Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 27/3/2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter
c.p.c.; vista l'ordinanza del 4/2/2025, con cui è stata tra l'altro disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 20/3/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 21/3/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1970 R.G. Cont. dell'anno 2023
TRA
- C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
- C.F. , - C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in via Ufente n. 20 - Latina presso C.F._3
lo studio dell'avv. Catia PEDRON, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , - C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
e - C.F. C.F._5 Controparte_3 C.F._6
elettivamente domiciliati in via Andrea Doria n.
9 - Civitavecchia (RM) presso lo
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- C.F. , Controparte_4 C.F._7 CP_5
- C.F. - C.F.
[...] C.F._8 CP_6
, - C.F. e C.F._9 Controparte_7 C.F._10
- nata l'[...] Controparte_8
PARTI CONVENUTE - contumaci
OGGETTO: usucapione beni immobili.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 20/3/2025): “In via preliminare:
1. Dichiarare validamente eseguita la notificazione agli eredi di
[...]
, in applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della CP_4
notifica.
2. Rigettare eventuali eccezioni di inefficacia della notifica sollevate da controparte, considerando che nessun pregiudizio è derivato agli eredi dalla lieve tardività dell'invio.
3. Confermare la regolarità del contraddittorio e disporre la prosecuzione del giudizio senza alcuna conseguenza pregiudizievole per gli attori.”; per parte convenuta, (note scritte del 21/3/2025: “In ossequio al provvedimento del Sig.Giudice emesso all'udienza del 04 febbraio 2024 laddove veniva disposto il rinvio ex art. 281 sexies cpc, la scrivente difesa si riporta agli scritti già versati in atti, ribadendo quanto espresso in merito all'azione promossa controparte. Allo stesso tempo si tiene a ribadire che le parti attrici come intendono vedersi riconosciuti i loro diritti, devono assumersi anche l'onere di sostenere in toto le spese inerenti, sollevando gli odierni convenuti da ogni e qualunque onere relativo, essendo state queste ultime oggetto di notifica di richieste di pagamento e di cartelle esattoriali, il cui importo pagato sarà richiesto in separata sede. Il mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal Sig.Giudice è motivo di decadenza irreversibile del giudizio incardinato con la conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda. A tal proposito, si può fare riferimento a quanto disposto dagli artt.152 e 153 cpc e secondo quanto espresso anche dalla Suprema Corte (Ordinanza 29 marzo 2022 n. 10142). Dall'inosservanza di un termine perentorio scaturisce la sanzione eccezionale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, della nullità assoluta ed insanabile dell'atto. Nel caso di irreperibilità dei destinatari sarebbe stata sufficiente una notifica ex art.143 cpc con allegata una certificazione di residenza dei destinatari interessati, ma ciò non è avvenuto in quanto la prima notifica è stata effettuata solo successivamente al termine perentorio indicato dal Giudicante. Chiaramente il contradditorio completo non si è instaurato rendendo improcedibile la domanda. Da ultimo, ci si rimette al
Sig. Giudice per le eventuali determinazioni in merito alla liquidazione delle spese di giudizio oltre accessori relativi alla costituzione in giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 CP_4
, , , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_5 CP_6
, e chiedendo, di accertare e dichiarare, ai
[...] Controparte_7 Controparte_8 sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei seguenti ben immobili:
- Fabbricato rurale sito in Latina, loc. Le Ferriere/Borgo Montello, Strada
Del Cavaliere n, 841, censito in catasto fabbricati del Comune di Latina al foglio 3, particella 49;
- Appezzamenti di terreni in Latina, Località Le Ferriere/Borgo Montello,
Strada Del Cavaliere n. 841, censiti in catasto fabbricati del Comune di
Latina al foglio 3, particelle 90, 92 e 105 sub. 3 e sub. 6; che, a sostegno della propria pretesa, gli attori hanno dedotto che gli immobili
CP_ indicati risulterebbero cointestati a , , , , Controparte_4 CP_7 CP_2
, , e , n.q. di erede di , i CP_3 CP_1 CP_5 Controparte_8 Persona_1
quali si sarebbero disinteressati degli appezzamenti di terreno indicati mai sostenendo di essere titolari di diritti sui medesimi;
che, gli attori avrebbero provveduto a mantenere gli immobili in stato di buona conservazione, provvedendo alla bonificazione degli stessi, alla manutenzione e coltivazione sopportandone i relativi costi, operando, dunque, un possesso uti dominus sui beni;
che, ritualmente citati, , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e sono rimasti contumaci;
Controparte_7 Controparte_8
che, con atto del 7/7/2023 si sono costituiti in giudizio , Controparte_1
e i quali, non contestando la domanda degli attori e CP_2 Controparte_3 richiedendo, pertanto l'estromissione dal giudizio;
che, rilevata d'ufficio la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli intestatari degli immobili oggetto di domanda, in relazione all'avvenuta conoscenza del decesso di uno dei convenuti, , e sussistendo nei Controparte_4
confronti degli eredi intestatari, e con le altre parti, vincolo litisconsortile necessario, il g.i. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dello stesso , assegnando termine per l'adempimento sino al Controparte_4
10/6/2024; che, con ordinanza dell'11/6/2024, rilevato, sulla richiesta di estromissione dei convenuti costituiti, che gli stessi, quali intestatari dei beni oggetto della domanda di usucapione, sono litisconsorti necessari nel presente giudizio e non possono perciò essere estromessi (benché non si siano opposti alla domanda attorea) e che è risultata fallita l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi litisconsorti necessari, il g.i. ha assegnato termine perentorio ulteriore per l'integrazione del contraddittorio, sino al 30/9/2024;
considerato che
, dal deposito delle ricevute di ritorno delle raccomandate inviate al fine di integrazione della notifica nei confronti dei litisconsorti Parte_4
e è emerso che la notifica è stata inviata in
[...] Persona_2 Parte_5
data 8/10/2024, mentre il timbro postale apposto sulla relata di notifica in atti reca la data del 3/10/2024, in violazione del termine perentorio assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio;
ritenuto che
- anche tenuto conto della argomentazione operata da parte attrice nelle note scritte per l'udienza del 27/3/2025, secondo cui, per l'individuazione della data di notificazione dell'atto di citazione opera il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, cosicché, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 53 del 1994, gli effetti della notificazione si producono, per il notificante, al momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario dalla ricezione, e quindi il termine da tenere in considerazione, per verificare la validità della notifica, è il 3/10/2024 - in ogni caso, l'atto risulta notificato in data successiva rispetto al termine perentorio fissato dal giudice al
30/9/2024, a nulla rilevando che da esso al giorno della notifica sia trascorso un breve lasso temporale (che, nella prospettazione attorea, sembrerebbe giustificare il superamento del termine perentorio); che, l'estinzione del giudizio, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, va pronunciata con sentenza, cosicché il g.i. ha rinviato per la decisione della causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
27/3/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; rilevato altresì che risulta pacifico che l'onere di integrare il contraddittorio grava sulla la parte che ha interesse a che il processo prosegua (cfr. parte motiva
Cass. civ. sez. II, 14/07/2021, (ord.) n. 20073) e, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, avendo il termine concesso ai sensi dell'art.102 c.p.c. natura perentoria, esso non può essere né prorogato né rinnovato (Cass. civ. sez. II, 14/04/2015, n.
7460; Cass. civ. sez. III, 13/08/2019 n. 22866); ritenuto pertanto che all'onerato che non integra il contraddittorio nei termini o vi provvede parzialmente non può essere assegnato un nuovo termine salvo che vi sia istanza di parte per l'assegnazione di un nuovo termine presentata prima della scadenza del termine precedentemente fissato, fondata su un fatto provato non imputabile alla parte onerata o che comunque risulti che la parte ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti (cfr. parte motiva Cass. civ. sez. II,
23/07/2019, n. 19823); osservato che tali presupposti non sussistono nel caso di specie, non risultando alcuna istanza di parte attrice;
considerato che
non risulta, dunque, integrato il contraddittorio nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice e che la mancata integrazione del contraddittorio entro la data fissata dal giudice comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo (Cass. civ. sez. II, 14/04/2015, n. 7460; Cass. civ. sez. III, 13/08/2019 n. 22866); ritenuto, pertanto, che alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 307, terzo comma, c.p.c.; ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate, cosicché nulla va statuito a riguardo (va valorizzata sul punto la apprezzabile condotta della difesa di parte convenuta che sulla questione della liquidazione delle spese si è rimessa alla decisione del tribunale);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 102 e 307, terzo comma,
c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio stabilito dal giudice con ordinanza dell'11/6/2024.
- Nulla sulle spese.
Latina, lì 28/3/2025
Il giudice
Luca Venditto