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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 980/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 213/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230005008379000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230005008379000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230005008379000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si rimette all'atto di appello.
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza di 1°grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.2.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno di imposta
2018, a seguito di un controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973 con il quale era stato disconosciuta una detrazione fiscale per euro 1.784,00 per spese di ristrutturazione edilizia.
Nel ricorso introduttivo la Ricorrente_1, premesso di avere acquistato dalla Società_1 s.n.c. nel 2014 un immobile ad uso abitativo da ristrutturare ubicato in San Donà di Piave, esponeva che l'intervento edilizio era stato terminato nel 2016 e che nel rogito notarile era stato previsto che le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione (si era trattato di una demolizione con ricostruzione) effettuati nel 2015 sarebbero state usufruite dall'acquirente, in attuazione della previsione dell'art. 16 bis co. 8 TUIR (che regola il trasferimento della detrazione dal venditore dell'unità immobiliare all'acquirente), e che la detrazione effettuata nel modello
730/2019 era relativa proprio alla quota per detta operazione.
L'Ufficio deduceva che, in base alla circolare 13/E 2019 dell'Agenzia delle Entrate, la detrazione per il caso di demolizione con ricostruzione spettava soltanto in caso di fedele ricostruzione dell'immobile, fatti salvi gli adeguamenti necessari per le normativa antisismica, mentre in caso di ampliamento della volumetria preesistente doveva considerarsi come “nuova costruzione”, mentre, in caso ristrutturazione senza demolizione, ma con ampliamento, la detrazione era spettabile solo per la parte preesistente. Rilevava da ultimo che la documentazione trasmessa a supporto della detrazione non consentiva di verificare se la volumetria fosse rimasta invariata o meno e che pertanto era venuto meno il presupposto per la detrazione.
Con la sentenza impugnata la Corte di primo grado osservava che la cartella era stata preceduta da un controllo formale con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto la spettanza della detrazione, che non era stato impugnato, anche se riconosceva che la Ricorrente_1 aveva avanzato richiesta di sgravio all'Agenzia delle Entrate dopo la ricezione della comunicazione, che era stata però respinta. Con il rigetto del ricorso la ricorrente veniva anche condannata al rimborso delle spese di lite.
Con l'appello la contribuente rilevava che la comunicazione con la quale era stata messa al corrente degli esiti del controllo formale non era atto impugnabile autonomamente, come indicato nello stesso atto, e che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – la cartella di pagamento era il primo atto impugnabile, pur se non il primo atto impositivo in assoluto. Nel merito deduceva che tutte le fatture relative alla ristrutturazione erano state tempestivamente prodotte e che esse riguardavano le sole opere di ristrutturazione della volumetria esistente e non anche dell'ampliamento effettuato in base al “piano casa”, come dimostrato da una attestazione del tecnico incaricato arch. Nominativo_1, e che a fronte di euro 174.479 di spese di ristrutturazione era stato portato in detrazione soltanto l'importo di 96.000 come per legge, spalmato per la metà
sui dieci anni.
Si costituiva anche nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni dove, dopo una lunga ricostruzione dei fatti di causa e dopo avere precisato che il controllo formale ex art. 36 ter
DPR 600/1973 non richiede comunicazioni preventive (che in ogni caso nella vicenda in esame era stata inviata), nel merito richiamava la motivazione del diniego formulata dall'Agenzia delle Entrate, precisando che il permesso di costruire riguardava una “ristrutturazione e ampliamento” di una preesistente abitazione, senza la possibilità di verificare se i costi sostenuti e portati in detrazione riguardassero l'una o l'altra della due ipotesi.
All'odierna udienza, discussa la causa dai rappresentanti delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La mancata impugnazione della comunicazione di rettifica inviata dall'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è irrilevante, poiché – anche alla luce della precisazione circa la sua non impugnabilità contenuta nel corpo dell'atto, che può avere generato un errore scusabile nel contribuente – per pacifica giurisprudenza l'art. 19 D. Lgs. 546/1992 va interpretato estensivamente, nel senso che pur essendo la sua elencazione tassativa, tuttavia possono essere impugnati facoltativamente anche gli altri atti con cui l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente delle precise pretese, fermo restando però che, proprio per la natura facoltativa dell'impugnazione, la loro mancata impugnazione non preclude la possibilità di ricorrere formalmente contro il successivo atto tipico (Cass. Sez. 6-5, ord. 23469 del 6.10.2017; Cass. Sez. 5, sent. 17010 del 5.10.2012).
Nel merito va preliminarmente osservato che non è contestato che l'appellante abbia sostenuto i costi indicati nelle fatture e che gli importi della detrazione siano corretti, ma soltanto che non è stato possibile per l'Ufficio verificare se quelle spese abbiano riguardato gli interventi di ristrutturazione dell'esistente o dell'ampliamento.
Né è contestato che nel caso in esame possa essere applicato l'art. 16 bis co. 8 TUIR che consente all'acquirente dell'immobile di beneficiare della detrazione.
L'unico punto controverso è quindi costituito dalla verifica se le spese portate dalla fatture prodotte dalla
Ricorrente_1 siano state relative alla parte dell'intervento di ristrutturazione dell'esistente ovvero all'ampliamento.
Deve infatti essere precisato che, sebbene la Circolare 13/E 2019 dell'Agenzia delle Entrate ritenga che, qualora edilizio l'intervento sia relativo ad una demolizione con ricostruzione, la detrazione spetti soltanto in caso di ricostruzione del preesistente, fatti salvi gli adeguamenti richiesti dalle norme antisismiche (peraltro in parziale contrasto con l'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 che individua come “ristrutturazione edilizia” anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”), tuttavia nel caso in esame la motivazione del diniego della detrazione non è stata fornita sull'assunto che la ricostruzione con ampliamento determinasse “in toto” una nuova costruzione, con conseguente venire meno del beneficio fiscale alla radice, bensì sul fatto che non fosse possibile distinguere se le spese effettuate riguardassero le opere di ristrutturazione o quelle di ampliamento, implicitamente riconoscendo quindi, in astratto, la fruibilità della detrazione per i lavori di ristrutturazione.
Trattandosi di un beneficio fiscale l'onere della prova grava sul contribuente, ma nel caso in esame la Ricorrente_1 lo ha assolto compiutamente, da un lato producendo le fatture attestanti i costi sostenuti (in nessun modo contestate dall'Ufficio né per la loro effettività, né per la loro entità, né per il loro riferimento alle opere oggetto di causa) e dall'altro lato producendo una relazione dell'arch. Nominativo_1, allegata ricorso di primo grado (che, pur essendo un tecnico di parte, non risulta avere motivi di sospetto, né l'appellata ha sollevato perplessità sulla veridicità del contenuto di quell'atto) che precisa che l'intervento ha interessato il recupero di 531,92 mc preesistenti e un ampliamento di mc. 265,99 per il “Piano casa”, per un totale di mc. 857,31.
Orbene, buona parte delle fatture prodotte (e allegate al ricorso), nella causale indicano specifici interventi di “ristrutturazione” e non di costruzione della parte ampliata, offrendo un elemento indiziario che l'Ufficio ha completamente trascurato e in relazione al quale avrebbe dovuto verificare e motivare le ragioni della mancata attribuzione delle spese alla sola parte della ristrutturazione.
Altre fatture riguardano invece l'intero fabbricato (ad es. pulizia e sbancamento del lotto, certificazione energetica, allacciamento idrico, acquisto materiali edili) e si sarebbero quindi dovute imputare per logica
“pro quota” e proporzionalmente alla ristrutturazione a all'ampliamento.
La somma delle fatture con causale “ristrutturazione” e la quota parte di quelle relative all'intero fabbricato
è ben superiore all'importo massimo detraibile di euro 96.000, e dà quindi ragione della fondatezza della pretesa del contribuente.
Se anche si ritenesse che le fatture non consentano una attribuzione certa all'una o all'altra opera sarebbe stato comunque più corretto attribuirle in proporzione ai due interventi, con risultato finale analogo, visto l'importo totale di 174.879 euro di spesa.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato. Condanna
l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.000, oltre accessori di legge, se dovuti, e quanto al secondo grado in euro 1.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 980/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 213/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230005008379000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230005008379000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230005008379000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si rimette all'atto di appello.
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza di 1°grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.2.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno di imposta
2018, a seguito di un controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973 con il quale era stato disconosciuta una detrazione fiscale per euro 1.784,00 per spese di ristrutturazione edilizia.
Nel ricorso introduttivo la Ricorrente_1, premesso di avere acquistato dalla Società_1 s.n.c. nel 2014 un immobile ad uso abitativo da ristrutturare ubicato in San Donà di Piave, esponeva che l'intervento edilizio era stato terminato nel 2016 e che nel rogito notarile era stato previsto che le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione (si era trattato di una demolizione con ricostruzione) effettuati nel 2015 sarebbero state usufruite dall'acquirente, in attuazione della previsione dell'art. 16 bis co. 8 TUIR (che regola il trasferimento della detrazione dal venditore dell'unità immobiliare all'acquirente), e che la detrazione effettuata nel modello
730/2019 era relativa proprio alla quota per detta operazione.
L'Ufficio deduceva che, in base alla circolare 13/E 2019 dell'Agenzia delle Entrate, la detrazione per il caso di demolizione con ricostruzione spettava soltanto in caso di fedele ricostruzione dell'immobile, fatti salvi gli adeguamenti necessari per le normativa antisismica, mentre in caso di ampliamento della volumetria preesistente doveva considerarsi come “nuova costruzione”, mentre, in caso ristrutturazione senza demolizione, ma con ampliamento, la detrazione era spettabile solo per la parte preesistente. Rilevava da ultimo che la documentazione trasmessa a supporto della detrazione non consentiva di verificare se la volumetria fosse rimasta invariata o meno e che pertanto era venuto meno il presupposto per la detrazione.
Con la sentenza impugnata la Corte di primo grado osservava che la cartella era stata preceduta da un controllo formale con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto la spettanza della detrazione, che non era stato impugnato, anche se riconosceva che la Ricorrente_1 aveva avanzato richiesta di sgravio all'Agenzia delle Entrate dopo la ricezione della comunicazione, che era stata però respinta. Con il rigetto del ricorso la ricorrente veniva anche condannata al rimborso delle spese di lite.
Con l'appello la contribuente rilevava che la comunicazione con la quale era stata messa al corrente degli esiti del controllo formale non era atto impugnabile autonomamente, come indicato nello stesso atto, e che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – la cartella di pagamento era il primo atto impugnabile, pur se non il primo atto impositivo in assoluto. Nel merito deduceva che tutte le fatture relative alla ristrutturazione erano state tempestivamente prodotte e che esse riguardavano le sole opere di ristrutturazione della volumetria esistente e non anche dell'ampliamento effettuato in base al “piano casa”, come dimostrato da una attestazione del tecnico incaricato arch. Nominativo_1, e che a fronte di euro 174.479 di spese di ristrutturazione era stato portato in detrazione soltanto l'importo di 96.000 come per legge, spalmato per la metà
sui dieci anni.
Si costituiva anche nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni dove, dopo una lunga ricostruzione dei fatti di causa e dopo avere precisato che il controllo formale ex art. 36 ter
DPR 600/1973 non richiede comunicazioni preventive (che in ogni caso nella vicenda in esame era stata inviata), nel merito richiamava la motivazione del diniego formulata dall'Agenzia delle Entrate, precisando che il permesso di costruire riguardava una “ristrutturazione e ampliamento” di una preesistente abitazione, senza la possibilità di verificare se i costi sostenuti e portati in detrazione riguardassero l'una o l'altra della due ipotesi.
All'odierna udienza, discussa la causa dai rappresentanti delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La mancata impugnazione della comunicazione di rettifica inviata dall'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è irrilevante, poiché – anche alla luce della precisazione circa la sua non impugnabilità contenuta nel corpo dell'atto, che può avere generato un errore scusabile nel contribuente – per pacifica giurisprudenza l'art. 19 D. Lgs. 546/1992 va interpretato estensivamente, nel senso che pur essendo la sua elencazione tassativa, tuttavia possono essere impugnati facoltativamente anche gli altri atti con cui l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente delle precise pretese, fermo restando però che, proprio per la natura facoltativa dell'impugnazione, la loro mancata impugnazione non preclude la possibilità di ricorrere formalmente contro il successivo atto tipico (Cass. Sez. 6-5, ord. 23469 del 6.10.2017; Cass. Sez. 5, sent. 17010 del 5.10.2012).
Nel merito va preliminarmente osservato che non è contestato che l'appellante abbia sostenuto i costi indicati nelle fatture e che gli importi della detrazione siano corretti, ma soltanto che non è stato possibile per l'Ufficio verificare se quelle spese abbiano riguardato gli interventi di ristrutturazione dell'esistente o dell'ampliamento.
Né è contestato che nel caso in esame possa essere applicato l'art. 16 bis co. 8 TUIR che consente all'acquirente dell'immobile di beneficiare della detrazione.
L'unico punto controverso è quindi costituito dalla verifica se le spese portate dalla fatture prodotte dalla
Ricorrente_1 siano state relative alla parte dell'intervento di ristrutturazione dell'esistente ovvero all'ampliamento.
Deve infatti essere precisato che, sebbene la Circolare 13/E 2019 dell'Agenzia delle Entrate ritenga che, qualora edilizio l'intervento sia relativo ad una demolizione con ricostruzione, la detrazione spetti soltanto in caso di ricostruzione del preesistente, fatti salvi gli adeguamenti richiesti dalle norme antisismiche (peraltro in parziale contrasto con l'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 che individua come “ristrutturazione edilizia” anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”), tuttavia nel caso in esame la motivazione del diniego della detrazione non è stata fornita sull'assunto che la ricostruzione con ampliamento determinasse “in toto” una nuova costruzione, con conseguente venire meno del beneficio fiscale alla radice, bensì sul fatto che non fosse possibile distinguere se le spese effettuate riguardassero le opere di ristrutturazione o quelle di ampliamento, implicitamente riconoscendo quindi, in astratto, la fruibilità della detrazione per i lavori di ristrutturazione.
Trattandosi di un beneficio fiscale l'onere della prova grava sul contribuente, ma nel caso in esame la Ricorrente_1 lo ha assolto compiutamente, da un lato producendo le fatture attestanti i costi sostenuti (in nessun modo contestate dall'Ufficio né per la loro effettività, né per la loro entità, né per il loro riferimento alle opere oggetto di causa) e dall'altro lato producendo una relazione dell'arch. Nominativo_1, allegata ricorso di primo grado (che, pur essendo un tecnico di parte, non risulta avere motivi di sospetto, né l'appellata ha sollevato perplessità sulla veridicità del contenuto di quell'atto) che precisa che l'intervento ha interessato il recupero di 531,92 mc preesistenti e un ampliamento di mc. 265,99 per il “Piano casa”, per un totale di mc. 857,31.
Orbene, buona parte delle fatture prodotte (e allegate al ricorso), nella causale indicano specifici interventi di “ristrutturazione” e non di costruzione della parte ampliata, offrendo un elemento indiziario che l'Ufficio ha completamente trascurato e in relazione al quale avrebbe dovuto verificare e motivare le ragioni della mancata attribuzione delle spese alla sola parte della ristrutturazione.
Altre fatture riguardano invece l'intero fabbricato (ad es. pulizia e sbancamento del lotto, certificazione energetica, allacciamento idrico, acquisto materiali edili) e si sarebbero quindi dovute imputare per logica
“pro quota” e proporzionalmente alla ristrutturazione a all'ampliamento.
La somma delle fatture con causale “ristrutturazione” e la quota parte di quelle relative all'intero fabbricato
è ben superiore all'importo massimo detraibile di euro 96.000, e dà quindi ragione della fondatezza della pretesa del contribuente.
Se anche si ritenesse che le fatture non consentano una attribuzione certa all'una o all'altra opera sarebbe stato comunque più corretto attribuirle in proporzione ai due interventi, con risultato finale analogo, visto l'importo totale di 174.879 euro di spesa.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato. Condanna
l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.000, oltre accessori di legge, se dovuti, e quanto al secondo grado in euro 1.000, oltre accessori di legge, se dovuti.