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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075 /2025
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice,
letto il ricorso monitorio depositato da c.f./p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BENINTENDI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
esaminata l'integrazione documentale del 26 marzo 2025;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda;
dato atto che tali clausole non risultano avere carattere vessatorio con riguardo all'an e al quantum del credito azionato;
INGIUNGE A
(c.f./p.i. ) nato il [...], in [...] Parte_2 C.F._1
(BG);
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di €. 50.315,81;
2. gli interessi di mora come da domanda dal dovuto al saldo;
3. le spese processuali di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1400,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Bergamo, 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa LI AR IA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice,
letto il ricorso monitorio depositato da c.f./p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BENINTENDI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
esaminata l'integrazione documentale del 26 marzo 2025;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda;
dato atto che tali clausole non risultano avere carattere vessatorio con riguardo all'an e al quantum del credito azionato;
INGIUNGE A
(c.f./p.i. ) nato il [...], in [...] Parte_2 C.F._1
(BG);
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di €. 50.315,81;
2. gli interessi di mora come da domanda dal dovuto al saldo;
3. le spese processuali di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1400,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Bergamo, 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa LI AR IA