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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6127/2022 depositato il 17/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. A R. L. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Publiservizi S.r.l. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3401/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903-2019-4561 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Difensore_1, elettivamente domiciliata presso lo studio in Paternò (CT), impugna la sentenza n. 3401/2022 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa, Sez. II, in data 14/09/2022 e depositata l'11/10/2022 avente ad oggetto avviso di pagamento TARI anno 2018 n. 1903/2019/4561 per l'importo di
€ 875,00.La Corte di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per tardiva produzione dell'atto impugnato, compensando le spese.
La parte ricorrente deduce l'erroneità della declaratoria di inammissibilità e riproponendo i motivi originari
1. assoluto difetto di motivazione dell'atto;
2. erronea determinazione della superficie tassabile;
3. applicazione di tariffa incongrua (stabilimenti balneari);
4. violazione art. 1 commi 651-652 L. 147/2013 e regolamento comunale;
5. illegittimità delle sanzioni.
Conviene in giudizio il Comune di Augusta, in persona del Sindaco pro tempore che si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla inammissibilità dichiarata in primo grado
L'appello è fondato sul punto. L'art. 18 D.Lgs. 546/1992 non prevede la mancata produzione dell'atto impugnato quale causa di inammissibilità, purché il ricorso contenga le indicazioni essenziali. La tardiva produzione non impedisce la trattazione nel merito, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata.
2. Sul merito della controversia.Dall'esame dell'avviso emerge che la superficie tassata è di mq 325,40, senza giustificazione rispetto alla concessione demaniale di mq 220,50.
Inoltre, la categoria tariffaria: è stata applicata la tariffa per “stabilimenti balneari”, incongrua per pontili di ormeggio, con evidente sproporzione rispetto alla capacità di produrre rifiuti.
Tali vizi comportano l'illegittimità parziale dell'avviso. Non si ravvisano, tuttavia, ragioni per annullare integralmente la pretesa tributaria, dovendo il Comune rideterminare l'imposta secondo i criteri corretti:
1 - superficie effettiva di mq 220,50;
2- categoria idonea all'attività svolta (ormeggi e non stabilimenti balneari);
3 - applicazione delle tariffe vigenti per l'anno 2018.
Ne consegue che sulla base della delibera del Comune di Augusta del 30.3.2018 che ha con Regolamento fissato in € 12,00 la tariffa per pontili per ormeggio di imbarcazioni, essa va calcolata su mq 220,50, per un ammontare pari a € 2.626,00. Va disposto- secondo i documenti di prassi del MEF - un primo abbattimento al 25% - € 661,5 oltre a una ulteriore decurtazione del 50% per la stagionalità.
Pertanto la somma dovuta, oltre accessori, è pari a € 330,75.
3. Sulle sanzioni
L'illegittimità parziale dell'avviso comporta l'annullamento parziale e proporzionale degli addebiti sanzionatori.
4. Spese Considerata la parziale soccombenza, le spese di entrambi i gradi vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata;
Annulla l'avviso di pagamento TARI 2018 n. 1903/2019/4561 nei limiti di cui in motivazione e ridetermina la tassazione nella misura di € 330,75. Ridetermina le sanzioni in misura proporzionale.
Compensa le spese
Palermo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6127/2022 depositato il 17/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. A R. L. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Publiservizi S.r.l. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3401/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903-2019-4561 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Difensore_1, elettivamente domiciliata presso lo studio in Paternò (CT), impugna la sentenza n. 3401/2022 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa, Sez. II, in data 14/09/2022 e depositata l'11/10/2022 avente ad oggetto avviso di pagamento TARI anno 2018 n. 1903/2019/4561 per l'importo di
€ 875,00.La Corte di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per tardiva produzione dell'atto impugnato, compensando le spese.
La parte ricorrente deduce l'erroneità della declaratoria di inammissibilità e riproponendo i motivi originari
1. assoluto difetto di motivazione dell'atto;
2. erronea determinazione della superficie tassabile;
3. applicazione di tariffa incongrua (stabilimenti balneari);
4. violazione art. 1 commi 651-652 L. 147/2013 e regolamento comunale;
5. illegittimità delle sanzioni.
Conviene in giudizio il Comune di Augusta, in persona del Sindaco pro tempore che si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla inammissibilità dichiarata in primo grado
L'appello è fondato sul punto. L'art. 18 D.Lgs. 546/1992 non prevede la mancata produzione dell'atto impugnato quale causa di inammissibilità, purché il ricorso contenga le indicazioni essenziali. La tardiva produzione non impedisce la trattazione nel merito, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata.
2. Sul merito della controversia.Dall'esame dell'avviso emerge che la superficie tassata è di mq 325,40, senza giustificazione rispetto alla concessione demaniale di mq 220,50.
Inoltre, la categoria tariffaria: è stata applicata la tariffa per “stabilimenti balneari”, incongrua per pontili di ormeggio, con evidente sproporzione rispetto alla capacità di produrre rifiuti.
Tali vizi comportano l'illegittimità parziale dell'avviso. Non si ravvisano, tuttavia, ragioni per annullare integralmente la pretesa tributaria, dovendo il Comune rideterminare l'imposta secondo i criteri corretti:
1 - superficie effettiva di mq 220,50;
2- categoria idonea all'attività svolta (ormeggi e non stabilimenti balneari);
3 - applicazione delle tariffe vigenti per l'anno 2018.
Ne consegue che sulla base della delibera del Comune di Augusta del 30.3.2018 che ha con Regolamento fissato in € 12,00 la tariffa per pontili per ormeggio di imbarcazioni, essa va calcolata su mq 220,50, per un ammontare pari a € 2.626,00. Va disposto- secondo i documenti di prassi del MEF - un primo abbattimento al 25% - € 661,5 oltre a una ulteriore decurtazione del 50% per la stagionalità.
Pertanto la somma dovuta, oltre accessori, è pari a € 330,75.
3. Sulle sanzioni
L'illegittimità parziale dell'avviso comporta l'annullamento parziale e proporzionale degli addebiti sanzionatori.
4. Spese Considerata la parziale soccombenza, le spese di entrambi i gradi vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata;
Annulla l'avviso di pagamento TARI 2018 n. 1903/2019/4561 nei limiti di cui in motivazione e ridetermina la tassazione nella misura di € 330,75. Ridetermina le sanzioni in misura proporzionale.
Compensa le spese
Palermo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE