Articolo 5 della Legge 9 marzo 1971, n. 35
Articolo 4
Versione
27 aprile 1971
Art. 5.
La presente legge entra in vigore al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 27 aprile 1971
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