Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2023, proposto da
LABORATORIO SAN GIORGIO DI CALDARELLI PIETROGIOVANNI SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Vicedomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL 108 - NAPOLI 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
REGIONE CAMPANIA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0127335 del 3/11/2022, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU - Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. ”;
b) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0139924 del 22/11/2022, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU ”;
c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché, ove lesive e per quanto di ragione:
d) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0198511 del 23/12/2020, mai comunicata, avente ad oggetto la determinazione del saldo amministrativo per l'anno 2010;
e) della deliberazione del Direttore Generale n. 606 dell'11.08.2014, avente ad oggetto “ Definizione regressione tariffaria unica anno 2010 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale ”, modificata, per l'area di medicina nucleare e radiologia diagnostica, dalla deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 18.04.2018, con particolare riguardo alle tabelle finali, determinate dal Tavolo Tecnico, e allegati alle dette deliberazioni, relativi al fatturato della ricorrente nell'esercizio finanziario 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AS 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa TA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dedotto di svolgere attività specialistica di laboratorio di analisi in regime di accreditamento con il SSR e, per esso, con l’ASL NA 3 Sud.
2. Con gli atti impugnati, l’ASL comunicava alla ricorrente di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell’esercizio finanziario dell’anno 2010, per un importo pari ad euro 13.555,45, in relazione a pagamenti effettuati ma non dovuti, in ragione della differenza tra il valore dei pagamenti effettuati, direttamente e indirettamente, dall’ASL (euro 347.331,42) e il valore determinato dal Tavolo Tecnico (euro 295.091,91), nonché una produzione di fatture per importi eccedenti le somme ammettibili a remunerazione pari ad euro 38.684,06.
3. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha articolato avverso i provvedimenti impugnati i seguenti mezzi di censura:
1) si lamenta, in primo luogo, il difetto di motivazione, non essendo dato conoscere la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio di cui trattasi;
2) si deduce, inoltre, l’intervenuta lesione del legittimo affidamento, giacché la richiesta di pagamento a titolo di RTU 2010, interverrebbe ad oltre dodici anni di distanza dall’esercizio finanziario cui l’erogazione di prestazioni in accreditamento si riferisce, in violazione di ogni criterio di ragionevolezza.
4. Si è costituita l’ASL resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.
5. All’udienza pubblica di smaltimento del 16 aprile 2026, celebratasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in conformità ai precedenti della Sezione vertente su analoga fattispecie (cfr. Tar Napoli, Sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a).
7. Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti aslini relativi alla RTU 2018 (oggetto della odierna impugnativa) sono comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
8. La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente AS (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questa Sezione del TAR) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali ”.
9. Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “proprio in materia di regressione tariffaria”, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l’AS è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali ” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011)
10. Alla luce di quanto sopra non è rilevante la circostanza che sia stata impugnata anche la deliberazione del Direttore Generale n. 606 del 16 novembre 2022, avente ad oggetto “ Definizione regressione tariffaria anno 2010 – macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale ”, in quanto le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano comunque la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria.
11. Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione.
12. Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
14. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
15. Sussistono nondimeno, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ZZ, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
TA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LL | RI ZZ |
IL SEGRETARIO