsabilità concorsuale del perché, in violazione dell'art. 143 1 R_
comma c.d.s., non stava marciando nella parte destra della carreggiata ma a sinistra in prossimità della linea di mezzeria.
Tale consulenza - pacificamente utilizzabile nell'odierno giudizio in quanto si tratta di atti del procedimento penale - non aveva peraltro analizzato in modo sufficiente il particolare, risultante in modo evidente dalle fotografie scattate dai carabinieri nell'immediatezza del fatto, dello stato di usura del manto stradale.
La circostanza è stata invece valorizzata dal CTU ing. nominato nel presente Persona_6
giudizio, il quale ha rilevato che “come si evince dalla documentazione fotografica agli atti, da quella
reperibile pubblicamente e dalla documentazione fotografica prodotta in occasione del sopralluogo
del 2 dicembre 2022, la strada presenta diverse problematiche la cui genesi si ritiene sia dovuta al
clima, all'umidità in prossimità della banchina, all'acqua, nonché al traffico veicolare, anche pesante,
sull'unica strada di accesso al centro abitato di Sant'Antioco. Dall'esame di tali immagini si notano
pagina 7 di 17 diversi punti in cui sono stati eseguiti dei rappezzi e alcuni punti in cui sono presenti le caratteristiche
fessurazioni al bordo della corsia.
In corrispondenza del punto d'urto non si notano elementi particolari ma nel tratto antistante il
presunto punto d'urto si notano fessurazioni longitudinali in corrispondenza del margine destro della
corsia percorsa dal motoveicolo. Nel tratto suddetto ed in quello successivo si notano dei rappezzi
finalizzati all'eliminazione delle buche ma non delle zone in depressione e delle fessurazioni se non
quelle più evidenti. Se si esaminano le immagini riferite allo stato del manto stradale nella zona di
interesse si nota che tali anomalie erano presenti sin dall'anno 2010.
Eccezione fatta per alcuni rappezzi, volti prevalentemente all'eliminazione delle buche più
profonde formatesi, si nota e si rimarca che, in presenza di tali criticità, la manutenzione risulta
quantomeno carente nell'intervallo temporale considerato che si estende dal 2010 al 2019 e che
comprende anche l'epoca del sinistro” (CTU in. Atzeni pagg. 12-14).
Il CTU, pertanto, dopo avere accertato l'esistenza delle suddette criticità nel manto stradale, ha concluso per la sussistenza del rapporto di causalità tra le stesse e il sinistro per cui è causa: “la
traiettoria percorsa dal motoveicolo era resa obbligata, in quanto più sicura per un veicolo a due
ruote, a causa dei dissesti stradali evidenziati e che erano presenti nei tratti immediatamente
antecedenti e successivi il presunto punto d'urto. Si ritiene, pertanto, che esista un rapporto causale
tra lo stato di ammaloramento della sede stradale nel tratto considerato e la condotta del conducente
del motoveicolo” (CTU pag. 20).
Le conclusioni tratte dal CTU nell'odierno giudizio devono essere condivise in quanto le indagini peritali sono state svolte in modo logico e documentato da un esperto del settore nel contraddittorio con i consulenti di parte.
pagina 8 di 17 Le valutazioni del CTU ing. devono tuttavia essere disattese in merito all'assoluta Per_6
esclusione del concorso colposo del motociclista, sul quale invece il CT del Pubblico Ministero ing.
aveva ritenuto che vi fosse una parte di responsabilità. Per_2
Infatti, si deve ritenere che la condotta di guida del fosse stata condizionata dal dissesto R_
stradale presente sul lato sinistro della carreggiata, che lo aveva indotto ad accentrare la traiettoria della moto.
Tuttavia, la condotta del non appare totalmente esente da colpa, poiché la presenza di R_
fenditure longitudinali, di avvallamenti e di ulteriori imperfezioni dell'asfalto, avrebbe dovuto rallentare la marcia e mantenere una posizione centrale nella carreggiata.
Nel corso di causa, invece, è emerso che il stava procedendo in prossimità della linea di R_
mezzeria ad una velocità superiore al limite imposto in quel tratto di strada (95 km/h a fronte del limite dei 90 km/h), mentre proprio le condizioni stradali avrebbero dovuto indurlo ad una maggiore cautela sia nella velocità che nella traiettoria di marcia, al fine di evitare l'impatto con veicoli provenienti in senso contrario.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene in via equitativa che la responsabilità concorsuale dell' debba essere valutata nella misura del 20%, mentre permane il concorso colposo a carico CP_1
di nella residua misura del 10%. Persona_1
******
Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda risarcitoria degli attori iure proprio per il danno parentale conseguente alla perdita del congiunto rispettivamente convivente more Persona_1
uxorio di e fratello degli altri attori. Parte_6
In relazione agli attori è accertato in causa il presupposto processuale della loro qualità R_
di fratelli del deceduto risultante dal certificato storico di famiglia e dalla dichiarazione Persona_1
di successione prodotti in atti (doc. 2 dell'atto di citazione).
pagina 9 di 17 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la lesione al rapporto parentale dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente appunto nella perdita del rapporto parentale, allorché
colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Sul punto, solo allorché si intenda far valere la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare è necessario che sussista una situazione di convivenza,
in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico,
solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario,
nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (Cassazione civile sez.
VI, 28/02/2020 n. 5452, conf. Cass. 16.03.2012 n. 4253).
Inoltre, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale “va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto” (v. Cassazione Civile, sentenza n. 8801 del 28 marzo 2023).
Pertanto, gli attori sono legittimati ad agire per la perdita del rapporto parentale con il R_
defunto fratello, che di per sé è sufficiente ad integrare il danno risarcibile.
Quanto al danno da perdita del legame con l'attrice è stata fornita prova Parte_6
documentale e testimoniale della sussistenza di una stabile convivenza more uxorio dall'anno 2000 al
2016 con il defunto Persona_1
Infatti, all'udienza di prova orale del 08.10.2021, il teste ha confermato che “il Tes_1
rapporto tra e era iniziato nella giovinezza e hanno coabitato fino al decesso di Parte_6 R_
” (capitolo 9 di parte attrice). R_
pagina 10 di 17 La circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale ha dichiarato che Tes_2
“conosco dal 1991[…] da amiche ci siamo e continuiamo a frequentarci, per questo motivo Parte_6
ho conosciuto e confermo che dal 2000 abitavano assieme” (capitolo 7 di parte attrice). R_
Anche i restanti testi di parte attrice, e hanno confermato Testimone_3 Testimone_4
che “[…]la convivenza è durata fino alla morte di ” (capitolo 9 di parte attrice). R_
Pertanto, nel caso di specie, devono ritenersi accertati la duratura convivenza more uxorio e lo stabile legame affettivo tra e che integrano il presupposto Persona_1 Parte_6
dell'indennizzo richiesto.
Gli attori , e hanno agito Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
anche in qualità di successori legittimi della deceduta sorella , in ragione del rapporto di Persona_5
parentela con il de cuius che la legittimava alla successione, ai sensi dell'art. 565 c.c. e seguenti.
La pretesa è fondata.
È documentato e pacifico in causa che (sorella degli attori) fosse deceduta in data Persona_5
15.10.2017, pertanto successivamente alla morte del fratello avvenuta nel sinistro del Persona_1
09.08.2016.
Pertanto, in qualità di eredi legittimi di , gli attori (ciascuno per la sua quota di Persona_5
eredità) sono legittimati ad agire per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale patito da per la morte del fratello Persona_5 Persona_1
******
Si deve ora procedere alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da ciascuno degli attori per la perdita del loro congiunto, nella misura accertata in causa del 20%, stante la responsabilità concorsuale dell' nella causazione dell'evento. CP_1
Alla luce delle risultanze di causa, l'importo dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale patito dagli attori deve pertanto essere così determinato:
pagina 11 di 17 (fratello non convivente) Parte_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 20
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 59.430,00
20% di € 59.430,00 = € 11.886,00
(sorella non convivente) Parte_3
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 20
IMPORTO del RISARCIMENTO € 59.430,00
20% di € 59.430,00 = € 11.886,00;
(fratello non convivente) Parte_2
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 10
15
15
pagina 12 di 17 Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.826,00,
20% di € 62.826,00 = € 12.565,20;
(sorella non convivente) Parte_4
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 4
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 16
IMPORTO del RISARCIMENTO € 52.638,00,
20% di € 52.638,00 = € 10.527,60;
(fratello non convivente) Parte_5
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 4
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 16
IMPORTO del RISARCIMENTO € 52.638,00,
15
15
15
pagina 13 di 17 20% di € 52.638,00 = € 10.527,60;
(sorella non convivente) Persona_5
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 20
IMPORTO del RISARCIMENTO € 59.430,00
20% di € 59.430,00 = € 11.886,00;
(convivente more uxorio) Parte_6
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):
Punti totali riconosciuti: 66
IMPORTO del RISARCIMENTO € 316.791,00
20% di € 316.791,00 = € 63.358,20.
15
16
15
pagina 14 di 17 Traendo le conclusioni, agli importi complessivamente così determinati, devono essere sommati interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore:
Pacifico Deidda
Rivalutazione + Interessi: € 3.544,85
Capitale Rivalutato + Interessi: € 15.430,85;
Parte_3
Rivalutazione + Interessi: € 3.544,85
Capitale Rivalutato + Interessi: € 15.430,85;
Parte_2
Rivalutazione + Interessi: € 3.747,43
Capitale Rivalutato + Interessi: € 16.312,63;
Parte_4
Rivalutazione + Interessi: € 3.139,72
Capitale Rivalutato + Interessi: € 13.667,32;
Parte_5
Rivalutazione + Interessi: € 3.139,72
Capitale Rivalutato + Interessi: € 13.667,32;
Persona_5
Rivalutazione + Interessi: € 3.544,85
pagina 15 di 17 Capitale Rivalutato + Interessi: € 15.430,85;
Parte_6
Rivalutazione + Interessi: € 18.895,78
Capitale Rivalutato + Interessi: € 82.253,98.
Quanto alla voce di danno di natura patrimoniale, esso deve essere liquidato in solido agli attori,
nella misura del 20%, delle spese documentate in causa pari a 2.263,18 euro (1.248,14 euro, quale 20%
di 6.240,72 euro per spese funerarie + 1.015,04 euro, pari al 20% di 5.075,20 per spese di CTP), per un totale complessivo di 2.938,16 euro, inclusi rivalutazione e interessi.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in misura media in base al valore della causa fino a
260.000,00 euro, oltre a quelle di CTU separatamente liquidate seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) accertata la responsabilità concorsuale di per le causali in premessa, la CP_1
condanna al pagamento dei seguenti importi:
€ 15.430,85 in favore di;
Parte_1
€ 15.430,85 in favore di;
Parte_3
€ 16.312,63 in favore di;
Parte_2
€ 13.667,32 in favore di;
Parte_4
€ 13.667,32 in favore di;
Parte_5
€ 82.253,98 in favore di;
Parte_6
pagina 16 di 17 2) condanna la convenuta al pagamento in solido agli attori , Parte_1 Parte_3
, , E , della somma
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
di 15.430,85 euro per le causali in premessa, in qualità di coeredi della defunta;
Persona_5
3) condanna la convenuta al pagamento in solido agli attori , Parte_1 Parte_3
, , , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
della somma di 2.938,16 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le causali in
[...]
premessa;
4) condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese legali, che si liquidano in complessivi
€ 17.709,60 (di cui € 16.923,60 per competenze e € 786,00 per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese per la CTU CP_1
separatamente liquidate.
Cagliari 09.04.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 17 di 17