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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 18145/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 Daniele Sussman detto Steinberg, e Cristina Callegari
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, c.f. , P.IVA_1 domiciliata in via dell'Arsenale n. 21
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno Ue permanente per familiari di cittadini comunitari
Conclusioni parte attrice: “revocare e/o annullare e/o disapplicare il provvedimento impugnato Cat.A 12 Imm. Nr. 174/2004 che ha decretato “il rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno Ue permanente per familiari di cittadini comunitari presentata dal cittadino albanese
nato il [...] a [...] – con l'avviso che, qualora ne Parte_1 C.F._1 sussistano i presupposti a pena eseguita, si procederà con la procedura di esplusione ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 286/98” emesso dal Questore pro tempore della Questura di , CP_1 in data 17.06.2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 16.09.2024. Provvedimento in quanto illegittimo per i motivi sopra enunciati. Per l'effetto ordinare alla Questura di di dare CP_1 attuazione alla emettenda pronuncia disponendo che l'attività dell'Amministrazione si conformi alla richiesta stessa. Con vittoria delle spese di giudizio e degli onorari di difesa”.
Conclusioni parte convenuta: “Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.”
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente indicato ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di del CP_1
17.6.2024 che ha rigettato la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno UE permanente per familiari di cittadini comunitari.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio, concludendo con la richiesta di “rigettarsi il Controparte_1 ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
Il Giudice, con decreto depositato in data 5.11.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione al 18.4.2025.
Nel corso dell'udienza è stato sentito liberamente dal giudice il ricorrente e, in qualità di testimone, la sig.ra all'esito della successiva udienza del 22.10.2025, fissata per escutere i Testimone_1 testi , e ritenuta la causa matura Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 per la decisione, il Giudice ha fatto concludere le parti, trattenendo la causa per la decisione.
* * *
A seguito dell'istanza presentata da in data 29.5.2023, volta a ottenere rilascio della Parte_1 carta di soggiorno UE permanente per familiari di cittadini comunitari, il Questore della Provincia di con provvedimento reso in data 17.6.2024 e notificato il 16.9.2024 (cfr. doc. A ricorso CP_1 introduttivo), ha rigettato l'istanza, sulla base sia dell'assenza di documentazione valutabile per il rilascio del titolo richiesto, sia della pericolosità sociale del ricorrente, attestata dalla sentenza del
9.7.2019, con cui è stato condannato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze Pt_1 stupefacenti alla pena di 8 anni di reclusione e 40.000 euro di multa dal Tribunale di Firenze
(sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Firenze e divenuta definitiva in data 1.2.2021).
Il Questore ha, peraltro, evidenziato come la misura cautelare degli arresti domiciliari, così come l'affidamento in prova al servizio sociale, siano stati disposti presso gli zii del ricorrente, CP_2
e , evidente sintomo dell'assenza di un'attuale relazione
[...] ERona_1 Testimone_4 affettiva, sociale e di sostentamento economico con il padre adottivo.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, evidenziando e documentando come il ricorrente, adottato nel 2018 da maggiorenne da , Testimone_2 cittadino italiano, nonostante la pena inflitta per il reato commesso, abbia ora intrapreso un percorso di seria resipiscenza, ottenendo dal competente Tribunale di Sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale e stipulando un regolare contratto di lavoro;
egli, inoltre, si è recentemente sposato con cittadina albanese, da cui ha avuto un figlio e con i quali vive a Prevalle, Testimone_1 autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza.
2 Tali circostanze non sono contestate e risultano documentalmente provate (cfr. sentenza di adozione
– doc. n. 1 -, contratti di lavoro e buste paga – docc. nn. 12-15, 33 -, contratto di locazione e certificato di residenza – docc. nn. 24,25 - , certificato di matrimonio – doc. n. 34 – e certificato di nascita del figlio – doc. n. 36).
Nel caso di specie, prosegue la difesa, la mera esistenza di una sentenza irrevocabile non può portare, in modo automatico, al rigetto del permesso di soggiorno, rendendosi necessario un bilanciamento in concreto con l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, indici dell'assenza di pericolosità sociale attuale a suo carico.
L'Avvocatura dello Stato, nella comparsa di costituzione, ha, al contrario, evidenziato la legittimità del provvedimento impugnato.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato l'assenza di documentazione utile a valutare la posizione socio lavorativa del ricorrente in fase amministrativa, rimarcando l'indole e la capacità criminale del ricorrente, emergenti dalla succitata sentenza di condanna, evidenziando come l'attuale misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali avrà scadenza il 22 luglio 2026, a significare che il periodo di osservazione della buona condotta ai fini dell'estinzione della pena non
è ancora terminato.
* * *
Ciò premesso in fatto, in diritto si osserva quanto segue.
Il ricorrente, in data 29.5.2023 - prima della scadenza della carta di soggiorno per familiari del cittadino comunitario, valida dal 15.3.2018 al 13.06.2023 - chiedeva alla Questura competente il rilascio della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini comunitari, in qualità di figlio adottato da maggiorenne dal cittadino italiano sig. . Testimone_2
Dal combinato disposto degli articoli 2 co. 1 n. 3) e 10 del D. Lvo 30/2007 si evince che la carta di soggiorno per familiari del cittadino comunitario non aventi cittadinanza di uno Stato UE (il cui diniego di rilascio in modo permanente è oggetto del presente ricorso) è rilasciata (tra gli altri e per quanto ci interessa) al “discendente diretto a carico” (trattandosi, nel caso di specie, di figlio adottivo, adottato da maggiorenne e già ultra ventunenne al momento dell'adozione nel 2018).
L'articolo 14 del medesimo testo normativo prevede, inoltre, che il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisca il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
Ora, è fatto pacifico e non contestato che il ricorrente, adottato in data 06.06.2018 dal cittadino italiano residente a [...], a seguito di un periodo di detenzione carceraria e Testimone_2 domiciliare, si sia stabilito, in regime di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L.O.P.,
3 prima in Piemonte, presso il nucleo della zia, e successivamente in Lombardia con Testimone_4 moglie e figlio.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste , sentita dal Giudice all'udienza Testimone_4 del 22.10.2025.
E' dunque, in primo luogo, del tutto evidente l'assenza del requisito della attuale vivenza di HUQI a carico del cittadino italiano, richiesta dalla norma ai fini del rilascio del permesso del quo.
La Corte di Giustizia ha da tempo definito lo status di familiare «a carico» di un cittadino dell'Unione con diritto di soggiorno, precisando che tale condizione presuppone che si dimostri l'esistenza di una situazione di reale dipendenza. Questa dipendenza deriva da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare ER del diritto di soggiorno (sen-tenze del 19 ottobre 2004, e C 200/02, punto 43; dell'8 Per_3
Per novembre 2012, , C 40/11, pun-to 55; del 16 gennaio 2014, C 423/12, punti 20 e 21, e Per_5 del 13 settembre 2016, , C 165/14, punto 50). In particolare, la Corte di Giustizia ha ERona_6 affermato che, per determinare l'esistenza di tale dipendenza, lo Stato membro ospitante deve valutare se, tenuto conto delle sue condizioni eco-nomiche e sociali, il familiare non sia in grado di sopperire ai propri bisogni essenziali. La necessità di sostegno materiale deve esistere nello Stato
d'origine o di provenienza del familiare nel momento in cui egli chiede di ricongiungersi con il Pe cittadino dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2007, , C 1/05, punto 37, e del 16 gennaio 2014, C 423/12, punti 22 e 30). Per_5
Del tutto correttamente ha, quindi, argomentato la Questura nel provvedimento oggi impugnato, laddove ha evidenziato come non sia stata provata alcuna relazione affettiva sociale e di sostentamento economico da parte del padre adottivo, rispetto alla quale l'odierno ricorrente invoca ora il diritto al permesso permanente.
Trattasi di un diritto derivato che, come tale, nel caso di specie, stride fortemente con quanto documentalmente provato ed emerso dall'istruttoria avanti al Giudice.
Infatti, se è certo (e ammesso dallo stesso HUQI) che il ricorrente non convive, né vive a carico del padre adottivo (avendo egli un lavoro, una moglie e un figlio con cui convive in una regione diversa da quella in cui il padre adottivo risiede), le testimonianze rese dai testi in udienza hanno anche fatto emergere un rapporto pressoché inesistente fra padre adottivo e figlio: al netto delle valutazioni circa l'attendibilità dei testi, ciò che è evidente è che non Pt_1 Testimone_2 hanno alcun significativo e attuale legame, in quanto il padre adottivo, sentito come teste in udienza davanti al Giudice, è parso del tutto estraneo alla vita del figlio (a titolo esemplificativo, ha dichiarato di non esserlo mai andato a trovare in carcere, di non sapere dove vive, se non
4 genericamente in Lombardia, di non essere stato al suo matrimonio, di aver conosciuto il figlio neonato del ricorrente solo poco prima dell'udienza).
Tale situazione trova conferma nell'assenza di qualsiasi documentazione agli atti attestante un legame affettivo, sociale, relazionale o economico fra i due.
Peraltro, la pretesa di rilascio del permesso in oggetto risulta vieppiù infondata all'esito del giudizio di bilanciamento tra l'interesse privato del ricorrente e quello collettivo alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
La disciplina di riferimento, in tal senso, è quella contenuta nell'art. 20 d.lgs. 30/07. In particolare, il comma 1 della disposizione recita: “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. Il comma
4 precisa poi che: “I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”. Infine, il comma 5 chiarisce che: “Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
Ai fini del citato giudizio di bilanciamento, rileva anzitutto la presenza della sentenza di condanna definitiva a 8 anni di reclusione per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti emessa nei confronti del ricorrente, per fatti commessi nel 2019.
Ciò che emerge dalla lettura della sentenza definitiva è che a tenuto, in tempi recenti, una Pt_1 condotta molto grave di detenzione e spaccio, aggravata dall'ingente quantità di sostanza stupefacente e indicativa, per mezzi e modalità della condotta, di una spiccata pericolosità sociale.
Si legge sul punto, nella sentenza della Corte D'Appello di Firenze del 1.6.2020 ,che “che poi costoro [l'odierno ricorrente e il coimputato n.d.r.] avessero sempre svolto attività di lavoro retribuita e che tale retribuzione avesse rappresentato la loro fonte di sostentamento costituisce
l'elemento che assevera ulteriormente il giudizio sulla loro pericolosità e il concreto pericolo di recidiva, posto che, pur essendo regolarmente presenti e dotati di occupazioni lavorative non hanno esitato a infrangere le leggi del paese che li ha accolti, coltivando evidentemente l'obiettivo
5 di realizzare facili e ingenti guadagni dedicandosi al traffico di stanze stupefacenti in modo sicuramente organizzato come dimostrato dal possesso degli ingenti quantitativi sequestrati”.
Tale sentenza, come correttamente evidenziato da parte convenuta, è peraltro ancora in fase di esecuzione, in quanto la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale avrà scadenza il
22.7.2026; pertanto, il periodo di osservazione della buona condotta da parte del Tribunale di
Sorveglianza, è ancora in essere.
Né sono sufficienti, a compensare la pericolosità sociale manifestata da li altri elementi da Pt_1 lui addotti nel ricorso, ovvero il corretto e positivo percorso di riabilitazione e presa di coscienza
(che, se non dovuto, è quantomeno auspicabile), il reperimento di un'attività lavorativa e la recente formazione di una famiglia sul territorio (moglie e figlio), soprattutto in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno permanente, come è quello in oggetto, di cui, come si è visto, difettano anche i presupposti di legge.
Pertanto, ad esito del presente giudizio di bilanciamento, sull'interesse privato del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno permanente ex artt. 2, 10 e 14 D Lvo 30/2007, deve ritenersi prevalente quello collettivo alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, rispetto ai quali i comportamenti penalmente rilevanti di HUQI costituiscono minaccia concreta, sufficientemente grave e ancora attuale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Rigetta il ricorso.
-Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali a favore del convenuto che liquida CP_1 nella somma di € 1.200,00 oltre Iva e Cpa se dovute.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara PERLO
6
Il Giudice, dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 18145/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 Daniele Sussman detto Steinberg, e Cristina Callegari
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, c.f. , P.IVA_1 domiciliata in via dell'Arsenale n. 21
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno Ue permanente per familiari di cittadini comunitari
Conclusioni parte attrice: “revocare e/o annullare e/o disapplicare il provvedimento impugnato Cat.A 12 Imm. Nr. 174/2004 che ha decretato “il rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno Ue permanente per familiari di cittadini comunitari presentata dal cittadino albanese
nato il [...] a [...] – con l'avviso che, qualora ne Parte_1 C.F._1 sussistano i presupposti a pena eseguita, si procederà con la procedura di esplusione ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 286/98” emesso dal Questore pro tempore della Questura di , CP_1 in data 17.06.2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 16.09.2024. Provvedimento in quanto illegittimo per i motivi sopra enunciati. Per l'effetto ordinare alla Questura di di dare CP_1 attuazione alla emettenda pronuncia disponendo che l'attività dell'Amministrazione si conformi alla richiesta stessa. Con vittoria delle spese di giudizio e degli onorari di difesa”.
Conclusioni parte convenuta: “Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.”
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente indicato ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di del CP_1
17.6.2024 che ha rigettato la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno UE permanente per familiari di cittadini comunitari.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio, concludendo con la richiesta di “rigettarsi il Controparte_1 ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
Il Giudice, con decreto depositato in data 5.11.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione al 18.4.2025.
Nel corso dell'udienza è stato sentito liberamente dal giudice il ricorrente e, in qualità di testimone, la sig.ra all'esito della successiva udienza del 22.10.2025, fissata per escutere i Testimone_1 testi , e ritenuta la causa matura Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 per la decisione, il Giudice ha fatto concludere le parti, trattenendo la causa per la decisione.
* * *
A seguito dell'istanza presentata da in data 29.5.2023, volta a ottenere rilascio della Parte_1 carta di soggiorno UE permanente per familiari di cittadini comunitari, il Questore della Provincia di con provvedimento reso in data 17.6.2024 e notificato il 16.9.2024 (cfr. doc. A ricorso CP_1 introduttivo), ha rigettato l'istanza, sulla base sia dell'assenza di documentazione valutabile per il rilascio del titolo richiesto, sia della pericolosità sociale del ricorrente, attestata dalla sentenza del
9.7.2019, con cui è stato condannato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze Pt_1 stupefacenti alla pena di 8 anni di reclusione e 40.000 euro di multa dal Tribunale di Firenze
(sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Firenze e divenuta definitiva in data 1.2.2021).
Il Questore ha, peraltro, evidenziato come la misura cautelare degli arresti domiciliari, così come l'affidamento in prova al servizio sociale, siano stati disposti presso gli zii del ricorrente, CP_2
e , evidente sintomo dell'assenza di un'attuale relazione
[...] ERona_1 Testimone_4 affettiva, sociale e di sostentamento economico con il padre adottivo.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, evidenziando e documentando come il ricorrente, adottato nel 2018 da maggiorenne da , Testimone_2 cittadino italiano, nonostante la pena inflitta per il reato commesso, abbia ora intrapreso un percorso di seria resipiscenza, ottenendo dal competente Tribunale di Sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale e stipulando un regolare contratto di lavoro;
egli, inoltre, si è recentemente sposato con cittadina albanese, da cui ha avuto un figlio e con i quali vive a Prevalle, Testimone_1 autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza.
2 Tali circostanze non sono contestate e risultano documentalmente provate (cfr. sentenza di adozione
– doc. n. 1 -, contratti di lavoro e buste paga – docc. nn. 12-15, 33 -, contratto di locazione e certificato di residenza – docc. nn. 24,25 - , certificato di matrimonio – doc. n. 34 – e certificato di nascita del figlio – doc. n. 36).
Nel caso di specie, prosegue la difesa, la mera esistenza di una sentenza irrevocabile non può portare, in modo automatico, al rigetto del permesso di soggiorno, rendendosi necessario un bilanciamento in concreto con l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, indici dell'assenza di pericolosità sociale attuale a suo carico.
L'Avvocatura dello Stato, nella comparsa di costituzione, ha, al contrario, evidenziato la legittimità del provvedimento impugnato.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato l'assenza di documentazione utile a valutare la posizione socio lavorativa del ricorrente in fase amministrativa, rimarcando l'indole e la capacità criminale del ricorrente, emergenti dalla succitata sentenza di condanna, evidenziando come l'attuale misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali avrà scadenza il 22 luglio 2026, a significare che il periodo di osservazione della buona condotta ai fini dell'estinzione della pena non
è ancora terminato.
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Ciò premesso in fatto, in diritto si osserva quanto segue.
Il ricorrente, in data 29.5.2023 - prima della scadenza della carta di soggiorno per familiari del cittadino comunitario, valida dal 15.3.2018 al 13.06.2023 - chiedeva alla Questura competente il rilascio della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini comunitari, in qualità di figlio adottato da maggiorenne dal cittadino italiano sig. . Testimone_2
Dal combinato disposto degli articoli 2 co. 1 n. 3) e 10 del D. Lvo 30/2007 si evince che la carta di soggiorno per familiari del cittadino comunitario non aventi cittadinanza di uno Stato UE (il cui diniego di rilascio in modo permanente è oggetto del presente ricorso) è rilasciata (tra gli altri e per quanto ci interessa) al “discendente diretto a carico” (trattandosi, nel caso di specie, di figlio adottivo, adottato da maggiorenne e già ultra ventunenne al momento dell'adozione nel 2018).
L'articolo 14 del medesimo testo normativo prevede, inoltre, che il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisca il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
Ora, è fatto pacifico e non contestato che il ricorrente, adottato in data 06.06.2018 dal cittadino italiano residente a [...], a seguito di un periodo di detenzione carceraria e Testimone_2 domiciliare, si sia stabilito, in regime di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L.O.P.,
3 prima in Piemonte, presso il nucleo della zia, e successivamente in Lombardia con Testimone_4 moglie e figlio.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste , sentita dal Giudice all'udienza Testimone_4 del 22.10.2025.
E' dunque, in primo luogo, del tutto evidente l'assenza del requisito della attuale vivenza di HUQI a carico del cittadino italiano, richiesta dalla norma ai fini del rilascio del permesso del quo.
La Corte di Giustizia ha da tempo definito lo status di familiare «a carico» di un cittadino dell'Unione con diritto di soggiorno, precisando che tale condizione presuppone che si dimostri l'esistenza di una situazione di reale dipendenza. Questa dipendenza deriva da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare ER del diritto di soggiorno (sen-tenze del 19 ottobre 2004, e C 200/02, punto 43; dell'8 Per_3
Per novembre 2012, , C 40/11, pun-to 55; del 16 gennaio 2014, C 423/12, punti 20 e 21, e Per_5 del 13 settembre 2016, , C 165/14, punto 50). In particolare, la Corte di Giustizia ha ERona_6 affermato che, per determinare l'esistenza di tale dipendenza, lo Stato membro ospitante deve valutare se, tenuto conto delle sue condizioni eco-nomiche e sociali, il familiare non sia in grado di sopperire ai propri bisogni essenziali. La necessità di sostegno materiale deve esistere nello Stato
d'origine o di provenienza del familiare nel momento in cui egli chiede di ricongiungersi con il Pe cittadino dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2007, , C 1/05, punto 37, e del 16 gennaio 2014, C 423/12, punti 22 e 30). Per_5
Del tutto correttamente ha, quindi, argomentato la Questura nel provvedimento oggi impugnato, laddove ha evidenziato come non sia stata provata alcuna relazione affettiva sociale e di sostentamento economico da parte del padre adottivo, rispetto alla quale l'odierno ricorrente invoca ora il diritto al permesso permanente.
Trattasi di un diritto derivato che, come tale, nel caso di specie, stride fortemente con quanto documentalmente provato ed emerso dall'istruttoria avanti al Giudice.
Infatti, se è certo (e ammesso dallo stesso HUQI) che il ricorrente non convive, né vive a carico del padre adottivo (avendo egli un lavoro, una moglie e un figlio con cui convive in una regione diversa da quella in cui il padre adottivo risiede), le testimonianze rese dai testi in udienza hanno anche fatto emergere un rapporto pressoché inesistente fra padre adottivo e figlio: al netto delle valutazioni circa l'attendibilità dei testi, ciò che è evidente è che non Pt_1 Testimone_2 hanno alcun significativo e attuale legame, in quanto il padre adottivo, sentito come teste in udienza davanti al Giudice, è parso del tutto estraneo alla vita del figlio (a titolo esemplificativo, ha dichiarato di non esserlo mai andato a trovare in carcere, di non sapere dove vive, se non
4 genericamente in Lombardia, di non essere stato al suo matrimonio, di aver conosciuto il figlio neonato del ricorrente solo poco prima dell'udienza).
Tale situazione trova conferma nell'assenza di qualsiasi documentazione agli atti attestante un legame affettivo, sociale, relazionale o economico fra i due.
Peraltro, la pretesa di rilascio del permesso in oggetto risulta vieppiù infondata all'esito del giudizio di bilanciamento tra l'interesse privato del ricorrente e quello collettivo alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
La disciplina di riferimento, in tal senso, è quella contenuta nell'art. 20 d.lgs. 30/07. In particolare, il comma 1 della disposizione recita: “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. Il comma
4 precisa poi che: “I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”. Infine, il comma 5 chiarisce che: “Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
Ai fini del citato giudizio di bilanciamento, rileva anzitutto la presenza della sentenza di condanna definitiva a 8 anni di reclusione per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti emessa nei confronti del ricorrente, per fatti commessi nel 2019.
Ciò che emerge dalla lettura della sentenza definitiva è che a tenuto, in tempi recenti, una Pt_1 condotta molto grave di detenzione e spaccio, aggravata dall'ingente quantità di sostanza stupefacente e indicativa, per mezzi e modalità della condotta, di una spiccata pericolosità sociale.
Si legge sul punto, nella sentenza della Corte D'Appello di Firenze del 1.6.2020 ,che “che poi costoro [l'odierno ricorrente e il coimputato n.d.r.] avessero sempre svolto attività di lavoro retribuita e che tale retribuzione avesse rappresentato la loro fonte di sostentamento costituisce
l'elemento che assevera ulteriormente il giudizio sulla loro pericolosità e il concreto pericolo di recidiva, posto che, pur essendo regolarmente presenti e dotati di occupazioni lavorative non hanno esitato a infrangere le leggi del paese che li ha accolti, coltivando evidentemente l'obiettivo
5 di realizzare facili e ingenti guadagni dedicandosi al traffico di stanze stupefacenti in modo sicuramente organizzato come dimostrato dal possesso degli ingenti quantitativi sequestrati”.
Tale sentenza, come correttamente evidenziato da parte convenuta, è peraltro ancora in fase di esecuzione, in quanto la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale avrà scadenza il
22.7.2026; pertanto, il periodo di osservazione della buona condotta da parte del Tribunale di
Sorveglianza, è ancora in essere.
Né sono sufficienti, a compensare la pericolosità sociale manifestata da li altri elementi da Pt_1 lui addotti nel ricorso, ovvero il corretto e positivo percorso di riabilitazione e presa di coscienza
(che, se non dovuto, è quantomeno auspicabile), il reperimento di un'attività lavorativa e la recente formazione di una famiglia sul territorio (moglie e figlio), soprattutto in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno permanente, come è quello in oggetto, di cui, come si è visto, difettano anche i presupposti di legge.
Pertanto, ad esito del presente giudizio di bilanciamento, sull'interesse privato del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno permanente ex artt. 2, 10 e 14 D Lvo 30/2007, deve ritenersi prevalente quello collettivo alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, rispetto ai quali i comportamenti penalmente rilevanti di HUQI costituiscono minaccia concreta, sufficientemente grave e ancora attuale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Rigetta il ricorso.
-Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali a favore del convenuto che liquida CP_1 nella somma di € 1.200,00 oltre Iva e Cpa se dovute.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara PERLO
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