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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29366 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/07/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PENNELLA ESTER e dell'avv. AGUGIARO LUCREZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/06/1988), con il patrocinio dell'avv. CP_1
POPOLINI PAOLO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
22/07/2017 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione nasceva la figlia (Roma, 30/9/2015), esponeva che Per_1
con decreto del 5/3/2021 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare (immobile di proprietà dell , disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, CP_2
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 250,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la convivenza né
si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché
ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse domande di aumento dell'assegno di mantenimento dal medesimo dovuto per e ampliamento dei tempi Per_1
di frequentazione padre-figlia come indicati in ricorso.
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le 3
parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviava la causa all'udienza del 17/12/2024 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
22/07/2017, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è del pari contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre Per_1
alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare, sita in
Roma Viale Palmiro Togliatti n. 998, immobile di proprietà dell'Ater.
Meritano, altresì, di essere sostanzialmente i provvedimenti afferenti i tempi di permanenza di presso il padre, meglio specificati in Per_1
dispositivo, trattandosi di un regime consolidato da anni ed essendo l'ampliamento richiesto dalla madre a tre pomeriggi a settimana fino alle ore
22.30 in contrasto con le esigenze di riposo e recupero della minore oltre che con i ritmi lavorativi del padre, salva e impregiudicata la possibilità
delle parti di accordarsi diversamente tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e di quelli lavorativi di entrambi.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre a titolo di contributo per il mantenimento di il collegio reputa Per_1
equa la somma di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base febbraio 2021, come consensualmente fissata dalle parti in 4
sede separativa, tenuto conto dell'età di dei tempi di permanenza Per_1
della stessa presso ciascun genitore, dei redditi di costoro. In particolare dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa emerge che la ricorrente, estetista onicotecnica, è
allo stato percettrice di un reddito netto mensile pari ad euro
1.500,00/1.600,00 su dodici mensilità, superiore a quello di euro 1.000,00
dichiarato alla prima udienza del 20/11/2023, e tenuta al pagamento di euro
260,00 mensili a titolo di canone di locazione dell'alloggio ove abita CP_2
unitamente a e alla figlia nata nel 2010 da una precedente relazione;
Per_1
il dal canto suo, è titolare di un reddito netto mensile di poco CP_1
superiore ad euro 1.300,00 su dodici mensilità, giusta Modello 730/2024 in atti, relativo all'anno d'imposta 2023, e risiede presso l'abitazione paterna,
contribuendo alle spese di gestione dell'immobile.
Deve, inoltre, essere posto a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29366/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 5
ROMA in data 22/07/2017 tra (ROMA (RM), Parte_1
06/07/1990) e (ROMA (RM), 07/06/1988) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 862, Parte II,
Serie A04, Anno 2017, alle seguenti condizioni:
la figlia minore (30/9/2015) è affidata in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_1
a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il venerdì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 21.30, dopo cena;
b) a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 21.30 (dopo cena) della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni in coincidenza con le festività nazionali e/o locali infrasettimanali e il compleanno della figlia;
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2021, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 6
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Viale Palmiro Togliatti n. 998
alla ricorrente Parte_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29366 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/07/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PENNELLA ESTER e dell'avv. AGUGIARO LUCREZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/06/1988), con il patrocinio dell'avv. CP_1
POPOLINI PAOLO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
22/07/2017 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione nasceva la figlia (Roma, 30/9/2015), esponeva che Per_1
con decreto del 5/3/2021 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare (immobile di proprietà dell , disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, CP_2
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 250,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la convivenza né
si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché
ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse domande di aumento dell'assegno di mantenimento dal medesimo dovuto per e ampliamento dei tempi Per_1
di frequentazione padre-figlia come indicati in ricorso.
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le 3
parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviava la causa all'udienza del 17/12/2024 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
22/07/2017, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è del pari contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre Per_1
alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare, sita in
Roma Viale Palmiro Togliatti n. 998, immobile di proprietà dell'Ater.
Meritano, altresì, di essere sostanzialmente i provvedimenti afferenti i tempi di permanenza di presso il padre, meglio specificati in Per_1
dispositivo, trattandosi di un regime consolidato da anni ed essendo l'ampliamento richiesto dalla madre a tre pomeriggi a settimana fino alle ore
22.30 in contrasto con le esigenze di riposo e recupero della minore oltre che con i ritmi lavorativi del padre, salva e impregiudicata la possibilità
delle parti di accordarsi diversamente tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e di quelli lavorativi di entrambi.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre a titolo di contributo per il mantenimento di il collegio reputa Per_1
equa la somma di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base febbraio 2021, come consensualmente fissata dalle parti in 4
sede separativa, tenuto conto dell'età di dei tempi di permanenza Per_1
della stessa presso ciascun genitore, dei redditi di costoro. In particolare dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa emerge che la ricorrente, estetista onicotecnica, è
allo stato percettrice di un reddito netto mensile pari ad euro
1.500,00/1.600,00 su dodici mensilità, superiore a quello di euro 1.000,00
dichiarato alla prima udienza del 20/11/2023, e tenuta al pagamento di euro
260,00 mensili a titolo di canone di locazione dell'alloggio ove abita CP_2
unitamente a e alla figlia nata nel 2010 da una precedente relazione;
Per_1
il dal canto suo, è titolare di un reddito netto mensile di poco CP_1
superiore ad euro 1.300,00 su dodici mensilità, giusta Modello 730/2024 in atti, relativo all'anno d'imposta 2023, e risiede presso l'abitazione paterna,
contribuendo alle spese di gestione dell'immobile.
Deve, inoltre, essere posto a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29366/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 5
ROMA in data 22/07/2017 tra (ROMA (RM), Parte_1
06/07/1990) e (ROMA (RM), 07/06/1988) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 862, Parte II,
Serie A04, Anno 2017, alle seguenti condizioni:
la figlia minore (30/9/2015) è affidata in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_1
a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il venerdì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 21.30, dopo cena;
b) a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 21.30 (dopo cena) della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni in coincidenza con le festività nazionali e/o locali infrasettimanali e il compleanno della figlia;
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2021, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 6
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Viale Palmiro Togliatti n. 998
alla ricorrente Parte_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi