Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2025, proposto da US RD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pasquale Cannas, Andrea Pattarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio eletto presso lo studio avv. Manuela Gagliega in Cagliari;
per l'annullamento
dell’ordinanza n°2 del 23.1.2025, con la quale il dirigente del settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità ha revocato l’autorizzazione NCC n°40 del 15.7.2011;
di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi e, segnatamente, della nota prot. n°138622 in data 13.11.2024 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca in argomento; della relazione trasmessa al SUAPE in data 2.10.2024 con prot. n°117105 a firma del funzionario F. Farci e dell’agente D. Colombo e di tutti gli atti anche istruttori (verbali, comunicazioni, ecc.) non conosciuti; nonché di ogni altro atto collegato, ivi compresa -ove occorra- la nota SUAPE prot. 145979 del 28.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. AB RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Comune di Olbia ha revocato l’autorizzazione NCC n°40 del 15.7.2011 riferita al minibus Opel Vivaro Tg. GH593SA, per “ assenza del requisito della disponibilità della rimessa, obbligatorio per l’esercizio dell’attività, ai sensi della L. 21/1992 art. 8, comma 3 ”.
2. Il provvedimento impugnato, richiamando la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di controlli, ove veniva contestata “ 1. la mancanza della disponibilità della rimessa ai sensi della L. 21/1992 art. 8, comma 3; 2. l’esercizio dell’attività con vettura targa GH593SA con immatricolazione non conforme all’uso ”, pur richiamate nella parte motiva anche alcune considerazioni relative al punto 2., ha ritenuto “ di dover confermare l’assenza del requisito della disponibilità della rimessa, indicato come obbligatorio per l’esercizio dell’attività, dalla L. 21/1992 art. 8, comma 3, in quanto: 1. né l’immobile in via Tavolara n. 8, né l’area cui si accede da via Tavolara n. 6 sono adibite di fatto a rimessa NCC: oltre all’assenza delle auto verificata ripetutamente e all’assenza in loco della documentazione dei fogli di servizio, gli immobili sono uno (numero civico 8) adibito a magazzino commerciale e l’altro (numero civico 6) oggettivamente non idoneo al ricovero di 6 vetture in quanto in contrasto con la norma urbanistica di riferimento L.R. 23/85, art. 15; 2. non risultano inoltre regolarmente comunicate e utilizzate al servizio dell’autorizzazione NCC n. 40 altre rimesse all’interno del territorio regionale; ”, e ha perciò ordinato “ la revoca dell’autorizzazione di noleggio con conducente (NCC) n. 40 del 15.07.2011, titolare US RD S.r.l. con P.Iva 02492490905 per la seguente motivazione: · Assenza del requisito della disponibilità della rimessa, obbligatorio per l’esercizio dell’attività, ai sensi della L. 21/1992 art.8, comma 3 ”.
3. Tale provvedimento è impugnato dalla ricorrente per le seguenti ragioni in diritto, premesso che “ l’unica ragione posta a fondamento della revoca è ricondotta espressamente dal Comune resistente all’asserita assenza di disponibilità della rimessa ” e che, comunque, l’irregolarità della immatricolazione del veicolo e la mancanza dei fogli di servizio, pur contestate, “ anche ove in ipotesi sussistenti, non avrebbero mai potuto condurre alla revoca del titolo, non essendo ciò contemplato né dal Regolamento comunale, né -in ogni caso- dalle fonti normative di rango superiore ” (p. 5 ricorso):
- I Violazione e/o falsa applicazione della legge 15.1.1992, n°21 e del regolamento comunale per la disciplina dell’autoservizio pubblico non di linea - Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi generali della materia - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o falsità dei presupposti - Difetto di istruttoria e di motivazione - Contraddittorietà ed illegittimità manifesta – Sviamento , in quanto:
- ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l. n. 21 del 1992, il c.d. vincolo di territorialità non deve essere riferito alla comunità di cui è ente esponenziale il Comune che ha rilasciato il titolo (nel nostro caso il Comune di Olbia), ma all’intera popolazione regionale, e la ricorrente dispone di plurime rimesse nel territorio regionale, che sono normalmente utilizzate per lo svolgimento del servizio NCC;
- in ogni caso, la ricorrente contesta sia l’asserito inutilizzo dell’area nella via Tavolara n. 6 in Olbia quale rimessa NCC, sia la sua dedotta inidoneità a tal fine, posto che è irrilevante che non si siano rinvenute vetture parcheggiate nell’immobile di via Tavolara, in quanto le stesse sono utilizzate in maniera intensiva nello svolgimento del servizio e, spesso, sono ricoverate presso le altre rimesse a disposizione della società (segnatamente quelle di SA ES GA e di AS), che, peraltro, sono comunque sufficienti ai sensi del citato art. 3, comma 3 l. n. 21 del 1992;
- l’eventuale difforme interpretazione del Regolamento comunale lo rende illegittimo e perciò è del pari impugnato;
- deve contestarsi la rilevanza del riscontro fornito dai Comuni di AS e SA ES GA, in merito al mancato rinvenimento di pratiche SUAPE associate all’autorizzazione de quo , poiché l’unico dato rilevante richiesto dalla normativa sopra richiamata è la “disponibilità” della rimessa, di talché ogni altra considerazione appare ultronea;
- II Violazione e/o falsa applicazione della legge 15.1.1992, n°21 e del regolamento comunale per la disciplina dell’autoservizio pubblico non di linea - Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi generali della materia - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o falsità dei presupposti - difetto di istruttoria e di motivazione - Contraddittorietà ed illegittimità manifesta – Sviamento , in quanto:
- la dedotta irregolarità relativa all’immatricolazione è comunque da addebitare a fatto e responsabilità del Comune, su cui gravava l’obbligo di trasmettere apposita comunicazione alla Motorizzazione Civile;
- deve ritenersi inesigibile la pretesa di esibizione dei fogli di servizio cartacei (ancora ammessi -in tale forma- transitoriamente dall’art. 11 della legge n°21/1992), stante il termine di conservazione di 15 giorni ivi previsto.
4. Resiste in giudizio il Comune di Olbia, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, evidenziando peraltro che “ il provvedimento di revoca impugnato si regge, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, su più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti ”.
5. Con ordinanza cautelare n. 99 del 2025, è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, in quanto “ Considerato che l’art. 3, comma 3 della l. n. 21 del 1992 dispone che “la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. (…) In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa”;
Osservato che la ricorrente ha documentalmente provato la disponibilità – in disparte l’idoneità dell’immobile contestato sito in via Tavolara n. 6, Olbia – di altre due rimesse nei Comuni di AS e SA ES di GA (docs. 3,4,5), nonché avendo comunque presentato la ricorrente una DUA per una ulteriore autorimessa in Comune di Olbia;
Ritenuto pertanto che, anche volendo prescindere dalla rilevanza di tali profili in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato, la cui valutazione resta riservata alla sede di merito, in ogni caso e sotto il profilo del periculum in mora, riguardato nel giudizio di bilanciamento degli interessi, sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati ”.
6. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, in vista della quale la ricorrente ha presentato memoria, cui ha replicato l’amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, essendo legittima la motivazione posta a fondamento della decisione di revoca inerente l’“ Assenza del requisito della disponibilità della rimessa, obbligatorio per l’esercizio dell’attività, ai sensi della L. 21/1992 art.8, comma 3 ”.
8. In primo luogo, ritiene il Collegio che il provvedimento sia immune da vizi nella parte in cui contesta alla ricorrente l’inidoneità della rimessa indicata dalla US RD in relazione all’autorizzazione in esame.
Infatti, anche a voler considerare mero errore materiale l’indicazione di via Tavolara n. 8 in Olbia, trattandosi invece del civico n. 6, come verificato dagli agenti della polizia locale, in sede di sopralluogo, oltre alla mancanza di qualsivoglia foglio di servizio relativo ai veicoli operanti nella rimessa, si evince dalla documentazione fotografica allegata alla relazione degli agenti (doc. 9 Comune) la correttezza della valutazione dell’amministrazione in ordine all’inidoneità dell’immobile ( rectius : un cortile) che costituirebbe la rimessa nella quale ricoverare i mezzi della ricorrente.
D’altronde, sotto questo profilo, vale altresì rilevare che la ricorrente, che ha ottenuto l’autorizzazione n. 40 del 15.07.2011, in data 09.01.2023 tramite acquisto di ramo d’azienda dalla ditta ER SA CA e figli s.r.l. p.iva 02240130902, previa DUA di subingresso, a richiesta del Comune aveva dichiarato che “ la rimessa all’aperto sita nel comune di Olbia, in Via Tavolara n. 8, identificata al catasto terreni al Foglio 30, particella n. 4146, di cui si ha la disponibilità in forza del comodato, presentato alla registrazione telematica presso l’agenzia delle entrate, con protocollo telematico n. 23100918454219214, viene destinata al ricovero degli autoveicoli adibiti all’attività di noleggio con conducente, riconducibili alle seguenti autorizzazioni amministrative di NCC rilasciate dal comune di Olbia: - Autorizzazione amministrativa n. 15 del 15.07.2011; - Autorizzazione amministrativa n. 40 del 15.07.2011; - Autorizzazione amministrativa n. 42 del 15.07.2011; - Autorizzazione amministrativa n. 43 del 15.07.2011; - Autorizzazione amministrativa n. 46 del 15.07.2011; - Autorizzazione amministrativa n. 49 del 15.07.2011 ” (doc. 8).
