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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
AR GUIDO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1897/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240146955557000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3627/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 1897/2025 Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, si oppone a cartella N. 68 2024 01469555 57, relativa all'anno 2021, con la quale si rileva una maggiore imposta 4.197,00 e relativa sanzione oltre interessi.
Eccepisce l'erroneità del recupero in relazione alla perdita pregressa riportata in dichiarazione, derivante da perdita conseguita nell'anno 2020, con dichiarazione presentata nel 2022. Tale ritardo avrebbe erroneamente motivato la ripresa. Ma, il fatto che la dichiarazione sia stata presentata in ritardo, a proprio dire, non giustificherebbe affatto il non aver considerato, per il 2021, i dati da questa rivenienti.
Deduce quindi l'erroneità del calcolo operato dall'ufficio.
La società ricorrente valuta pertanto illegittima la cartella, e chiede quindi che venga annullata, riconoscendo la legittimità e correttezza di quanto dichiarato relativamente alla perdita pregressa (2020) utilizzata per 17.486,00;
Si costituisce l'Agenzia entrate DP II di Milano, la quale deduce preliminarmente INAMMISSIBILITA' DEL
RICORSO PER DIFFORMITA' DALLE REGOLE CHE DISCIPLINANO IL PROCESSO TELEMATICO EX
ART. 16 BIS D.LGS. 546/1992.
Nel merito, contesta in toto quanto dedotto dalla controparte.
Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria. Risulta, infatti, non accoglibile l'eccezione sollevata sul punto dall'Amministrazione finanziaria, poiché il D.M. 04/08/2015, che definisce i caratteri tecnici dei documenti informatici da inoltrare attraverso il canale del processo telematico, è subordinato alla legge dello Stato. E, pertanto, esso non può mai contrastare con essa, dovendosi inquadrare come fonte normativa secondaria, al pari dell'atto amministrativo. Il Decreto Ministeriale, dunque, per sua propria natura, può adottare regolamentazioni di specifiche materie previste dalla Legge soltanto quando lo prevede espressamente, definendone i limiti e i principi fondamentali a cui si riferisce. Esso è definito dall'art. 70 Costituzione come “norma di secondo livello”, unitamente a DPCM e DCI.
Nel caso che interessa, ai fini della determinazione dell'ammissibilità del ricorso, è necessario dunque tener presente, innanzitutto che l'eventuale “inammissibilità” dev'essere unicamente e puntualmente stabilita per legge. Essa attiene, in via esclusiva, ai termini di proposizione stabiliti dall'art. 21 D.Lgs.
546/92, a quelli relativi alla costituzione in giudizio (art. 22) ed al contenuto del ricorso la cui elencazione è puntualmente riportata dall'art. 18 steso Decreto Legislativo, che non contempla in alcun modo l'impossibilità di presentare un ricorso che sia stato oggetto di preventiva scansione, ovvero che non sia prodotto in file PDF c.d. “nativo”. Pertanto, il Giudice conferma l'ammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quanto al merito della questione, l'invalidità della dichiarazione ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR
322/98 riguarda, oltre a quella oggetto della presente controversia, relativa all'anno 2021, ma altresì le dichiarazioni precedenti, riferite agli anni 2020, tardivamente presentata nel 2022, 2018 e 2019. La norma testé citata, infatti stabilisce: <<
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.>>
Non potendosi dunque ritenere valida la dichiarazione relativa all'anno 2020, alla quale parte ricorrente fa risalire la formazione della perdita, non può ritenersi fondata l'eccezione proposta che la considererebbe legittima e corretta.
In virtù di quanto fin qui dedotto e argomentato, il ricorso va respinto. Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 800,00.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MNOCRATICA RESPINGE IL RICORSO E CONDANNA PARTE
RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE, LIQUIDATE IN COMPLESSIVI € 800,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
AR GUIDO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1897/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240146955557000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3627/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 1897/2025 Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, si oppone a cartella N. 68 2024 01469555 57, relativa all'anno 2021, con la quale si rileva una maggiore imposta 4.197,00 e relativa sanzione oltre interessi.
Eccepisce l'erroneità del recupero in relazione alla perdita pregressa riportata in dichiarazione, derivante da perdita conseguita nell'anno 2020, con dichiarazione presentata nel 2022. Tale ritardo avrebbe erroneamente motivato la ripresa. Ma, il fatto che la dichiarazione sia stata presentata in ritardo, a proprio dire, non giustificherebbe affatto il non aver considerato, per il 2021, i dati da questa rivenienti.
Deduce quindi l'erroneità del calcolo operato dall'ufficio.
La società ricorrente valuta pertanto illegittima la cartella, e chiede quindi che venga annullata, riconoscendo la legittimità e correttezza di quanto dichiarato relativamente alla perdita pregressa (2020) utilizzata per 17.486,00;
Si costituisce l'Agenzia entrate DP II di Milano, la quale deduce preliminarmente INAMMISSIBILITA' DEL
RICORSO PER DIFFORMITA' DALLE REGOLE CHE DISCIPLINANO IL PROCESSO TELEMATICO EX
ART. 16 BIS D.LGS. 546/1992.
Nel merito, contesta in toto quanto dedotto dalla controparte.
Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria. Risulta, infatti, non accoglibile l'eccezione sollevata sul punto dall'Amministrazione finanziaria, poiché il D.M. 04/08/2015, che definisce i caratteri tecnici dei documenti informatici da inoltrare attraverso il canale del processo telematico, è subordinato alla legge dello Stato. E, pertanto, esso non può mai contrastare con essa, dovendosi inquadrare come fonte normativa secondaria, al pari dell'atto amministrativo. Il Decreto Ministeriale, dunque, per sua propria natura, può adottare regolamentazioni di specifiche materie previste dalla Legge soltanto quando lo prevede espressamente, definendone i limiti e i principi fondamentali a cui si riferisce. Esso è definito dall'art. 70 Costituzione come “norma di secondo livello”, unitamente a DPCM e DCI.
Nel caso che interessa, ai fini della determinazione dell'ammissibilità del ricorso, è necessario dunque tener presente, innanzitutto che l'eventuale “inammissibilità” dev'essere unicamente e puntualmente stabilita per legge. Essa attiene, in via esclusiva, ai termini di proposizione stabiliti dall'art. 21 D.Lgs.
546/92, a quelli relativi alla costituzione in giudizio (art. 22) ed al contenuto del ricorso la cui elencazione è puntualmente riportata dall'art. 18 steso Decreto Legislativo, che non contempla in alcun modo l'impossibilità di presentare un ricorso che sia stato oggetto di preventiva scansione, ovvero che non sia prodotto in file PDF c.d. “nativo”. Pertanto, il Giudice conferma l'ammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quanto al merito della questione, l'invalidità della dichiarazione ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR
322/98 riguarda, oltre a quella oggetto della presente controversia, relativa all'anno 2021, ma altresì le dichiarazioni precedenti, riferite agli anni 2020, tardivamente presentata nel 2022, 2018 e 2019. La norma testé citata, infatti stabilisce: <<
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.>>
Non potendosi dunque ritenere valida la dichiarazione relativa all'anno 2020, alla quale parte ricorrente fa risalire la formazione della perdita, non può ritenersi fondata l'eccezione proposta che la considererebbe legittima e corretta.
In virtù di quanto fin qui dedotto e argomentato, il ricorso va respinto. Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 800,00.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MNOCRATICA RESPINGE IL RICORSO E CONDANNA PARTE
RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE, LIQUIDATE IN COMPLESSIVI € 800,00.