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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2749/2024 R.G. promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SARDA LIVIA, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 16/10/2025
CONCLUSIONI
Alla udienza del 16.10.2025 la parte ricorrente richiedeva la pronuncia parziale in punto status divorzile, richiesta cui anche il resistente, comparso personalmente, ma non costituito in giudizio, aderiva.
1 MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 16/10/2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio con rito civile in Erba in data Parte_1 CP_1
23.09.2013 (iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, al n. 17 P. I anno 2013);
- dall'unione coniugale nascevano quattro figli: in data 6.08.09 (C.F. Per_1
), Martina in data 1.05.11 (C.F. ), n data C.F._3 C.F._4 Per_2
22.04.15 (C.F. ) e in data 14.01.2018 (C.F. C.F._5 Per_3
); C.F._6
- con sentenza del Tribunale di Como emessa in fata 13.10.2023 veniva dichiarata la separazione personale delle parti;
- con ricorso depositato in data 04/09/2024, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
- il resistente, comparso personalmente alla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c tenutasi in data
16.10.2025, non si opponeva alla richiesta di divorzio;
- in esito all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice, confermati i provvedimenti provvisori assunti nell'ambito del procedimento cautelare ed urgente incidentale, disponeva per l'ulteriore corso del procedimento, e rimetteva la causa al Collegio, vista la richiesta di emissione di sentenza parziale di status formulata da entrambe le parti.
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e vivono Parte_1 CP_1 separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como (tenutasi in data 9.9.2020) a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza n. 1290/2023 emessa dal Tribunale di Tribunale Ordinario di Como il 13.10.2023, e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
- quanto alle ulteriori questioni, la causa deve proseguire come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
12/11/1979, e nata a [...] il [...], celebrato in Erba in data CP_1
23.09.2013 (iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, al n. 17 P. I anno 2013);
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Erba, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como il 16/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2749/2024 R.G. promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SARDA LIVIA, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 16/10/2025
CONCLUSIONI
Alla udienza del 16.10.2025 la parte ricorrente richiedeva la pronuncia parziale in punto status divorzile, richiesta cui anche il resistente, comparso personalmente, ma non costituito in giudizio, aderiva.
1 MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 16/10/2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio con rito civile in Erba in data Parte_1 CP_1
23.09.2013 (iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, al n. 17 P. I anno 2013);
- dall'unione coniugale nascevano quattro figli: in data 6.08.09 (C.F. Per_1
), Martina in data 1.05.11 (C.F. ), n data C.F._3 C.F._4 Per_2
22.04.15 (C.F. ) e in data 14.01.2018 (C.F. C.F._5 Per_3
); C.F._6
- con sentenza del Tribunale di Como emessa in fata 13.10.2023 veniva dichiarata la separazione personale delle parti;
- con ricorso depositato in data 04/09/2024, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
- il resistente, comparso personalmente alla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c tenutasi in data
16.10.2025, non si opponeva alla richiesta di divorzio;
- in esito all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice, confermati i provvedimenti provvisori assunti nell'ambito del procedimento cautelare ed urgente incidentale, disponeva per l'ulteriore corso del procedimento, e rimetteva la causa al Collegio, vista la richiesta di emissione di sentenza parziale di status formulata da entrambe le parti.
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e vivono Parte_1 CP_1 separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como (tenutasi in data 9.9.2020) a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza n. 1290/2023 emessa dal Tribunale di Tribunale Ordinario di Como il 13.10.2023, e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
- quanto alle ulteriori questioni, la causa deve proseguire come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
12/11/1979, e nata a [...] il [...], celebrato in Erba in data CP_1
23.09.2013 (iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, al n. 17 P. I anno 2013);
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Erba, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como il 16/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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