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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6202 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38825/2023 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AO TT EL
ATTRICE APPELLATA contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
NO UI
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale di udienza del 2.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 16 ottobre 2020. Costituitasi in giudizio parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 5357/2023, depositata in data 18.09.2023, il Giudice di Pace di Milano rigettava le domande attoree e condannava parte attrice alla refusione delle spese processuali, sostenute da parte convenuta. Con atto ritualmente notificato, proponeva appello avverso la predetta sentenza Parte_1 chiedendone l'integrale riforma poiché il giudice di prime cure avrebbe omesso di accertare l'effettiva dinamica del sinistro e, di conseguenza, i danni effettivamente patiti dall'attore. L'appellante, inoltre, chiedeva la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza emessa nel primo grado di giudizio. Si costituiva nel presente giudizio di appello chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado oltre alla refusione delle spese processuali. All'udienza del 12.09.2024 il Giudice, visto l'art. 283 c.p.c., sospendeva l'esecutorietà dell'atto impugnato e formulava proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. Alle udienze del 12.11.2024 e dell'08.01.2025 le parti davano atto che vi erano trattative conciliative in corso e il Giudice emendava la precedente proposta conciliativa già formulata;
le parti chiedevano breve rinvio. All'udienza del 19.03.2025 il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da parte appellante e rinviava per ulteriore trattazione. All'udienza del 02.04.2025 le parti, aderendo all'invito del Giudice, precisavano a verbale le conclusioni nei seguenti termini: le parti concordemente dichiarano cessata la materia del contendere per sorte capitale e per le spese processuali del secondo grado;
chiedono che il Giudice decida, in base del principio della soccombenza virtuale, esclusivamente sulle spese relative al giudizio di primo grado, già versate dall'appellante per euro 1.512,94, oltre le spese di registro della sentenza di primo grado; il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 26.06.2025 e fissava un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 26.06.2025 il Giudice, visto l'art. 281sexies comma 3 c.p.c., riservava la causa in decisione.
2. Il Giudice ritiene che le concordi conclusioni assunte dalle parti all'udienza del 02.04.2025 meritino accoglimento. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa per sorte capitale e per le spese processuali del secondo grado di giudizio;
le parti hanno espressamente dichiarato che il contenzioso permane solamente in relazione alle spese processuali del primo grado e alle spese di registro della sentenza di primo grado già sostenute dalla parte appellante. Consegue a quanto esposto che la statuizione sulle spese predette deve essere effettuata da questo Giudice in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Ebbene, il Tribunale ritiene che, se le parti non avessero concluso per la cessazione della materia del contendere, come innanzi esposto, la domanda dell'appellante sarebbe stata integralmente accolta. Nel presente giudizio parte appellante allega che, in data 16 ottobre 2020, in seguito alla potatura di alcune piante, diversi rami erano caduti sulla pedana del dehor di sua proprietà, causandogli danni patrimoniali. Giova precisare che la società convenuta era stata incaricata, dal Comune di Milano, di eseguire lavori di manutenzione del verde, e in particolare di potatura degli alberi. Orbene, parte convenuta, nei propri atti difensivi, non ha mai contestato l'an debeatur. Infatti, l'appellata ha riconosciuto che i danni, di cui si duole parte appellante, siano stati provocati della pagina 2 di 3 caduta di alcuni rami in conseguenza alla propria attività di potatura. Inoltre, nel presente giudizio parte appellata non ha contestato le somme che parte appellante ha richiesto a titolo di risarcimento del danno per la riparazione della pedana del dehor (cfr. vedi verbale 19 marzo 2025). In aggiunta, dalla documentazione versata in atti risulta provato che i danni provocati al dehor dei locali di parte attrice sono conseguenza dalla caduta dei rami potati dagli operai di parte appellata, la successiva riparazione effettuata e i costi relativi sostenuti da parte appellante. Pertanto, alla luce di quanto esposto e dei documenti prodotti ritiene il Tribunale che, in base al principio della soccombenza virtuale, sarebbe stata dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta nella produzione del sinistro di cui è causa. In conclusione, in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda dell'appellante sarebbe stata accolta sia per la sorte capitale sia per le spese processuali liquidate in quella sentenza.
3. Consegue, dunque, alla soccombenza virtuale la condanna di parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese processuali relative al giudizio di primo grado per complessivi euro 1.512,94 oltre spese di registro della medesima sentenza, come richiesto.
P. Q . M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti per sorte capitale e per spese processuali del presente giudizio di secondo grado;
- condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in euro 1.512,94, oltre spese di registro della sentenza di primo grado.
