TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12200 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 656/25 all'udienza del 27/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall' avv Simone de Anna pec Parte_1
giusta delega in atti Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec t giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8/1/25 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire accertare l'illegittimità dei due avvisi di accertamento impugnati e per l'effetto dichiararli nulli e di nessun effetto. A sostegno del ricorso deduceva che sulla base del decreto ingiuntivo emesso contro la nei cui confronti era stata posta in essere l'infruttuosa esecuzione mobiliare ed era CP_2 stata rigetta l'istanza di fallimento, aveva, in data 13/06/2022,proposto domanda al Fondo di garanzia per il pagamento della somma di euro 4.000,12 di cui euro 3.677,66 a titolo di Tfr ed euro 429,56 per crediti degli ultimi tre mese;
che esaurito senza riscontro l'iter amministrativo, presentava ricorso per decreto ingiuntivo contro l' per la somma di euro CP_1
4000,12 e veniva emesso DI n 5614/23 ; che il decreto ingiuntivo veniva opposto;
che nelle more del giudizio, con comunicazione del 16/11/23 l' accoglieva la domanda CP_1 amministrativa effettuando i pagamenti il 25/11/23 e liquidava la somma richiesta;
che il giudizio si concludeva con sentenza n 10541/24 del 22/10/24 di rigetto dell'opposizione per essere cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo veniva revocato;
che , nonostante ciò ,l' emetteva due avvisi di accertamento di indebito chiedendo la CP_1 restituzione della somma di euro 4000,12 sostenendo che tali somme erano state erroneamente corrisposte;
che la predetta somma era cristallizzata nel DI n 5614/23 divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione della sentenza n 10541/24; che se l' riteneva non dovuta la CP_1 somma pagata doveva fare appello avverso la sentenza n 1054/24 ; che in ogni caso la pretesa del ricorrente aveva la sua fonte nel DI n1390/22 non opposto e divenuto definitivo . Concludeva come sopra Si costituiva l' che assumeva aver il ricorrente presentato in data 13/06/2022 domanda CP_1 di accesso al Fondo di garanzia recante il numero 32851, sulla base del rapporto di lavoro esistente con la chiedendo il pagamento della somma di euro 4000,12 esclusivamente CP_2
a titolo di Tfr;
che tale domanda veniva respinta perché pendeva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n 5614/23 ; che in data 08/11/2023 perveniva all' sentenza n 9685 del CP_1
31/10/23 che rigettava l'opposizione dell e confermava il decreto ingiuntivo n 6585/22 ; CP_1 che tale ultimo contenzioso si riferiva ad altra domanda dello stesso lavoratore , la n 33042, relativa al rapporto di lavoro con LA DE SO CO per il quale si era instaurato il procedimento esecutivo n 13852/23 presso il Tribunale di Roma;
che per la sentenza n 9685/23 riferita alla domanda 33042 si procedeva erroneamente alla liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro relativi alla domanda 32851 riferita al rapporto di lavoro con;
che il CP_2
4/6/24 la aveva chiesto la restituzione dell'indebito; che nonostante l avesse CP_1 CP_1 sottolineato l'errato pagamento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n 5614/23 , il giudice revocava il decreto opposto, ma erroneamente dichiarava la cessata materia per intervenuto pagamento , pagamento che era intervenuto sul presupposto della sentenza 9685/23 riferita al DI 6585/22 ; che con riferimento al rapporto di lavoro del ricorrente con la la SOietà era stata posta in liquidazione giudiziale con provvedimento del 3/6/24 CP_2 ed il ricorrente aveva presentato nuova domanda di accesso al Fondo in data 20/12/24 ; che la dichiarazione di liquidazione giudiziale precludeva all' di annullare l'indebito in CP_1 quanto la somma oggetto di esso non poteva essere liquidata perché la domanda si riferiva ad esecuzione individuale. Riepilogava la normativa in materia di indebito e ricordava che era onere del lavoratore dimostrare che aveva diritto ad ottenere le somme ritenute indebite . La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Occorre partire dall'esame cronologico della vicenda che ha dato luogo all'indebito assunto dall' . CP_1
Parte ricorrente ha adito il Fondo di garanzia a fronte di due rapporti di lavoro , uno con la e l'altro con LA DE SO CO . CP_2
Per quanto attiene il rapporto di lavoro con la , il ricorrente ha ottenuto il DI n.1390/22 CP_2 nei confronti della SOietà , ha presentato istanza di fallimento della SOietà rigettata con sentenza del 30/3/2022 , ha proceduto a pignoramento negativo il 14/6/23 . Aveva presentato domanda di accesso al Fondo di garanzia in data 13/6/22 contrassegnata con il n 32851 . La domanda non veniva riscontrata dall ' , non essendovi agli atti una risposta di rigetto
CP_1 come sostenuto dall' . Il ricorrente chiedeva ed otteneva DI n 5614/23 contro l' CP_3 CP_1 per euro 4000,12 oltre interessi e rivalutazione e spese , l' proponeva opposizione e,
CP_1 nelle more del giudizio ,in data 25/11/23 , previa comunicazione del 16/11/23 ,effettuava il pagamento della somma di euro 4000,12 , ma nel corso del giudizio evidenziava che il pagamento era stato fatto per errore, in quanto l' aveva pagato credendo di pagare le
CP_1 spettanze relative al rapporto con LA DE SO CO. In particolare, il ricorrente aveva presentato altra domanda al Fondo di garanzia ,la n 33042 del 27/7/22, in relazione al rapporto con LA DE SO CO e ,stante il mancato pagamento del Fondo ,aveva ottenuto il DI n 6585/22 del 18/10/22 per euro 20.429,81 oltre accessori nei confronti dell' . L'Istituto
CP_1 aveva presentato opposizione ed il giudizio si era concluso con la sentenza n 9685 del 31/10/23 che aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto n 6585/22 ;per cui il pagamento del 25/11/23 era stato fatto credendo si soddisfare la pretesa riferita al rapporto con LA DE , pur se per errore l' ,nelle due comunicazioni del 16/11/23, aveva fatto
CP_1 riferimento alla domanda del 13/6/22 , quindi alla domanda n 32851 relativa al rapporto con
, ed era stata liquidata la somma di euro 3461,05 per tfr e 370,84 per crediti di lavoro CP_2 al netto delle ritenute fiscali diversa dalla somma superiore dovuta dal Fondo per il rapporto con LA DE SO CO .
L' faceva presente detto errore all'udienza nel giudizio di opposizione al DI n 5614/24 CP_1 ed il Giudice , ritenendo comunque che il pagamento avesse fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, con sentenza n 10541/24 del 22/10/24 dichiarava non il rigetto del ricorso per cessazione materia e conferma DI , come affermato nel ricorso del presente giudizio , ma semplicemente la cessata materia e revocava il DI n 5614/24 . In data 4/6/24 l prima dell'emissione della predetta sentenza, con due avvisi di addebito chiedeva la CP_1 restituzione di quanto versato per TFR e crediti di lavoro nel novembre 2023. Parte ricorrente assume che l' non può chiedere detta somma in restituzione, in quanto doveva appellare CP_1 la sentenza n 1054/24 Non si può accogliere tale motivo del ricorso Infatti la Suprema Corte ha precisato che “La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio.” Cass 1695/2018 , potendo la stessa acquisire efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo ( Cass . 7185/2010
Ne deriva che l' può rimettere in discussione la legittimità della pretesa di parte CP_1 ricorrente ad accedere al Fondo di garanzia per la domanda n 32851 del 13/6/22 . Occorre allora verificare se al ricorrente spettavano comunque le somme pagate in base al DI n1390/22. La domanda di accesso al Fondo n 32851 del 13/6/22 aveva alla base il titolo esecutivo nei confronti della costituito dal DI n 1390/22 ( all 3 ricorso) del 10/3/22 e la domanda CP_2 di fallimento della SOietà respinta con sentenza del 30/3/22. La domanda di accesso al Fondo non poteva essere accolta, in quanto, prima di presentare la domanda al Fondo, una volta ottenuta la sentenza di rigetto dell'istanza di fallimento dal Tribunale fallimentare , il ricorrente avrebbe dovuto esperire procedure esecutive nei confronti della SOietà , mentre il pignoramento infruttuoso è stato esperito un anno dopo aver presentato la domanda al Fondo
,il 14/6/23 ( all 4). La Suprema Corte ha affermato che “in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto,( ma il principio è uguale per le tre mensilità) , istituito presso l ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul CP_1 lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore).” (Cass 17593/16; 25434/19; 16833/24).
Nel caso in esame, prima della presentazione della domanda amministrativa n 32851 del 13/6/22 nessuna prova dello stato di insolvenza e dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della SOietà parte ricorrente aveva dato all' , pertanto il pagamento CP_1 effettuato a novembre 2023 è risultato non dovuto e corretta appare la ripetizione dell'indebito oggi impugnata. A ciò si aggiunga che la parte ricorrente in data 20/12/24 ha presentato nuova domanda di acceso al Fondo ( all 9 memoria) per il rapporto di lavoro con la sul presupposto CP_4 dell'essere la stata posta in liquidazione giudiziale il 3/6/24 CP_2
Deve pertanto respingersi il ricorso e dato che l'errore in cui è incorso l' ha contribuito CP_1
a creare il presente contenzioso , si compensano le spese tra le parti
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso compensa le spese Roma 27/11/25
Il giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 656/25 all'udienza del 27/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall' avv Simone de Anna pec Parte_1
giusta delega in atti Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec t giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8/1/25 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire accertare l'illegittimità dei due avvisi di accertamento impugnati e per l'effetto dichiararli nulli e di nessun effetto. A sostegno del ricorso deduceva che sulla base del decreto ingiuntivo emesso contro la nei cui confronti era stata posta in essere l'infruttuosa esecuzione mobiliare ed era CP_2 stata rigetta l'istanza di fallimento, aveva, in data 13/06/2022,proposto domanda al Fondo di garanzia per il pagamento della somma di euro 4.000,12 di cui euro 3.677,66 a titolo di Tfr ed euro 429,56 per crediti degli ultimi tre mese;
che esaurito senza riscontro l'iter amministrativo, presentava ricorso per decreto ingiuntivo contro l' per la somma di euro CP_1
4000,12 e veniva emesso DI n 5614/23 ; che il decreto ingiuntivo veniva opposto;
che nelle more del giudizio, con comunicazione del 16/11/23 l' accoglieva la domanda CP_1 amministrativa effettuando i pagamenti il 25/11/23 e liquidava la somma richiesta;
che il giudizio si concludeva con sentenza n 10541/24 del 22/10/24 di rigetto dell'opposizione per essere cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo veniva revocato;
che , nonostante ciò ,l' emetteva due avvisi di accertamento di indebito chiedendo la CP_1 restituzione della somma di euro 4000,12 sostenendo che tali somme erano state erroneamente corrisposte;
che la predetta somma era cristallizzata nel DI n 5614/23 divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione della sentenza n 10541/24; che se l' riteneva non dovuta la CP_1 somma pagata doveva fare appello avverso la sentenza n 1054/24 ; che in ogni caso la pretesa del ricorrente aveva la sua fonte nel DI n1390/22 non opposto e divenuto definitivo . Concludeva come sopra Si costituiva l' che assumeva aver il ricorrente presentato in data 13/06/2022 domanda CP_1 di accesso al Fondo di garanzia recante il numero 32851, sulla base del rapporto di lavoro esistente con la chiedendo il pagamento della somma di euro 4000,12 esclusivamente CP_2
a titolo di Tfr;
che tale domanda veniva respinta perché pendeva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n 5614/23 ; che in data 08/11/2023 perveniva all' sentenza n 9685 del CP_1
31/10/23 che rigettava l'opposizione dell e confermava il decreto ingiuntivo n 6585/22 ; CP_1 che tale ultimo contenzioso si riferiva ad altra domanda dello stesso lavoratore , la n 33042, relativa al rapporto di lavoro con LA DE SO CO per il quale si era instaurato il procedimento esecutivo n 13852/23 presso il Tribunale di Roma;
che per la sentenza n 9685/23 riferita alla domanda 33042 si procedeva erroneamente alla liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro relativi alla domanda 32851 riferita al rapporto di lavoro con;
che il CP_2
4/6/24 la aveva chiesto la restituzione dell'indebito; che nonostante l avesse CP_1 CP_1 sottolineato l'errato pagamento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n 5614/23 , il giudice revocava il decreto opposto, ma erroneamente dichiarava la cessata materia per intervenuto pagamento , pagamento che era intervenuto sul presupposto della sentenza 9685/23 riferita al DI 6585/22 ; che con riferimento al rapporto di lavoro del ricorrente con la la SOietà era stata posta in liquidazione giudiziale con provvedimento del 3/6/24 CP_2 ed il ricorrente aveva presentato nuova domanda di accesso al Fondo in data 20/12/24 ; che la dichiarazione di liquidazione giudiziale precludeva all' di annullare l'indebito in CP_1 quanto la somma oggetto di esso non poteva essere liquidata perché la domanda si riferiva ad esecuzione individuale. Riepilogava la normativa in materia di indebito e ricordava che era onere del lavoratore dimostrare che aveva diritto ad ottenere le somme ritenute indebite . La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Occorre partire dall'esame cronologico della vicenda che ha dato luogo all'indebito assunto dall' . CP_1
Parte ricorrente ha adito il Fondo di garanzia a fronte di due rapporti di lavoro , uno con la e l'altro con LA DE SO CO . CP_2
Per quanto attiene il rapporto di lavoro con la , il ricorrente ha ottenuto il DI n.1390/22 CP_2 nei confronti della SOietà , ha presentato istanza di fallimento della SOietà rigettata con sentenza del 30/3/2022 , ha proceduto a pignoramento negativo il 14/6/23 . Aveva presentato domanda di accesso al Fondo di garanzia in data 13/6/22 contrassegnata con il n 32851 . La domanda non veniva riscontrata dall ' , non essendovi agli atti una risposta di rigetto
CP_1 come sostenuto dall' . Il ricorrente chiedeva ed otteneva DI n 5614/23 contro l' CP_3 CP_1 per euro 4000,12 oltre interessi e rivalutazione e spese , l' proponeva opposizione e,
CP_1 nelle more del giudizio ,in data 25/11/23 , previa comunicazione del 16/11/23 ,effettuava il pagamento della somma di euro 4000,12 , ma nel corso del giudizio evidenziava che il pagamento era stato fatto per errore, in quanto l' aveva pagato credendo di pagare le
CP_1 spettanze relative al rapporto con LA DE SO CO. In particolare, il ricorrente aveva presentato altra domanda al Fondo di garanzia ,la n 33042 del 27/7/22, in relazione al rapporto con LA DE SO CO e ,stante il mancato pagamento del Fondo ,aveva ottenuto il DI n 6585/22 del 18/10/22 per euro 20.429,81 oltre accessori nei confronti dell' . L'Istituto
CP_1 aveva presentato opposizione ed il giudizio si era concluso con la sentenza n 9685 del 31/10/23 che aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto n 6585/22 ;per cui il pagamento del 25/11/23 era stato fatto credendo si soddisfare la pretesa riferita al rapporto con LA DE , pur se per errore l' ,nelle due comunicazioni del 16/11/23, aveva fatto
CP_1 riferimento alla domanda del 13/6/22 , quindi alla domanda n 32851 relativa al rapporto con
, ed era stata liquidata la somma di euro 3461,05 per tfr e 370,84 per crediti di lavoro CP_2 al netto delle ritenute fiscali diversa dalla somma superiore dovuta dal Fondo per il rapporto con LA DE SO CO .
L' faceva presente detto errore all'udienza nel giudizio di opposizione al DI n 5614/24 CP_1 ed il Giudice , ritenendo comunque che il pagamento avesse fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, con sentenza n 10541/24 del 22/10/24 dichiarava non il rigetto del ricorso per cessazione materia e conferma DI , come affermato nel ricorso del presente giudizio , ma semplicemente la cessata materia e revocava il DI n 5614/24 . In data 4/6/24 l prima dell'emissione della predetta sentenza, con due avvisi di addebito chiedeva la CP_1 restituzione di quanto versato per TFR e crediti di lavoro nel novembre 2023. Parte ricorrente assume che l' non può chiedere detta somma in restituzione, in quanto doveva appellare CP_1 la sentenza n 1054/24 Non si può accogliere tale motivo del ricorso Infatti la Suprema Corte ha precisato che “La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio.” Cass 1695/2018 , potendo la stessa acquisire efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo ( Cass . 7185/2010
Ne deriva che l' può rimettere in discussione la legittimità della pretesa di parte CP_1 ricorrente ad accedere al Fondo di garanzia per la domanda n 32851 del 13/6/22 . Occorre allora verificare se al ricorrente spettavano comunque le somme pagate in base al DI n1390/22. La domanda di accesso al Fondo n 32851 del 13/6/22 aveva alla base il titolo esecutivo nei confronti della costituito dal DI n 1390/22 ( all 3 ricorso) del 10/3/22 e la domanda CP_2 di fallimento della SOietà respinta con sentenza del 30/3/22. La domanda di accesso al Fondo non poteva essere accolta, in quanto, prima di presentare la domanda al Fondo, una volta ottenuta la sentenza di rigetto dell'istanza di fallimento dal Tribunale fallimentare , il ricorrente avrebbe dovuto esperire procedure esecutive nei confronti della SOietà , mentre il pignoramento infruttuoso è stato esperito un anno dopo aver presentato la domanda al Fondo
,il 14/6/23 ( all 4). La Suprema Corte ha affermato che “in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto,( ma il principio è uguale per le tre mensilità) , istituito presso l ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul CP_1 lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore).” (Cass 17593/16; 25434/19; 16833/24).
Nel caso in esame, prima della presentazione della domanda amministrativa n 32851 del 13/6/22 nessuna prova dello stato di insolvenza e dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della SOietà parte ricorrente aveva dato all' , pertanto il pagamento CP_1 effettuato a novembre 2023 è risultato non dovuto e corretta appare la ripetizione dell'indebito oggi impugnata. A ciò si aggiunga che la parte ricorrente in data 20/12/24 ha presentato nuova domanda di acceso al Fondo ( all 9 memoria) per il rapporto di lavoro con la sul presupposto CP_4 dell'essere la stata posta in liquidazione giudiziale il 3/6/24 CP_2
Deve pertanto respingersi il ricorso e dato che l'errore in cui è incorso l' ha contribuito CP_1
a creare il presente contenzioso , si compensano le spese tra le parti
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso compensa le spese Roma 27/11/25
Il giudice