Articolo 1473 del Codice civile
Articolo 1472Articolo 1474
Versione
19 aprile 1942
Art. 1473.

(Determinazione del prezzo affidata a un terzo).

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non puo' accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e' fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente