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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1400/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli - Via Grezar 00142
Roma RM
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4933/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005969100000
IRPEF-ALTRO - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302195/2016
IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate SI notificava a
Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n.02820249005969100000, per l'importo complessivamente richiesto € 59.954,80.
Il contribuente si opponeva all'intimazione de qua dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA nei limiti delle seguenti cartelle ed avvisi di accertamento:
- cartella n.02820160026832079000, asseritamente notificata il 10.4.2017, anno di riferimento 2013, ente impositore Camera di Commercio di TA, oggetto diritto annuale, importo € 154,53;
- cartella n.02820170023278856000, asseritamente notificata il 2.3.2018, anno di riferimento 2014, ente impositore Camera di Commercio di TA, oggetto diritto annuale, importo € 131,31;
- cartella n.02820180024540912000, asseritamente notificata il 7.2.2019, anno di riferimento 2015, ente impositore Camera di Commercio di TA, oggetto diritto annuale, importo € 91,65;
- cartella n.02820190047733976000, asseritamente notificata il 24.3.2022, anno di riferimento 2016, ente impositore Camera di Commercio di TA, oggetto diritto annuale, importo € 103,28;
- avviso di accertamento n.TF7010302195/2016, asseritamente notificato il 17.11.2016, anno di riferimento
2012, ente impositore Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di TA, oggetto diritto annuale, importo €
45.266,83.
Per quanto ancora rileva in questa sede, quanto all'avviso di accertamento n.TF7010302195/2016, assumeva che lo stesso era illegittimo e che, in ogni caso, l'agente della riscossione e l'ente impositore non avevano diritto a procedere ad esecuzione e, dunque, l'importo preteso non era dallo Ricorrente_1 dovuto, perché l'avviso di accertamento, quale titolo esecutivo / atto prodromico rispetto all'esecuzione che i resistenti intendono cominciare, non era mai stato notificato all'esponente.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate SI, il giudice adito, con la sentenza n. 4933 del 25 novembre
2024, ha rigettato il ricorso.
Rilevava che parte resistente aveva documentato la notifica degli atti presupposti nei termini indicati nell'atto stesso, ad eccezione dell'avviso nr. TF7010302195/2016, ma aveva documentato, altresì, la notifica dell'intimazione nr.
02820199011135036 il 18/2/2020, con efficacia interruttiva dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai tributi di cui a tutti gli atti presupposti impugnati (incluso il suindicato avviso), termini neppure decorsi alla data di notifica dell'atto impugnato (il 4/6/2024), anche tenuto conto delle previsioni di cui alla legislazione "Covid". Inoltre, la mancata notifica dell'avviso nr.
TF7010302195/2016 andava eccepita con opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento, opposizione che non risultava fosse stata proposta, di modo che non poteva essere proposta in questa sede.
Avverso tale sentenza propone appello il contribuente cui resistono con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate
SI e l'Agenzia delle Entrate DP di TA .
Con l'unico motivo di appello, il contribuente, limitatamente alla sola questione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n.TF7010302195/2016, lamenta l'erroneità della conclusione cui è pervenuta la Corte di Giustizia di I
Grado.
Rileva che il ragionamento della sentenza appellata parte dalla corretta premessa che era stata data la prova della notifica degli atti presupposti nei termini indicati nell'atto stesso, ad eccezione dell'avviso n.TF7010302195/2016.
In seguito aveva rilevato che era provata altresì, la notifica dell'intimazione nr.02820199011135036 il 18/2/2020, con efficacia interruttiva dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai tributi di cui a tutti gli atti presupposti impugnati (incluso il suindicato avviso), termini neppure decorsi alla data di notifica dell'atto impugnato (il
4/6/2024), anche tenuto conto delle previsioni di cui alla legislazione Covid, e sulla correttezza di tale affermazione parte appellante concorda.
Tuttavia, aveva poi soggiunto che “… la mancata notifica dell'avviso n.TF7010302195/2016 andava eccepita con opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento, opposizione che non risulta sia stata proposta, di modo che non può essere proposta in questa sede”.
Su tale ultima affermazione si appuntano le critiche dell'appellante che ne sostiene l'erroneità quanto alle conseguenze derivanti dall'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento intermedia, che avrebbe determinato la decadenza dello Ricorrente_1 dalla possibilità di contestare successivamente l'omessa notifica dell'originario avviso di accertamento.
Si deduce che la Corte di Cassazione – Sez. Trib. (sentenza n.16743 del 17.6.2024), ha di recente precisato che
“l'avviso di intimazione, …, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n.
1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”..
Pertanto, non si potrebbe far derivare alcuna preclusione dall'omessa impugnazione di tale atto, ai fini della successiva contestazione circa l'omessa notifica dell'avviso.
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento, in quanto l'appellante richiama a tal fine il principio che il giudice di legittimità ha affermato in relazione all'avviso di intimazione di pagamento, e cioè ad un atto che preannuncia la successiva spedizione dell'intimazione, laddove, nel caso di specie, quella che è stata notificata, ed alla quale si annette efficacia preclusiva, è una vera e propria intimazione di pagamento, come si ricava chiaramente dalla lettura della coppia di tale atto, prodotta dalla difesa dell'Ufficio.
In presenza di un'intimazione di pagamento, risulta quindi correttamente richiamato il principio di cui ha fatto applicazione il giudice di prime cure, avendo il giudice di legittimità, anche di recente ribadito che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del
1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n.
20476).
L'appello, pertanto, si rivela privo di fondamento e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avvocato Difensore_2, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l'appello; b) Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata
Agenzia delle Entrate SI delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all'avvocato Difensore_2 , dichiaratosene anticipatario, ed in favore dell'Agenzia delle Entrate DP TA che liquida in complessivi €
3.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1400/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli - Via Grezar 00142
Roma RM
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4933/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005969100000
IRPEF-ALTRO - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302195/2016
IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate SI notificava a
Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n.02820249005969100000, per l'importo complessivamente richiesto € 59.954,80.
Il contribuente si opponeva all'intimazione de qua dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA nei limiti delle seguenti cartelle ed avvisi di accertamento:
- cartella n.02820160026832079000, asseritamente notificata il 10.4.2017, anno di riferimento 2013, ente impositore Camera di Commercio di TA, oggetto diritto annuale, importo € 154,53;
- cartella n.02820170023278856000, asseritamente notificata il 2.3.2018, anno di riferimento 2014, ente impositore Camera di Commercio di TA, oggetto diritto annuale, importo € 131,31;
- cartella n.02820180024540912000, asseritamente notificata il 7.2.2019, anno di riferimento 2015, ente impositore Camera di Commercio di TA, oggetto diritto annuale, importo € 91,65;
- cartella n.02820190047733976000, asseritamente notificata il 24.3.2022, anno di riferimento 2016, ente impositore Camera di Commercio di TA, oggetto diritto annuale, importo € 103,28;
- avviso di accertamento n.TF7010302195/2016, asseritamente notificato il 17.11.2016, anno di riferimento
2012, ente impositore Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di TA, oggetto diritto annuale, importo €
45.266,83.
Per quanto ancora rileva in questa sede, quanto all'avviso di accertamento n.TF7010302195/2016, assumeva che lo stesso era illegittimo e che, in ogni caso, l'agente della riscossione e l'ente impositore non avevano diritto a procedere ad esecuzione e, dunque, l'importo preteso non era dallo Ricorrente_1 dovuto, perché l'avviso di accertamento, quale titolo esecutivo / atto prodromico rispetto all'esecuzione che i resistenti intendono cominciare, non era mai stato notificato all'esponente.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate SI, il giudice adito, con la sentenza n. 4933 del 25 novembre
2024, ha rigettato il ricorso.
Rilevava che parte resistente aveva documentato la notifica degli atti presupposti nei termini indicati nell'atto stesso, ad eccezione dell'avviso nr. TF7010302195/2016, ma aveva documentato, altresì, la notifica dell'intimazione nr.
02820199011135036 il 18/2/2020, con efficacia interruttiva dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai tributi di cui a tutti gli atti presupposti impugnati (incluso il suindicato avviso), termini neppure decorsi alla data di notifica dell'atto impugnato (il 4/6/2024), anche tenuto conto delle previsioni di cui alla legislazione "Covid". Inoltre, la mancata notifica dell'avviso nr.
TF7010302195/2016 andava eccepita con opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento, opposizione che non risultava fosse stata proposta, di modo che non poteva essere proposta in questa sede.
Avverso tale sentenza propone appello il contribuente cui resistono con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate
SI e l'Agenzia delle Entrate DP di TA .
Con l'unico motivo di appello, il contribuente, limitatamente alla sola questione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n.TF7010302195/2016, lamenta l'erroneità della conclusione cui è pervenuta la Corte di Giustizia di I
Grado.
Rileva che il ragionamento della sentenza appellata parte dalla corretta premessa che era stata data la prova della notifica degli atti presupposti nei termini indicati nell'atto stesso, ad eccezione dell'avviso n.TF7010302195/2016.
In seguito aveva rilevato che era provata altresì, la notifica dell'intimazione nr.02820199011135036 il 18/2/2020, con efficacia interruttiva dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai tributi di cui a tutti gli atti presupposti impugnati (incluso il suindicato avviso), termini neppure decorsi alla data di notifica dell'atto impugnato (il
4/6/2024), anche tenuto conto delle previsioni di cui alla legislazione Covid, e sulla correttezza di tale affermazione parte appellante concorda.
Tuttavia, aveva poi soggiunto che “… la mancata notifica dell'avviso n.TF7010302195/2016 andava eccepita con opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento, opposizione che non risulta sia stata proposta, di modo che non può essere proposta in questa sede”.
Su tale ultima affermazione si appuntano le critiche dell'appellante che ne sostiene l'erroneità quanto alle conseguenze derivanti dall'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento intermedia, che avrebbe determinato la decadenza dello Ricorrente_1 dalla possibilità di contestare successivamente l'omessa notifica dell'originario avviso di accertamento.
Si deduce che la Corte di Cassazione – Sez. Trib. (sentenza n.16743 del 17.6.2024), ha di recente precisato che
“l'avviso di intimazione, …, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n.
1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”..
Pertanto, non si potrebbe far derivare alcuna preclusione dall'omessa impugnazione di tale atto, ai fini della successiva contestazione circa l'omessa notifica dell'avviso.
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento, in quanto l'appellante richiama a tal fine il principio che il giudice di legittimità ha affermato in relazione all'avviso di intimazione di pagamento, e cioè ad un atto che preannuncia la successiva spedizione dell'intimazione, laddove, nel caso di specie, quella che è stata notificata, ed alla quale si annette efficacia preclusiva, è una vera e propria intimazione di pagamento, come si ricava chiaramente dalla lettura della coppia di tale atto, prodotta dalla difesa dell'Ufficio.
In presenza di un'intimazione di pagamento, risulta quindi correttamente richiamato il principio di cui ha fatto applicazione il giudice di prime cure, avendo il giudice di legittimità, anche di recente ribadito che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del
1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n.
20476).
L'appello, pertanto, si rivela privo di fondamento e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avvocato Difensore_2, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l'appello; b) Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata
Agenzia delle Entrate SI delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all'avvocato Difensore_2 , dichiaratosene anticipatario, ed in favore dell'Agenzia delle Entrate DP TA che liquida in complessivi €
3.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente