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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere
dott. Maurizio Ferla Componente onorario dott. Sonia Desirèe Mazzeppi Componente onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 917/2024 VG promossa da:
CF: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Aurora Di Mattea appellante contro
CF: e Controparte_1 C.F._2 CP_2
CF: rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'avvocato Ginaluca Torrisi
CF: rappresentato e Controparte_3 C.F._4 difeso dall'avvocato Carmelo Faraci
Avvocato Giuseppa Scarepello nella qualità di tutore di CP_4
nata a [...] il [...]
[...]
1 Con l'intervento della procura generale presso la Corte d'appello di Catania
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 24 ottobre 2024 il Tribunale per i minorenni di Catania ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di , Parte_1 nata a [...] l'[...] e di , nato a [...] il Controparte_3
09.12.1987 sulla figlia minorenne , nata a [...] il Controparte_4
17.10.2023; ha affidato la minore agli zii paterni, Controparte_1
e ; ha confermato la nomina quale tutore provvisorio
[...] CP_2 dell'avv. Giuseppa Scarpello, invitando gli affidatari a ricorrere al Giudice Tutelare competente per la nomina di un tutore e di un protutore;
ha disposto che la madre della minore possa incontrare la figlia presso lo spazio neutro con onere economico a carico della e che il padre, Pt_1 all'esito del periodo di detenzione, possa incontrare la figlia con cadenza bimensile per due ore alla volta presso la casa degli zii paterni, con divieto di consegna della bambina ai genitori.
Il procedimento in primo grado traeva origine dalla cnr dell'8 Marzo 2024 della Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco, in ordine alla denuncia- querela sporta in data 7 febbraio 2024 da contro l'ex Parte_1 convivente e padre della minore, , per i reati di Controparte_3 maltrattamenti e lesioni personali. Da detta denunzia-querela emergeva che la bambina era stata affidata volontariamente dai genitori allo zio paterno
( ) e alla compagna dello stesso ). Controparte_1 CP_2
All'esito dell'istruzione della causa il primo giudice riteneva:
- Che la sig.ra era priva di risorse cognitive adeguate a Parte_1
prendersi cura della figlia;
- Che il sig. era un soggetto inadatto al ruolo di Controparte_3
genitore per vita del suo stile di vita sregolato e dedito alla delinquenza;
- Che la coppia degli zii, invece, era adeguata ad assumere funzioni vicarianti.
2 In data 04 novembre 2024 ha interposto gravame la sig.ra , Pt_1 affidando a due censure la sua impugnazione.
Segnatamente, in via principale, ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale chiedendo una verifica sulle sue capacità di recupero consentendo il collocamento della minore presso una comunità, unitamente ad essa appellante, per poter riprendere un percorso di crescita madre/figlia. In via subordinata, ha chiesto una modifica del diritto di visita, per come regolato dal T.M., con incontri mensili presso lo Spazio Neutro, con onere economico a suo carico.
In relazione al primo motivo l 'appellante ha lamentato che il T.M. non ha considerato l'efficacia di un percorso di sviluppo e di crescita della madre con la minore, ma si è limitato all'accertamento di una carente competenza genitoriale. Con il secondo motivo ha poi sostenuto che l'onere economico posto a carico di essa appellante non sia corretto alla luce delle proprie difficoltà economiche e che sia inoltre sperequato rispetto alla posizione dell'ex compagno.
Infine ha altresì lamentato che il TM avrebbe dovuto disporre incontri presso uno spazio esterno anche per il padre, tenuto conto della situazione penale dello stesso.
In data 31 gennaio 2025 si è costituito in giudizio , Controparte_3 padre della minore, proponendo appellando incidentale e contestando la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal
TM. Ha infatti evidenziato la cessazione del suo stato di detenzione, che aveva condizionato negativamente la scelta del TM.
In via istruttoria ha avanzato richiesta di CTU per accertare la propria idoneità genitoriale e in via subordinata e condizionata ha chiesto un ampliamento del diritto di visita.
In data 7 febbraio 2025 si sono costituiti gli affidatari della minore che hanno eccepito in prima battuta l'inammissibilità del reclamo per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Indi hanno ribadito la correttezza della ricostruzione della sentenza di primo grado, rilevando come la non solo sia inadatta a crescere la propria bambina, ma Pt_1 non abbia nemmeno una rete familiare in grado di supporla. Infatti, la
3 giovane donna è in pessimi rapporti tanto con l'ex compagno, quanto con la madre.
In data 10 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il tutore provvisorio della minore.
Il tutore nella comparsa responsiva ha richiamato le relazioni dei S.S. e dell'EMI che hanno riferito l'inidoneità della ad assumere il ruolo Pt_1 di genitore, sottolineandone le scarse capacità cognitive e le pessime condizioni igieniche.
Con successiva memoria integrativa del 12.03.2025 il tutore della minore ha chiesto, altresì, il rigetto dell'appello incidentale proposto da
[...]
CP_3
In data 13 marzo 2025 si è tenuta la prima udienza di comparizione, all'esito della quale la Corte si è riservata.
A scioglimento della riserva, la Corte ha rinviato al 12.11.2025 per la decisione, rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti (la ricorrente aveva chiesto disporsi accertamenti sulle proprie capacità genitoriali, mentre il resistente aveva chiesto disporsi CTU) in CP_3 quanto ritenute non dirimenti rispetto alle emergenze processuali.
In data 15.04.2025 il P.G., letta la nota del PM presso il Tribunale per i minorenni, ha notiziato la Corte circa lo stato di grave pregiudizio subito dalla minore , come riferito dall'associazione Controparte_4
MetaCometa.
Stando a quanto riferito, la zia paterna, che il TM aveva nominato come affidataria insieme al compagno (fratello del padre della minore), si è rivolta ai precedenti affidatari della nipote per consegnargli la bambina, in quanto i suoi rapporti con lo zio di sangue della minore si sarebbero gravemente deteriorati.
Il PG, pertanto, ritenendo necessario dare alla bambina dei riferimenti certi ha chiesto anticiparsi l'udienza di decisione.
La Corte ha accolto la richiesta, anticipando l'udienza di decisione al 24.04.2025, ore 12:00, revocando in via d'urgenza l'affidamento della minore agli zii paterni e collocando presso i precedenti Controparte_4
4 affidatari. Indi ha fissato l'udienza dell'11 giugno per la decisione nel merito concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per note.
All'udienza del 11 giugno la Corte ha posto la causa in decisione
Tanto esposto in punto di fatto deve brevemente riassumersi l'iter che ha condotto il primo giudice alla emissione della sentenza impugnata.
E, invero, nel corso del procedimento di primo grado sono state acquisite numerose relazioni dei Servizi Sociali.
Dalle prime relazioni prodotte è emerso che la minore in una fase iniziale era stata affidata al nucleo familiare dello zio paterno, ritenuto adatto dai S.S., fino a quando era pervenuta un'annotazione di P.G. dell'ufficio minori della Questura di Catania, con la quale si rendeva noto che il nucleo familiare affidatario si era disgregato in seguito alla rottura della relazione tra lo zio e la compagna.
Pertanto, i S.S. collocavano, ai sensi dell'art. 403 c.c., la minore presso l'associazione Meta Cometa di Catania.
Alla luce delle emergenze processuali, tenuto conto della condizione di degrado della madre della minore (la sig.ra viveva in un Parte_1 rudere a Paternò con il nuovo compagno di nazionalità rumena) e del padre
(in carcere e poi agli arresti domiciliari per le asserite violenze alla compagna) e dell'assenza di altri familiari adatti al ruolo di affidatari, in data 13 maggio 2024, il isponeva l'apertura di un procedimento di Pt_2 accertamento dello stato di abbandono e di adottabilità della neonata, con conseguente coaffidamento ai S.S. di Catania e di Misterbianco e sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori.
Con il medesimo decreto il Collegio incaricava le agenzie territoriali coaffidatarie di svolgere di concerto con l'EMI dell'ASP di riferimento, un'indagine conoscitiva ed approfondita in ordine alla situazione personale e sanitaria, logistica e familiare della minorenne, nonché di procedere alla valutazione delle competenze genitoriali di e Controparte_3 Pt_1
, verificando se dette competenze genitoriali fossero recuperabili con
[...]
i dovuti supporti sociali e sanitari in tempi compatibili con le delicate esigenze evolutive della minorenne o se, al contrario, dovesse valutarsi diversa soluzione.
5 In data 15 luglio 2024 gli zii paterni proponevano ricorso al T.M., rivendicando l'affidamento della nipote. Il presente procedimento veniva riunito al precedente.
In data 12 settembre 2024 relazionava l'EMI.
Gli esperti rilevavano la scarsa igiene di e sottolineavano le Parte_1 esigue risorse cognitive della giovane donna. La stessa riferiva di avere pessimi rapporti con la madre e con la suocera e raccontava delle violenze subite per mano dell'ex compagno.
Sullo zio paterno e la compagna gli esperti esprimevano un giudizio positivo, ritenendo la coppia adatta ad assumere funzioni vicarie in favore della nipote.
All'udienza del 13 settembre 2024 il padre della minore rivendicava con forza la propria innocenza rispetto all'accusa di maltrattamenti mossagli dall'ex compagna. Aggiungeva che la aveva manifestato segni di Pt_1 instabilità durante la loro relazione ed era solita infliggersi delle ferite.
Riferiva, infine, che la donna assumeva sostanze stupefacenti e si prostituiva con degli anziani in territorio di Paternò su istigazione del nuovo compagno di nazionalità rumena, nei confronti del quale il giudizio del ST era parimenti negativo (“è guasto anche lui come CP_3 la ”). Pt_1
La , sentita anch'ella, negava la veridicità di queste affermazioni. Pt_1
Sempre nella medesima udienza, gli zii manifestavano la volontà di prendersi cura della nipote. Il padre della minore si associava alla richiesta, unitamente al tutore provvisorio. La madre, invece, si opponeva.
Alla luce di tali risultanze, pertanto, il primo giudice emetteva la propria decisione oggi impugnata.
Così brevemente riassunto l'iter che ha condotto alla sentenza appellata, e precisato che l'appello si palesa ammissibile (contrariamente a quando eccepito dagli zii paterni della minore) in quanto formulato su precisi capi della decisione e con argomentazioni critiche, deve innanzi tutto dirsi, quanto all'appello principale avanzato dalla , che esso merita il Pt_1 rigetto.
6 Risulta infatti che l'EMI con relazione del 12 settembre 2024, ha riferito che l'appellante durante i colloqui è apparsa un soggetto molto fragile, dai modi infantili, con notevoli difficoltà a esporre le proprie condizioni di vita e finanche a precisare le notizie che la riguardano. I Servizi, a seguito della visita domiciliare, hanno poi confermato le pessime condizioni igieniche e abitative della casa in cui vive unitamente al nuovo compagno rumeno, ove sono stati rinvenuti cumuli di spazzatura, buste con vestiti poste a terra, suppellettili di cucina sporche da giorni.
Quanto alla verifica psicologica la , che quanto all'aspetto fisico si Pt_1
è presentata al colloquio poco curata nell'igiene, la stessa è apparsa scarsamente orientata, e ha mostrato difficoltà nel rispondere alle domande che le venivano poste. In seno alla relazione si legge che l'appellante presenta “povertà nei nessi logici, difficoltà nella organizzazione del pensiero che appare semplicistico ed elementare;
nel racconto assenza di articolazioni complesse, la costruzione della frase è limitata. Il linguaggio è semplice, con un vocabolario ridotto;
l'espressività emotiva appare scarsamente correlata al contenuto del discorso”.
Ciò che appare però più grave, è l'assenza di consapevolezza in ordine alle circostanze che hanno portato all'allontanamento della minore (di fatto affidata agli zii paterni, presso i quali poi è stata collocata). A tal riguardo la non sa affatto specificare fatti, date, circostanze, nonostante tale Pt_1 evento sia da considerare traumatico sia nella propria vita che in quella della minore. Sul punto ha dichiarato: “Ci sono state tante discussioni…non ricordo”. Ha poi affermato che gli ex cognati le volevano togliere la piccola.
Ora. Tale stato interiore e psicologico non è assolutamente compatibile con un percorso di recupero della genitorialità, che avrebbe necessariamente tempi lunghissimi, che appaiono non conciliabili con la crescita della minore, già sottoposta a vari cambiamenti di vita ( e da ultimo persino a un traumatico passaggio dagli zii paterni ai precedenti collocatari).
Milita a favore di tale conclusione anche lo stato di degrado in cui la vive, la trascuratezza nell'igiene personale e nei luoghi di vita Pt_1 comune, tutti elementi purtroppo assai indicativi della sua incapacità di
7 assumersi un ruolo di responsabilità e di cura della prole, cui vanno assicurati contesti di vita idonei, sani, sicuri.
Tali elementi peraltro sono già stati presi correttamente in esame dal primo giudice che, proprio alla luce della relazione dell'EMI, ha dovuto escludere la possibilità di un recupero, proprio perché le condizioni di base sono fortemente compromesse e richiederebbero tempi in forte contrasto con le esigenze di evoluzione della bambina, unico soggetto debole da tutelare.
Va infatti ricordato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. è un provvedimento che si adotta non a scopo sanzionatorio ma per proteggere il minore quando dalla condotta dei genitori gliene derivi pregiudizio. Ciò che va quindi valutato è proprio il pregiudizio cui il minore può essere sottoposto, e dal quale il giudice è tenuto a proteggerlo.
Si deve quindi ribadire la correttezza della pronuncia impugnata, compresa la statuizione sugli incontri una volta al mese in spazio neutro a cura degli affidatari e con assoluto divieto di consegna della bambina alla genitrice.
Può essere però revocato l'onere economico a carico della , la Pt_1 quale ha palesato alla Corte il suo stato di indigenza.
Così respinto l'appello principale deve dirsi che anche il gravame incidentale svolto dal merita ampio rigetto. CP_3
Sebbene infatti il ST non sia stato sottoposto ad indagine da parte dell'EMI perché detenuto in carcere, dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate all'udienza del 13 settembre 2024 si evince comunque che egli conduceva con la una convivenza difficile, caratterizzata da Pt_1 contesti non adeguati, tanto da avere consegnato di fatto la bambina al fratello, proprio perché non capace di gestirla né di reperirle un ambiente idoneo.
Tale comportamento di totale delega della vita della figlia a un parente – privo, all'epoca dei fatti, di tutela legale sulla minore - è già di per sé altamente allarmante e significativo di un contegno non centrato sulle proprie responsabilità genitoriali e mirato a spogliarsi delle stesse. Qualora infatti la consegna della minore al fratello fosse stata dettata da esigenze di tutela della figlia, così come dedotto, il avrebbe dovuto allertare con CP_3 urgenza i servizi sociali, chiedere un sostegno di natura assistenziale e genitoriale, attivarsi prontamente per creare le condizioni materiali e
8 psicologiche per dotare la figlia di un contesto di vita stabile e sicuro, e cioè mettere in moto tutte quelle doverose attività volte al recupero della minore nel più breve tempo possibile.
L'affidamento agli zii si è invece consolidato di fatto, per un lasso di tempo che ha via via assunto la forma di una totale consegna della propria potestà genitoriale a soggetti terzi.
Emerge poi dagli atti (cfr. in tal senso rel. prot. Controparte_5
N. 3699 del 12 settembre 2024) che il ST ha uno stile di vita assolutamente disordinato e inadeguato alle esigenze della minore. Egli infatti era residente a [...], poi cancellato per irreperibilità, poi ripristinato con residenza fittizia fino alla data del 4/4/2023 perché privo di abitazione. Riferisce il Comune di Paternò che il era già conosciuto CP_3 dai Servizi sociali per vari interventi socio assistenziali. Lo stesso infatti ha sempre svolto lavori molto saltuari e non percepisce alcun genere di pensione nonostante risulti invalido al 50% per tetraparesi spastica. Risulta poi che nel 2017 il è stato in carico presso il SerD di Paternò e che lo CP_3 stesso fino al 12/12/2023 è stato altresì in carico presso il Dipartimento di salute mentale di Paternò.
Anche la vita personale del , quindi, è purtroppo caratterizzata da CP_3 precarietà. Sempre dalla relazione citata è dato leggere che egli ha avuto tre figli da tre diverse convivenze. Il primo figlio è stato dato in adozione dall'età di tre anni;
il secondo vive con la madre presso il Comune di Ragalna;
la terza figlia è la piccola . Controparte_4
Deve quindi ribadirsi anche per il la valutazione compiuta dal primo CP_3 giudice che ha correttamente ritenuto che lo stile di vita dello stesso sia fragile e irregolare, delegante e inadeguato a sostenere il ruolo genitoriale.
A ciò si aggiunga che il ST a supporto della propria domanda di revoca del provvedimento impugnato allega solo il fatto che la misura cautelare che lo ha raggiunto per la pendenza di due procedimenti penali è stata revocata, ma nulla ha dedotto in ordine all'esito dei predetti processi, né in relazione alle sue attuali condizioni di vita, al percorso di “reinserimento sociale” che ha affermato genericamente di avere intrapreso, della sua situazione personale, ambientale, giudiziaria.
Anche l'appello incidentale merita quindi ampio rigetto.
9 Passando poi alla valutazione della comparsa di costituzione degli zii affidatari, deve dirsi che gli stessi – in corso di giudizio – hanno riconsegnato la bambina loro affidata ai precedenti collocatari in quanto la loro unione si è rotta.
Tale comportamento appare alla Corte assai grave in quanto caratterizzato da una mancata attivazione delle necessarie segnalazioni ai servizi sociali e intrapreso senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Si è trattato di una “consegna” di fatto, che fa emergere profili di alta criticità nell'assetto personologico di e , in Controparte_1 CP_6 quanto è segno evidente di una carenza di consapevolezza in ordine ai traumi cui viene esposta la piccola e in ordine alla assoluta necessità CP_4 di coinvolgere i competenti referenti istituzionali ove si adottino risoluzioni di tale gravità.
Rileva la Corte che non è possibile subordinare la stabilità della minore alle vicende che coinvolgono la relazione tra i due zii, e affidare la serenità della piccola – già privata di stabilità e cura - agli alti e bassi del CP_4 loro rapporto. Rapporto che, in tutta evidenza , non si palesa caratterizzato da funzione tutelante verso la bambina, che è stata costretta a passare da un contesto all'altro, cambiando di continuo i propri punti di riferimento e l'ambientazione di vita.
Fatti salvi gli sviluppi ulteriori della vicenda, allo stato resta fermo che la minore deve essere affidata ai precedenti collocatari, mostratisi disponibili e accudenti, per come già statuito da questa Corte con il provvedimento del
24 aprile '25, emesso in via d'urgenza e preso atto della riconsegna della bambina effettuata dagli zii.
Quanto poi al diritto di visita che in precedenza il era autorizzato a CP_3 esercitare (presso il domicilio del fratello), esso va mantenuto fermo una sola volta al mese ma in spazio neutro. Gli affidatari dovranno quindi rendersi disponibili a tali incontri, ribadendo anche per essi il divieto assoluto di consegna della minore a entrambi i genitori e agli zii.
Data la natura degli interessi coinvolti le spese di lite vanno interamente compensate.
Visto poi il provvedimento del 5/5/2025 emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania prodotto in atti con cui è stato chiesto a questa Corte
10 di mandare al predetto Tribunale il provvedimento conclusivo del procedimento, è d'uopo disporre che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento al Tribunale per i minorenni di Catania.
PQM
Rigetta l'appello principale avanzato da e quello incidentale Parte_1 proposto da . Controparte_3
Revoca l'onere economico disposto a carico della . Pt_1
Dispone che possa incontrare la figlia in spazio neutro Controparte_3 una volta al mese.
Conferma il provvedimento di questa Corte del 24 aprile 2025 con cui è stato revocato l'affidamento della minore agli zii Controparte_4 paterni disponendo che sia collocata presso i precedenti affidatari, ai quali vieta la consegna della minore ai genitori e agli zii paterni.
Compensa le spese di lite
Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Tribunale per i minorenni di Catania.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Catania, sezione minori, in data 11 giugno 2025
Il Consigliere Il presidente
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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