Articolo 3 della Legge 22 febbraio 1994, n. 148
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6 marzo 1994
Art. 3. 1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 marzo 1994