Da tale dichiarazione, in rapporto con la documentazione fotografica, emerge chiaramente che il cortile ubicato al civico 6 di via Tavolara non sia in alcuna misura idoneo alla rimessa di tutti i veicoli che la ricorrente stessa dichiara in essa ricoverati.
8.1. Non è sufficiente alla ricorrente affermare che, disponendo di altre rimesse sul territorio regionale, gli autoveicoli non si trovano mai tutti contemporaneamente presso la rimessa di via Tavolara in Olbia.
Ciò in quanto è la stessa ricorrente a porre in connessione le autorizzazioni ricevute dal Comune di Olbia e, per quanto qui rileva, l’autorizzazione n. 40 del 2011, acquisita nel 2023, con la rimessa di via Tavolara, la quale perciò deve essere idonea al ricovero di tutti i mezzi ad essa “associati”, pena sennò l’evidente sviamento della finalità della disciplina di diritto positivo portata dalla l. n. 21 del 1992 nella parte in cui impone la disponibilità di una rimessa in relazione a ciascuna autorizzazione NCC rilasciata all’operatore economico.
9. Tale ultimo aspetto ci conduce all’esame del motivo che appare in realtà portante nel ricorso, poiché la stessa ricorrente si concentra in realtà sulla questione, strettamente giuridica, dell’irrilevanza dell’inidoneità della sede di via Tavolara, disponendo di altre due rimesse sul territorio regionale nei comuni di SA ES GA e di AS, che, sulla base del disposto dell’art. 3, comma 3, ult. per. della l. n. 21 del 1992, stante la specificità della Regione Sardegna, sarebbero ben sufficienti a ritenere integrato il requisito necessario della disponibilità di una rimessa.
Ad avviso del Collegio, la prospettazione attorea non può trovare applicazione nel caso di specie.
9.1. L’art. 3, comma 3 della l. n. 21 del 1992 dispone che “ La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa ”.
A tale norma si lega quanto disposto dall’art. 8, comma 3 della medesima legge, per cui “ Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ”.
9.2. Ad avviso del Comune di Olbia, le rimesse che la ricorrente allega in disponibilità nei Comuni di SA ES GA e di AS non sarebbero rilevanti in quanto, da un lato, le rimesse in esame sono riferite, come risulta dai controlli svolti presso i ridetti comuni, ad altre autorizzazioni NCC e non si riferiscono all’autorizzazione NCC del Comune di Olbia; dall’altro, che infatti a tali Comuni la ricorrente non ha mai reso alcuna comunicazione circa l’utilizzo delle rimesse anche per il veicolo oggetto dell’autorizzazione del Comune di Olbia mentre “ l'art. 3, comma 3, della legge n. 21/1992, che espressamente prevede la possibilità di disporre di ulteriori rimesse "previa comunicazione ai comuni predetti ” (p. 8 memoria di replica Comune).
9.3. Ora, in primo luogo, deve rilevare il Collegio che in realtà l’art. 3, comma 3 in esame individua l’onere dell’operatore economico di “ previa comunicazione ai comuni predetti ” solo per l’ipotesi in cui il vettore intenda “ disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ”, ma nulla ha a che vedere con l’ipotesi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma, che invece attiene alla possibilità che, in Sardegna, l’autorizzazione NCC rilasciata da un Comune sia valida sull’intero territorio regionale, se in esso si trova la sede operativa e almeno una rimessa.
Si tratta quindi di norma che attiene alla “prima” rimessa e non già ad ulteriori rimesse che il vettore dichiari di avere in disponibilità, comunicandolo ai comuni interessati e che egli possa così utilizzare per il ricovero del mezzo oggetto dell’autorizzazione NCC rilasciato da un determinato Comune (nell’ambito del quale deve comunque essere titolare di una rimessa).
In Sardegna invece è derogato tale ultimo obbligo di possedere una rimessa nel Comune che rilascia l’autorizzazione NCC, essendo sufficiente che tale sia ubicata nel territorio regionale.
9.4. Ma proprio tale ultimo aspetto disvela l’infondatezza della tesi attorea che vorrebbe oggi, ex post , dopo aver dichiarato in sede di subentro nell’autorizzazione NCC di disporre della rimessa sita in via Tavolara ad Olbia, affermare che l’accertata inidoneità di tale rimessa sia irrilevante, poiché dispone di altre rimesse nel territorio regionale, che sarebbero perciò sufficienti per la validità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Olbia.
Così non è, perché l’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3 non deroga alla necessità che la rimessa sia dichiarata e, perciò, connessa con la specifica autorizzazione di NCC rilasciata dal Comune, ma semplicemente prevede che tale rimessa possa essere ubicata al di fuori del territorio comunale, ma nell’ambito del territorio regionale di riferimento.
La deroga, che si fonda appunto sulle “ specificità territoriali e carenze infrastrutturali ” della Regione Sardegna, è limitata alla collocazione geografica della rimessa (non nel Comune che rilascia l’autorizzazione, ma nell’intera Regione), ma non deroga al requisito della connessione tra autorizzazione rilasciata e disponibilità di una rimessa ad essa riferibile.
Ed infatti, in caso contrario, è evidente che se venisse a mancare tale collegamento il vettore potrebbe disporre anche di una sola rimessa sul territorio regionale pur se, in fatto, del tutto inidonea al ricovero dei veicoli NCC per cui dispone di (eventualmente) numerose autorizzazioni, così da svuotare di significato il necessario requisito della disponibilità della rimessa sul territorio comunale ( rectius : regionale, per ciò che concerne la Sardegna).
E perciò, se la ricorrente avesse voluto avvalersi della deroga di cui all’art. 3, comma 3, ult. per., in sede di subentro avrebbe dovuto dichiarare, come rimessa per il veicolo a cui si riferisce l’autorizzazione n. 40 del Comune di Olbia, un immobile che non si trova nel territorio comunale, ma regionale, sì da consentire al Comune di Olbia la verifica circa l’idoneità della suddetta rimessa.
Non può oggi indicare genericamente la disponibilità di diverse rimesse sul territorio regionale e ciò a prescindere dalla circostanza che la ricorrente avesse comunicato ai Comuni nei quali tali rimesse sono ubicate che le stesse verrebbero utilizzate anche in relazione all’autorizzazione n. 40 del Comune di Olbia.
Non risulta dunque fondata la tesi attorea per cui la legge n. 21 del 1992 richiede semplicemente la disponibilità fattuale di una rimessa sul territorio regionale (in part. p. 7 ricorso), quasi che sia un requisito accertabile ex post ; la disponibilità di una rimessa, per quanto in Sardegna essa possa essere collocata sul territorio regionale e non strettamente comunale, è requisito necessario specifico in relazione ad una data autorizzazione NCC comunale, sicchè essa deve essere dichiarata ed accertata dal Comune al momento del rilascio dell’autorizzazione e mantenuta per tutta la durata dell’autorizzazione.
In realtà, la necessità di tale collegamento tra l’autorizzazione specifica e la rimessa altrettanto specificamente individuata per il veicolo autorizzato si desume proprio dalla norma fondamentale dell’art. 3, comma 3, primo periodo, l. n. 21 del 1992, al quale l’ultimo periodo deroga solo con riferimento all’ambito territoriale nel quale sia ubicata la ridetta rimessa.
9.5. In ultimo, è appena il caso di rilevare che non può, nel caso di specie, assumere rilievo la sopravvenuta disponibilità fattuale di una ulteriore rimessa in Comune di Olbia, acquisita successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, posto che il nostro ordinamento non contempla la categoria dell’illegittimità sopravvenuta del provvedimento amministrativo e che, comunque, come detto, assume rilevanza la rimessa dichiarata in sede di richiesta di autorizzazione NCC.
10. Conseguentemente, il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato, essendo legittima la motivazione posta a fondamento della revoca dell’autorizzazione; da ciò discende peraltro la carenza di interesse della ricorrente all’esame del secondo motivo di ricorso, peraltro solo tuzioristicamente proposto, laddove contesta eventuali altre ragioni a sostegno della revoca, pur ritenendo il provvedimento non plurimotivato.
Ed infatti, in ogni caso ed anche a considerare il provvedimento in questione come plurimotivato (ancorché ciò non appaia alla luce del tenore letterale dello stesso) varrebbe il principio di diritto per cui “ in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento […]nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; Id., 23 settembre 2022, n. 8182) ”( ex multis Cons. Stato, VI, 13 maggio 2025, n. 4084; Tar Sardegna, I, 7 maggio 2025, n. 406).
11. Nondimeno, le spese del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti, alla luce della particolare complessità fattuale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
AB RR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB RR | Marco RI |
IL SEGRETARIO