Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2025, proposto da
IA IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1084/2024 emessa il 4 marzo 2024 dal Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, negli anni scolastici 2018/19, 2021/22 e 2022/23, ha prestato servizio quale docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine.
Con sentenza n. 1084/2024 emessa il 4 marzo 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato la sussistenza del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, e ciò mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La stessa sentenza ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso e a rimborsare le spese di giudizio.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza n. 1084/2024 emessa il 4 marzo 2024 dal Tribunale di Milano e che quindi essa sia ancora inadempiente.
Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 3 di parte ricorrente). Non è inoltre contestato dall’Amministrazione costituitasi che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11 settembre 2024. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza n. 1084/2024 emessa il 4 marzo 2024 dal Tribunale di Milano anche con riferimento alle spese legali, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO