Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 241/2022 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti LOCATELLI ANGELA Parte_1 C.F._1
e BONISOLLI BARBARA, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Bonate Sopra
(BG) via Milano n.5;
ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUGLIELMANA PATRIZIA, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via Cavour n.
41;
(P.IVA: ), con il patrocinio degli avv.ti RODOLFI MARCO e Controparte_2 P.IVA_1
FILIPPO MARTINI, con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, Largo Augusto n. 3;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 2.12.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 18
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria
- ammettere il capitolo 19 della prova testimoniale attorea articolata nella propria memoria n. 2, con i testi ivi indicati;
- in caso di avversa contestazione del quantum richiesto a titolo di lucro cessante, disporsi CTU contabile per il calcolo dell'intera perdita reddituale presente e futura occorsa al sig. in Pt_1
conseguenza del sinistro per cui è causa;
- quanto all'espletata ctu cinematica :
. revocarsi e/o modificarsi l'ordinanza 25.03.2024 nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'accoglimento delle richieste avanzate da questa parte all'udienza del 12.03.2024 in ordine ai motivi tutti di invalidità dell'espletata c.t.u. cinematica;
. e, per l'effetto, concedersi termine all'attore per il deposito di memoria difensiva al fine di poter compiutamente dedurre su tutti i rilievi critici esposti in atti, anche eventualmente a mezzo di deposito di memoria tecnica del proprio ctp di parte, Ing. Camera;
. accertato che l'Ing. si è espresso sulla valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel Pt_2
sinistro ancor prima di avviare le operazioni peritali, rendendo così un indebito giudizio anticipato rispetto a quanto oggetto di indagine, dichiararsi la nullità della relazione depositata, disponendo nuova ctu, con nomina di altro consulente tecnico;
. accertato che l'Ing. ha svolto l'incarico senza la specifica competenza richiesta, come da Pt_2
dichiarazione dallo stesso resa in sede di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Lecco in data 01.03.2024, dichiararsi parimenti la nullità della relazione depositata, disponendo nuova ctu, con nomina di altro consulente tecnico;
. in subordine, valutata la gravità dei vizi di cui risulta inficiata l'espletata perizia d'ufficio per tutti i motivi indicati, oltre che per la dimostrata mancata terzietà ed imparzialità del ctu, disporsi l'integrale rinnovazione, con nomina di altro consulente tecnico d'ufficio;
. in ogni caso, disporsi la riconvocazione del ctu a chiarimenti rispetto a tutte le puntuali contestazioni al suo elaborato di cui in atti.
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del Controparte_1
sinistro di cui in narrativa;
pagina 2 di 18 - condannare le convenute in solido tra loro al risarcimento integrale del danno patito dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, e per l'effetto al versamento in favore di quest'ultimo del complessivo importo, già attualizzato, di € 1.983.934,14 a titolo di danno non patrimoniale e dell'ulteriore complessivo importo di € 562.891,46 a titolo di danno patrimoniale, ovvero, delle diverse somme a determinarsi per tutti i predetti titoli, in misura minore o maggiore per come risultanti di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- con la maggiorazione della rivalutazione e degli interessi dal fatto al saldo, come da specifica di cui in atti per ciascuna causale richiesta, oltre gli interessi a maturare dalla pronuncia al soddisfo;
in via subordinata
- accertare e dichiarare la responsabilità prevalente della sig.ra nella causazione del Controparte_1
sinistro di cui in narrativa;
- condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dell'intero danno patito dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, al versamento in favore di quest'ultimo dell'importo parametrato alla misura della loro accertata responsabilità, da liquidarsi, in percentuale corrispondente, sugli importi sopra esposti per i titoli indicati, ovvero, sulle diverse somme a determinarsi per i predetti titoli in misura minore o maggiore per come risultanti di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226
c.c.;
- con la maggiorazione della rivalutazione e degli interessi dal fatto al saldo, come da specifica di cui in atti per ciascuna causale richiesta, oltre gli interessi a maturare dalla pronuncia al soddisfo.
In ogni caso
- con vittoria integrale delle spese di lite, comprese le spese per le ctu espletate in causa.
*
Chiede, infine, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione termporis, per il deposito delle proprie difese conclusive.
Bergamo-Lecco, 02 dicembre 2024
Avv. Angela Locatelli Avv. Barbara Bonisolli
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA RIGAMONTI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, così giudicare:
IN PRINCIPALITA'
Rigettare le domande tutte così formulate dall'attore, poiché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli atti di causa;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
pagina 3 di 18 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della prospettazione di parte attrice sull' “an debeatur”, limitare il “quantum” a quanto effettivamente dedotto e provato in corso di causa, con applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano e dei parametri risarcitori ivi richiamati, con esclusiva applicazione al danno da invalidità permanente c.c. “danno biologico” e ad esclusione di qualsiasi altra voce, e comunque ad esclusione di ogni duplicazione e/o di voci risarcitorie non specificamente applicabili alla fattispecie concreta.
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi. ooOOoo
Si dichiara di non accettare contraddittorio su qualunque domanda nuova, anche istruttoria, eventualmente formulata.
Lo scrivente procuratore chiede infine la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Lecco, lì 25/11/2024
Avv. Patrizia Guglielmana
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA Controparte_2
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor nella causazione del sinistro Parte_1 verificatosi in data 28.04.2018 e dato atto delle somme già versate ante causam all'attore, pari ad € 55.000,00, (e tenuto, in ogni caso, conto delle erogazioni da parte di e di CP_3
eventuali altri enti pubblici) respingere ogni domanda in questa sede formulata contro la
Signora ed Con la vittoria delle spese, diritti ed onorari di CP_1 Controparte_2
causa.
IN VIA ISTRUTTORIA, per scrupolo difensivo, si reiterano le seguenti istanze istruttorie: ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
- f) In seguito allo scontro, il motociclo del Sig. terminava la propria Pt_1 corsa/scarrocciamento (rispetto al primo punto d'urto) a 63,20 metri di distanza (capitolo f della memoria istruttoria);
- i) Il veicolo di proprietà della Signora subiva un danno di CP_1
notevole entità nella parte posteriore angolare destra con interessamento di organi meccanici, tale da rendere antieconomica la riparazione del veicolo pagina 4 di 18 (cfr. doc. 7) (capitolo i della memoria istruttoria).
- j) Il valore commerciale del veicolo tg. CX711EJ, all'epoca della perizia effettuata in data 21.05.2018 era pari ad € 1.500,00 ? (capitolo j della memoria istruttoria);
- k) La riparazione dei danni accertati sul veicolo tg. CX711EJ, in conseguenza del sinistro stradale del 28.04.2018, avrebbe comportato un esborso superiore a 1.500,00 euro ? (capitolo k della memoria istruttoria);
Si indicano a testi , residente a [...], Testimone_1
, residente a [...], Parte_3 Pt_4
, residente in [...], Agente Scelto e
[...] Persona_1
Sovraintendente c/o Polizia Locale di Lecco, Persona_2 [...]
Consulente Tecnico, c/o Gema S.r.l. – Divisione Iris, con studio in Monza, CP_4
Via Ippolito Nievo n. 4; , Perito Tecnico c/o Parte_5 Controparte_5
con studio in Fiorano al Serio (BG), Vicolo Colombera n. 7 (potrà riferire in ordine agli accertamenti tecnici, con particolare riferimento ai danni riscontrati, compiuti sul motociclo Kawasaki ZR 800 tg. EC31164), , Perito Parte_6
Tecnico c/o Studio Minghetti S.a.S., con studio in Monza, Via Puglia n. 15 (che potrà riferire in ordine agli accertamenti tecnici, con particolare riferimento ai danni riscontrati, compiuti sull'autovettura Fiat DE, tg. CX711EJ).
Ove ritenuto necessario, si reitera anche la richiesta di ordine alla Polizia Locale del ex art. 210 e/o di acquisizione ex art. 213 c.p.c. di copia integrale della Controparte_6 relazione d'incidente, ivi incluso il CD riproducente il video.
Ove ritenuto necessario, si reitera altresì la richiesta di ordine alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lecco di trasmettere copia del fascicolo del P.M. n.
1314/2018 RGNR, ex art. 210 e/o 213 c.p.c..
Con ossequio,
Milano, 21 novembre 2024
Avv. Filippo Martini
Avv. Marco Rodolfi
pagina 5 di 18 RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 Controparte_7
nei loro confronti la condanna, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivati all'attore dal sinistro stradale in cui lo stesso rimase coinvolto in data 28 Aprile 2018 alle ore
17:20 allorquando l'attore a bordo del proprio motociclo Kawasaki Z 800 targato EC 311 64 giunto in prossimità del civico 51 di Viale Giacomo Brodolini in Lecco, con direzione di marcia Lecco –
Bergamo, impattava con la parte anteriore del mezzo contro la parte laterale destra del veicolo Fiat idea targato CX 711 IEJ condotto e di proprietà di - assicurato con Controparte_1 Controparte_7
- la quale viaggiava precedendo la moto sulla medesima corsia di marcia. L'attore ha esposto come
[...]
a seguito dell'urto veniva catapultato in avanti per circa 20 m cadendo al suolo sul manto erboso della pista ciclabile posta a destra oltre il guard-rail fronte lago, riportando gravissimi danni alla propria persona, mentre il motociclo, dopo aver deviato contro il guard-rail, si proiettava verso il centro della carreggiata a distanza di circa 50 m dal secondo punto d'urto.
L'attore ha dedotto come la responsabilità del sinistro debba essere imputata in via esclusiva alla condotta colposa della la quale cambiava improvvisamente e inopinatamente direzione di CP_1
marcia senza curarsi del pericolo che stava ingenerando per la sicurezza di coloro che si trovavano a sopraggiungere da tergo, tra i quali il , tenendo pertanto un comportamento negligente, imprudente Pt_1
e imperito, oltre che in violazione delle norme sulla circolazione stradale relative al corretto utilizzo dell'indicatore e a dispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente, che denunziava con chiarezza la presenza di una striscia continua di mezzaria sulla carreggiata con cartelli di obbligo di direzione diritta. Contravvenendo al divieto, la segnalava dapprima una manovra di svolta a CP_1
sinistra cui dava seguito iniziando a occupare la semicarreggiata opposta e poi, cambiando proposito, sterzava a destra nel tentativo di rientrare nella semicarreggiata di competenza compiendo così una manovra scomposta con il proprio mezzo che il , in fase di concluso superamento dei veicoli che Pt_1
seguivano l'auto della non riusciva a scansare e contro il quale impattava rovinosamente. A CP_1
comprova ha richiamato le dichiarazioni spontanee rese agli agenti di Polizia Locale del CP_6
intervenuti sul posto da parte dei testi oculari e (doc. 1
[...] Testimone_1 Parte_3
fascicolo parte attrice), ha prodotto il filmato del sinistro, tratto da una telecamera di sorveglianza della ditta Executive spa posta nei pressi del civico 51 oltre a perizia cinematica di parte la firma dell'ing.
il quale ha ricostruito nei termini sopra esposti la dinamica del sinistro, escludendo profili di Per_3
responsabilità anche solo concorrente in capo all'attore con particolare riferimento alla velocità di guida, ricostruita in circa 50 km/h, contestando sul punto le risultanze della perizia dell'assicurazione
(doc 4 e 5 fascicolo parte attrice). pagina 6 di 18 L'attore ha quindi illustrato le gravissimi lesioni subite a seguito del sinistro dando atto dell'excursus medico di cui alle cartelle cliniche allegate all'atto di citazione, evidenziando in particolare di aver riportato frattura scomposta del bacino e traumi intestinali con rottura della milza, rottura dell'uretere sx, ischemia parziale renale dx, frattura del femore sx, pneumotorace dx e sx, contusione polmonare, fratture costali plurime bilaterali, frattura/lussazione polso sx, fratture vertebrali plurime e sacro, ematomi muscolari, lussazione posteriore anca dx, frattura acetabolo dx, amputazione falange distale un dito mano sx, ampie ferite arto inferiore sx con estese perdite di sostanza cutanea, insufficienza multiorgano post traumatica, insufficienza renale e contusione/ischemia renale dx, ischemie cerebrali con crisi comiziali, sepsi da localizzazioni poli distrettuali ed a batteri multiresistenti. Nei ricoveri successivi si registrava la persistenza del quadro paraparetico agli arti inferiori con assenza di risposte motorie/sensitive e denervazione acuta completa della muscolatura distale.
La perizia medico legale allegata all'atto di citazione ha quantificato l'inabilità temporanea assoluta in almeno un anno e postumi permanenti quantificabili nella misura dell'80-90% in termini di danno biologico, con elevato grado di sofferenza psicofisica. Parte attrice ha inoltre richiesto la personalizzazione del danno in ragione della profonda compromissione esistenziale subita dal a Pt_1
seguito delle gravissime lesioni subite, che ha comportato altresì la perdita di legami amicali, oltre al danno estetico e alla vita sessuale nonché uno stato di prostrazione psicologica cagionato da un senso di inadeguatezza, di scarsa stima di sé, di demotivazione, di vulnerabilità per il timore di essere rifiutato dagli altri e di non essere più in grado di costruire nuove relazioni interpersonali, soprattutto rispetto a una progettualità di vita familiare sua propria. Tenuto conto delle Tabelle di Milano, l'attore, di anni 29 all'epoca di sinistro, ha quantificato come segue detti danni: euro 53.655 a titolo di inabilità temporanea assoluta per la durata di un anno, euro 939.062 a titolo di danno biologico con invalidità permanente del 90%, euro 234.765,50 a titolo di aumento per la personalizzazione del danno biologico, euro
352.148,25 a titolo di danno esistenziale per il danno estetico e la lesione della sfera sessuale (perdita della capacità di procreare) oltre che alla vita di relazione. Infine, ha richiesto risarcimento dei danni patrimoniali subiti sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante in considerazione dell'impossibilità per il danneggiato di conservare i propri redditi da lavoro nella stessa misura goduta prima del sinistro.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande avversarie. In particolare parte convenuta ha contestato la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'attore evidenziando che il viaggiava ad una velocità eccessiva non Pt_1
adeguata alle condizioni di traffico e non mantenendo una distanza di sicurezza rispetto al veicolo della convenuta tale da garantire l'arresto tempestivo ed evitare collisioni, come si desume dall'avvenuta pagina 7 di 18 contestazione all'attore, da parte degli agenti di PG, della violazione degli artt. 141 e 149 CdS (distanza di sicurezza e velocità pericolosa). Secondo la convenuta pertanto il sinistro va ricostruito alla stregua di un vero e proprio tamponamento, senza che alcuna incidenza possa essere attribuita alla condotta della che si è limitata ad inserire l'indicatore di svolta a sinistra senza cambiare corsia. Ha in CP_1
ogni caso contestato anche le richieste risarcitorie di parte attrice in relazione al quantum debeatur per duplicazione di voci e per difetto di prova.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_2
delle domande avversarie. In particolare ha contestato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore, evidenziando che nella relazione di sinistro della Polizia Locale (doc. 4 fascicolo convenuta) sono stati accertati sia l'eccessiva velocità del sia il mancato rispetto della distanza di Pt_1
sicurezza, circostanze entrambe confermate dal filmato prodotto agli atti di causa e che risultano idonee, secondo la prospettazione della parte convenuta, a fondare una responsabilità esclusiva in capo all'atto nella causazione del sinistro. La compagnia assicuratrice ha precisato di aver versato all'attore l'importo di € 50.000 in fase stragiudiziale, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno. Ha in ogni caso contestato le richieste risarcitorie di parte attrice in relazione al quantum debeatur.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, di istruttoria orale per interrogatorio formale e per testi, di c.t.u. dinamica e di c.t.u. medico-legale.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice nei termini sopra riportati.
Sulla base del complessivo quadro probatorio raggiunto all'esito del presente giudizio, rappresentato in particolare dal rapporto di sinistro redatto dalla Polizia Locale del Comune di Lecco (doc. 1 fascicolo attore), dal filmato prodotto agli atti tratto dalla videocamera della Executive spa, dall'istruttoria orale espletata nel presente giudizio e dalla c.t.u. cinematica, la dinamica del sinistro viene così ricostruita.
In data 28.4.2018 alle ore 17.20 all'altezza del civico 51 di Viale Giacomo Brodolini (Lecco), direzione
Bergamo, il motociclo Kawasaki Z800 condotto da nato il [...], andava a collidere Parte_1
violentemente con il veicolo Fiat DE condotta da che precedeva con la sua stessa Controparte_1
direzione di marcia. All'arrivo degli agenti di Polizia Locale, circa 15 minuti dopo lo scontro, Pt_1
era già stato trasportato in Pronto Soccorso con prognosi riservata, e i veicoli sono stati rinvenuti
[...] nel punti di quiete dopo l'impatto: il motociclo a circa 50 metri dal punto di caduta del motociclista, oltre il guard-rail posto fronte lago, a sua volta distante circa 20 metri dal primo punto d'urto (con la macchina), come ricostruito dagli agenti di P.L. sulla base dei frammenti rinvenuti e dalle tracce di scarrocciamento lasciate dal motociclo. Nel rapporto di sinistro viene indicata buona visibilità, asfalto asciutto, condizioni del traffico normale. Si dà atto inoltre che al conducente del motociclo Kawasaki sono state contestate le violazioni dell'art. 141 e 149 Cds, per aver circolato a velocità non adeguata pagina 8 di 18 alle condizioni del traffico e per non aver mantenuto una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo e da evitare la collisione;
alla conducente del veicolo Fiat DE è stata contestata la violazione dell'art. 154 Cds poiché durante la marcia usava impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione in quanto segnalava una manovra di svolta a sinistra e invece proseguiva dritto.
Nel rapporto di sinistro si dà atto delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto da
, madre di terza trasportata, la quale ha dichiarato che all'altezza Persona_4 Controparte_1 della ditta Viti s.r.l. l'autovettura della figlia si spostava verso il centro della carreggiata, precisando di aver visto “moto che superavano auto sia a destra che a sinistra” e di non essersi accorta dell'accaduto fino a quando ha sentito “un botto da dietro e un motociclista che cascava verso destra”. Tes_1
, conducente dell'autovettura che si trovava dietro alla Fiat DE, ha dichiarato di aver visto che
[...] detto veicolo inseriva l'indicatore di svolta a sinistra poco prima di svoltare e che in quel momento sopraggiungevano un gruppo di motociclisti che nel tentativo di evitare l'auto che stava per svoltare effettuavano una “S” a destra: uno di loro non è riuscito a evitare l'auto e l'ha tamponata violentemente;
a seguito dell'urto è stato disarcionato ed è finito sotto il guard-rail. Parte_3
, conducente del motociclo che si trovava dietro alla Kawasaki, ha dichiarato di aver visto
[...]
l'auto Fiat DE azionare la freccia e immediatamente svoltare a sinistra nel parcheggio della Viti srl, e il motociclo dietro che cercava di scansare l'auto ma non riusciva nella manovra e urtava con la ruota anteriore il paraurti e il cerchione posteriore destro dell'auto, sbalzando a terra contro il guard-rail a destra, mentre il motociclo slittava per diversi metri in avanti (in sede di istruttoria orale all'udienza del
20.4.2023 ha precisato che l'auto condotta dalla si spostava sulla sinistra per compiere la CP_1
manovra senza poi effettivamente girare;
ha precisato inoltre di conoscere e di avere Parte_1
organizzato quel giorno un giro in moto a Lecco, insieme ad un terzo ragazzo che si trovava dietro a lui, mentre il si trovava in testa). Nel rapporto di sinistro si dà atto che sentita Pt_1 Controparte_1 alle ore 23.05, ha dichiarato di aver inserito l'indicatore di svolta a sinistra per svoltare in una strada laterale, di aver guardato lo specchietto retrovisore e di aver desistito dal compiere detta manovra rientrando leggermente sulla corsia senza fermarsi, avendo notato in lontananza sopraggiungere due motocicli a grande velocità che sorpassavano tutti i veicoli dietro al suo;
in quel momento ha sentito un boato e l'auto si è bloccata;
ha visto una ruota del motociclo molto più avanti e il ragazzo sul prato, oltre il guard-rail ed è scesa dall'auto per prestare soccorso.
Le dichiarazioni rese agli agenti di P.L. sono state tutte confermate dai medesimi soggetti, sentiti come testi, all'udienza del 20.4.2023. Dette dichiarazioni risultano coerenti con la ricostruzione del sinistro così come operata dagli agenti di P.L..
pagina 9 di 18 La c.t.u. dinamica espletata ha posto in evidenza i seguenti aspetti:
- Il motociclo ha riportato danni significativi nella parte anteriore del mezzo, compatibili con un urto frontale (forcelle e ruota anteriore staccate, sfondamento della parte anteriore, manubrio piegato, marmitta distaccata, cupolino distaccato, disco freno e cerchio anteriore piegati e rotti, deformazioni varie della carrozzeria), cfr foto 1-6 c.t.u.;
- L'auto ha riportato significativi danni nella zona posteriore destra sia alla carrozzeria che alla parte meccanica, compatibili con un tamponamento, cfr. foto 7-9 c.t.u.;
- La strada ove il sinistro si è verificato si configura con uno svolgimento rettilineo, con una sola carreggiata divisa in due corsie, una per ciascun senso di marcia, separate da linea continua e con limite di velocità di percorrenza di 50 km/h;
- Dal filmato è visibile l'auto Fiat DE che si sposta verso destra, fino a superare la linea di mezzeria con la ruota anteriore sinistra, mentre quella posteriore sinistra rimane di fatto sulla riga di mezzeria. Contemporaneamente il motociclo condotto da tampona violentemente Pt_1
l'auto;
- Successivamente il motociclo si solleva da terra deviando verso destra e colpendo il guard-rail.
Il motociclo dopo tal secondo urto devia nuovamente traiettoria strisciando sul fianco per circa
50 metri.
Il c.t.u. ha quindi effettuato una stima della velocità tenuta dal motociclo condotto dal , dando Pt_1
adeguatamente conto dei criteri utilizzati (energetico e cinematico) ed evidenziando che in ogni caso entrambi i metodi conducono a una velocità particolarmente elevata: tra 95 e 110 km/h il primo e di
105,5 km/h il secondo. Si ritiene che sotto tale profilo le conclusioni della c.t.u. siano sorrette da adeguate e approfondite motivazioni dal punto di vista tecnico, anche con riguardo alla risposta alle osservazioni avanzate dal c.t.p. di parte attrice ing. (cfr. pag. 18 e da 23 a 26 c.t.u.) e riproposte Per_3
dalla difesa in sede di comparsa conclusionale, sicchè non si rinvengono ragioni per discostarsi dalle risultanze peritali.
Il c.t.u. ritiene che la prevalente responsabilità nella causazione del sinistro sia da imputare alla condotta tenuta da , in misura pari al 90%. Egli infatti ha tenuto una velocità non adeguata alle Pt_1
caratteristiche della strada, che si configura come centro abitato con limite di 50 km/h (art. 142 CdS), sicchè non è stato in grado di mantenere il controllo del mezzo compiendo le necessarie manovre in condizioni di sicurezza (art. 141 CdS). Egli inoltre non ha rispettato l'obbligo di circolare sul margine destro della carreggiata né il divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica orizzontale esistente (art. 143
e 146 CdS).
pagina 10 di 18 Con riferimento alla condotta tenuta da il c.t.u. ha ritenuto che la stessa abbia avuto Controparte_1
un'incidenza minima nella causazione del sinistro, indicata in misura pari al 10%: se è vero infatti che l'auto si sia leggermente spostata sulla sinistra, è indubbio che la svolta non consentita è stata interrotta, presumibilmente proprio a causa del sopraggiungere dei motocicli. Il c.t.u. in particolare sulla base del filmano ha ritenuto che la condotta della non possa essere ricondotta a un uso improprio CP_1 dell'indicatore o a una titubanza, ritenendo che semplicemente la abbia desistito dal CP_1
compiere la manovra a causa di un pericolo imminente. A tal proposito il c.t.u. ha evidenziato che la condotta dell'auto non ha creato problema alcuno alle macchine che viaggiavano immediatamente dietro le quali procedevano a velocità adeguata e non hanno dovuto porre in essere alcuna manovra correttiva. Se ne deduce che se il avesse viaggiato ad una velocità adeguata avrebbe avuto un Pt_1
maggior controllo del mezzo, che avrebbe consentito di evitare lo scontro.
Pur ritenendo del tutto condivisibili le argomentazioni esposte dal c.t.u. e senza discostarsi da esse, questo Giudice ritiene che il contributo causale della condotta tenuta da debba Controparte_1 essere aumentato dal 10 al 25%. E' indubbio infatti che la stessa si sia spostata verso il centro della carreggiata, fino a superare la riga di mezzeria con la ruota anteriore sinistra, azionando l'indicatore di svolta a sinistra, nonostante la presenza in quel tratto di riga continua, con conseguente divieto di svolta a sinistra. Quand'anche si dovesse ritenere che non vi sia stata alcuna titubanza e la manovra sia stata effettivamente interrotta proprio a causa del sopraggiungere del motociclo, è indubbio che l'iniziale manovra di svolta a sinistra abbia comunque rappresentato una condotta impropria in ragione della riga orizzontale continua, segno di divieto di svolta a sinistra. Ritenendo del tutto condivisibili le argomentazioni esposte dal c.t.u. in merito alla condotta tenuta dal , al quale va senz'altro Pt_1
imputata la prevalente responsabilità nella causazione del sinistro, ritiene questo Giudice che il contributo causale di ciascuna condotta debba essere rivisto in ragione del 75% in capo al e del Pt_1
25% in capo alla Giova precisare che l'individuazione del contributo causale in termini CP_1
percentuali rappresenta una valutazione prettamente giuridica di competenza del giudicante, fondata sulla complessiva valutazione del quadro probatorio emerso all'esito del processo, così come sopra esposto, ivi comprese le risultanze della c.t.u., rispetto alle quali questo Giudice non si discosta né sotto il profilo della ricostruzione della dinamica del sinistro né sotto il profilo delle valutazioni prettamente tecniche.
Risultano infine infondate le contestazioni sollevate da parte attrice in merito ai requisiti soggettivi del c.t.u. nominato e alla asserita imparzialità dello stesso. Per lo svolgimento della consulenza cinematica
è stato infatti nominato un ingegnere iscritto all'albo dei c.t.u. presso il Tribunale di Lecco, dotato della professionalità idonea per rispondere compiutamente al quesito. L'imparzialità del c.t.u. impone a pagina 11 di 18 quest'ultimo di essere indipendente e neutrale rispetto alle parti coinvolte. Tale principio non risulta di per sé violato per il sol fatto che il c.t.u. possa aver anticipato, nel corso delle operazioni peritali, le proprie conclusioni alle parti, eventualmente anche in un'ottica conciliativa.
Ciò premesso, con riferimento al quantum debeatur, ritiene questo Giudice di poter fare proprie le valutazioni, svolte dal c.t.u. nominato, dott. il quale ha raggiunto le seguenti Persona_5
conclusioni:
- a seguito del sinistro è risultato essere affetto da quadro di paraparesi quale esito di Parte_1
grave politrauma fratturativo produttivo di frattura-lussazione di polso sinistro, trauma toracico chiuso con fratture costali plurime bilaterali, contusioni polmonari e falda di versamento aereo - ematico in particolare a destra, trauma addominale chiuso con lacero – contusione del rene e dell'uretere di sinistra, frattura della sesta e decima vertebra dorsale, frattura di tutti i processi trasversi lombare di sinistra e del sacro con interessamento poli – radicolare spinale, di frattura acetabolare destra con lussazione della testa femorale, di frattura esposta scomposta diafisaria di femore sinistro, d'amputazione della falange distale del primo dito della mano sinistra, nonché ferite multiple lacero – contuse all'arto inferiore sinistra con perdita di sostanza cutanea.
- l'inabilità temporanea è stata valutata in 365 giorni al 100%,
- residuano postumi permanenti, valutati in misura pari al 88%.
Tanto esposto, ai fini della liquidazione del danno, giova ricordare che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale" (S.U. Cass. Civ. n. 26972/2008). Da ciò consegue che la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale, ovvero rappresentare un effettivo soddisfacimento di tutte le utilità venute meno in conseguenza dell'evento dannoso.
Per tale ragione, è opportuno fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, che, in adesione con quelle del 2021, hanno proposto una valutazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesioni permanenti dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale pagina 12 di 18 conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", indicando a tal fine valori monetari medi, suscettibili di aumento personalizzato.
Conseguentemente il valore del cd. “punto” risulta aumentato di una percentuale ponderata;
nello specifico, per quanto qui interessa, in relazione a percentuali dal 35 al 100% % di invalidità l'aumento
è del 50% fisso.
Parimenti le medesime componenti caratterizzano all'interno delle tabelle milanesi la quantificazione dell'invalidità temporanea, ove il riferimento è dato dal valore monetario di un giorno di invalidità al
100% che, tenuto conto della componente più strettamente biologica (quantificata in € 84) e della componente di sofferenza interiore (quantificata in € 31), ammonta ad € 115, anch'essa suscettibile di aumento personalizzato fino al massimo del 50%.
Di conseguenza, con riferimento all'invalidità permanente si osserva che le tabelle milanesi per una persona di 29 anni (alla data dell'incidente stradale) prevedono un risarcimento per l'invalidità permanente del 88% pari ad euro 1.079.774,00.
Con riferimento invece all'invalidità temporanea, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, viene riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo complessivo di euro 47.975,00, per n. 365 giorni di invalidità temporanea totale.
Quanto all'ulteriore personalizzazione del danno, si ritiene che detto aumento possa essere riconosciuto in misura massima in relazione sia all'invalidità temporanea (+50%), che permanente (+25%), tenuto conto di quanto emerso in sede di CTU. In particolare, si ritengono sussistenti i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, in considerazione della particolare invasività delle lesioni subite dal ricorrente, comportante importanti complicazioni anche in termini dinamico – relazionale permanente in grado elevato. Invero il ricorrente ha dovuto ricostruire una nuova normalità, sia per il quotidiano che per gli aspetti relazionali, necessitando in particolare, oltre che di ausili per il cammino carrozzina manuale ed elettrice, deambulatore) e facilitazione architettoniche (montascale; adattamento dell'auto), dell' assistenza continua di terzi per svolgere tutte le attività, non potendo più provvedere in modo autonomo ai propri bisogni. Inoltre, il ricorrente a causa dei costanti dolori neuropatici, caratterizzati da “scosse elettriche agli arti” è costretto ad assumere quotidianamente il farmaco dedicato al controllo del dolore ed, al bisogno, di farmaci antalgici minori per il dolore articolare e da postura fissa prolungata. La personalizzazione del danno tiene conto altresì dello stravolgimento totale della vita affettiva dell'attore e dei danni alla sfera sessuale. La personalizzazione del danno si giustifica inoltre per il particolare aggravio in termini di capacità lavorativa generica, in considerazione della perdita totale e permanente della propria capacità lavorativa di magazziniere / mulettista e della pagina 13 di 18 residua compromissione rilevante (quantificabile indicativamente nella misura di 2/3 di una generica capacità lavorativa operaia).
Il danno non patrimoniale complessivamente considerato, tenuto conto della personalizzazione in misura massima, ammonta pertanto ad € 1.343.686,00 di cui € 83.950 a titolo di invalidità temporanea ed € 1.259.736,00, a titolo di invalidità permanente.
Applicata la riduzione del risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa del 75% così come accertato, i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 335.921.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo complessivo liquidato (€ 335.921) devalutato alla data del sinistro stradale
(28.04.2018) e rivalutato anno per anno fino alla data del primo acconto di € 50.000 (25.03.2019); detratto il primo acconto, gli interessi vanno quindi calcolati sulla residua somma rivalutata anno per anno fino alla data del secondo acconto di € 5.000 (11.5.2021); detratto il secondo acconto, gli interessi vanno infine calcolati sulla residua somma rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Sul solo importo residuo liquidato (esclusi gli acconti) sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Con riferimento al danno patrimoniale, si ritiene congruo rifondere, in quanto causalmente connesse all'evento dannoso:
- le spese mediche per l'importo complessivo di € 6.835,54 (visite specialistiche, calze elastiche, esami diagnostici, farmaci), accertate in sede di CTU;
- le spese coerenti con le necessità riabilitative delle lesioni patite, per complessivi € 1.070 per tesseramento ed abbonamenti in palestra, accertate in sede di CTU;
Le ulteriori voci di danno patrimoniale si ritengono non dovute, non essendo sorrette da idonea prova utile a dimostrare l'effettivo esborso sostenuto dal ricorrente.
In particolare, si ritengono non dovute:
- la somma di € 6.000,00 a titolo di remunerazione corrisposta alla madre, sig.ra Parte_7 dal giorno dell'incidente alla data delle ultime dimissioni dell'infortunato in data 29.04.2019, per l'assistenza prestata dalla stessa al figlio, pari all'importo di € 500,00 al mese per tutta la durata delle degenze, in mancanza di adeguata prova documentale del relativo esborso;
- € 4.618,60 a titolo di titolo di spese vive, in mancanza di adeguata prova documentale del relativo esborso;
pagina 14 di 18 - € 27,000,00 a titolo di spese sostenute e preventivate di messa in opera di ausili per adattamento autovettura del alle specifiche esigenze di guida insorte dopo il sinistro, in mancanza di Pt_1
adeguata prova documentale del relativo esborso;
- € 20.667,00 a titolo di spese per abbattimento barriere architettoniche, in mancanza di adeguata prova documentale del relativo esborso.
Con riguardo ai costi medico - sanitari futuri, il CTU ha ritenuto di quantificarli in € 2.500/anno, per sedute extra di chinesiterapia non vicariabili dal SSN, per l'acquisto di integratori, prodotti disinfettanti, guanti e similari. Al riguardo osserva questo Giudice come sul punto possano trovare applicazione le tabelle milanesi del 2024 per la capitalizzazione dell'importo annuo riconosciuto in sede di c.t.u. per l'assistenza e le cure future, che si ottiene moltiplicando il coefficiente numerico (che indica il rapporto tra l'età e gli anni per i quali vi sarà una perdita di reddito) per l'importo annuo perso, pari ad € 2.500. Di conseguenza, nel caso di specie, tenuto conto dell'età attuale dell'attore, di anni 36, dell'aspettativa di vita per il genere maschile di circa 82 anni, del numero di anni per i quali vi sarà una la perdita economica per spese future, pari a 46 anni (82 – 36), sulla base della tabella in esame, si ricava un coefficiente numerico pari a 34,97. Moltiplicando detto coefficiente per l'importo annuo di €
2.500 si ottiene l'importo di € 87.425,00.
Il danno patrimoniale complessivamente considerato ammonta pertanto ad € 96.853,10. Applicata la riduzione del risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa del 75% così come accertato, i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €
23.832,63 in monete attuale.
Quanto al risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa deve necessariamente essere effettuata una distinzione tra capacità lavorativa generica e capacità lavorativa specifica, atteso che il danno alla capacità lavorativa generica, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo e nella riduzione di un modo di essere e di un'attitudine del soggetto, rappresenta un danno non patrimoniale ed è quindi risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico, mentre il danno alla capacità lavorativa specifica, ovvero alla capacità dell'individuo di svolgere una data attività lavorativa o, anche, diverse attività lavorative tutte comunque afferenti alla sua sfera attitudinale, si configura come un danno di natura patrimoniale che è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (v. sul punto Cass.
04/07/2019, n. 17931).
Con riguardo alla riduzione della capacità lavorativa specifica, l'orientamento consolidato della
Suprema Corte di Cassazione afferma l'insussistenza di alcun rigido automatismo tra lesione della pagina 15 di 18 salute e diminuzione della capacità di guadagno (cfr. Cass 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006
n. 1230), ricadendo, in ogni caso, sul soggetto leso il dovere di dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. 27/11/2014, n. 25211; Cass. 21/04/ 2010, n. 9444; Cass.
08/08/ 2007, n. 17397; Cass. 25/08/2006, n. 18489).
Nel caso di specie si osserva come la documentazione in atti appare inidonea a provare l'effettiva esistenza di un nesso di causalità tra le conseguenze dannose patite dall'attore a seguito del sinistro stradale e le lamentate perdite economiche subite, atteso peraltro che dall'esame della documentazione economica versata in atti emergono unicamente i redditi dell'anno 2017 e 2020, invero avrebbero dovuto essere prodotti tutti i redditi relativi al triennio precedente al sinistro. Inoltre, il ricorrente non ha nemmeno prodotto nulla in merito all'attività lavorativa svolta negli anni successivi al sinistro nè al reddito attualmente percepito, elementi questi che ben avrebbero potuto avvalorare la relativa domanda risarcitoria.
Per tali ragioni la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dovuto a fronte della riduzione della capacità lavorativa specifica, consequenziale all'accertamento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea, non può trovare accoglimento.
Con riguardo all'eccezione sollevata da relativa alla decurtazione delle somme Controparte_2 erogate dall' da quanto complessivamente liquidabile a titolo di risarcimento del danno CP_3
patrimoniale si osserva quanto segue. Parte convenuta al riguardo ha dedotto che in caso di perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione d'invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione della capacità di produrre reddito.
Giova ricordare che, secondo il principio della compensatio lucri cum damno, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall' in favore CP_3
degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e quindi di guadagno (cfr. Cass. ordinanza 11 aprile
2022, n. 11657). Di contro l' in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non CP_3
patrimoniale alla salute (cfr. Cass. n. 6301 del 6.3.2025). Pertanto, qualora il vantaggio riconosciuto al danneggiato sorga da un titolo autonomo, non direttamente connesso al fatto illecito, esso non può essere cumulato alle somme liquidate a titolo di risarcimento ex art. 1223 c.c.
Nel caso di specie ritiene questo Giudice che le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento, quello di assegno di invalidità ed indennità di malattia non vadano detratte dal pagina 16 di 18 risarcimento del danno patrimoniale per due ordini di ragioni. In primo luogo, non essendo stato accertato nel presente giudizio il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorative ed in secondo luogo per la diversa natura e funzione delle prestazioni e l'insussistenza di rapporto di causalità diretta tra illecito e indennizzo previdenziale (cass. sez. unite sentenza 22 maggio 2018, n.
12564), avuto in particolare riguardo alla gravità delle lesioni subite dal ricorrente, come sopra accertate.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo sulla base dell'importo accertato come dovuto, tenuto conto della complessiva attività svolta, sono poste a carico di parte convenuta in ragione della soccombenza, ivi comprese le spese di c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro del Parte_1
28.04.2018, quantificando i relativi apporti causali in misura pari al 75% in capo a Parte_1
e al 25% in capo a Controparte_1
- liquida il danno non patrimoniale derivato a già ridotto del 75% ai sensi dell'art. Parte_1
1227 c.c., in complessivi € 335.921;
- per l'effetto - tenuto conto dell'acconto di euro 50.000,00 versato da e di € Controparte_8
5.000,00 versato da - condanna e , in Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento del residuo importo di € 280.921,00 in moneta attuale;
su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo complessivo liquidato (€ 335.921) devalutato alla data del sinistro stradale (28.04.2018) e rivalutato anno per anno fino alla data del primo acconto di € 50.000 (25.03.2019); detratto il primo acconto, gli interessi vanno quindi calcolati sulla residua somma rivalutata anno per anno fino alla data del secondo acconto di € 5.000 (11.5.2021); detratto il secondo acconto, gli interessi vanno infine calcolati sulla residua somma rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Sul solo importo residuo liquidato (esclusi gli acconti) sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_2 patrimoniale derivato a che liquida € 23.832,63, oltre interessi al tasso legale dal Parte_1
deposito della sentenza al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 17 di 18 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.713 per anticipazioni ed € 15.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, oltre ad
€ 1.522,56 per CTP Ing. Camera;
- pone le spese di entrambe le c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
Lecco, 30.04.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
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