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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/11/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2834 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LAURO VINCENZO e con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via Raguzzini n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Noviglio (MI), in data 10/07/2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Noviglio
(MI) alla Parte II, Serie A, n. 9, dell'anno 2004; separati consensualmente con verbale in data 3 maggio 2017 e relativo decreto di omologa del 28 maggio 2017;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere prevalentemente con la madre e concorderà direttamente con il padre i tempi di permanenza presso di lui;
2) il signor verserà alla signora , a titolo di concorso Parte_1 Parte_2
nel mantenimento del figlio, finché lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat come per legge sul costo della vita del mese e dell'anno successivi
a quelli della sentenza di divorzio;
3) per quanto concerne l'assegno unico universale, che sostituisce ad ogni effetto il precedente ANF, i coniugi stabiliscono che esso continuerà ad essere versato per metà ad ognuno di loro;
4) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra di loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del figlio;
5) le spese straordinarie per il figlio che frequenta il V anno dell'Istituto Per_1
Tecnico Agrario di Voghera, (di istruzione, sportive, ludiche, mediche, per le vacanze e tutte le altre occorrenti) saranno ripartite equamente tra i genitori, ciascuno in ragione del 50%. Le spese anticipate da uno dei genitori saranno rimborsate mese per mese, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate;
6) i coniugi danno atto di avere con la presente pattuizione definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 4 ottobre 2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno modificato le condizioni di cui al ricorso che sopra si riporta.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 28 maggio 2017 con il quale
è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 3 maggio.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Noviglio (MI) il giorno 10/07/2004 (atto Pt_1 Parte_2
n. 9, parte II, serie A, anno 2004);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il giudice estensore La Presidente Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2834 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LAURO VINCENZO e con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via Raguzzini n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Noviglio (MI), in data 10/07/2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Noviglio
(MI) alla Parte II, Serie A, n. 9, dell'anno 2004; separati consensualmente con verbale in data 3 maggio 2017 e relativo decreto di omologa del 28 maggio 2017;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere prevalentemente con la madre e concorderà direttamente con il padre i tempi di permanenza presso di lui;
2) il signor verserà alla signora , a titolo di concorso Parte_1 Parte_2
nel mantenimento del figlio, finché lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat come per legge sul costo della vita del mese e dell'anno successivi
a quelli della sentenza di divorzio;
3) per quanto concerne l'assegno unico universale, che sostituisce ad ogni effetto il precedente ANF, i coniugi stabiliscono che esso continuerà ad essere versato per metà ad ognuno di loro;
4) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra di loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del figlio;
5) le spese straordinarie per il figlio che frequenta il V anno dell'Istituto Per_1
Tecnico Agrario di Voghera, (di istruzione, sportive, ludiche, mediche, per le vacanze e tutte le altre occorrenti) saranno ripartite equamente tra i genitori, ciascuno in ragione del 50%. Le spese anticipate da uno dei genitori saranno rimborsate mese per mese, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate;
6) i coniugi danno atto di avere con la presente pattuizione definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 4 ottobre 2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno modificato le condizioni di cui al ricorso che sopra si riporta.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 28 maggio 2017 con il quale
è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 3 maggio.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Noviglio (MI) il giorno 10/07/2004 (atto Pt_1 Parte_2
n. 9, parte II, serie A, anno 2004);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il giudice estensore La Presidente Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi