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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 335/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2025 Parte_1
riferiva di aver lavorato alle dipendenze della società
[...]
dal 12 novembre 2024, in forza di un contratto a Controparte_1
tempo pieno e determinato, con qualifica di carrozziere, inquadrato al livello
AE3 del CCNL Legno e Arredamento – Aziende Industriali. Il rapporto,
pagina 1 di 4 secondo quanto dedotto, era stato instaurato per far fronte a esigenze stagionali e avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2024.
Il lavoratore esponeva di aver prestato regolare attività sino al 16 dicembre
2024 e di aver comunicato oralmente, il giorno successivo, le proprie dimissioni per giusta causa, motivate dal mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di novembre 2024. A sostegno di tale circostanza, il ricorrente rappresentava che per il credito retributivo era già pendente un procedimento monitorio avanti al Tribunale di Pesaro. A seguito delle dimissioni, il rapporto cessava con effetto immediato dal 17 dicembre 2024, senza che il datore di lavoro avesse contestato disciplinarmente l'assenza del lavoratore, circostanza che, secondo il ricorrente, confermava la legittimità delle dimissioni per giusta causa.
Nonostante ciò, la società datrice, nella busta paga di dicembre 2024, indicava come data di cessazione del rapporto il 31 dicembre 2024 e imputava al lavoratore 72 ore di assenza ingiustificata, applicando altresì una trattenuta di € 1.413,08 a titolo di “mancato preavviso”, pari a 21 giorni lavorativi. Tale trattenuta, secondo il ricorrente, risultava indebita, in quanto il lavoratore assunto a tempo determinato non era tenuto a dare preavviso in caso di dimissioni per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., né sarebbe tenuto a corrispondere alcuna indennità per mancato preavviso. Il ricorrente sosteneva inoltre che, anche nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la giusta causa, il datore di lavoro non avrebbe potuto procedere ad alcuna trattenuta automatica in busta paga a titolo risarcitorio, in assenza di prova concreta del danno subito, come chiarito dalla giurisprudenza di merito.
Il lavoratore precisava che la trattenuta applicata risultava superiore persino al periodo di preavviso previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pagina 2 di 4 indeterminato (14 giorni di calendario) e che, in ogni caso, la società non aveva fornito alcuna prova di un danno effettivamente subito. A fronte di ciò, il ricorrente, tramite diffida inviata a mezzo PEC dal sindacato CISL di
Fano in data 16 gennaio 2025, aveva richiesto la restituzione della somma trattenuta, senza ricevere riscontro.
Chiedeva la condanna di parte resistente al pagamento della somma di € che restava € 1413,08.
La resistente restava contumace.
***
Le dimissioni rassegnate in forma orale sono inefficaci, a norma dell'art. 25 del d.lgs. 151/2015. Non risultano ulteriori cause di cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Il ricorrente ha lavorato fino al 16.12.2024 e ha diritto al pagamento della retribuzione fino a tale data.
Il datore di lavoro non ha diritto ad alcuna indennità di mancato preavviso perché il rapporto non si è risolto (le dimissioni sono inefficaci).
L'indennità di mancato preavviso trattenuta con la busta paga di dicembre è quindi priva di causa e il relativo importo va restituito al lavoratore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento della somma di € 1413,08, oltre accessori di legge.
Spese come in parte motiva.
pagina 3 di 4 Pesaro, 12/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 335/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2025 Parte_1
riferiva di aver lavorato alle dipendenze della società
[...]
dal 12 novembre 2024, in forza di un contratto a Controparte_1
tempo pieno e determinato, con qualifica di carrozziere, inquadrato al livello
AE3 del CCNL Legno e Arredamento – Aziende Industriali. Il rapporto,
pagina 1 di 4 secondo quanto dedotto, era stato instaurato per far fronte a esigenze stagionali e avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2024.
Il lavoratore esponeva di aver prestato regolare attività sino al 16 dicembre
2024 e di aver comunicato oralmente, il giorno successivo, le proprie dimissioni per giusta causa, motivate dal mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di novembre 2024. A sostegno di tale circostanza, il ricorrente rappresentava che per il credito retributivo era già pendente un procedimento monitorio avanti al Tribunale di Pesaro. A seguito delle dimissioni, il rapporto cessava con effetto immediato dal 17 dicembre 2024, senza che il datore di lavoro avesse contestato disciplinarmente l'assenza del lavoratore, circostanza che, secondo il ricorrente, confermava la legittimità delle dimissioni per giusta causa.
Nonostante ciò, la società datrice, nella busta paga di dicembre 2024, indicava come data di cessazione del rapporto il 31 dicembre 2024 e imputava al lavoratore 72 ore di assenza ingiustificata, applicando altresì una trattenuta di € 1.413,08 a titolo di “mancato preavviso”, pari a 21 giorni lavorativi. Tale trattenuta, secondo il ricorrente, risultava indebita, in quanto il lavoratore assunto a tempo determinato non era tenuto a dare preavviso in caso di dimissioni per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., né sarebbe tenuto a corrispondere alcuna indennità per mancato preavviso. Il ricorrente sosteneva inoltre che, anche nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la giusta causa, il datore di lavoro non avrebbe potuto procedere ad alcuna trattenuta automatica in busta paga a titolo risarcitorio, in assenza di prova concreta del danno subito, come chiarito dalla giurisprudenza di merito.
Il lavoratore precisava che la trattenuta applicata risultava superiore persino al periodo di preavviso previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pagina 2 di 4 indeterminato (14 giorni di calendario) e che, in ogni caso, la società non aveva fornito alcuna prova di un danno effettivamente subito. A fronte di ciò, il ricorrente, tramite diffida inviata a mezzo PEC dal sindacato CISL di
Fano in data 16 gennaio 2025, aveva richiesto la restituzione della somma trattenuta, senza ricevere riscontro.
Chiedeva la condanna di parte resistente al pagamento della somma di € che restava € 1413,08.
La resistente restava contumace.
***
Le dimissioni rassegnate in forma orale sono inefficaci, a norma dell'art. 25 del d.lgs. 151/2015. Non risultano ulteriori cause di cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Il ricorrente ha lavorato fino al 16.12.2024 e ha diritto al pagamento della retribuzione fino a tale data.
Il datore di lavoro non ha diritto ad alcuna indennità di mancato preavviso perché il rapporto non si è risolto (le dimissioni sono inefficaci).
L'indennità di mancato preavviso trattenuta con la busta paga di dicembre è quindi priva di causa e il relativo importo va restituito al lavoratore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento della somma di € 1413,08, oltre accessori di legge.
Spese come in parte motiva.
pagina 3 di 4 Pesaro, 12/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 4