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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 2920/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VANNI ALESSIA
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), in data 1° settembre 2019, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 2019, Parte II, Serie A, n°23
e che, dalla loro unione, erano nati due figli, e il 27 gennaio 2023. Per_1 Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età dei figli (di due anni) consentono di stimare superflua l'audizione degli stessi.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Si evidenzia, inoltre, che la clausola dell'accordo intercorso tra le parti contenente il trasferimento della descritta quota della casa coniugale rispetta le indicazioni contenute nella sentenza 29 luglio
2021, n. 21761 delle Sezioni unite, la quale ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi
i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge
n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti
e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa
l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque: dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Cascina (PI), il 1° settembre 2019, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Cascina (PI), Anno 2019, Parte II, Serie A, n°23, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_2 Per_1 collocamento prevalente di entrambi i figli minori presso la residenza della madre;
3) i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
4) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i propri cambi di residenza, nell'interesse della prole, e a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse dei figli minori e Per_2 Per_1
5) per il mantenimento dei figli minori e il Sig. verserà la somma Per_2 Per_1 Parte_2 di € 400,00 (quattrocento/00) mensili da pagarsi entro il giorno 25 di ogni mese tenuto conto delle necessità dei minori, dei redditi del padre e della madre, della quantità di tempo che i minori trascorreranno con l'uno e l'altro genitore, nonché dell'integrale estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale da parte della Sig.ra come da condizioni Parte_1 di seguito indicate;
6) le spese straordinarie di cui al protocollo CNF (mediche, scolastiche espressamente includendo la retta fissa mensile della scuola materna frequentata dal minore, ludico-ricreative) che si renderanno necessarie a favore dei figli minori e saranno suddivise al 50% fra i Per_2 Per_1 genitori, con obbligo di concordare le spese di importo superiore ad Euro 150,00 rimborso della propria quota;
7) l'assegno unico INPS verrà suddiviso fra i Sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno. Pt_2 Pt_1
Ai fini della sua percezione il coniuge richiedente (quindi la Sig.ra quale convivente con Pt_1
i figli minori) si impegna a richiedere la dichiarazione ISEE entro il 28/2 di ogni anno e ad inoltrare la domanda all'INPS entro il medesimo termine, con obbligo di trasmetterla per conoscenza all'altro genitore entro sette giorni dall'invio;
8) nessun mantenimento è dovuto in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
9) quanto alle autovetture in uso alla famiglia, la Sig.ra avrà l'uso esclusivo Parte_1 dell'autovettura Fiat Panda targata EY534HV (di proprietà del di lei padre Sig. Parte_3 che gliene concede l'uso a titolo di comodato), mentre il Sig. avrà l'uso Parte_2 esclusivo dell'autovettura Fiat Panda targata FW799DE;
10) le parti dichiarano di aver sottoscritto il piano genitoriale a favore dei figli minori e Per_2
, allegato al ricorso e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Per_3 11) la Sig.ra si impegna ad estinguere, con effetto liberatorio anche nei confronti del Parte_1 cointestatario , il contratto di mutuo per l'acquisto della casa coniugale acceso Parte_2 presso Banca Intesa SanPaolo con rata mensile di Euro 545,07 (mutuo 00/11916310 e
00/10467077);
12) i Sigg.ri e si impegnano a chiudere il conto corrente 50485/1000/00002767 acceso Pt_1 Pt_2 presso Banca Intesa SanPaolo – filiale di Pisa – Corso Italia, 2 entro e non oltre quindici giorni dall'estinzione del rapporto di mutuo di cui al punto precedente. Il saldo del suddetto conto corrente al momento della chiusura sarà suddiviso in parti uguali tra i Sigg.ri e Pt_2 Pt_1
– la casa coniugale acquistata congiuntamente e per l'intera proprietà con atto ai rogiti Dott. del 29/10/2013 – rep. 41482 – raccolta n. 23584 e gravata da mutuo Persona_4 ipotecario verrà interamente trasferita alla Sig.ra ai seguenti patti e condizioni da Parte_1 trasfondere nel verbale di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di
Pisa che avrà il seguente contenuto:
“PREMESSA
- I Sigg.ri e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi Parte_1 Parte_2 di atto notarile e limitatamente all'effetto traslativo del bene immobile il Presidente del
Tribunale di Pisa e il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio del processo destinati al controllo dei suddetti documenti si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate-
Servizio di Pubblicità Immobiliare;
- Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento alla Sig.ra della proprietà esclusiva di beni immobili Parte_1 descritti nei successivi articoli;
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO - Il Sig. , nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 residente in [...] cede e trasferisce alla C.F._2
Sig.ra , nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1 (PI), Via di Pettori n. 67 che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la piena proprietà della sua quota parte pari ai 2/5 che viene trasferita con le allegate certificazioni del seguente bene immobile: unità immobiliare per civile abitazione posta al piano terreno (primo fuori terra); avente accesso diretto dalla detta Via;
composta da ingresso - disimpegno, cucina, ripostiglio, camera, bagno ed altro piccolo ripostiglio;
con annesso in proprietà esclusiva un piccolo terreno ubicato sul lato sud - ovest del fabbricato;
confinante con Via di Pettori, corte comune, proprietà , - salvo altri. CP_1 Per_5 CP_2 Per_6
Quanto descritto è rappresentato nel Catasto dei Fabbricati di Cascina, in giusto conto, nel foglio 4, dalla particella 466 subalterno 14, categoria A/4, classe 2, vani 3,5, rendita catastale
Euro 209,68, rendita proposta ai sensi del D.M. 701/94, unita alla particella 1908 subalterno 1, giusta denuncia di variazione n. 37881.1/2013 del 15 ottobre 2013 protocollo n. PI0117838 per fusione, che ha soppresso, tra l'altro, il subalterno 2 della particella 466.
La particella 1908 subalterno 1 deriva dalla particella 1907 del Catasto Terreni giusta Tipo
Mappale n. 2013/110823 del 23 settembre 2013; la particella 1907 deriva dalla particella 1878 del Catasto Terreni giusta Tipo di Frazionamento n. 90661.1/2013 del 24 luglio 2013 protocollo n. PI0090661.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI -Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dagli art. l9, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010
n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n.
37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per l' inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.l92, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) che si allega, in originale, al ricorso, formandone parte integrante, sotto la lettera (allegato -A). La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA- La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso la competente Agenzia del Territorio per l'importo complessivo di euro 254.000.00 (duecentocinquantaquattromila euro) e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, e che gli immobili in oggetto sono al medesimo pervenuti in forza dell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio Notaio in Navacchio, del 29.10.2023 – Persona_4 rep. n. 41482 – raccolta n. 23584 – registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pisa il
31/10/2013 (allegato B);
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO - Le parti convengono che la Sig.ra a fronte del trasferimento estingua il debito residuo in linea capitale Parte_1 ammontante oggi a € 89.410,08 che i coniugi hanno verso la Banca Intesa SanPaolo s.p.a. (già
CR Firenze s.p.a.) con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino per un mutuo di originario di € 127.000,00, di cui al contratto stipulato in data 29/10/2013 ai rogiti del Notaio
Notaio in Navacchio, del 29.10.2023 – rep. n. 41483 – raccolta n. 23585, Persona_4 garantito da ipoteca volontaria iscritta presso la competente Agenzia del Territorio che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della Sig.ra una volta completamente estinto Parte_1 il mutuo.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE- La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi, reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale 11 ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE - Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente si riporta alla relazione tecnica allegata al presente atto che si riserva di produrre entro l'udienza di prima comparizione;
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI - Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Il Tribunale dà atto che il trasferimento immobiliare di cui all'accordo costituisce clausola essenziale ai fini della risoluzione del conflitto sviluppatosi nella crisi coniugale e, pertanto, dichiara che il trasferimento del diritto reale oggetto dell'accordo è esente da ogni tassa e imposta, ai sensi dell'art.
19, L. n. 74 del 1987.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge. Pisa, 04/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 2920/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VANNI ALESSIA
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), in data 1° settembre 2019, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 2019, Parte II, Serie A, n°23
e che, dalla loro unione, erano nati due figli, e il 27 gennaio 2023. Per_1 Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età dei figli (di due anni) consentono di stimare superflua l'audizione degli stessi.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Si evidenzia, inoltre, che la clausola dell'accordo intercorso tra le parti contenente il trasferimento della descritta quota della casa coniugale rispetta le indicazioni contenute nella sentenza 29 luglio
2021, n. 21761 delle Sezioni unite, la quale ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi
i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge
n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti
e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa
l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque: dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Cascina (PI), il 1° settembre 2019, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Cascina (PI), Anno 2019, Parte II, Serie A, n°23, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_2 Per_1 collocamento prevalente di entrambi i figli minori presso la residenza della madre;
3) i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
4) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i propri cambi di residenza, nell'interesse della prole, e a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse dei figli minori e Per_2 Per_1
5) per il mantenimento dei figli minori e il Sig. verserà la somma Per_2 Per_1 Parte_2 di € 400,00 (quattrocento/00) mensili da pagarsi entro il giorno 25 di ogni mese tenuto conto delle necessità dei minori, dei redditi del padre e della madre, della quantità di tempo che i minori trascorreranno con l'uno e l'altro genitore, nonché dell'integrale estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale da parte della Sig.ra come da condizioni Parte_1 di seguito indicate;
6) le spese straordinarie di cui al protocollo CNF (mediche, scolastiche espressamente includendo la retta fissa mensile della scuola materna frequentata dal minore, ludico-ricreative) che si renderanno necessarie a favore dei figli minori e saranno suddivise al 50% fra i Per_2 Per_1 genitori, con obbligo di concordare le spese di importo superiore ad Euro 150,00 rimborso della propria quota;
7) l'assegno unico INPS verrà suddiviso fra i Sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno. Pt_2 Pt_1
Ai fini della sua percezione il coniuge richiedente (quindi la Sig.ra quale convivente con Pt_1
i figli minori) si impegna a richiedere la dichiarazione ISEE entro il 28/2 di ogni anno e ad inoltrare la domanda all'INPS entro il medesimo termine, con obbligo di trasmetterla per conoscenza all'altro genitore entro sette giorni dall'invio;
8) nessun mantenimento è dovuto in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
9) quanto alle autovetture in uso alla famiglia, la Sig.ra avrà l'uso esclusivo Parte_1 dell'autovettura Fiat Panda targata EY534HV (di proprietà del di lei padre Sig. Parte_3 che gliene concede l'uso a titolo di comodato), mentre il Sig. avrà l'uso Parte_2 esclusivo dell'autovettura Fiat Panda targata FW799DE;
10) le parti dichiarano di aver sottoscritto il piano genitoriale a favore dei figli minori e Per_2
, allegato al ricorso e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Per_3 11) la Sig.ra si impegna ad estinguere, con effetto liberatorio anche nei confronti del Parte_1 cointestatario , il contratto di mutuo per l'acquisto della casa coniugale acceso Parte_2 presso Banca Intesa SanPaolo con rata mensile di Euro 545,07 (mutuo 00/11916310 e
00/10467077);
12) i Sigg.ri e si impegnano a chiudere il conto corrente 50485/1000/00002767 acceso Pt_1 Pt_2 presso Banca Intesa SanPaolo – filiale di Pisa – Corso Italia, 2 entro e non oltre quindici giorni dall'estinzione del rapporto di mutuo di cui al punto precedente. Il saldo del suddetto conto corrente al momento della chiusura sarà suddiviso in parti uguali tra i Sigg.ri e Pt_2 Pt_1
– la casa coniugale acquistata congiuntamente e per l'intera proprietà con atto ai rogiti Dott. del 29/10/2013 – rep. 41482 – raccolta n. 23584 e gravata da mutuo Persona_4 ipotecario verrà interamente trasferita alla Sig.ra ai seguenti patti e condizioni da Parte_1 trasfondere nel verbale di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di
Pisa che avrà il seguente contenuto:
“PREMESSA
- I Sigg.ri e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi Parte_1 Parte_2 di atto notarile e limitatamente all'effetto traslativo del bene immobile il Presidente del
Tribunale di Pisa e il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio del processo destinati al controllo dei suddetti documenti si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate-
Servizio di Pubblicità Immobiliare;
- Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento alla Sig.ra della proprietà esclusiva di beni immobili Parte_1 descritti nei successivi articoli;
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO - Il Sig. , nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 residente in [...] cede e trasferisce alla C.F._2
Sig.ra , nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1 (PI), Via di Pettori n. 67 che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la piena proprietà della sua quota parte pari ai 2/5 che viene trasferita con le allegate certificazioni del seguente bene immobile: unità immobiliare per civile abitazione posta al piano terreno (primo fuori terra); avente accesso diretto dalla detta Via;
composta da ingresso - disimpegno, cucina, ripostiglio, camera, bagno ed altro piccolo ripostiglio;
con annesso in proprietà esclusiva un piccolo terreno ubicato sul lato sud - ovest del fabbricato;
confinante con Via di Pettori, corte comune, proprietà , - salvo altri. CP_1 Per_5 CP_2 Per_6
Quanto descritto è rappresentato nel Catasto dei Fabbricati di Cascina, in giusto conto, nel foglio 4, dalla particella 466 subalterno 14, categoria A/4, classe 2, vani 3,5, rendita catastale
Euro 209,68, rendita proposta ai sensi del D.M. 701/94, unita alla particella 1908 subalterno 1, giusta denuncia di variazione n. 37881.1/2013 del 15 ottobre 2013 protocollo n. PI0117838 per fusione, che ha soppresso, tra l'altro, il subalterno 2 della particella 466.
La particella 1908 subalterno 1 deriva dalla particella 1907 del Catasto Terreni giusta Tipo
Mappale n. 2013/110823 del 23 settembre 2013; la particella 1907 deriva dalla particella 1878 del Catasto Terreni giusta Tipo di Frazionamento n. 90661.1/2013 del 24 luglio 2013 protocollo n. PI0090661.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI -Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dagli art. l9, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010
n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n.
37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per l' inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.l92, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) che si allega, in originale, al ricorso, formandone parte integrante, sotto la lettera (allegato -A). La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA- La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso la competente Agenzia del Territorio per l'importo complessivo di euro 254.000.00 (duecentocinquantaquattromila euro) e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, e che gli immobili in oggetto sono al medesimo pervenuti in forza dell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio Notaio in Navacchio, del 29.10.2023 – Persona_4 rep. n. 41482 – raccolta n. 23584 – registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pisa il
31/10/2013 (allegato B);
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO - Le parti convengono che la Sig.ra a fronte del trasferimento estingua il debito residuo in linea capitale Parte_1 ammontante oggi a € 89.410,08 che i coniugi hanno verso la Banca Intesa SanPaolo s.p.a. (già
CR Firenze s.p.a.) con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino per un mutuo di originario di € 127.000,00, di cui al contratto stipulato in data 29/10/2013 ai rogiti del Notaio
Notaio in Navacchio, del 29.10.2023 – rep. n. 41483 – raccolta n. 23585, Persona_4 garantito da ipoteca volontaria iscritta presso la competente Agenzia del Territorio che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della Sig.ra una volta completamente estinto Parte_1 il mutuo.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE- La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi, reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale 11 ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE - Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente si riporta alla relazione tecnica allegata al presente atto che si riserva di produrre entro l'udienza di prima comparizione;
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI - Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Il Tribunale dà atto che il trasferimento immobiliare di cui all'accordo costituisce clausola essenziale ai fini della risoluzione del conflitto sviluppatosi nella crisi coniugale e, pertanto, dichiara che il trasferimento del diritto reale oggetto dell'accordo è esente da ogni tassa e imposta, ai sensi dell'art.
19, L. n. 74 del 1987.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge. Pisa, 04/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina