Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
0275 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL PO FEM DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto despecta beni uinusit SEZIONE SECONDA CIVILE accet t Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 21411/98 - Consigliere - Cron. 5744 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep..873 - Consigliere | Dott. Roberto MI TRIOLA - Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud.22/11/00 Dott. Vincenzo MAZ ZACANE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AR LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato ALLOCCA D., difeso dall'avvocato SOPRANO AE, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. 2 11 SOLE 24 ORE27- AR AE, elettivamente domiciliato in ROMA U. per diritti L. 3000 26 FEB 2001 DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato MASULLO, IL CANCELLIERE dall'avvocato MAROTTA VITO, giusta delega in difeso LIRE 3000 atti;
CANCELLERIA - controricorrente 2000 nonchè contro 1896 CG073924 -1- AR MI;
- intimato avverso la sentenza n. 1346/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29 aprile 1988, AN e MI OT convenivano in giudizio LE OT. Esponevano che erano proprietari di un comprensorio di case, in Saviano, alla masseria Giancora, con annessi diritti al cortile, al pozzo, all'aia, al forno, al lavatoio ed alla vasca;
che a tali comodi si accedeva per mezzo di un viottolo largo in origine m. 1,20; che LE OT, nel 1985, aveva collocato un cancello su quel viottolo, così t impedendo l'accesso ai comodi comuni;
che lo stesso impropriamente le acque LE OT smaltiva provenienti dal suo fabbricato, lasciandole defluire attraverso il viottolo. Chiedevano, quindi, che si dichiarasse la loro comproprietà dei comodi sopraindicati e del relati- VO viottolo di accessO e, in subordine, che si accertasse il loro acquisto per usucapione della servitù di passaggio su quest'ultimo bene, con condanna di LE OT a rimuovere il cancello e lo scolo di acque. LE OT si costituiva e resisteva alla domanda. Al contempo, in via riconvenzionale, chiedeva che si dichiarasse la sua proprietà esclusiva del cortile retrostante al proprio 3 fabbricato e dei comodi lì esistenti, nonché dell'ultimo tratto del relativo viottolo di acces- So, e che si condannasse poi AN OT ad eliminare le vedute, le grondaie e lo scolo di acque, realizzati in pregiudizio del proprio fondo, e ad arretrare il di lui fabbricato secondo le previsioni della scrittura privata 26 novembre 1961. Deduceva che, oltre al cortile comune, antistante al proprio ed al fabbricato delle controparti, ove si trovavano un forno e due pozzi e (un tempo) un'aia, v'era nella parte retrostante un altro cortile di sua esclusiva proprietà, sul quale esistevano un pozzo ed un lavatoio mai adoperati dagli attori fin dal 1961; che il viottolo in questione, allargato in forza di apposita conven- zione del 26 novembre 1961, era anch'esso di sua proprietà nel suo ultimo tratto, dalesclusiva punto in cui aveva apposto il cancello;
che la controparte AN OT aveva inopinatamente realizzato una pluralità di opere pregiudizievoli della proprietà di esso convenuto, peraltro inos- servanti delle distanze di rispetto, di cui al citata convenzione 26 novembre 1961. Con sentenza del 12 dicembre 1996, il Tribunale di 4 Nola accertava il difetto di legittimazione ad agire di MI OT, dichiarava AN OT comproprietario dei comodi e del viottolo in questione e, in parziale accoglimento della domanda ariconvenzionale, condannava AN OT regolarizzare le vedute aperte sulla proprietà di LE OT e ad eliminare quella esercitata dal lastrico di copertura del suo fabbricato. Avverso la decisione del Tribunale proponevano gravame LE OT, in via principale, e t AN OT, in via incidentale. MI OT restava contumace. Con sentenza del 13 maggio/4 giugno 1998, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda di AN e MI OT e condannava AN OT ad eliminare sia la grondaia, che dal torrino scale del suo fabbricato consentiva lo stillicidio sul fondo di LE OT, e sia lo scolo delle acque piovane sul viottolo per la parte di proprietà esclusiva di LE OT. Per la cassazione di tale sentenza, AN OT ha proposto ricorso in forza di tre motivi. LE OT ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. o 5 L L'altro intimato MI OT non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando vizi di motivazio- ne, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia trascurato le risultanze dell'atto 9 febbraio 1882 ed abbia poi utilizzato la disposta consulenza tecnica d'ufficio, che pure aveva dapprima ritenuto insufficiente ai fini del decidere. In particolare, sostiene che la Corte di merito “ha trascurato che il viottolo oggetto dell'ampliamento (convenzione del 1961) altro non è che il passag- gio, a Nord, contenuto nell'atto 9.2.1882 e che, in virtù della predetta divisione, era comune a tutti i condividenti che intervennero e si attribuirono quote con l'atto de quo... con l'atto del 1882 а EN OT (dante causa di AN) fu attri- buito il terreno di passi antichi 164, il basso segnato con il N. 1 legante con il terreno ad oriente e la vasca per macerare la canapa. L'assegnazione conteneva anche uno spiazzo nel cortile, per uso letamaio, posto avanti al cennato basso. Ne segue che lo spazio attribuito a EN, antistante al basso, per uso letamaio, non poteva che insistere sul cortile secondario, oggetto della 6 domanda attorea... La sentenza della Corte è affetta da contraddittorietà nella motivazione. Infatti essa da un lato afferma che la c.t.u. è insuffi- ciente ai fini della decisione e, in quanto tale inutilizzabile e dall'altro utilizza la stessa... " Il motivo è inammissibile. Esso motivo, infatti, al di là della formale prospettazione come vizio di motivazione, si risolve in una sostanziale e in sede di legittimità non consentita richiesta di riesame del merito della causa mediante una nuova valutazione dei materiali probatori (in particolare, degli atti del 9 febbraio 1882 e del 26 novembre 1961), diversa da quella che la Corte di merito ha operato nella discrezionalità a lei riservata, dandone adeguata e coerente motivazione. Ed invero, più che criticare le ragioni di decisio- ne, esposte in sentenza e segnatamente raffigurate nella interpretazione dei citati atti del 1882 e del 1961, correlata ai sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi (come indiscussamente riscontrati dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio), il ricorrente contrappone una propria valutazione di quegli atti, per ciò stesso denunciando vizi di motivazione della impugnata, senzadecisione neppure precisare in quale violazione delle regole di ermeneutica sarebbe incorsa la Corte di merito. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1117 c.c. per averne la Corte di merito escluso l'applicazione, pur avendo riconosciuto che i titoli acquisti in giudizio erano incompleti nella individuazione di una proprietà esclusiva del cortile e dei comodi in questione. Il motivo non ha pregio. t La Corte di merito ha invero escluso che nella specie potesse trovare ingresso la presunzione di comunione dell'art. 1117 c.c. sia per la particola- re conformazione dei luoghi, raffigurata dalla presenza di fabbricati limitrofi ed autonomi con un cortile antistante comune ed altro retrostante (quello in questione), e sia perché, secondo le stesse deduzioni delle parti, l'indagine andava svolta sulla base dei titoli dedotti, che, pur nella loro incompletezza, consentivano di escludere l'appartenenza comune dei beni in questione. La Corte di merito, dunque, non è incorsa nella violazione attribuitale, posto che la presunzione legale di comunione, prevista dal citato art. 1117 C.C., applicabile analogicamente anche per 8 l'ipotesi di edifici limitrofi ed autonomi (v. ex plurimis sent. n. 4881 del 1993), si fonda sulla oggettiva e stabile destinazione del bene alla conservazione, all'uso od al servizio dell'edificio e non opera in presenza di risultanze contrarie dei titoli di provenienza. Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1158 C.C., in relazione all'art. 184 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di t merito non abbia ammessO la prova per testi, dedotta da esso ricorrente al fine di dimostrare dei beni in l'avvenuto acquisto per usucapione questione. Il motivo, che segnatamente involge il giudizio (di superfluità) reso dalla Corte di merito con riguar- do alla prova per testi dedotta dal ricorrente, è inammissibile. Ed invero, la mancata precisazione in ricorso delle circostanze da accertare in concreto tramite tale prova per testi non consente di effettuare il necessario controllo di decisività della stessa prova, che, per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere svolto sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto, senza indagini aliunde, giusta il costante e १ condiviso orientamento di questa Corte in materia (v. ex plurimis sent. n. 1988 del 98, n. 5742 del 1995, n. 629 del 1995 e n. 9928 del 1994). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente AN OT al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricor- LE OT, nella misura liquidata inrente dispositivo. 64600
P.Q.M.
310000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te AN OT a pagare al controricorrente LE OT le spese del giudizio di cassazio- ne, liquidate in lire 181 has , oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso il 22.11.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il consent. Голожено болотые Il presidente Стаички Сталь пев IL CANCELLI RECT Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA OTT. 2001) UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 26 FEB. 2001 Roma Registrato in A IL CANCELLIEBE C1 verate $.010.000 Telezic trecentodioolmag (lire FO (Doissa Win Ю Il Responsabile Servis Anti Grodziai (Dr. M. RACCICHI