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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4365 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Cioffi presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella alla via DE
Carmine n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Alvaro Saporito e IA RE LF coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Monticelli - località Fuorni presso l;
Controparte_2
- RESISTENTE -
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio con conseguenti differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.7.2025 rappresentava di Parte_1
lavorare come docente alle dipendenze del Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall'1.9.2015 ma
[...]
prima di detta data in virtù di vari contratti a tempo determinato. Chiedeva,
quindi, che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire in relazione all'intero periodo di servizio gli incrementi stipendiali - cosiddetti gradoni - di cui al CCNL di comparto Scuola applicato riconosciuti al personale a tempo indeterminato e per l'effetto che il convenuto fosse condannato al CP_1
pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_3
eccependo l'intervenuta prescrizione del credito e, in ogni caso, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dallo è fondato e merita, pertanto, di essere Parte_1
accolto per le ragioni che si vengono a indicare.
Anzitutto occorre ricordare che il trattamento economico fondamentale del personale docente e del personale ATA è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R.
23 agosto 1988 n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i
CCNL 4 agosto 1995, 1° agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24
luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio
2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni -).
È altresì noto che la retribuzione del personale assunto a tempo determinato è
stata sempre parametrata (cfr. il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 526) al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sennonchè la clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, intitolata “Principio di non discriminazione”, prevede, nei suoi punti 1 e 4:
“1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”;
“4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di
lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia
per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di
periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia CE ha avuto modo di pronunciarsi nella materia ora in discussione con la sentenza 13.9.2007 n. 307 DE RR e con la Per_1
sentenza n. 444 del 22.12.2010 . Controparte_4
La Corte ha precisato che la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinchè possa essere invocato da un singolo e applicato dal giudice … (punto 78 sent. ); ... si deve Controparte_4 rammentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce come datore di lavoro o come pubblica autorità ...
(punto 82 sentenza ). Per_2
Si deve quindi concludere innanzitutto che il giudice italiano debba applicare,
attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma europea in esame, di per sé sufficientemente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello
Stato pur in qualità di datore di lavoro privato.
Ai fini dell'applicabilità della clausola 4 è poi irrilevante il fatto che la disparità
di trattamento produca effetto quando il lavoratore è ormai stato assunto a tempo indeterminato dato che, come si legge nella sentenza CGUE NZ e altri: “34. Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano
acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la
possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non
discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza
OS AN, cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell'8 marzo
2012, Huet, C-251/11, punto 37). 35. Infatti...le ricorrenti mirano
essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo indeterminato, a
mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare
l'anzianità e l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di
assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo.
Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione
dell'anzianità e dunque per la fissazione del livello della retribuzione, quelli
effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, senza
che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le
caratteristiche inerenti a queste ultime. Poiché la discriminazione contraria alla
clausola 4 dell'accordo quadro, di cui le ricorrenti...si asseriscono vittime,
riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratrici a tempo
determinato, nessun rilievo presenta la circostanza che esse nel frattempo
siano divenute lavoratrici a tempo indeterminato (v., in tal senso, sentenza
OS AN, cit., punto 42). 36. Inoltre, occorre rilevare che la clausola 4
dell'accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri del periodo di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia
per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato,
salvo quando criteri differenti siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta
né dal testo di detta disposizione, né dal contesto in cui questa si colloca, che
essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia
acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi
perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le
discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a
rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in
senso contrario (sentenza OS AN, cit., punto 43). 37. Escludere a
priori l'applicazione dell'accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare - in spregio all'obiettivo
assegnato a detta clausola 4 - l'ambito della protezione concessa ai lavoratori
interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione
indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della
Corte (sentenza OS AN, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata”.
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha pure chiarito che la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base a una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, a un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato;
la clausola 4, punto 1, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato
(sentenza DE RR AL).
La Corte di Giustizia, ribadendo questi principi, nella sentenza ha Per_2
affermato: “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in
base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico
impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo
aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme
negli Stati membri” ( punto 43); la nozione di condizione oggettiva “richiede che
la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel
particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti,
al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale
necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine
necessaria…” (punto 55).
Tali principi sono stati condivisi dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato: nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 22558/16).
Infine, con la recente sentenza resa nella causa C466/17/Motter contro la
, la Corte Europea si è pronunciata sulla Controparte_5
compatibilità dell'art 485 del d.lgs. 297/94 (riguardante il personale docente della scuola) con il citato art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato affermando che: “48 Fatte salve le verifiche rientranti nella
competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi
invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente
considerati rispondenti a una reale necessità. 49 Risulta infatti dalle
osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento
principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita
dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in
base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari
in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di
sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa
dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo
determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa
due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale
come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del
giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata
temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo
quadro”.
Ciò premesso in linea generale, va comunque osservato che, per quanto rilevato dalla Corte di Giustizia, la comparabilità tra l'attività lavorativa svolta dal personale scolastico di ruolo e quella svolta dal personale non di ruolo debba coinvolgere anche la verifica in concreto delle condizioni di lavoro e quindi il contenuto delle mansioni, desumibili, in parte, anche dalla tipologia dei contratti stipulati.
Nel caso di specie, lo ha allegato di aver svolto, durante il periodo Parte_1
di lavoro a tempo determinato, le stesse attività di coloro che lavoravano a tempo indeterminato nel profilo di docente. Ha sottolineato altresì di aver insegnato in tutto questo periodo col prescritto titolo di studio. Il non CP_1
ha contestato alcunché.
Alla luce di quanto sinora esposto, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere di detto Giudice di disapplicare l'art 569 del d.lgs. 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera del ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo.
Lo risulta aver svolto servizi preruolo con incarichi annuali o sino Parte_1
al termine delle attività didattiche dall'anno scolastico 2010/2011 sino all'anno scolastico 2014/2015.
Per l'intero predetto periodo va ricalcolata, quindi, la retribuzione a esso spettante tenendo conto degli incrementi stipendiali a esso mai riconosciuti.
Occorre però tener presente dell'eccezione d'intervenuta prescrizione formulata dal che si è tempestivamente Controparte_1
costituito in giudizio il 17.11.2025. Le differenze retributive vanno quindi riconosciute nei limiti dei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso (2.10.2025) primo atto di messa in mora, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
La domanda in esame è infatti finalizzata a ottenere per il periodo non di ruolo lo stesso trattamento riservato dalla contrattazione collettiva al personale assunto a tempo indeterminato. Si tratta pertanto di una domanda di pagamento delle differenze retributive e non di risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva 1999/70/CE, richiamata soltanto per disapplicare la normativa con essa contrastante.
Orbene, l'anzianità di servizio si dovrà computare tenendo conto delle annualità corrispondenti agli incarichi di supplenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. 124/99, in forza di contratti stipulati successivamente al 10.7.01, ossia al termine per gli stati membri di adeguare il diritto interno alle disposizioni della direttiva 1999/70 CE.
Il calcolo delle differenze retributive va quindi operato secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di svolgimento dei rapporti a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite - quindi per il servizio effettivamente prestato - nel limite della durata degli incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili ovvero non vacanti ma resi disponibili
(commi 1 e 2 dell'art 4 della l. 124/99), entro il termine prescrizionale quinquennale, eccepito dall'amministrazione convenuta, a ritroso dal 2.10.2020 sino alla data di deposito del ricorso, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Trattandosi di un mero conteggio matematico,
non appare opportuno rimettere la causa sul ruolo per eseguire la ctu contabile
(dall'altronde, la domanda di parte ricorrente è di mera condanna generica).
Spese di lite compensate tenendo conto della complessità e novità della questione trattata e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4365 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promossa da contro , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro europeo, accerta il diritto dello , ai fini della progressione stipendiale e dell'anzianità Parte_1
di servizio, all'integrale riconoscimento del servizio non di ruolo prestato e condanna il al pagamento in favore dello Controparte_1
delle eventuali differenze stipendiali maturate in ragione Parte_1
dell'anzianità di servizio a decorrere dal 2.10.2020, oltre accessori come per legge;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4365 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Cioffi presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella alla via DE
Carmine n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Alvaro Saporito e IA RE LF coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Monticelli - località Fuorni presso l;
Controparte_2
- RESISTENTE -
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio con conseguenti differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.7.2025 rappresentava di Parte_1
lavorare come docente alle dipendenze del Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall'1.9.2015 ma
[...]
prima di detta data in virtù di vari contratti a tempo determinato. Chiedeva,
quindi, che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire in relazione all'intero periodo di servizio gli incrementi stipendiali - cosiddetti gradoni - di cui al CCNL di comparto Scuola applicato riconosciuti al personale a tempo indeterminato e per l'effetto che il convenuto fosse condannato al CP_1
pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_3
eccependo l'intervenuta prescrizione del credito e, in ogni caso, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dallo è fondato e merita, pertanto, di essere Parte_1
accolto per le ragioni che si vengono a indicare.
Anzitutto occorre ricordare che il trattamento economico fondamentale del personale docente e del personale ATA è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R.
23 agosto 1988 n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i
CCNL 4 agosto 1995, 1° agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24
luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio
2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni -).
È altresì noto che la retribuzione del personale assunto a tempo determinato è
stata sempre parametrata (cfr. il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 526) al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sennonchè la clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, intitolata “Principio di non discriminazione”, prevede, nei suoi punti 1 e 4:
“1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”;
“4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di
lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia
per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di
periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia CE ha avuto modo di pronunciarsi nella materia ora in discussione con la sentenza 13.9.2007 n. 307 DE RR e con la Per_1
sentenza n. 444 del 22.12.2010 . Controparte_4
La Corte ha precisato che la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinchè possa essere invocato da un singolo e applicato dal giudice … (punto 78 sent. ); ... si deve Controparte_4 rammentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce come datore di lavoro o come pubblica autorità ...
(punto 82 sentenza ). Per_2
Si deve quindi concludere innanzitutto che il giudice italiano debba applicare,
attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma europea in esame, di per sé sufficientemente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello
Stato pur in qualità di datore di lavoro privato.
Ai fini dell'applicabilità della clausola 4 è poi irrilevante il fatto che la disparità
di trattamento produca effetto quando il lavoratore è ormai stato assunto a tempo indeterminato dato che, come si legge nella sentenza CGUE NZ e altri: “34. Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano
acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la
possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non
discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza
OS AN, cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell'8 marzo
2012, Huet, C-251/11, punto 37). 35. Infatti...le ricorrenti mirano
essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo indeterminato, a
mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare
l'anzianità e l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di
assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo.
Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione
dell'anzianità e dunque per la fissazione del livello della retribuzione, quelli
effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, senza
che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le
caratteristiche inerenti a queste ultime. Poiché la discriminazione contraria alla
clausola 4 dell'accordo quadro, di cui le ricorrenti...si asseriscono vittime,
riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratrici a tempo
determinato, nessun rilievo presenta la circostanza che esse nel frattempo
siano divenute lavoratrici a tempo indeterminato (v., in tal senso, sentenza
OS AN, cit., punto 42). 36. Inoltre, occorre rilevare che la clausola 4
dell'accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri del periodo di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia
per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato,
salvo quando criteri differenti siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta
né dal testo di detta disposizione, né dal contesto in cui questa si colloca, che
essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia
acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi
perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le
discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a
rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in
senso contrario (sentenza OS AN, cit., punto 43). 37. Escludere a
priori l'applicazione dell'accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare - in spregio all'obiettivo
assegnato a detta clausola 4 - l'ambito della protezione concessa ai lavoratori
interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione
indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della
Corte (sentenza OS AN, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata”.
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha pure chiarito che la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base a una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, a un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato;
la clausola 4, punto 1, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato
(sentenza DE RR AL).
La Corte di Giustizia, ribadendo questi principi, nella sentenza ha Per_2
affermato: “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in
base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico
impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo
aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme
negli Stati membri” ( punto 43); la nozione di condizione oggettiva “richiede che
la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel
particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti,
al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale
necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine
necessaria…” (punto 55).
Tali principi sono stati condivisi dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato: nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 22558/16).
Infine, con la recente sentenza resa nella causa C466/17/Motter contro la
, la Corte Europea si è pronunciata sulla Controparte_5
compatibilità dell'art 485 del d.lgs. 297/94 (riguardante il personale docente della scuola) con il citato art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato affermando che: “48 Fatte salve le verifiche rientranti nella
competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi
invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente
considerati rispondenti a una reale necessità. 49 Risulta infatti dalle
osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento
principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita
dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in
base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari
in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di
sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa
dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo
determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa
due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale
come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del
giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata
temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo
quadro”.
Ciò premesso in linea generale, va comunque osservato che, per quanto rilevato dalla Corte di Giustizia, la comparabilità tra l'attività lavorativa svolta dal personale scolastico di ruolo e quella svolta dal personale non di ruolo debba coinvolgere anche la verifica in concreto delle condizioni di lavoro e quindi il contenuto delle mansioni, desumibili, in parte, anche dalla tipologia dei contratti stipulati.
Nel caso di specie, lo ha allegato di aver svolto, durante il periodo Parte_1
di lavoro a tempo determinato, le stesse attività di coloro che lavoravano a tempo indeterminato nel profilo di docente. Ha sottolineato altresì di aver insegnato in tutto questo periodo col prescritto titolo di studio. Il non CP_1
ha contestato alcunché.
Alla luce di quanto sinora esposto, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere di detto Giudice di disapplicare l'art 569 del d.lgs. 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera del ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo.
Lo risulta aver svolto servizi preruolo con incarichi annuali o sino Parte_1
al termine delle attività didattiche dall'anno scolastico 2010/2011 sino all'anno scolastico 2014/2015.
Per l'intero predetto periodo va ricalcolata, quindi, la retribuzione a esso spettante tenendo conto degli incrementi stipendiali a esso mai riconosciuti.
Occorre però tener presente dell'eccezione d'intervenuta prescrizione formulata dal che si è tempestivamente Controparte_1
costituito in giudizio il 17.11.2025. Le differenze retributive vanno quindi riconosciute nei limiti dei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso (2.10.2025) primo atto di messa in mora, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
La domanda in esame è infatti finalizzata a ottenere per il periodo non di ruolo lo stesso trattamento riservato dalla contrattazione collettiva al personale assunto a tempo indeterminato. Si tratta pertanto di una domanda di pagamento delle differenze retributive e non di risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva 1999/70/CE, richiamata soltanto per disapplicare la normativa con essa contrastante.
Orbene, l'anzianità di servizio si dovrà computare tenendo conto delle annualità corrispondenti agli incarichi di supplenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. 124/99, in forza di contratti stipulati successivamente al 10.7.01, ossia al termine per gli stati membri di adeguare il diritto interno alle disposizioni della direttiva 1999/70 CE.
Il calcolo delle differenze retributive va quindi operato secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di svolgimento dei rapporti a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite - quindi per il servizio effettivamente prestato - nel limite della durata degli incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili ovvero non vacanti ma resi disponibili
(commi 1 e 2 dell'art 4 della l. 124/99), entro il termine prescrizionale quinquennale, eccepito dall'amministrazione convenuta, a ritroso dal 2.10.2020 sino alla data di deposito del ricorso, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Trattandosi di un mero conteggio matematico,
non appare opportuno rimettere la causa sul ruolo per eseguire la ctu contabile
(dall'altronde, la domanda di parte ricorrente è di mera condanna generica).
Spese di lite compensate tenendo conto della complessità e novità della questione trattata e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4365 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promossa da contro , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro europeo, accerta il diritto dello , ai fini della progressione stipendiale e dell'anzianità Parte_1
di servizio, all'integrale riconoscimento del servizio non di ruolo prestato e condanna il al pagamento in favore dello Controparte_1
delle eventuali differenze stipendiali maturate in ragione Parte_1
dell'anzianità di servizio a decorrere dal 2.10.2020, oltre accessori come per legge;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro