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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1750/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1750/2023 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.10.2024, la ricorrente ha discusso e concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.06.2023, l'Avv. proponeva tempestiva opposizione Parte_1
avverso il provvedimento - comunicato in data 04.05.2023 - con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dalla stessa formulata per l'attività difensiva svolta in favore di Controparte_2
costituitosi parte civile nel procedimento penale nr. 2616/2016 RGNR Mod. 21 e nr. RG. Trib. 91/2018 ed ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello ST con provvedimento del Tribunale di Rimini del 6.02.2018. L'odierna ricorrente censurava il provvedimento opposto, lamentando la violazione degli artt. 82 e 110 del D.P.R. 115/2002 per avere il Giudice ritenuto che, essendosi il procedimento concluso con sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello ST non avrebbe diritto ad alcun compenso.
Nessuno si è costituito in giudizio per il , sicché, all'udienza del 22.11.2023, Controparte_1
ne è stata dichiarata la contumacia, mentre, alla successiva udienza del 16.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione risulta meritevole di accoglimento, non potendo condividersi le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza di liquidazione formulata dall'avv. . Parte_1
Nel caso di pronuncia assolutoria dell'imputato in un giudizio in cui la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio - ipotesi non espressamente inclusa nell'art.110 del D.P.R. 115/2002 che, qualora una delle parti processuali contrapposte sia ammessa al patrocinio a spese dello ST, regolamenta gli effetti delle pronunce assolutorie o di condanna sulla sopportazione delle spese processuali e sul beneficiario della liquidazione - trovano attuazione le previsioni di cui agli artt. 74, 82 e 83 del D.P.R., sicché al difensore della parte civile ammessa al patrocinio spetta, comunque, il diritto alla liquidazione, da parte dell'Erario, dei compensi professionali in virtù del rapporto diretto instauratosi tra il difensore, la parte ammessa al patrocinio e lo ST (con l'unica esclusione della liquidazione in caso di impugnazione coltivata dalla parte dichiarata inammissibile giusta il disposto dell'106 T.U.).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di ammissione della parte civile al gratuito patrocinio, “anche in caso di rigetto della richiesta di risarcimento per assoluzione dell'imputato, lo ST (come sostituto del danneggiato nel rapporto cliente-difensore), ha il dovere erogare il compenso degli onorari ed il rimborso delle spese al proprio difensore. Peraltro tale conclusione ha una perfetta simmetria con l'ipotesi dell'imputato, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, il cui difensore ha pur sempre diritto al compenso pur in presenza di condanna del proprio cliente”. La Suprema Corte ha, quindi, riconosciuto che “come il difensore dell'imputato, ammesso al gratuito patrocinio, ha diritto al rimborso degli onorari e delle spese anche in caso di condanna;
analogamente il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche il caso di rigetto
pagina 2 di 4 della domanda risarcitoria, non potendo il principio della soccombenza operare tra soggetti, lo ST e la persona ammessa al gratuito patrocinio, che non sono parti contrapposte di un giudizio” (cfr. Cass. pen. n. 42508/2009).
In applicazione dei suesposti principi, va quindi riconosciuto all'avv. il diritto alla Parte_1
liquidazione del compenso, da determinarsi alla luce delle seguenti osservazioni.
La ricorrente ha documentato di aver redatto l'atto di denuncia-querela in favore del proprio assistito nonché la successiva costituzione di parte civile;
ha, poi, dichiarato di aver preso parte al dibattimento, partecipando all'escussione dei testimoni e alla successiva discussione, all'esito della quale è stata emessa la sentenza prodotta in atti.
Tali circostanze - che emergono anche dalla sentenza conclusiva del giudizio - giustificano il riconoscimento in favore dell'avv. del compenso per le fasi di studio, introduttiva, Parte_1
istruttoria e decisionale. Più in particolare, per le fasi studio e introduttiva, la semplicità dei fatti esposti nella denuncia querela e nell'atto di costituzione di parte civile giustifica la corresponsione di una somma inferiore ai valori medi previsti ex lege, ritenuta equa rispettivamente nella misura di euro
410,00 per la fase di studio e di euro 340,00 per la fase introduttiva. Con riferimento alla fase istruttoria deve, invece, ritenersi congrua l'attribuzione di euro 800,00 in ragione della durata complessiva del giudizio e del numero di testimoni escussi, mentre per la fase decisionale, tenuto conto dell'esito del dibattimento e del contrasto tra le ricostruzioni emerse, si può ritenere adeguato il riconoscimento di euro 1.000,00.
Alla somma di tali importi, per complessivi euro 2.550,00, dovrà applicarsi la riduzione di 1/3 come espressamente prevista dall'art. 106-bis d.P.R. 115/2002, ottenendo al netto delle riduzioni un compenso di euro 1700,00.
La mancata costituzione del convenuto, unita al riconoscimento degli importi in misura minore di quanto richiesto dalla ricorrente, come da nota spese dalla medesima allegata, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 1750/2023, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto di rigetto opposto e dispone la liquidazione a carico dello ST, in favore dell'Avv. , dell'importo di euro 1.700,00 per Parte_1
compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
pagina 3 di 4 Rimini, 7 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1750/2023 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.10.2024, la ricorrente ha discusso e concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.06.2023, l'Avv. proponeva tempestiva opposizione Parte_1
avverso il provvedimento - comunicato in data 04.05.2023 - con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dalla stessa formulata per l'attività difensiva svolta in favore di Controparte_2
costituitosi parte civile nel procedimento penale nr. 2616/2016 RGNR Mod. 21 e nr. RG. Trib. 91/2018 ed ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello ST con provvedimento del Tribunale di Rimini del 6.02.2018. L'odierna ricorrente censurava il provvedimento opposto, lamentando la violazione degli artt. 82 e 110 del D.P.R. 115/2002 per avere il Giudice ritenuto che, essendosi il procedimento concluso con sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello ST non avrebbe diritto ad alcun compenso.
Nessuno si è costituito in giudizio per il , sicché, all'udienza del 22.11.2023, Controparte_1
ne è stata dichiarata la contumacia, mentre, alla successiva udienza del 16.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione risulta meritevole di accoglimento, non potendo condividersi le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza di liquidazione formulata dall'avv. . Parte_1
Nel caso di pronuncia assolutoria dell'imputato in un giudizio in cui la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio - ipotesi non espressamente inclusa nell'art.110 del D.P.R. 115/2002 che, qualora una delle parti processuali contrapposte sia ammessa al patrocinio a spese dello ST, regolamenta gli effetti delle pronunce assolutorie o di condanna sulla sopportazione delle spese processuali e sul beneficiario della liquidazione - trovano attuazione le previsioni di cui agli artt. 74, 82 e 83 del D.P.R., sicché al difensore della parte civile ammessa al patrocinio spetta, comunque, il diritto alla liquidazione, da parte dell'Erario, dei compensi professionali in virtù del rapporto diretto instauratosi tra il difensore, la parte ammessa al patrocinio e lo ST (con l'unica esclusione della liquidazione in caso di impugnazione coltivata dalla parte dichiarata inammissibile giusta il disposto dell'106 T.U.).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di ammissione della parte civile al gratuito patrocinio, “anche in caso di rigetto della richiesta di risarcimento per assoluzione dell'imputato, lo ST (come sostituto del danneggiato nel rapporto cliente-difensore), ha il dovere erogare il compenso degli onorari ed il rimborso delle spese al proprio difensore. Peraltro tale conclusione ha una perfetta simmetria con l'ipotesi dell'imputato, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, il cui difensore ha pur sempre diritto al compenso pur in presenza di condanna del proprio cliente”. La Suprema Corte ha, quindi, riconosciuto che “come il difensore dell'imputato, ammesso al gratuito patrocinio, ha diritto al rimborso degli onorari e delle spese anche in caso di condanna;
analogamente il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche il caso di rigetto
pagina 2 di 4 della domanda risarcitoria, non potendo il principio della soccombenza operare tra soggetti, lo ST e la persona ammessa al gratuito patrocinio, che non sono parti contrapposte di un giudizio” (cfr. Cass. pen. n. 42508/2009).
In applicazione dei suesposti principi, va quindi riconosciuto all'avv. il diritto alla Parte_1
liquidazione del compenso, da determinarsi alla luce delle seguenti osservazioni.
La ricorrente ha documentato di aver redatto l'atto di denuncia-querela in favore del proprio assistito nonché la successiva costituzione di parte civile;
ha, poi, dichiarato di aver preso parte al dibattimento, partecipando all'escussione dei testimoni e alla successiva discussione, all'esito della quale è stata emessa la sentenza prodotta in atti.
Tali circostanze - che emergono anche dalla sentenza conclusiva del giudizio - giustificano il riconoscimento in favore dell'avv. del compenso per le fasi di studio, introduttiva, Parte_1
istruttoria e decisionale. Più in particolare, per le fasi studio e introduttiva, la semplicità dei fatti esposti nella denuncia querela e nell'atto di costituzione di parte civile giustifica la corresponsione di una somma inferiore ai valori medi previsti ex lege, ritenuta equa rispettivamente nella misura di euro
410,00 per la fase di studio e di euro 340,00 per la fase introduttiva. Con riferimento alla fase istruttoria deve, invece, ritenersi congrua l'attribuzione di euro 800,00 in ragione della durata complessiva del giudizio e del numero di testimoni escussi, mentre per la fase decisionale, tenuto conto dell'esito del dibattimento e del contrasto tra le ricostruzioni emerse, si può ritenere adeguato il riconoscimento di euro 1.000,00.
Alla somma di tali importi, per complessivi euro 2.550,00, dovrà applicarsi la riduzione di 1/3 come espressamente prevista dall'art. 106-bis d.P.R. 115/2002, ottenendo al netto delle riduzioni un compenso di euro 1700,00.
La mancata costituzione del convenuto, unita al riconoscimento degli importi in misura minore di quanto richiesto dalla ricorrente, come da nota spese dalla medesima allegata, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 1750/2023, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto di rigetto opposto e dispone la liquidazione a carico dello ST, in favore dell'Avv. , dell'importo di euro 1.700,00 per Parte_1
compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
pagina 3 di 4 Rimini, 7 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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