Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18134/2023 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10/05/2023 e vertente TRA
) Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita CO in data 25/08/1969
Residenza VIA TRACIA N. 3 MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. MARCHESE GIOVANNI presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita CO in data 22/10/1981
Residenza i VIA TRACIA N. 3 MILANO;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19 marzo 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 marzo 2025
Dichiarare nel medesimo procedimento ex art. 473-bis.49 cpc lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 08/10/2015 (anno 2015 atto n.
1536 reg. 01 parte 1)
Dal matrimonio non sono nati figli.
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/05/2023 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione dal marito con richiesta riconoscimento di assegno di mantenimento in suo favore, articolando altresì domanda di scioglimento del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c..
All'udienza ex art. 473 bis. 21 del 12 marzo 2024, verificata la regolarità della notifica, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
La moglie in udienza ha dichiarato: mi voglio separare non vedo mio marito da quasi un anno. E' tornato in Marocco. Non so più nulla di lui non so se lavori. Per vivere farà qualcosa ma non so
Io ho lavorato fin a luglio 2023 guadagnavo 1100,00 euro HO un finanziamento di 30.000,00 euro per fare una casa giù al Paese. L'ho comprata vecchia e non la ho finito.
Sono stata licenziata e doveri prenedre la NASPI ma l'INPS sta facendo i calcoli.
Ho lavorato lì per 15 anni
Vivo da sola in affitto e pago 425,00 euro al mese. Voglio separarmi e poi divorziare.
Vorrei un mantenimento. Se la causa diventa lunga non voglio nulla.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto
2) Dato atto che la richiesta di manteniemnto non possa trovare accoglimento posto che la moglie, su cui grava il relativo onere probatorio, non ha allegato alcun elemento da cui desumere la attuale situazione lavorativa del marito – tornato a vivere in Marocco, senza sapere di preciso dove, con cui ha interrotto ogni relaizone da un anno-. A ciò si aggiunga che parte attrice, che non ha neppure ha allegato le condizioni di vita del nucleo famigliare, ha una specifica capacità lavorativa confermata dalla durata quindicinale del precedente rapporto di lavoro
Il giudice delgato ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
In data 13 marzo 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione n. 2995/2024, oggi definitiva,
e con ordinanza resa in pari data il procedimento è stato rimesso sul ruolo del giudice delegato con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Parte attrice è comparsa all'udienza del 25 Marzo 2025 quando ha dichiarato :mi voglio divorziare. non l'ho più visto e basta. non voglio nulla da lui e non so nulla di lui. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. *******
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 12 marzo, con sentenza non definitiva n. 2995/2024 resa nell'ambito del presente giudizio il 13 marzo 2025 ed oggi passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale tra le parti ed in data 25 marzo 2025 la moglie ha confermato la volontà di divorziare
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche e 473 bis. 49
c.p.c. per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
18134 del 2023, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che nell'ambito del presente procedimento è stata pronunciata in data 13 marzo sentenza n. 2995/2024 con cui è stata dichiarata la separazione personale delle parti così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte 1 e
Controparte_1 a MILANO il 08/10/2015, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO (anno 2015 atto n. 1536 reg. 01 parte 1) 2. Nulla sulle spese
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato