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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 848/2024 promossa da:
ASSOCIAZIONE (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AURIEMMA GIUSEPPE,
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GARLASSI RITA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
536/2024; oggetto: usucapione.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15 aprile, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.09.2023, l' Parte_2
(di seguito anche solo l'“ ), in persona del suo
[...] Parte_2
presidente pro tempore signor conveniva in Parte_3 giudizio il (di seguito anche solo il “ ”), Controparte_1 CP_1
allegando:
− di possedere dal 25.02.1992 gli immobili siti in Comune di Sant'Ilario
d'Enza (Reggio Emilia), meglio descritti in atti, come risultava dall'attestato di deposito del contrassegno rilasciato in pari data dal
Ministero dell'Interno;
− che il possesso si era concretato nell'aver fissato nel compendio l'attività politica, nell'averlo utilizzato come foresteria per i suoi associati, nell'avere, nei limiti delle possibilità economiche, eseguito la manutenzione ordinaria e straordinaria (tinteggiatura, riverniciatura serramenti, installazione di duecento pali con bandiere di tutti gli Stati, installazione di serramenti blindati, potatura, messa in sicurezza degli alberi);
− che, inoltre, nel fabbricato adibito a uffici era stato installato dall' un sistema di telefonia automatica per la gestione Parte_2
delle chiamate tramite trecentosessanta linee.
L' concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato Parte_2
l'acquisto per usucapione del compendio meglio descritto in atti.
Si costituiva il eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva/rappresentanza dell'Associazione in capo al signor Parte_3
e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata;
il
[...]
pagina 2 di 10 convenuto chiedeva anche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Il , tra l'altro, deduceva: CP_1
− che la causa si inseriva in un articolato contesto giudiziario in cui per diciotto anni era stato coinvolto il su iniziativa del signor CP_1
già presidente della in bonis, al fine di Parte_3 CP_1 sottrarre alla procedura gli immobili di Sant'Ilario d'Enza;
− che, nel contenzioso riguardante gli atti di cessione immobiliare intervenuti tra e il Tribunale di CP_1 Controparte_2
Bologna, con sentenza n. 2035/2012, poi confermata in appello, in cassazione e in sede di revocazione, aveva dichiarato la nullità delle compravendite, disponendo che il compendio fosse acquisito all'attivo fallimentare;
− che ulteriori iniziative erano state di recente intraprese ed erano ancora sub judice;
− che quando il si era attivato per vendere il compendio, aveva CP_1
rivenuto la presenza del signor figlio del Controparte_3
signor in uno degli immobili, affermando Pt_3 Parte_3
egli di utilizzare i locali dal 2017 come foresteria in qualità di portatore di azioni e dichiarando che nell'immobile avevano sede legale CP_2
diciassette società, circostanza, questa, confermata anche al padre;
− che la liberazione degli immobili era in corso di attuazione;
− che il signor era stato espressamente Parte_3
nominato nell'atto costitutivo presidente dell' attrice per Parte_2
un periodo di non oltre sei mesi (dal 19.02.1992 al 19.08.1992);
− che non era dato sapere se l' fosse ancora esistente, né chi Parte_2
fosse il legale rappresentante;
pagina 3 di 10 − che in assenza di prova della sua esistenza, del soggetto e della fonte dei poteri di chi ne aveva la rappresentanza, doveva essere dichiarata l'incapacità a stare in giudizio dell'attrice per difetto di rappresentanza in capo al firmatario della procura speciale;
− che, in ogni caso, la domanda di usucapione era infondata perché nessuna idonea prova era stata fornita né richiesta, mancando, quindi, animus possidendi e corpus possessionis;
− che, inoltre, il possesso avrebbe potututo considerarsi interrotto dall'azione proposta dall'Agenzia delle Entrate con atto di citazione notificato in data 01.09.2004, il cui scopo era quello di recuperare il bene immobile in capo a e al suo successivo fallimento. CP_1
Il concludeva chiedendo anche che l' fosse sanzionata CP_1 Parte_2
per lite temeraria.
Depositate le memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c., il Tribunale di Bologna, senza svolgere attività istruttoria, con sentenza n. 536 depositatail
09.05.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione processuale attiva e di rappresentanza, sul presupposto che lo statuto dell'Associazione prevedesse che la nomina a presidente e legale rappresentante del signor avesse durata limitata a Parte_3 sei mesi “da oggi”, ossia dal 19.02.1992.
Nessuna prova documentale della legitimatio ad processum del signor
[...]
era stata fornita, né poteva ritenersi ammissibile la prova Parte_3
testimoniale dedotta sul punto, in quanto facente riferimento all'art. 15 dello
Statuto che, tuttavia, in tale formulazione (ossia con l'inserimento di detto articolo) non era stato prodotto).
Il Tribunale riteneva, infine, comprovata anche la natura temeraria dell'iniziativa assunta dall' condannandola al pagamento di una Parte_2
somma risarcitoria pari al compenso di avvocato liquidato in dispositivo.
∞ ∞ ∞
pagina 4 di 10 Avverso tale decisione ha proposto appello l' Parte_2 per il seguente, articolato, unico
[...]
motivo.
− Ricostruito il contesto in cui si inserisce la presente vicenda e rievocate le iniziative imprenditoriali del signor Parte_3
naufragate perché in contrasto con gli interessi di banche e società di consulenza, si rammenta che nel 1988 acquistò il CP_1
compendio immobiliare di cui si controverte per adibirlo a propria sede a decorrere dal 1989.
Per quanto, poi, riguarda la carenza legittimazione attiva per difetto di rappresentanza, il signor è sempre stato confermato Parte_3
presidente ogni tre anni, come prevede l'art. 15 dello statuto.
Il primo giudice, peraltro, non ha tenuto conto del principio generale in forza del quale gli organi di rappresentanza permangono in carica, in assenza di diversa manifestazione di volontà da parte degli associati, anche nel caso in cui sia scaduto il termine della nomina.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte.
Per evitare che gli enti restino privi di amministrazione vige il regime di prorogatio.
“Nel merito”, l' è tuttora esistente, attiva e operante. Parte_2
L'ampia documentazione versata in atti prova il diritto a usucapire i beni immobili di cui è in possesso sin dal 1992.
Inoltre, i ben centosessanta associati, indicati quali testimoni, hanno vissuto direttamente le vicende dell' e ne conoscono le Parte_2
attività in quanto presenti sin dalla fondazione.
In ordine alle società citate dal signor alcune Controparte_3
di esse hanno sede legale, altre hanno avuto sede operativa negli immobili di Sant'Ilario d'Enza, così come è avvenuto per sino CP_1
alla dichiarazione di fallimento.
pagina 5 di 10 Quanto al lunghissimo contenzioso cui il ha fatto CP_1
riferimento, mai sono stati compiuti atti idonei a interrompere il possesso esercitato dall' anche perché essa non è mai stata Parte_2
destinataria di tali iniziative.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto perché infondato.
Nelle more, con ordinanza del 28.08-01.09.2024, la Corte ha respinto il ricorso per sequestro giudiziario degli immobili oggetto di causa.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
27 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Pur ritenendo la formulazione dei “motivi” d'impugnazione non del tutto conforme, sotto il profilo formale, al dettato normativo, si respinge l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appello non può considerarsi del tutto carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n.
13535/2018).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce tutte conformi.
∞ ∞ ∞
L'appello non merita accoglimento.
Prescindendo dalla censura riguardante il riconosciuto difetto di legittimazione attiva per carenza di rappresentanza, che pure sarebbe da ritenersi infondata perché la volontà espressa dagli associati escludeva qualsiasi possibilità di pagina 6 di 10 prorogatio, mentre l' appellante ha omesso di offrire prova della Parte_2
diversa regolamentazione della nomina del presidente, pur oggetto di allegazione, ma non suffragata da alcun documento per non avere l'appellante tempestivamente prodotto lo statuto o l'atto modificativo contenente il più volte richiamato art. 15 di cui, pertanto, anche questa Corte ignora il contenuto, le domande proposte dall' devono essere respinte nel merito in Parte_2 punto “usucapione”.
Manca, infatti, financo l'allegazione dell'esercizio di un potere di fatto sui beni in questione idoneo a integrare la fattispecie di prescrizione acquisitiva disciplinata dall'art. 1158 c.c.
L' oltre a non produrre documentazione significativa al fine di Parte_2
provare il possesso esclusivo, pacifico e ultraventennale dei beni che, peraltro, al di là dell'individuazione catastale, neppure vengono descritti con riferimento alle loro specifiche caratteristiche, neppure hanno dedotto prove testimoniali in tal senso utili, considerato che la circostanza secondo cui l'Associazione politica sarebbe stata attiva sin dal 1992 con sede presso il compendio di
Sant'Ilario d'Enza, non consentirebbe, comunque, di concludere per l'esercizio di un potere di fatto uti dominus sui beni, ben potendo tale uso essere riconducibile agli stretti rapporti esistenti tra l' stessa e la Parte_2
proprietaria ( , che, nella prospettazione dell'appellante, erano CP_1
riconducibili entrambe al signor quanto meno sotto Parte_3
il profilo dell'esercizio dei poteri di rappresentanza.
Inoltre, l' non risulta avere sostenuto spese di manutenzione o Parte_2
amministrative relative al compendio, fatta eccezione per la pur dubbia installazione dell'impianto telefonico che, tuttavia, da sola non è sufficiente a integrare l'esercizio dello ius excludendi alios che pure dovrebbe essere provato con rigore.
Particolarmente significativa è, poi, la circostanza secondo cui numerose società avrebbero avuto sede, anche operativa, presso gli immobili in pagina 7 di 10 questione, compresa la quest'ultima fino alla dichiarazione di CP_1
fallimento intervenuta in data 11.07.2006.
L'attività di società operative svolta presso la sede di Sant'Ilario d'Enza e, soprattutto, della stessa proprietaria è incompatibile con l'esercizio CP_1
del possesso ad usucapionem, rivendicato, in modo inconsistente, dall' Parte_2
Se, infatti, si volesse tenere conto della sola presenza della proprietaria negli immobili sino al 2006, sarebbe escluso il decorso del termine utile per l'acquisto a titolo originario, in quanto, almeno sino a quella data, la CP_1
avrebbe avuto la disponibilità del compendio e, quindi, non vi sarebbe possesso utile sicché, quand'anche dopo tale data fosse intervenuta una indimostrata e neppure allegata interversione del possesso a favore dell' sarebbero decorsi, al momento dell'introduzione della Parte_2
presente causa, poco più di diciassette anni, quindi, un termine inferiore a quello previsto dall'art. 1158 c.c.
In conclusione, quindi, non solo è carente la prova del fatto che l' Parte_2 abbia impedito a “terzi” di fare uso della cosa (ius excludendi alios), ma, anzi,
è emerso che, quanto meno la proprietaria dal 1992 al 2006, abbia CP_1
insediato in loco la propria sede operativa, svolgendo, ivi, ininterrottamente e senza molestia alcuna, la propria attività d'impresa per almeno quattordici anni.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata, anche per la fase cautelare, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
pagina 8 di 10 Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Infine, considerate la contraddittorietà e la manifesta infondatezza delle difese svolte, la Corte ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., con conseguente condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari a 1/3 dell'ammontare delle spese legali liquidate per la fase di merito, al netto degli accessori, come di seguito determinata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna l' alla refusione in favore Parte_2
del delle spese di lite che, per la fase cautelare, Controparte_1
liquida in Euro 3.228,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna l' alla refusione in Parte_2
favore del delle spese di lite che, per la fase di Controparte_1
merito, liquida in Euro 6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., l' Parte_2 al pagamento in favore della signora della
[...] Parte_4
somma di Euro 2.315,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
V – condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c., l' Parte_2 al pagamento della somma di Euro 800,00 a favore della
[...]
Cassa delle ammende.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore avv. Andrea Di Gregorio
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 848/2024 promossa da:
ASSOCIAZIONE (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AURIEMMA GIUSEPPE,
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GARLASSI RITA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
536/2024; oggetto: usucapione.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15 aprile, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.09.2023, l' Parte_2
(di seguito anche solo l'“ ), in persona del suo
[...] Parte_2
presidente pro tempore signor conveniva in Parte_3 giudizio il (di seguito anche solo il “ ”), Controparte_1 CP_1
allegando:
− di possedere dal 25.02.1992 gli immobili siti in Comune di Sant'Ilario
d'Enza (Reggio Emilia), meglio descritti in atti, come risultava dall'attestato di deposito del contrassegno rilasciato in pari data dal
Ministero dell'Interno;
− che il possesso si era concretato nell'aver fissato nel compendio l'attività politica, nell'averlo utilizzato come foresteria per i suoi associati, nell'avere, nei limiti delle possibilità economiche, eseguito la manutenzione ordinaria e straordinaria (tinteggiatura, riverniciatura serramenti, installazione di duecento pali con bandiere di tutti gli Stati, installazione di serramenti blindati, potatura, messa in sicurezza degli alberi);
− che, inoltre, nel fabbricato adibito a uffici era stato installato dall' un sistema di telefonia automatica per la gestione Parte_2
delle chiamate tramite trecentosessanta linee.
L' concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato Parte_2
l'acquisto per usucapione del compendio meglio descritto in atti.
Si costituiva il eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva/rappresentanza dell'Associazione in capo al signor Parte_3
e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata;
il
[...]
pagina 2 di 10 convenuto chiedeva anche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Il , tra l'altro, deduceva: CP_1
− che la causa si inseriva in un articolato contesto giudiziario in cui per diciotto anni era stato coinvolto il su iniziativa del signor CP_1
già presidente della in bonis, al fine di Parte_3 CP_1 sottrarre alla procedura gli immobili di Sant'Ilario d'Enza;
− che, nel contenzioso riguardante gli atti di cessione immobiliare intervenuti tra e il Tribunale di CP_1 Controparte_2
Bologna, con sentenza n. 2035/2012, poi confermata in appello, in cassazione e in sede di revocazione, aveva dichiarato la nullità delle compravendite, disponendo che il compendio fosse acquisito all'attivo fallimentare;
− che ulteriori iniziative erano state di recente intraprese ed erano ancora sub judice;
− che quando il si era attivato per vendere il compendio, aveva CP_1
rivenuto la presenza del signor figlio del Controparte_3
signor in uno degli immobili, affermando Pt_3 Parte_3
egli di utilizzare i locali dal 2017 come foresteria in qualità di portatore di azioni e dichiarando che nell'immobile avevano sede legale CP_2
diciassette società, circostanza, questa, confermata anche al padre;
− che la liberazione degli immobili era in corso di attuazione;
− che il signor era stato espressamente Parte_3
nominato nell'atto costitutivo presidente dell' attrice per Parte_2
un periodo di non oltre sei mesi (dal 19.02.1992 al 19.08.1992);
− che non era dato sapere se l' fosse ancora esistente, né chi Parte_2
fosse il legale rappresentante;
pagina 3 di 10 − che in assenza di prova della sua esistenza, del soggetto e della fonte dei poteri di chi ne aveva la rappresentanza, doveva essere dichiarata l'incapacità a stare in giudizio dell'attrice per difetto di rappresentanza in capo al firmatario della procura speciale;
− che, in ogni caso, la domanda di usucapione era infondata perché nessuna idonea prova era stata fornita né richiesta, mancando, quindi, animus possidendi e corpus possessionis;
− che, inoltre, il possesso avrebbe potututo considerarsi interrotto dall'azione proposta dall'Agenzia delle Entrate con atto di citazione notificato in data 01.09.2004, il cui scopo era quello di recuperare il bene immobile in capo a e al suo successivo fallimento. CP_1
Il concludeva chiedendo anche che l' fosse sanzionata CP_1 Parte_2
per lite temeraria.
Depositate le memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c., il Tribunale di Bologna, senza svolgere attività istruttoria, con sentenza n. 536 depositatail
09.05.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione processuale attiva e di rappresentanza, sul presupposto che lo statuto dell'Associazione prevedesse che la nomina a presidente e legale rappresentante del signor avesse durata limitata a Parte_3 sei mesi “da oggi”, ossia dal 19.02.1992.
Nessuna prova documentale della legitimatio ad processum del signor
[...]
era stata fornita, né poteva ritenersi ammissibile la prova Parte_3
testimoniale dedotta sul punto, in quanto facente riferimento all'art. 15 dello
Statuto che, tuttavia, in tale formulazione (ossia con l'inserimento di detto articolo) non era stato prodotto).
Il Tribunale riteneva, infine, comprovata anche la natura temeraria dell'iniziativa assunta dall' condannandola al pagamento di una Parte_2
somma risarcitoria pari al compenso di avvocato liquidato in dispositivo.
∞ ∞ ∞
pagina 4 di 10 Avverso tale decisione ha proposto appello l' Parte_2 per il seguente, articolato, unico
[...]
motivo.
− Ricostruito il contesto in cui si inserisce la presente vicenda e rievocate le iniziative imprenditoriali del signor Parte_3
naufragate perché in contrasto con gli interessi di banche e società di consulenza, si rammenta che nel 1988 acquistò il CP_1
compendio immobiliare di cui si controverte per adibirlo a propria sede a decorrere dal 1989.
Per quanto, poi, riguarda la carenza legittimazione attiva per difetto di rappresentanza, il signor è sempre stato confermato Parte_3
presidente ogni tre anni, come prevede l'art. 15 dello statuto.
Il primo giudice, peraltro, non ha tenuto conto del principio generale in forza del quale gli organi di rappresentanza permangono in carica, in assenza di diversa manifestazione di volontà da parte degli associati, anche nel caso in cui sia scaduto il termine della nomina.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte.
Per evitare che gli enti restino privi di amministrazione vige il regime di prorogatio.
“Nel merito”, l' è tuttora esistente, attiva e operante. Parte_2
L'ampia documentazione versata in atti prova il diritto a usucapire i beni immobili di cui è in possesso sin dal 1992.
Inoltre, i ben centosessanta associati, indicati quali testimoni, hanno vissuto direttamente le vicende dell' e ne conoscono le Parte_2
attività in quanto presenti sin dalla fondazione.
In ordine alle società citate dal signor alcune Controparte_3
di esse hanno sede legale, altre hanno avuto sede operativa negli immobili di Sant'Ilario d'Enza, così come è avvenuto per sino CP_1
alla dichiarazione di fallimento.
pagina 5 di 10 Quanto al lunghissimo contenzioso cui il ha fatto CP_1
riferimento, mai sono stati compiuti atti idonei a interrompere il possesso esercitato dall' anche perché essa non è mai stata Parte_2
destinataria di tali iniziative.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto perché infondato.
Nelle more, con ordinanza del 28.08-01.09.2024, la Corte ha respinto il ricorso per sequestro giudiziario degli immobili oggetto di causa.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
27 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Pur ritenendo la formulazione dei “motivi” d'impugnazione non del tutto conforme, sotto il profilo formale, al dettato normativo, si respinge l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appello non può considerarsi del tutto carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n.
13535/2018).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce tutte conformi.
∞ ∞ ∞
L'appello non merita accoglimento.
Prescindendo dalla censura riguardante il riconosciuto difetto di legittimazione attiva per carenza di rappresentanza, che pure sarebbe da ritenersi infondata perché la volontà espressa dagli associati escludeva qualsiasi possibilità di pagina 6 di 10 prorogatio, mentre l' appellante ha omesso di offrire prova della Parte_2
diversa regolamentazione della nomina del presidente, pur oggetto di allegazione, ma non suffragata da alcun documento per non avere l'appellante tempestivamente prodotto lo statuto o l'atto modificativo contenente il più volte richiamato art. 15 di cui, pertanto, anche questa Corte ignora il contenuto, le domande proposte dall' devono essere respinte nel merito in Parte_2 punto “usucapione”.
Manca, infatti, financo l'allegazione dell'esercizio di un potere di fatto sui beni in questione idoneo a integrare la fattispecie di prescrizione acquisitiva disciplinata dall'art. 1158 c.c.
L' oltre a non produrre documentazione significativa al fine di Parte_2
provare il possesso esclusivo, pacifico e ultraventennale dei beni che, peraltro, al di là dell'individuazione catastale, neppure vengono descritti con riferimento alle loro specifiche caratteristiche, neppure hanno dedotto prove testimoniali in tal senso utili, considerato che la circostanza secondo cui l'Associazione politica sarebbe stata attiva sin dal 1992 con sede presso il compendio di
Sant'Ilario d'Enza, non consentirebbe, comunque, di concludere per l'esercizio di un potere di fatto uti dominus sui beni, ben potendo tale uso essere riconducibile agli stretti rapporti esistenti tra l' stessa e la Parte_2
proprietaria ( , che, nella prospettazione dell'appellante, erano CP_1
riconducibili entrambe al signor quanto meno sotto Parte_3
il profilo dell'esercizio dei poteri di rappresentanza.
Inoltre, l' non risulta avere sostenuto spese di manutenzione o Parte_2
amministrative relative al compendio, fatta eccezione per la pur dubbia installazione dell'impianto telefonico che, tuttavia, da sola non è sufficiente a integrare l'esercizio dello ius excludendi alios che pure dovrebbe essere provato con rigore.
Particolarmente significativa è, poi, la circostanza secondo cui numerose società avrebbero avuto sede, anche operativa, presso gli immobili in pagina 7 di 10 questione, compresa la quest'ultima fino alla dichiarazione di CP_1
fallimento intervenuta in data 11.07.2006.
L'attività di società operative svolta presso la sede di Sant'Ilario d'Enza e, soprattutto, della stessa proprietaria è incompatibile con l'esercizio CP_1
del possesso ad usucapionem, rivendicato, in modo inconsistente, dall' Parte_2
Se, infatti, si volesse tenere conto della sola presenza della proprietaria negli immobili sino al 2006, sarebbe escluso il decorso del termine utile per l'acquisto a titolo originario, in quanto, almeno sino a quella data, la CP_1
avrebbe avuto la disponibilità del compendio e, quindi, non vi sarebbe possesso utile sicché, quand'anche dopo tale data fosse intervenuta una indimostrata e neppure allegata interversione del possesso a favore dell' sarebbero decorsi, al momento dell'introduzione della Parte_2
presente causa, poco più di diciassette anni, quindi, un termine inferiore a quello previsto dall'art. 1158 c.c.
In conclusione, quindi, non solo è carente la prova del fatto che l' Parte_2 abbia impedito a “terzi” di fare uso della cosa (ius excludendi alios), ma, anzi,
è emerso che, quanto meno la proprietaria dal 1992 al 2006, abbia CP_1
insediato in loco la propria sede operativa, svolgendo, ivi, ininterrottamente e senza molestia alcuna, la propria attività d'impresa per almeno quattordici anni.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata, anche per la fase cautelare, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
pagina 8 di 10 Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Infine, considerate la contraddittorietà e la manifesta infondatezza delle difese svolte, la Corte ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., con conseguente condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari a 1/3 dell'ammontare delle spese legali liquidate per la fase di merito, al netto degli accessori, come di seguito determinata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna l' alla refusione in favore Parte_2
del delle spese di lite che, per la fase cautelare, Controparte_1
liquida in Euro 3.228,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna l' alla refusione in Parte_2
favore del delle spese di lite che, per la fase di Controparte_1
merito, liquida in Euro 6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., l' Parte_2 al pagamento in favore della signora della
[...] Parte_4
somma di Euro 2.315,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
V – condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c., l' Parte_2 al pagamento della somma di Euro 800,00 a favore della
[...]
Cassa delle ammende.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore avv. Andrea Di Gregorio
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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