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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1609/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/06/1984 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/03/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 09/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i pagina 1 di 4 figli e nati rispettivamente in data 19/09/2008 e 04/08/2015 a CA Per_1 Per_2
RA (AL), entrambi ancora minori.
I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio fino a quando non sono insorte incomprensioni tali da determinare l'interruzione della loro convivenza dal mese di gennaio 2025; sono quindi addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e i figli minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori con residenza anagrafica presso la madre nella ex casa famigliare sita in IR
RA, v.lo Gorizia 18 che per l'effetto viene assegnata in godimento alla sig.ra nitamente ai mobili e agli arredi in essa contenuti con la sola esclusione degli Pt_2
pagina 2 di 4 effetti personali del sig. già asportati sino alla vendita dell'immobile previa Pt_1 definizione della questione relativa al mutuo gravante sulla stessa;
2. DISPONE che i figli siano collocati a settimane alterne presso ciascun genitore dopo cena e comunque entro le ore 21.00 della domenica con accompagnamento presso la casa del genitore con il quale trascorreranno la settimana successiva;
durante il periodo estivo le parti convengono che il trasferimento dei figli dalla casa di un genitore a quella dell'altro potrà essere posticipato alle ore 22.00, in tal caso con accompagnamento a carico della madre;
3. DISPONE che secondo il regime dell'alternanza i figli trascorrano con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 31 con un genitore e dal 1 al 7 gennaio con l'altro) e pasquali;
4. DISPONE che ad anni alterni i figli trascorrano con uno dei genitori Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale;
5. DISPONE che ad anni alterni i figli trascorrano con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
6. DISPONE che i figli trascorrano secondo il regime dell'alternanza le festività ricorrenti nell'anno, i compleanni propri e dei genitori;
7. DISPONE che durante il periodo estivo i genitori possano trascorrere due settimane anche non consecutive di vacanza con i figli con preavviso entro il 31 maggio, compatibilmente con le necessità lavorative di entrambi i genitori e con la precisazione che sia il sig. Pt_1 che la sig.ra hanno sempre le ferie durante le due settimane centrali di agosto;
Pt_2
8. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della prole in via diretta nelle settimane di competenza facendosi carico di tutte le spese ordinarie, nessuna esclusa con la precisazione che, per quanto concerne il pagamento della mensa scolastica e del servizio pre scuola per la figlia , ciascuno dei genitori dovrà provvedere al versamento della Per_2 metà del dovuto in via anticipata entro la fine del mese di competenza;
9. DISPONE che ciascuno dei genitori dovrà farsi carico del pagamento e/o rimborso del 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vercelli;
l'Assegno
Famigliare Universale o altro equipollente competerà a ciascun genitore al 50% con la precisazione che il relativo importo verrà integralmente accreditato sul conto corrente IBAN
[...] cointestato sul quale dovranno poter operare entrambe le parti e verranno addebitate le rate mutuo e quelle relative ai finanziamenti cointestati;
10. DÀ ATTO che i ricorrenti provvederanno in ordine alla casa famigliare, al pagamento del mutuo e a tutti gli altri finanziamenti;
11. DÀ ATTO che in ordine alla casa famigliare sita in Comune di IR RA,
Vicolo Gorizia n.18 acquistata dai ricorrenti al 50% ciascuno, con atto rogito Notaio di Alessandria del 29.09.2009 con relativo contratto di mutuo per Persona_5 finanziare l'acquisto con atto rogito Notaio di Alessandria del 29.09.2009 Persona_5 rep. 91420/14756, registrato ad Alessandria il 19.10.2009 al n.ro 6210 serie 1, la stessa sarà posta in vendita di comune accordo per saldare il capitale del mutuo ipotecario e ripartizione al 50% ciascuno del ricavato residuo, non appena definite le questioni insorte con l'ente mutuante;
sino alla vendita del detto immobile i ricorrenti si impegnano a provvedere al
50% al pagamento delle rate del mutuo e la sig.ra continuerà ad abitarvi Parte_2
pagina 3 di 4 provvedendo al pagamento di tutte le relative utenze. Resteranno a carico di ciascuna delle parti la metà delle spese straordinarie e gli oneri fiscali di competenza;
12. DÀ ATTO che in ordine a tutti ai finanziamenti in essere presso e Parte_3
AGOS, stipulati in costanza di convivenza, i ricorrenti provvederanno al pagamento in ragione del 50 % ciascuno sino alla completa estinzione del debito;
13. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1609/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/06/1984 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/03/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 09/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i pagina 1 di 4 figli e nati rispettivamente in data 19/09/2008 e 04/08/2015 a CA Per_1 Per_2
RA (AL), entrambi ancora minori.
I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio fino a quando non sono insorte incomprensioni tali da determinare l'interruzione della loro convivenza dal mese di gennaio 2025; sono quindi addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e i figli minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori con residenza anagrafica presso la madre nella ex casa famigliare sita in IR
RA, v.lo Gorizia 18 che per l'effetto viene assegnata in godimento alla sig.ra nitamente ai mobili e agli arredi in essa contenuti con la sola esclusione degli Pt_2
pagina 2 di 4 effetti personali del sig. già asportati sino alla vendita dell'immobile previa Pt_1 definizione della questione relativa al mutuo gravante sulla stessa;
2. DISPONE che i figli siano collocati a settimane alterne presso ciascun genitore dopo cena e comunque entro le ore 21.00 della domenica con accompagnamento presso la casa del genitore con il quale trascorreranno la settimana successiva;
durante il periodo estivo le parti convengono che il trasferimento dei figli dalla casa di un genitore a quella dell'altro potrà essere posticipato alle ore 22.00, in tal caso con accompagnamento a carico della madre;
3. DISPONE che secondo il regime dell'alternanza i figli trascorrano con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 31 con un genitore e dal 1 al 7 gennaio con l'altro) e pasquali;
4. DISPONE che ad anni alterni i figli trascorrano con uno dei genitori Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale;
5. DISPONE che ad anni alterni i figli trascorrano con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
6. DISPONE che i figli trascorrano secondo il regime dell'alternanza le festività ricorrenti nell'anno, i compleanni propri e dei genitori;
7. DISPONE che durante il periodo estivo i genitori possano trascorrere due settimane anche non consecutive di vacanza con i figli con preavviso entro il 31 maggio, compatibilmente con le necessità lavorative di entrambi i genitori e con la precisazione che sia il sig. Pt_1 che la sig.ra hanno sempre le ferie durante le due settimane centrali di agosto;
Pt_2
8. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della prole in via diretta nelle settimane di competenza facendosi carico di tutte le spese ordinarie, nessuna esclusa con la precisazione che, per quanto concerne il pagamento della mensa scolastica e del servizio pre scuola per la figlia , ciascuno dei genitori dovrà provvedere al versamento della Per_2 metà del dovuto in via anticipata entro la fine del mese di competenza;
9. DISPONE che ciascuno dei genitori dovrà farsi carico del pagamento e/o rimborso del 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vercelli;
l'Assegno
Famigliare Universale o altro equipollente competerà a ciascun genitore al 50% con la precisazione che il relativo importo verrà integralmente accreditato sul conto corrente IBAN
[...] cointestato sul quale dovranno poter operare entrambe le parti e verranno addebitate le rate mutuo e quelle relative ai finanziamenti cointestati;
10. DÀ ATTO che i ricorrenti provvederanno in ordine alla casa famigliare, al pagamento del mutuo e a tutti gli altri finanziamenti;
11. DÀ ATTO che in ordine alla casa famigliare sita in Comune di IR RA,
Vicolo Gorizia n.18 acquistata dai ricorrenti al 50% ciascuno, con atto rogito Notaio di Alessandria del 29.09.2009 con relativo contratto di mutuo per Persona_5 finanziare l'acquisto con atto rogito Notaio di Alessandria del 29.09.2009 Persona_5 rep. 91420/14756, registrato ad Alessandria il 19.10.2009 al n.ro 6210 serie 1, la stessa sarà posta in vendita di comune accordo per saldare il capitale del mutuo ipotecario e ripartizione al 50% ciascuno del ricavato residuo, non appena definite le questioni insorte con l'ente mutuante;
sino alla vendita del detto immobile i ricorrenti si impegnano a provvedere al
50% al pagamento delle rate del mutuo e la sig.ra continuerà ad abitarvi Parte_2
pagina 3 di 4 provvedendo al pagamento di tutte le relative utenze. Resteranno a carico di ciascuna delle parti la metà delle spese straordinarie e gli oneri fiscali di competenza;
12. DÀ ATTO che in ordine a tutti ai finanziamenti in essere presso e Parte_3
AGOS, stipulati in costanza di convivenza, i ricorrenti provvederanno al pagamento in ragione del 50 % ciascuno sino alla completa estinzione del debito;
13. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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