Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 639
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Annullamento cartella per illegittimità del recupero

    Il giudice ha ritenuto che la dichiarazione relativa all'anno 2020, essendo stata presentata con oltre novanta giorni di ritardo rispetto alla scadenza, si considera omessa ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR 322/98. Pertanto, la perdita pregressa da essa derivante non può essere considerata valida per il calcolo dell'imposta dovuta per l'anno 2021.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per difformità dal processo telematico

    Il giudice ha ritenuto il ricorso ammissibile, affermando che l'eventuale inammissibilità deve essere stabilita per legge e che i requisiti formali del processo telematico, definiti da decreti ministeriali, non possono contrastare con la legge dello Stato. L'art. 18 del D.Lgs. 546/92 non contempla l'impossibilità di presentare un ricorso scansionato o non in formato PDF nativo come causa di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 639
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 639
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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