TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/08/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
RGEN N 1418/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”
PROMOSSO DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1 P.IVA_1
Avv. Giuseppe Aiello
ATTORE
CONTRO
- (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- (C.F. ); Controparte_3 C.F._3
Avv. Ivano Costa
CONVENUTE
E - (C.F. ; Controparte_4 C.F._4
Avv.ti Chiara Bennardo e Marco Bennardo
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Si richiamano gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25/7/2024, ritualmente notificato a controparte, , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi ”), agiva in giudizio, previa Pt_1
sospensione degli effetti dell'ordinanza di rigetto del Tribunale di Caltanissetta del 26/5/2024, emessa nella procedura esecutiva NRG 48/2024, incardinata, a suo carico, dalle odierne convenute, al fine di:
- far accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 159 TUEL ovvero dichiarare l'inefficacia di esso;
- in ogni caso, accertare e dichiarare illegittima la procedura di esproprio intrapresa dal creditore,
atteso la delibera di impignorabilità dell'ENTE;
- condannare parte creditrice al pagamento delle competenze e delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
Costituitesi in giudizio, ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(d'ora in poi ”), rilevata l'illegittimità della pretesa applicazione
[...] Controparte_5
analogica dell'art. 159 dlgs 267/2000 all' , attesa la natura di legge speciale, e l'inconferenza del Pt_1 richiamo agli atti amministrativi ed agli art. 828 e 830 cpc, concludeva per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'attore, salvo spese di lite.
Costituitasi in giudizio, altresì, tra l'altro, eccepiva, in virtù di una Controparte_4
interpretazione sistematica del TUEL ed attesa la natura di norma speciale, l'esclusione delle Pt_1
dall'applicazione analogica del relativo art. 159 nonché l'inconferenza dei riferimenti, compiuti da controparte nell'atto di citazione, relativi all'applicazione degli articoli 828 e 830 c.c., soprattutto con riguardo alle somme di denaro ed ai crediti pecuniari, ed alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, della Corte di legittimità ed amministrativa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta e, conseguentemente, la condanna dell' alla refusione delle spese di lite per tutte le fasi del giudizio. Pt_1
La causa, istruita documentalmente, invitate le parti a precisare le conclusioni, veniva rinviata per essere trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8/5/2025 con assegnazione dei termini difensivi ex art. 189 cpc., termini che decorrevano a ritroso dalla suddetta udienza.
OSSERVA
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - LEGITTIMITÀ – SUSSISTENZA
L'odierno attore, nella veste di debitore esecutato in differenti procedure esecutive, poi riunite,
proponeva opposizione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva, uscendone soccombente atteso che l'adito Tribunale di Caltanissetta, con provvedimento del 26/5/2024, “rigettava l'istanza
di sospensione formulata dal debitore esecutato”.
Adito in sede di reclamo, il Collegio confermava la decisione cautelare.
Con il presente giudizio di merito, introdotto nel rispetto dei termini assegnati dal GE, l Pt_1
eccepisce la nullità e/o inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 159 TUEL. L'eccezione non merita accoglimento per le ragioni seguenti.
Ad avviso di questo GU, come correttamente statuito dal GE, alla luce del chiaro disposto dell'art. 2
del Testo Unico Enti Locali, non ne è possibile invocarne un'applicazione, che si rivelerebbe per ciò
stesso analogica, all'attore non rientrante nel novero dei soggetti ivi indicati.
A parte la natura di norma eccezionale dell'art. 159 TUEL, non sembrano sussistere a monte i presupposti per affermare un “minus dixit quam voluit” da parte del legislatore considerato anche il notevole lasso di tempo in cui lo stesso, dall'anno di emanazione del TUEL, avrebbe potuto intervenire a colmare la lacuna legislativa oggi pretesa.
Privo di pregio giuridico, infine, l'assunto secondo è da considerarsi “illegittima la procedura di
esproprio intrapresa dal creditore atteso la delibera di impignorabilità dell' ”. Pt_2
In tale materia la norma cardine da cui prendere le mosse è rappresentata dall'art 2740 cc a cui è
possibile derogare, in virtù del comma 2, ed in ossequio al più generale principio della gerarchia delle fonti, solo con provvedimenti legislativi o di rango superiore e tali non possono considerarsi gli atti amministrativi, per di più emessi dal medesimo debitore esecutato.
Del pari destituita di fondamento l'eccezione relativa all'applicabilità, al caso in disamina, degli artt.
828, secondo comma, e 830, primo comma, cc dettati per gli Enti territoriali: l'impignorabilità dei beni del patrimonio indisponibile mira, infatti, a favorire la pianificazione dell'Ente, nello svolgimento, secondo criteri di efficienza ed economicità, delle funzioni amministrative nell'ambito del suo territorio.
Caratteristiche diverse presentano, invece, le , i cui circoscritti obiettivi (nella specie, il ricovero, Pt_1
il mantenimento e l'assistenza dei poveri di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, e dei minori,
maschi e femmine, che abbiano bisogno di ricovero, oltre a provvedere, tra l'altro, all'assistenza degli anziani in apposito Centro Diurno quale servizio aperto e luogo di incontro per gli anziani) non giustificano il beneficio di una disciplina ampiamente derogatoria, rispetto a quella ordinaria, nei rapporti con i creditori.
Alla luce di quanto detto, va, pertanto, confermata l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del
26/5/2024, emessa nella procedura esecutiva NRG 48/2024.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In ragione della novità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 26/5/2024, emessa nella procedura esecutiva NRG 48/2024, dal Tribunale di Caltanissetta;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Caltanissetta, 5/8/2025
IL GU
Dr. Francesco Lauricella
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”
PROMOSSO DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1 P.IVA_1
Avv. Giuseppe Aiello
ATTORE
CONTRO
- (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- (C.F. ); Controparte_3 C.F._3
Avv. Ivano Costa
CONVENUTE
E - (C.F. ; Controparte_4 C.F._4
Avv.ti Chiara Bennardo e Marco Bennardo
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Si richiamano gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25/7/2024, ritualmente notificato a controparte, , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi ”), agiva in giudizio, previa Pt_1
sospensione degli effetti dell'ordinanza di rigetto del Tribunale di Caltanissetta del 26/5/2024, emessa nella procedura esecutiva NRG 48/2024, incardinata, a suo carico, dalle odierne convenute, al fine di:
- far accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 159 TUEL ovvero dichiarare l'inefficacia di esso;
- in ogni caso, accertare e dichiarare illegittima la procedura di esproprio intrapresa dal creditore,
atteso la delibera di impignorabilità dell'ENTE;
- condannare parte creditrice al pagamento delle competenze e delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
Costituitesi in giudizio, ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(d'ora in poi ”), rilevata l'illegittimità della pretesa applicazione
[...] Controparte_5
analogica dell'art. 159 dlgs 267/2000 all' , attesa la natura di legge speciale, e l'inconferenza del Pt_1 richiamo agli atti amministrativi ed agli art. 828 e 830 cpc, concludeva per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'attore, salvo spese di lite.
Costituitasi in giudizio, altresì, tra l'altro, eccepiva, in virtù di una Controparte_4
interpretazione sistematica del TUEL ed attesa la natura di norma speciale, l'esclusione delle Pt_1
dall'applicazione analogica del relativo art. 159 nonché l'inconferenza dei riferimenti, compiuti da controparte nell'atto di citazione, relativi all'applicazione degli articoli 828 e 830 c.c., soprattutto con riguardo alle somme di denaro ed ai crediti pecuniari, ed alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, della Corte di legittimità ed amministrativa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta e, conseguentemente, la condanna dell' alla refusione delle spese di lite per tutte le fasi del giudizio. Pt_1
La causa, istruita documentalmente, invitate le parti a precisare le conclusioni, veniva rinviata per essere trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8/5/2025 con assegnazione dei termini difensivi ex art. 189 cpc., termini che decorrevano a ritroso dalla suddetta udienza.
OSSERVA
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - LEGITTIMITÀ – SUSSISTENZA
L'odierno attore, nella veste di debitore esecutato in differenti procedure esecutive, poi riunite,
proponeva opposizione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva, uscendone soccombente atteso che l'adito Tribunale di Caltanissetta, con provvedimento del 26/5/2024, “rigettava l'istanza
di sospensione formulata dal debitore esecutato”.
Adito in sede di reclamo, il Collegio confermava la decisione cautelare.
Con il presente giudizio di merito, introdotto nel rispetto dei termini assegnati dal GE, l Pt_1
eccepisce la nullità e/o inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 159 TUEL. L'eccezione non merita accoglimento per le ragioni seguenti.
Ad avviso di questo GU, come correttamente statuito dal GE, alla luce del chiaro disposto dell'art. 2
del Testo Unico Enti Locali, non ne è possibile invocarne un'applicazione, che si rivelerebbe per ciò
stesso analogica, all'attore non rientrante nel novero dei soggetti ivi indicati.
A parte la natura di norma eccezionale dell'art. 159 TUEL, non sembrano sussistere a monte i presupposti per affermare un “minus dixit quam voluit” da parte del legislatore considerato anche il notevole lasso di tempo in cui lo stesso, dall'anno di emanazione del TUEL, avrebbe potuto intervenire a colmare la lacuna legislativa oggi pretesa.
Privo di pregio giuridico, infine, l'assunto secondo è da considerarsi “illegittima la procedura di
esproprio intrapresa dal creditore atteso la delibera di impignorabilità dell' ”. Pt_2
In tale materia la norma cardine da cui prendere le mosse è rappresentata dall'art 2740 cc a cui è
possibile derogare, in virtù del comma 2, ed in ossequio al più generale principio della gerarchia delle fonti, solo con provvedimenti legislativi o di rango superiore e tali non possono considerarsi gli atti amministrativi, per di più emessi dal medesimo debitore esecutato.
Del pari destituita di fondamento l'eccezione relativa all'applicabilità, al caso in disamina, degli artt.
828, secondo comma, e 830, primo comma, cc dettati per gli Enti territoriali: l'impignorabilità dei beni del patrimonio indisponibile mira, infatti, a favorire la pianificazione dell'Ente, nello svolgimento, secondo criteri di efficienza ed economicità, delle funzioni amministrative nell'ambito del suo territorio.
Caratteristiche diverse presentano, invece, le , i cui circoscritti obiettivi (nella specie, il ricovero, Pt_1
il mantenimento e l'assistenza dei poveri di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, e dei minori,
maschi e femmine, che abbiano bisogno di ricovero, oltre a provvedere, tra l'altro, all'assistenza degli anziani in apposito Centro Diurno quale servizio aperto e luogo di incontro per gli anziani) non giustificano il beneficio di una disciplina ampiamente derogatoria, rispetto a quella ordinaria, nei rapporti con i creditori.
Alla luce di quanto detto, va, pertanto, confermata l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del
26/5/2024, emessa nella procedura esecutiva NRG 48/2024.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In ragione della novità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 26/5/2024, emessa nella procedura esecutiva NRG 48/2024, dal Tribunale di Caltanissetta;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Caltanissetta, 5/8/2025
IL GU
Dr. Francesco Lauricella
SENTENZA