Milano, 24. 07.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38825/2023 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AO TT EL
ATTRICE APPELLATA contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
NO UI
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale di udienza del 2.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 16 ottobre 2020. Costituitasi in giudizio parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 5357/2023, depositata in data 18.09.2023, il Giudice di Pace di Milano rigettava le domande attoree e condannava parte attrice alla refusione delle spese processuali, sostenute da parte convenuta. Con atto ritualmente notificato, proponeva appello avverso la predetta sentenza Parte_1 chiedendone l'integrale riforma poiché il giudice di prime cure avrebbe omesso di accertare l'effettiva dinamica del sinistro e, di conseguenza, i danni effettivamente patiti dall'attore. L'appellante, inoltre, chiedeva la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza emessa nel primo grado di giudizio. Si costituiva nel presente giudizio di appello chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado oltre alla refusione delle spese processuali. All'udienza del 12.09.2024 il Giudice, visto l'art. 283 c.p.c., sospendeva l'esecutorietà dell'atto impugnato e formulava proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. Alle udienze del 12.11.2024 e dell'08.01.2025 le parti davano atto che vi erano trattative conciliative in corso e il Giudice emendava la precedente proposta conciliativa già formulata;
le parti chiedevano breve rinvio. All'udienza del 19.03.2025 il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da parte appellante e rinviava per ulteriore trattazione. All'udienza del 02.04.2025 le parti, aderendo all'invito del Giudice, precisavano a verbale le conclusioni nei seguenti termini: le parti concordemente dichiarano cessata la materia del contendere per sorte capitale e per le spese processuali del secondo grado;
chiedono che il Giudice decida, in base del principio della soccombenza virtuale, esclusivamente sulle spese relative al giudizio di primo grado, già versate dall'appellante per euro 1.512,94, oltre le spese di registro della sentenza di primo grado; il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 26.06.2025 e fissava un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 26.06.2025 il Giudice, visto l'art. 281sexies comma 3 c.p.c., riservava la causa in decisione.
2. Il Giudice ritiene che le concordi conclusioni assunte dalle parti all'udienza del 02.04.2025 meritino accoglimento. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa per sorte capitale e per le spese processuali del secondo grado di giudizio;
le parti hanno espressamente dichiarato che il contenzioso permane solamente in relazione alle spese processuali del primo grado e alle spese di registro della sentenza di primo grado già sostenute dalla parte appellante. Consegue a quanto esposto che la statuizione sulle spese predette deve essere effettuata da questo Giudice in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Ebbene, il Tribunale ritiene che, se le parti non avessero concluso per la cessazione della materia del contendere, come innanzi esposto, la domanda dell'appellante sarebbe stata integralmente accolta. Nel presente giudizio parte appellante allega che, in data 16 ottobre 2020, in seguito alla potatura di alcune piante, diversi rami erano caduti sulla pedana del dehor di sua proprietà, causandogli danni patrimoniali. Giova precisare che la società convenuta era stata incaricata, dal Comune di Milano, di eseguire lavori di manutenzione del verde, e in particolare di potatura degli alberi. Orbene, parte convenuta, nei propri atti difensivi, non ha mai contestato l'an debeatur. Infatti, l'appellata ha riconosciuto che i danni, di cui si duole parte appellante, siano stati provocati della pagina 2 di 3 caduta di alcuni rami in conseguenza alla propria attività di potatura. Inoltre, nel presente giudizio parte appellata non ha contestato le somme che parte appellante ha richiesto a titolo di risarcimento del danno per la riparazione della pedana del dehor (cfr. vedi verbale 19 marzo 2025). In aggiunta, dalla documentazione versata in atti risulta provato che i danni provocati al dehor dei locali di parte attrice sono conseguenza dalla caduta dei rami potati dagli operai di parte appellata, la successiva riparazione effettuata e i costi relativi sostenuti da parte appellante. Pertanto, alla luce di quanto esposto e dei documenti prodotti ritiene il Tribunale che, in base al principio della soccombenza virtuale, sarebbe stata dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta nella produzione del sinistro di cui è causa. In conclusione, in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda dell'appellante sarebbe stata accolta sia per la sorte capitale sia per le spese processuali liquidate in quella sentenza.
3. Consegue, dunque, alla soccombenza virtuale la condanna di parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese processuali relative al giudizio di primo grado per complessivi euro 1.512,94 oltre spese di registro della medesima sentenza, come richiesto.
P. Q . M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti per sorte capitale e per spese processuali del presente giudizio di secondo grado;
- condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in euro 1.512,94, oltre spese di registro della sentenza di primo grado.
Milano, 24. 07.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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