Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6364 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 14307/2023 Verbale dell'udienza del 24/06/2025 Per l'appellante, sig. è presente l'avv. Gentile. Parte_1
Per è presente l'avv. Anna Dello Iacono, per delega dell'avv. Notari. CP_1
In via preliminare, il giudice rileva la correttezza ed il buon esito della rinnovazione della notifica nei confronti della difesa della parte appellata non costituitasi, Controparte_2
e ne dichiara la contumacia. Quindi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Gentile fa presente che il contribuente ha corrisposto nel termine l'importo previsto dalla legge a titolo di sanzione, al fine di beneficiare della sanzione ridotta, non essendo previsto che si debba versare anche la somma per spese di notifica per ottenere detto beneficio. L' CP_3
ribadisce la carenza di lgittimazione passiva sul punto e insiste affinchè le spese
[...] di lite nel caso di accoglimento siano poste a carico dell'ente impistore. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 14307/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) a cartella esattoriale. TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Gentile, elett.te dom.to presso lo studio legale di quest'ultimo alla via Dei Glicini n°14, Aversa APPELLANTE E
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APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Pt_1
con atto di citazione, ritualmente notificato alle parti convenute, Controparte_2 proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 02820180000133361000 (pari ad € 562,53) fondata sul verbale di violazione al c.d.s. n. 126 000 1181162 elevato dalla Polizia Stradale di notificato all'opponente il 14.01.2016. CP_2
Nel giudizio di primo grado l'attore dedusse di aver pagato “in misura ridotta” il già menzionato verbale nel termine di cinque giorni dalla notifica. Come prova del pagamento eseguito il produsse la ricevuta del bonifico bancario, tempestivamente disposto il Pt_1 giorno 18.01.2016, pari all'importo di € 200,20. A seguito di mancato riscontro ad una missiva di richiesta di annullamento e/o sgravio in autotutela delle somme indicate in un'ottica deflattiva del contenzioso, notificata via PEC alla Polizia Stradale e con raccomandata a.r. alla l'odierno appellante Controparte_2 propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a mezzo atto di citazione notificato il 24.09.2018 e la causa fu iscritta al R.G. n. 95787/2018 del Giudice di Pace di CP_2
Nelle conclusioni parte opponente chiese al giudice adito di dichiarare l'inesistenza del diritto delle controparti di agire in executivis per il recupero delle pretese creditorie di cui alla cartella di pagamento n. 02820180000133361000 a causa dell'estinzione del credito per intervenuto adempimento e, per l'effetto, di disporre l'annullamento della cartella nonché di tutti gli atti ad essi relativi, precedenti, successivi o comunque connessi. In subordine, parte attrice domandò di ridurre gli importi della cartella limitatamente alle somme che fossero riconosciute spettanti all'amministrazione opposta. Inoltre, il chiese la condanna Pt_1 delle amministrazioni, in solido od anche alternativamente chi di ragione, al pagamento delle spese per diritti ed onorari della procedura oltre IVA e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 2 di 6 Nel giudizio di prime cure si costituì l' , resistendo alla Controparte_4 domanda e chiedendone il rigetto, mentre la benché ritualmente citata Controparte_2 nella persona del Prefetto pro tempore, rimase contumace. L'ente di riscossione si difese deducendo la propria carenza di legittimazione passiva per essere estraneo al rapporto sottostante, l'inammissibilità e la tardività della spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c. in forza dell'argomento secondo cui “qualora una parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale ella è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della violazione del codice della strada, l'opposizione dev'essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011” sicché la domanda di controparte era stata proposta mediante un mezzo di tutela errato. Il Giudice di Pace di con sent. n. 6280/2023, depositata in cancelleria il 3.02.2023, CP_2 respinse la domanda, a seguito dell'accertamento della contumacia della CP_2 partendo dalla disamina in astratto dei rimedi processuali esperibili in subiecta materia.
[...]
Più nel dettaglio, il giudice di prime cure richiamò: l'opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 nell'ipotesi in cui la doglianza avesse investito la mancata notifica del verbale di accertamento che aveva dato luogo all'iscrizione a ruolo (c.d. opposizione recuperatoria, in quanto azione in grado di far recuperare all'interessato lo strumento di tutela avverso il titolo esecutivo nell'ipotesi di mancata notifica di esso); l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. esperibile in assenza di alcun termine di decadenza nel caso in cui si contesti l'an dell'azione esecutiva attraverso l'eccezione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quali la prescrizione ovvero la morte del trasgressore;
infine, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. qualora oggetto di censura fosse il quomodo e cioè la regolarità formale di singoli atti del procedimento esecutivo attivato dalla P.A.. L'azione proposta dal NE fu qualificata dal Giudice come “recuperatoria” e, di conseguenza, soggetta alle regole del procedimento ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Il rigetto della domanda attorea conseguì a tale ricostruzione normativa poiché dall'esame del fascicolo processuale risultò spirato il termine di decadenza entro il quale la parte avrebbe dovuto proporre la contestazione alla sanzione amministrativa. Difatti, il termine di trenta giorni fissato dalla norma in commento a pena di inammissibilità per il ricorso in opposizione e decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento scadde il giorno 4.06.2018 e, dunque, oltre trenta giorni prima della notifica dell'atto di citazione (18.09.2018). Con la sentenza di primo grado, quindi, la domanda proposta in opposizione fu dichiarata inammissibile, con compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del giudizio.
pagina 3 di 6 L'appellante ha impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha errato nella qualificazione della domanda e ha violato ovvero fatto falsa applicazione dell'articolo 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Da ciò scaturisce la nullità e l'infondatezza della sentenza del Giudice di Pace di CP_2
Nel merito nell'atto di appello parte attrice si duole della ricostruzione parziale ed imprecisa dei fatti di causa e, in particolare, dell'omesso rilievo del pagamento, ritualmente dedotto e documentato in atti dall'attore, che rileva come fatto estintivo della pretesa creditoria iscritta a ruolo e notificata mediante cartella esattoriale. Dal punto di vista processuale e qualificatorio l'appellante sostiene che la domanda di primo grado è stata correttamente azionata con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. e richiama, sul punto, l'ordinanza della Cassazione civile n. 30094 del 19 novembre 2019 secondo cui la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti. Da ciò, derivava l'erronea o falsa applicazione della disposizione processuale sul ricorso per opposizione a sanzione amministrativa per errore di sussunzione, ossia a causa della riconduzione errata di una fattispecie concreta ad una norma non pertinente il caso in esame. La pronuncia di inammissibilità della domanda, di conseguenza, è da ritenersi nulla e merita di essere riformata in appello. In via subordinata, la parte appellante invoca la nullità della sentenza di prime cure a causa di un error in procedendo costituito dall'adozione di una motivazione apparente e, dunque, inesistente in quanto il giudice di merito non ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha desunto il proprio convincimento in jure. La motivazione benché graficamente esplicitata nella pronunzia impugnata non rende percepibile il fondamento della decisione sicché è esclusa la possibilità di qualsiasi controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Le statuizioni qualificatorie contenute nel provvedimento giurisdizionale in analisi sono reputate come astratte affermazioni di principio avulse dai dati processuali ed inidonee a far comprendere l'iter logico-giuridico della pronunzia e la sua ratio decidendi, rivelando una motivazione apparente che conduce alla nullità della sentenza. Con la comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2023 si è costituita l' CP_3
, impugnando estensivamente l'atto di appello, deducendone l'infondatezza e
[...] insistendo per il rigetto della domanda originaria.
pagina 4 di 6 La benché regolarmente evocata in giudizio successivamente alla Controparte_2 rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di è rimasta CP_2 contumace. L'appello è parzialmente fondato. In via preliminare, questo Giudice ritiene che il mezzo di tutela giurisdizionale fosse stato correttamente individuato ed attivato dall'attore nel giudizio di prime cure poiché, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità più recente (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. III, ordinanza del 12.07.2024 n. 19324), la qualificazione dell'azione introdotta dal destinatario della cartella di pagamento dipende dalla natura delle contestazioni sollevate dalla parte. Difatti, laddove si tratti di fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale (ad es., la prescrizione del credito o il pagamento), l'azione è qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c.; se, invece, ricorrono contestazioni che riguardano direttamente il verbale o gli atti presupposti, di cui si assume la conoscenza solo a seguito della notificazione della cartella, l'azione è qualificabile come opposizione recuperatoria ex d.lgs. 150 del 2011. Di conseguenza, la domanda di primo grado è stata correttamente azionata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. perché la contestazione non mira a dedurre vizi dell'atto presupposto alla cartella ma un fatto sopravvenuto consistente nell'estinzione della pretesa creditoria per pagamento. Tuttavia, come emerge dall'analisi del fascicolo processuale, l'odierno appellante ha pagato nel termine di 5 giorni, solo l'importo di € 200,20. Detta somma era insufficiente ad estinguere integralmente la pretesa creditoria, la quale ammontava ad un totale di € 215,43, ovvero la somma versata dal sig. più le spese Pt_1 di accertamento e notifica. L'importo iscritto a ruolo – € 386,03 – corrisponde, difatti, alla differenza tra la sanzione intera di € 571,00 (indicata in verbale quale somma da pagare oltre giorni 60) aumentata delle spese di accertamento e notifica - € 15,23 - meno la somma già versata dal sig. Risulta, dunque, evidente che l'ente impositore ha ritenuto non Pt_1 estinto il debito con un pagamento parziale, computandolo solo in acconto. L'importo della cartella risulta poi aumentato, per effetto della maggiorazione ex l. 689/1981 (€ 154,41). Così ricostruita la vicenda, si deve, però, condividere quanto evidenziato dall'appellante circa il fatto che la sazione è stata tempestivamente versata, con possibilità di avvalersi del beneficio di legge sulla riduzione. Difatti, come detto, l'appellante ha provato il tempestivo pagamento della somma di € 200,20 – non contestato ex adverso –, il quale è esattamente corrispondente a quello della sanzione ridotta. Deve, quindi, farsi applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte (sentenza n. 9507/2014), che questo giudice condivide, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione stradale, effettuato nell'ammontare indicato dall'amministrazione a titolo di sanzione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, cod. strada, ancorché
pagina 5 di 6 non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio (nella specie, spese postali), che l'amministrazione può esigere separatamente. Da ciò consegue che la cartella è valida solo quanto al ridotto importo di € 15,23 per spese di accertamento e notifica, oltre interessi ex l. 689/1981 e oneri di riscossione. Si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della persistenza di un credito da riscuotere, ancorchè in misura ridotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 6280/2023 del giudice di pace di dichiara CP_2
l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata in capo all' sulla base della CP_1 cartella n. 02820180000133361000, per la parte che eccede la somma di € 15,23 per spese di accertamento e notifica, oltre interessi ex l. 689/1981 e oneri di riscossione;
- compensa le spese di lite del doppio grado tra le parti. Così deciso in Napoli, il 24/06/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, Dott. Rismondo Luise
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