Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02832/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2832 del 2025, proposto da DI SE IL PA e EL RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosanna Gullia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Tortorici, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 519/2023 del 24.05.2023 resa a definizione del giudizio presso il Tribunale di Patti iscritto al N. 932/2015 R.G. vertente tra IL PA DI SE e c.ti c/ il Comune di Tortorici, corretta con provvedimento reso dal G.I. del Tribunale di Patti, in data 5-6/10/2023, notificata per pec in data 10.10.2023, ai sensi della Legge n. 53/1994, unitamente alla specifica di pagamento, e, passata in giudicato, giusta attestazione resa in data 7.03.2024 dal Funzionario Giudiziario del medesimo Tribunale di Patti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2025 e depositato in data 29 dicembre 2025, i sig.ri IL PA DI SE e RO EL hanno adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Patti n. 519/2023, emessa in data 24.05.2023, corretta con provvedimento del 5-6.10.2023, passata in giudicato come da attestazione del 7.03.2024.
Il Comune di Tortorici, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va confermata la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della presente controversia, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo i ricorsi proposti per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Sussistono, altresì, le condizioni di ammissibilità e procedibilità dell'azione. Il titolo di cui si chiede l'esecuzione è una sentenza passata in giudicato, come attestato dal Funzionario Giudiziario del Tribunale di Patti in data 7.03.2024.
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 10 ottobre 2023, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato al Comune di Tortorici di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Patti n. 519/2023, provvedendo, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di seguito specificate:
€ 792,82 a titolo di danno patrimoniale;
€ 540,80 a titolo di rimborso spese di C.T.U.;
€ 3.272,40 (€ 272,40 per spese vive ed € 3.000,00 per onorari) a titolo di spese processuali, oltre spese generali nella misura del 15% sugli onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale e rimborso spese di C.T.U., nonché sulla sorte capitale delle spese processuali (esclusi quindi accessori fiscali e previdenziali), sono dovuti i soli interessi legali dalla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Patti sino all'effettivo soddisfo, dovendosi escludere la rivalutazione monetaria in questa sede di ottemperanza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie ed ordina al Comune di Tortorici di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- condanna il Comune di Tortorici intimato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE EL, Presidente
EL NI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | IE EL |
IL SEGRETARIO