Sentenza 22 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2004, n. 19021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19021 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/02 del Tribunale di CHIETI, depositata il 21/02/02 - R.G.N. 1154/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/04 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 febbraio 2001, depositata il 21 febbraio 2002, il Tribunale di Chieti rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del 22 febbraio 1995, con la quale il Pretore della stessa sede, accogliendo la domanda di IT ES, aveva dichiarato l'irripetibilità delle somme erogate a costei dall'Istituto a titolo di integrazione al minimo sulla pensione in regime internazionale di cui la stessa fruiva.
Riteneva il giudice del gravame la inapplicabilità, ratione temporis, della norma di cui all'art. 13 della legge n. 491 del 1991 e l'errore dell'Istituto nella corresponsione delle somme eccedenti il dovuto. Non era condivisibile, ad avviso del Tribunale, la tesi dell'ente previdenziale, secondo cui si trattava di "ipotesi diversa dal mero errore", "poiché, anche se nell'originario provvedimento si prevedeva la riduzione della prestazione in caso di concessione pensionistiche estere, (era) ugualmente chiaro come l'omessa riduzione comunque dipendeva da errore dell'INPS, che, pure, si era riservato di verificare la sopravvenienza delle condizioni di riduzione".
Di questa sentenza l'ente soccombente ha richiesto la Cassazione con ricorso articolato in due motivi.
La intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di fondamento, rileva preliminarmente la Corte, è la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, in base alla asserita insussistenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa. A disattenderla è sufficiente richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui ai fini della sussistenza del suddetto requisito, previsto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, il ricorrente, se da un lato non può limitarsi ad operare un mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, può comunque utilizzare la parte espositiva della sentenza impugnata, inserendola per esteso nel testo del ricorso proposto, senza che sia necessario ripetere in forma autonoma tutte le circostanze di causa, purché dal contesto del ricorso emergano con chiarezza i fatti rilevanti in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità (v. fra le più recenti, Cass. 16 dicembre 2003 n. 19237, Cass. 22 settembre 2003 n. 14001, Cass. 17 luglio 2003 n. 11195, Cass. 13 marzo 2003 n. 3747), come si verifica nella presente fattispecie.
L'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 153 del 1969, nonché vizio di motivazione (primo motivo) e violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 260 e ss., legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 38, comma 7^ e ss., legge 28 dicembre 2001 n. 448, in relazione all'art. 12 delle disposizioni della legge in generale (secondo motivo). In tema di trattamenti pensionistici integrati al minimo, erogati in virtù di convenzioni internazionali ed in attesa della liquidazione della pensione estera, si tratta di un'anticipazione della pensione a carico dell'Inps, in cui l'importo del trattamento minimo è necessariamente influenzato dal pro rata estero, con la conseguenza che nell'ipotesi di somme erogate in eccesso rispetto al dovuto si verte fuori dall'errore addebitatole all'ente erogatore, per legge tenuto ad un obbligo di anticipazione, che la stessa legge dichiara poi riassorbibile sulla base di eventi successivi. In ogni caso il Tribunale ha omesso di applicare lo ius supeveniens costituito dalle denunciate disposizioni delle leggi n. 448 del 2001 e n. 662 del 1996, emanate nelle more del procedimento.
Prioritario è l'esame di quest'ultima censura, in quanto il suo eventuale accoglimento comporta l'assorbimento della questione posta dal primo motivo, della previsione cioè, in base alla norma dell'art. 8 della surrichiamata legge n. 153 del 1969, di una ipotesi di ripetibilità di indebito per così dire fisiologico (Cass. sez. unite 22 febbraio 1995 n. 1967, Cass. 18 dicembre 1996 n. 11331), in relazione al quale non è configurabile l'errore dell'Istituto. E proprio con riferimento ad analoga fattispecie, in tema di indebito per integrazione al minimo della pensione conseguente alla liquidazione del pro rata estero, si è ritenuta (cfr. Cass. 23 marzo 1998 n. 3063) l'applicabilità, in via esclusiva, della norma dettata dall'art. 1, commi 260 e ss., legge 23 dicembre 1996 n. 662, in quanto essa introduce, con effetto retroattivo ed in via transitoria, un assetto normativo incompatibile con il precedente. Questo principio era in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 30 del 2000, richiamata dall'INPS (cfr. Sezioni Unite 17 marzo 1997 n. 2333, le sentenze della Sezione lavoro 17 maggio 1997 n. 4424, 30 maggio 1997 n. 4786,28 giugno 1997 n. 5814,3 luglio 1997 n. 5953, 25 agosto 1997 n. 7967 e numerose altre), la quale si è espressa nel senso che la nuova disciplina dettata dall'art. 1, commi 260 e ss., in tema di indebiti previdenziali maturati anteriormente al 1 gennaio 1995, è interamente sostitutiva di quella in precedenza in vigore.
L'indirizzo è stato autorevolmente avallato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 30 del 2000 - intervenute per dirimere il contrasto registrato nell'ambito della Sezione lavoro sulla individuazione delle norme applicabili per le ipotesi di richieste di ripetizione di indebiti previdenziali, se cioè la disciplina esistente all'epoca dei pagamenti ovvero quella sopravvenuta con la legge n. 662 del 1996 - e poi seguito, tanto da ritenersi ormai consolidato, da numerose altre decisioni (tra le quali Cass. 19 giugno 2000 n. 8309, Cass. 26 luglio 2001 n. 270, Cass. 29 marzo 2003 n. 4812, Cass. 27 maggio 2003 n. 8438, Cass. 7 luglio 2003 n. 10653, Cass. 14 luglio 2003 n. 17288). Si tratta di verificare se in relazione all'indebito per analoga prestazione di integrazione al minimo al pro rata estero liquidato, sempre corrisposta in data anteriore al 1 gennaio 1996, debba applicarsi la suddetta normativa o quella successiva dettata dall'art. 38, commi 7^, 8^, 9^ e 10^, legge 28 dicembre 2001 n. 448, la quale ha proceduto ad una ulteriore regolamentazione degli indebiti previdenziali, includendo quelli relativi ai periodi anteriori al 1 gennaio 2001, ma restringendo l'ambito di applicazione solo a quelli concernenti prestazioni a carico dell'INPS. Detto art. 38, per le parti che qui interessano, così dispone: "Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro" (settimo comma), "Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7^ siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso" (ottavo comma). "Il recupero è effettuato mediante trattenute diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il termine di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione" (nono comma). "Le disposizioni di cui ai commi 7^, 8^ e 9^ non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo" (decimo comma).
Orbene, acquisito il principio che la disciplina dettata in tema di indebito previdenziale dalla legge n. 662 del 1996 è interamente sostitutiva di quella precedentemente in vigore, sul problema di diritto intertemporale, derivante dalla successione delle leggi, e relativo alla individuazione della legge applicabile all'indebito verificatosi anteriormente al 1 gennaio 1996, quale appunto quello in esame (la data della sentenza di primo grado fu emessa il 22 febbraio 1995) si devono registrare pronunce contrastanti. Cass. 26 febbraio 2003 n. 2921, Cass. 20 giugno 2003 n. 9902 e Cass. 19 marzo 2004 n. 5567 affermano che la disciplina dell'art. 38, commi 7^, 8^, 9^ e 10^, legge 28 dicembre 2001 n. 448 ha sostituito quella introdotta dall'art. 1, commi 260 e ss., della legge n. 662 del 1996, e ciò (v. in particolare la 9902/03) in mancanza di qualsiasi esplicita limitazione della efficacia agli indebiti formatisi successivamente al 1 gennaio 1996, e considerata l'ordinanza n. 249 del 2002 della Corte Costituzionale, con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al giudice remittente, sulla questione di legittimità costituzionale delle norme dettate dall'art. 1, commi 260-265, legge n. 662 del 1996: si è infatti ritenuto di desumere che l'ultima normativa avesse sostituito la precedente, dalla possibilità, evidenziata nell'ordinanza del Giudice delle leggi, di una rivalutazione della rilevanza o meno della suddetta questione di legittimità costituzionale, a seguito dell'intervento della successiva disciplina sull'indebito previdenziale. Cass. 19 gennaio 2004 n. 746 ha ritenuto invece la permanenza della disciplina contenuta nella citata legge n. 662 del 1996 anche dopo che è sopravvenuto il menzionato art. 38, poiché, altrimenti, applicandosi all'indebito anteriore al 1 gennaio 1996 la nuova regolamentazione, si avrebbe un "diverso trattamento di situazione identiche sulla base di un discrimine accidentale, quale la durata dei processi", non aderente al precetto costituzionale. Corrispondendo l'ammontare del reddito indicato nella normativa del 2001 a quello espresso in lire nella regolamentazione del 1996, il livello di irripetibilità dell'indebito previdenziale - prosegue la sentenza ora richiamata - si è sicuramente abbassato il livello di irripetibilità rispetto al precedente, poiché ferma l'entità del reddito non si è tenuto conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, con conseguente grave svantaggio del pensionato.
Il Collegio ritiene che debba darsi preferenza al secondo orientamento. Si deve infatti rilevare che principio generale è che la legge dispone solo per l'avvenire e non ha carattere retroattivo (art. 11 disp. della legge in generale). Senza dubbio tale regola, la quale è posta dalla legge ordinaria, non esclude che il legislatore possa estendere gli effetti della legge nuova anche al passato - prevedendosi il limite della irretroattività di carattere costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.) soltanto in materia penale -, ma essendo l'ipotesi della retroattività della legge di carattere eccezionale, essa deve essere espressa o desumibile in modo inequivocabile dal tenore stesso della legge. La circostanza quindi che la norma sopravvenuta non abbia inteso limitare l'ambito di applicazione agli indebiti successivi al 1 gennaio 1996, non sembra essere rilevante per attribuirle efficacia abrogativa della disciplina precedente. A norma dell'art. 15 della disposizioni della legge in generale le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Escluse evidentemente le prime due ipotesi di abrogazione, non sussiste neppure la terza, apparendo anche questa normativa transitoria, limitata agli indebiti maturati in epoca anteriore alla data fissata e a quelli concernenti le prestazioni previdenziali soltanto dell'INPS, e ciò, unitamente al tenore delle disposizioni, parzialmente ripetitive delle precedenti, deve indurre ad affermare anzi la natura della norma in esame quale integrativa della disciplina, anch'essa provvisoria, dettata dalla legge n. 662 del 1996, e per gli indebiti previdenziali non ricadenti nella previsione temporale della precedente. Del resto, apparirebbe assolutamente irragionevole, ove dovesse propendersi per la diversa interpretazione qui rifiutata, applicare ai fini della totale irripetibilità ovvero del parziale recupero, in relazione ad erogazioni non dovute effettuate da enti previdenziali diversi, tutte verificatesi anteriormente al 1 gennaio 1996, il limite di reddito di lire 16.000.000 per quelle inerenti a prestazioni di enti previdenziali differenti dall'INPS, e solo per quelle erogate da quest'ultimo Istituto il limite di reddito di euro 8.263,31, che, come si è innanzi evidenziato, in sostanza abbassa, per la svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, il livello di irripetibilità degli indebiti.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nei confronti di soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo, salva l'ipotesi del dolo del pensionato, al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 1995 di un importo pari a lire 16.000.000, mentre se detto reddito, per il medesimo anno, è superiore a detto importo, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto delle somme riscosse".
In definitiva, deve essere accolto il secondo motivo nei limiti accennati, restando assorbito il primo motivo, poiché la sentenza impugnata, nel rinviare alle deduzioni svolte dal giudice di primo grado, ha concluso per l'applicabilità dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422. Essa deve perciò essere annullata, con rinvio ad altro giudice di appello, il quale dovrà attenersi al principio qui riportato, previo accertamento del reddito della ES nell'anno 1995, e stabilire se l'indebito sia irripetibile per intero o parzialmente, nella misura indicata.
Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004