Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/12/2023, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 00885/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina Fortugno, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 3/A;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale sezione lavoro di Reggio Calabria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. PREMESSO che, con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del 10.01.2019, con la quale il Tribunale, sezione lavoro, di Reggio Calabria, a definizione del procedimento n. -OMISSIS- RGAC, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in suo favore, “ della complessiva somma di € 18.765,90 a titolo di rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, dell'indennità integrativa speciale ex lege n. 210/92, a far data dalla scadenza di pagamento dell'assegno bimestrale maggio-giugno 2006 e fino al 31.12.2015, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo” ;
- la predetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione in atti, munita di formula esecutiva, apposta in data 20.12.2019, è stata notificata all’amministrazione presso la sede legale, in data in data 8.04.2022 ed è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- il Ministero della Salute si è costituito con memoria di mera forma sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo stesso abbia dato esecuzione al titolo giudiziale;
2. RITENUTO che:
- sussistano tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., con conseguenziale dichiarazione dell'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore della ricorrente, delle somme indicate nel titolo, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Roma, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza del ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari. L’eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
3. RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:
- accoglie la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente;
- per l’effetto, ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore del ricorrente, delle somme indicate nel titolo, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Roma, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza della ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Mazzulla, Presidente FF, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Andrea De Col, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberta Mazzulla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.