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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 7486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7486 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 14.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 1002/2025 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. ODIERNA UGO e dall'avv. Parte_1
NO FO, con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. DE NICOLA ANNAMARIA e dall' Controparte_1 avv. VINGIANI ANNA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 15.1.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Controparte_2 inquadrato nel profilo professionale di “Assistente sociale Senior”, Categoria DS4
e di prestare servizio presso il Distretto 46; di aver reso una prestazione lavorativa articolata su un turno mattutino e di aver percepito fino al 31.12.2022 l'indennità
Sert e dall' 1.1.2023 l'indennità per l'operatività in particolari che, per Parte_2 il periodo feriale, non veniva computata sulla base di calcolo della retribuzione dovuta l'indennità Sert fino al 31.12.2022 e l'indennità per l'operatività in particolari dall' 1.1.2023. Parte_2
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 88 CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1,
CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 107 CCNL del 2 novembre 2022- il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità SERT” per
l'importo di € 5,16 dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-
2018, e della indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” per l'importo di €
5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL 2019-2021, e per
l'effetto: B) Condannare genericamente la in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88 CCNL 2016-2018 e della “indennità per
l'operatività in particolari UO/Servizi pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio
2023 fino ad oggi ex artt. 107, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
…con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare che venga dichiarata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, per le pretese azionate maturate per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 08/08/2025;
-nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché comunque infondato in fatto e diritto ed, in ogni caso, non provato”.
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta va rigettata in quanto parte ricorrente ha depositato atto interruttivo del 6.12.2024
(cfr. all. 13 del ricorso).
Nel merito la domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_1 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e Persona_2 altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per_3
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_3 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
LL e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012
e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_3 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla ricorrente.
Va, in primo luogo, ritenuto che l'indennità SERT e l'indennità per l'operatività in particolari servizi UO/servizi risultano pacificamente erogate alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'Indennità SERT e la successiva Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi trovano la seguente definizione e disciplina.
Art. 88 CCNL 2016 – 2018 (fino al 31 dicembre 2022). “1. Al personale addetto ai
SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, è confermata l'attribuzione di una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata: a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: E. 1,03 LORDI;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: E. 5,16 lordi.
2. L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti.
Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui venga erogata la prestazione”.
ART. 107 CCNL 2019 – 2021 (dal 1° gennaio 2023). “
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.2.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia
e dialisi, le UO/Servizi di di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l' utente, iservizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori E. 5,00
– Importo Giornaliero-;
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unità operative o servizi;
7.Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall ' 1° gennaio 2023,
l'art. 86, commi 6, 8, 9, 10,11, e 14, l'art. 87 e 88 del CCNL 21.5.2018”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–
LL), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass.
20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–
LL) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ordine alla quantificazione, non può trovare accoglimento quanto sostenuto da parte resistente in quanto la ricorrente agisce al fine di ottenere la condanna generica della resistente a inserire nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie le suddette indennità e a corrispondere le relative differenze.
Tanto premesso, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile
2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e
107, CCNL del 2 novembre 2022- che escludono , o non includono, il computo delle suddette indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità
SERT” per l'importo di € 5,16 dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88,
CCNL 2016-2018, e della “ Indennità per l' operatività in particolari Parte_2 per l'importo di € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL
2019-2021.
Conseguentemente, la , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per l' operatività in particolari UO/Servizi” pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio
2023 fino ad oggi ex artt. 107 CCNL 2019-2021 e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 aprile 2020 fino alla data di deposito del presente ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara la nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente degli artt. 33, comma
1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre
1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL
Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 107, CCNL del 2 novembre
2022 e accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità SERT” per l'importo di € 5,16 dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL
2016-2018, e della “ Indennità per l' operatività in particolari per Parte_2
l'importo di € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL
2019-2021;
2. Per l'effetto condanna l' in persona del Direttore Generale Controparte_1 pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per l' operatività in particolari UO/Servizi” pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 ex artt.
107 CCNL 2019-2021 e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori come per legge dalle singole scadenze al saldo;
2. Condanna, altresì, l' ,in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 700,00, oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 14.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 1002/2025 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. ODIERNA UGO e dall'avv. Parte_1
NO FO, con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. DE NICOLA ANNAMARIA e dall' Controparte_1 avv. VINGIANI ANNA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 15.1.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Controparte_2 inquadrato nel profilo professionale di “Assistente sociale Senior”, Categoria DS4
e di prestare servizio presso il Distretto 46; di aver reso una prestazione lavorativa articolata su un turno mattutino e di aver percepito fino al 31.12.2022 l'indennità
Sert e dall' 1.1.2023 l'indennità per l'operatività in particolari che, per Parte_2 il periodo feriale, non veniva computata sulla base di calcolo della retribuzione dovuta l'indennità Sert fino al 31.12.2022 e l'indennità per l'operatività in particolari dall' 1.1.2023. Parte_2
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 88 CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1,
CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 107 CCNL del 2 novembre 2022- il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità SERT” per
l'importo di € 5,16 dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-
2018, e della indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” per l'importo di €
5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL 2019-2021, e per
l'effetto: B) Condannare genericamente la in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88 CCNL 2016-2018 e della “indennità per
l'operatività in particolari UO/Servizi pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio
2023 fino ad oggi ex artt. 107, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
…con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare che venga dichiarata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, per le pretese azionate maturate per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 08/08/2025;
-nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché comunque infondato in fatto e diritto ed, in ogni caso, non provato”.
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta va rigettata in quanto parte ricorrente ha depositato atto interruttivo del 6.12.2024
(cfr. all. 13 del ricorso).
Nel merito la domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_1 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e Persona_2 altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per_3
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_3 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
LL e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012
e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_3 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla ricorrente.
Va, in primo luogo, ritenuto che l'indennità SERT e l'indennità per l'operatività in particolari servizi UO/servizi risultano pacificamente erogate alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'Indennità SERT e la successiva Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi trovano la seguente definizione e disciplina.
Art. 88 CCNL 2016 – 2018 (fino al 31 dicembre 2022). “1. Al personale addetto ai
SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, è confermata l'attribuzione di una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata: a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: E. 1,03 LORDI;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: E. 5,16 lordi.
2. L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti.
Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui venga erogata la prestazione”.
ART. 107 CCNL 2019 – 2021 (dal 1° gennaio 2023). “
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.2.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia
e dialisi, le UO/Servizi di di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l' utente, iservizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori E. 5,00
– Importo Giornaliero-;
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unità operative o servizi;
7.Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall ' 1° gennaio 2023,
l'art. 86, commi 6, 8, 9, 10,11, e 14, l'art. 87 e 88 del CCNL 21.5.2018”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–
LL), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass.
20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–
LL) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ordine alla quantificazione, non può trovare accoglimento quanto sostenuto da parte resistente in quanto la ricorrente agisce al fine di ottenere la condanna generica della resistente a inserire nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie le suddette indennità e a corrispondere le relative differenze.
Tanto premesso, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile
2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e
107, CCNL del 2 novembre 2022- che escludono , o non includono, il computo delle suddette indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità
SERT” per l'importo di € 5,16 dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88,
CCNL 2016-2018, e della “ Indennità per l' operatività in particolari Parte_2 per l'importo di € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL
2019-2021.
Conseguentemente, la , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per l' operatività in particolari UO/Servizi” pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio
2023 fino ad oggi ex artt. 107 CCNL 2019-2021 e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 aprile 2020 fino alla data di deposito del presente ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara la nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente degli artt. 33, comma
1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre
1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL
Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 107, CCNL del 2 novembre
2022 e accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità SERT” per l'importo di € 5,16 dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL
2016-2018, e della “ Indennità per l' operatività in particolari per Parte_2
l'importo di € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL
2019-2021;
2. Per l'effetto condanna l' in persona del Direttore Generale Controparte_1 pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per l' operatività in particolari UO/Servizi” pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 ex artt.
107 CCNL 2019-2021 e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori come per legge dalle singole scadenze al saldo;
2. Condanna, altresì, l' ,in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 700,00, oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo