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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2867/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato e vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Attubato Antonella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DI IO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in Maslianico (CO) in data 11 Novembre 2002 tra il Sig. e la Sig.ra , iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Parte_1 CP_1
Comune al nr. 7, parte I dell'anno 2002 senza condizione alcuna.
Con emissione di sentenza parziale in caso di opposizione.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato il 17.9.2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto a Maslianico in data 11.11.2002 (atto iscritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di Maslianico - anno 2002, n. 7, parte I, nonché trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Como - anno 2002, n. 137, parte II, serie C) con -dalla quale si era separato CP_1 consensualmente con verbale del 30.1.2012, omologato con decreto del Tribunale di Como del 27.2.2012- senza ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 29.9.2025, il Giudice delegato ha sentito la sola parte ricorrente -che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente. In particolare, il signor ha riferito: non vedo né sento mia moglie dal 2014. I figli hanno vissuto Parte_1 sempre con me da dopo la separazione. Di recente, sono tornati dalla mamma, già maggiorenni ma ora Per_1 lavora al Sant'Anna nei trasporti, con contratto a tempo determinato da tre mesi, prima faceva lavoretti saltuari ma ha smesso di studiare al terzo anno di ENAIP, ha ottenuto l'attestato nel 2017-2018. Invece lavora in Svizzera come elettricista ma non ho notizie più precise, ha finito da un anno la scuola Tes_1 lavoro in Svizzera e l'hanno assunto …Voglio solo la pronuncia sullo status (cfr. verbale udienza).
Con ordinanza riservata del 30.9.2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia di parte resistente, verificata la regolarità della notifica (ex art 140 c.p.c., plico non ritirato al 29.11.2024) e ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio a Maslianico in data 11.11.2002. Parte_1 CP_1 Per_ Dall'unione sono nati i figli, (nata il [...]) e (nato il [...]), oggi maggiorenni ed Tes_1 economicamente autonomi.
I coniugi si sono in seguito separati con verbale del 30.1.2012 omologato con decreto del Tribunale di Como del 27.2.2012.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo il signor dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli Parte_1 estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
2 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 CP_1
Maslianico in data 11.11.2002 (atto iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Maslianico - anno
2002, n. 7, parte I, nonché trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Como - anno 2002, n. 137, parte II, serie C);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maslianico e del Comune di Como, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 3.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato e vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Attubato Antonella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DI IO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in Maslianico (CO) in data 11 Novembre 2002 tra il Sig. e la Sig.ra , iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Parte_1 CP_1
Comune al nr. 7, parte I dell'anno 2002 senza condizione alcuna.
Con emissione di sentenza parziale in caso di opposizione.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato il 17.9.2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto a Maslianico in data 11.11.2002 (atto iscritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di Maslianico - anno 2002, n. 7, parte I, nonché trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Como - anno 2002, n. 137, parte II, serie C) con -dalla quale si era separato CP_1 consensualmente con verbale del 30.1.2012, omologato con decreto del Tribunale di Como del 27.2.2012- senza ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 29.9.2025, il Giudice delegato ha sentito la sola parte ricorrente -che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente. In particolare, il signor ha riferito: non vedo né sento mia moglie dal 2014. I figli hanno vissuto Parte_1 sempre con me da dopo la separazione. Di recente, sono tornati dalla mamma, già maggiorenni ma ora Per_1 lavora al Sant'Anna nei trasporti, con contratto a tempo determinato da tre mesi, prima faceva lavoretti saltuari ma ha smesso di studiare al terzo anno di ENAIP, ha ottenuto l'attestato nel 2017-2018. Invece lavora in Svizzera come elettricista ma non ho notizie più precise, ha finito da un anno la scuola Tes_1 lavoro in Svizzera e l'hanno assunto …Voglio solo la pronuncia sullo status (cfr. verbale udienza).
Con ordinanza riservata del 30.9.2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia di parte resistente, verificata la regolarità della notifica (ex art 140 c.p.c., plico non ritirato al 29.11.2024) e ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio a Maslianico in data 11.11.2002. Parte_1 CP_1 Per_ Dall'unione sono nati i figli, (nata il [...]) e (nato il [...]), oggi maggiorenni ed Tes_1 economicamente autonomi.
I coniugi si sono in seguito separati con verbale del 30.1.2012 omologato con decreto del Tribunale di Como del 27.2.2012.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo il signor dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli Parte_1 estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
2 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 CP_1
Maslianico in data 11.11.2002 (atto iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Maslianico - anno
2002, n. 7, parte I, nonché trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Como - anno 2002, n. 137, parte II, serie C);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maslianico e del Comune di Como, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 3.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
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