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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente relatore dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 429/2024 R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica degli accordi di regolamentazione della potestà genitoriale” promossa da nato a [...] il [...], residente a [...]
4, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Noemi Serratì ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Contra' dei Torretti n. 45, giusta procura alle liti in calce al ricorso ricorrente contro nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Grimaldi del Foro di Vicenza, con CodiceFiscale_2
domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Contra' Pasini n. 12, come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva di costituzione resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
1 Conclusioni delle parti
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“In via preliminare:
Rigettare l'eccezione di incompetenza del Giudice adito perché tardiva e/o inammissibile e/o infondata per tutti i motivi esposti in atti – in particolare sub 1 e 2 della memoria ex art. 473bis.17, comma 1,
c.p.c. – e, per l'effetto, condannare la resistente alla rifusione delle spese.
Nel merito, in via principale: disporre che le condizioni concordate nel giudizio R.G. 4408/2021 V.G. siano così modificate:
- modifica del punto b):
(i) prevedere che il figlio minore trascorra con i genitori tempi del tutto paritetici, eventualmente anche in considerazione della previsione già contenuta nel medesimo punto b), aggiungendo – rispetto all'attuale calendario osservato sinora dai genitori – un solo ulteriore pernotto settimanale presso la residenza del padre nei giorni in cui il figlio minore è già con il genitore attualmente fino alle ore 19:00
(o eventualmente secondo lo schema sub doc. 25 cit.) ovvero, disponendo diverse modalità di gestione, se del caso anche a settimane alterne tra i genitori;
ferme le altre previsioni del medesimo punto b);
- modifica del punto c):
(i) stabilire che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto del minore per il periodo di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi;
(ii) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse confermare la gestione attuale del minore con prevalenza abitativa presso la madre, ridurre la misura del contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre per le motivazioni in atti e considerato, altresì, che il minore resta dalla madre solo una notte in più a settimana.
- modifica del punto d): stabilire che l'Assegno Unico Figli andrà riconosciuto nella misura del 50% a ciascun genitore.
3 – Confermare tutte le altre disposizioni delle condizioni concordate, omologate nel giudizio R.G.
4408/2021 V.G.
Con vittoria di spese e compensi di lite (maggiorate ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 e ss.mm. in quanto trattasi di atto redatto con modalità telematiche).
2 In via istruttoria
Si chiede, se l'adito Giudice lo riterrà opportuno, disporre CTU al fine di verificare l'inesistenza delle
“gravi ragioni ostative” alla gestione paritaria del figlio minore secondo i principi indicati dalla Corte
Cassazione”.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE:
“- Rigettare le domande del ricorrente per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 473 bis 29 cpc
e all'art.337 quinquies cc, poiché non si sono verificati mutamenti di circostanze, né sono sopravvenuti
o sono stati allegati fatti nuovi modificativi dei presupposti di fatto sulla base dei quali erano state Per_ regolamentate le modalità di affidamento e collocamento del piccolo e tali da determinare, anche in termini economici, la sopravvenuta inadeguatezza del regime esistente, per il che confermare il vigente Decreto 4566/2022 del 5.2.22.
- Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali inammissibili nova di controparte.
- Con vittoria di spese e competenze di lite (maggiorate del 30% in quanto trattasi di atto redatto con modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ex art.4 comma 1-bis d.m. 55/2014 come modificato da decr. 08.03.2018, n. 37)”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con decreto n. 4566 del 5.05.2022 reso a definizione del procedimento civile n.
4408/2021 V.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato il [...] dalla relazione more uxorio tra Persona_2
e ), il Tribunale di Vicenza recepiva l'accordo raggiunto dalle parti Parte_1 CP_1
che contemplava l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con diritto di visita del padre secondo un calendario basato su una gestione paritaria nei tempi diurni (nella prima settimana: il martedì pomeriggio sino alle ore 19,00, il mercoledì con pernotto, dal venerdì alla domenica con rientro
3 presso l'abitazione materna alle ore 19,00 della domenica;
nella settimana successiva: il mercoledì e il giovedì, entrambi con pernotto). Nell'accordo le parti si riservavano la possibilità di modificare,
d'intesa tra loro, il calendario così convenuto, in particolare prevedendo che fosse “valutata
l'integrazione di ulteriori pernotti del figlio minore presso la residenza paterna a partire dall'inizio della scuola primaria”. Sul fronte economico, ciascun genitore si obbligava a provvedere al mantenimento Per_ diretto del figlio nei periodi di propria competenza, con l'ulteriore previsione, a carico del padre, del versamento in favore della sig.ra di un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di CP_1
mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con attribuzione alla madre dell'assegno unico familiare nella sua interezza. Infine, il sig. e la sig.ra davano atto Pt_1 CP_1
che, già in data 13.02.2022, quest'ultima si era trasferita in una nuova abitazione in Caldogno (VI), rilasciando la casa familiare sita a Dueville (VI), la cui quota di comproprietà, in attuazione delle condizioni concordate, veniva successivamente acquistata dall'ex compagno, il quale, divenuto unico proprietario dell'immobile, vi manteneva la propria residenza, facendosi carico del pagamento del mutuo ipotecario in corso.
Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c., depositato in data 1.02.2024, chiedeva, previa Parte_1
adozione urgente dei provvedimenti per la risoluzione del contrasto genitoriale insorto in merito Per_ all'iscrizione scolastica del figlio minore per l'a.s. 2024/2025, che fosse disposto, con decorrenza dall'avvio della scuola primaria, un ampliamento del suo diritto di visita rispetto al calendario in precedenza concordato, con l'introduzione di ulteriori pernotti, così da assicurare che il figlio minore trascorresse con i genitori tempi del tutto paritetici.
A sostegno delle sue domande, il ricorrente evidenziava che la scelta della madre di iscrivere il bambino presso la scuola primaria del nuovo Comune di residenza contrastava con l'interesse del minore che aveva mantenuto la propria residenza abituale a Dueville, continuando a frequentare l'asilo e a praticare attività sportiva nonché a frequentare la nonna materna che se ne occupava al di fuori dell'orario scolastico, nei turni di responsabilità della madre sino al suo rientro dal lavoro.
Sosteneva di voler dare attuazione agli accordi intercorsi sulla possibilità di modifica del calendario di gestione del minore a partire dal nuovo ciclo scolastico e proponeva che il figlio trascorresse, con pernottamento, tutti i lunedì e i martedì con la madre e tutti i mercoledì e i giovedì con il padre, alternando tra i genitori i weekend dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì al rientro a scuola, oppure,
4 come ipotesi alternativa, che fosse disposto un collocamento paritetico a settimane alterne;
in Per_ subordine, chiedeva che fosse disposto il collocamento prevalente di presso la casa paterna.
Inoltre, sollecitava una modifica della disciplina sul mantenimento del minore, con l'eliminazione o, in subordine, la riduzione dell'assegno mensile posto a suo carico e con la previsione che l'assegno unico familiare fosse ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare di rito, l'inammissibilità CP_1
dell'istanza urgente relativa all'iscrizione scolastica del figlio minore, siccome effettuata in un giudizio per modifica ex art. 473 bis 11 e segg. c.p.c., rilevando che, trattandosi di una controversia sull'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento, essa stessa aveva già provveduto a promuovere un procedimento a norma dell'art. 473 bis 38 c.p.c., ancora pendente, per dirimere la questione relativa alla scelta della scuola. Si opponeva all'applicazione del piano genitoriale indicato da controparte e alle conseguenti modifiche di carattere economico, contestando la carenza dei presupposti ex art. 473 bis 29 c.p.c. per non avere il ricorrente fondato le sue richieste su circostanze fattuali sopravvenute.
Nel merito, la resistente, evidenziata l'esigenza di garantire al minore una irrinunciabile stabilità attraverso il mantenimento di una residenza preferenziale, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 18.04.2024, fissata a soli fini conciliativi, e , comparsi Parte_1 CP_1
personalmente, formulavano reciproche proposte di definizione bonaria della vertenza, senza tuttavia pervenire ad un accordo. Alla successiva udienza del 19.09.2024 i difensori prendevano posizione sulle rispettive memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. eil Giudice relatore, rigettata l'istanza di ctu psicologica, differiva la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., ordinando ad entrambe le parti di integrare la loro documentazione economico-reddituale. Quindi, la causa, discussa all'udienza del 27.02.2025, era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Prima di tutto deve darsi atto che, tra le questioni da definire nel presente giudizio, non è più compresa quella relativa all'iscrizione scolastica del figlio minore delle parti, essendo già stata decisa
5 nel separato procedimento n. 385/2024 R.G., nel quale il Giudice dell'attuazione ex art. 473 bis 38 Per_ c.p.c., adito da , ha disposto che sia iscritto alla prima classe della scuola primaria CP_1
“S.G. Bosco” di Caldogno, con modulo a tempo ordinario. non ha riproposto la sua domanda negli scritti difensivi successivi al ricorso e, Parte_1
pertanto, la materia del contendere è cessata. Ne consegue l'assorbimento di ogni eccezione o difesa avente ad oggetto la domanda rinunciata, pur con la precisazione che il Collegio ben avrebbe potuto dirimere il contrasto sulla scelta della scuola, siccome investito della questione nell'ambito di un giudizio riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale, con conseguente possibilità di cumulo delle domande.
Permane, invece, il contrasto sulla domanda di revisione proposta dal ricorrente, il quale chiede, a modifica del decreto del Tribunale di Vicenza n. 4566/2022 che ha recepito l'accordo dei genitori,
l'ampliamento dei tempi di permanenza del figlio presso di sé in modo da assicurare un collocamento paritetico e, di riflesso, la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento per il minore concordato in euro 250,00 mensili.
Si rileva, a fronte dell'eccezione di inammissibilità della domanda di modifica per carenza dei
“sopravvenuti giustificati motivi” ex art. 473 bis 29 c.p.c., che, all'epoca dell'accordo, formalizzato all'udienza del 3.03.2022, il bimbo aveva appena quattro anni e frequentava la scuola materna di
Dueville, ove è ubicata la ex casa familiare. Pertanto, le richieste del padre si fondano sull'esigenza di adeguare il calendario sotto il profilo dei pernotti, tenendo conto che il minore non può più considerarsi in “tenera età” e che le sue esigenze, anche nel rapporto con ciascun genitore, sono certamente mutate. In questo senso appare significativa la dichiarazione delle parti, inserita nelle condizioni concordate, contenente la disponibilità a valutare “l'integrazione di ulteriori pernotti del figlio minore presso la residenza paterna a partire dall'inizio della scuola primaria” (doc. 5 fascicolo ricorrente). Gli stessi, dunque, evidentemente consapevoli del mutamento che normalmente si verifica nelle esigenze di un figlio minore in correlazione all'età, si sono espressamente riservati di Per_ rivedere il calendario dei pernottamenti di presso la casa paterna, prevedendo la possibilità di un suo ampliamento a beneficio dei rapporti padre-figlio, una volta che il bambino fosse passato in Per_ età scolare. Attualmente il figlio ha sette anni e sta per completare il primo anno della scuola primaria. Nella valutazione dei presupposti per procedere alla chiesta modifica va poi considerato,
6 quale mutamento sopraggiunto in pendenza del giudizio, che ha chiesto ed ottenuto dal CP_1
Tribunale l'autorizzazione ad iscrivere il figlio presso la scuola primaria del Comune di residenza e di ciò dovrà, quindi, tenersi conto al fine di stabilire i tempi di frequentazione con l'uno e l'altro genitore nell'interesse preminente del minore.
Circa il contenuto della domanda, si osserva che, in corso di causa, ha insistito Parte_1
nella domanda di collocamento paritetico, indicando però un calendario lievemente diverso rispetto a quello allegato al ricorso e fatto oggetto anche della proposta conciliativa formulata all'udienza del
18.04.2024, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Sostanzialmente il ricorrente ha chiesto che il figlio minore possa pernottare presso la casa paterna nei due giorni in cui, in base al calendario Per_ concordato, egli ha già con sé , ovvero il martedì e la domenica della prima e della terza settimana (si tratterebbe, quindi, di quattro pernotti in più al mese rispetto a quelli originariamente concordati).
Prima di entrare nel merito di tale richiesta di modifica, va ricordato in termini generali che, in base ai principi elaborati dalla Suprema Corte, nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, il giudice è chiamato a scegliere tra le diverse soluzioni astrattamente possibili quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità indicate dall'art. 337-ter c.c. e, in particolare, di assicurare al minore "il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi"(Cass.Civ. Sez. 1 sentenza n. 9442 del
9.04.2024). Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell'art. 337-ter c.c.,
è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022). Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni ad incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio (Cass.Civ. Sez. I
7 21.01.2025 n. 1486). Sotto quest'ultimo profilo, si è chiarito che “il regime legale dell'affidamento condiviso deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio;
tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass.Civ. Sez. I
17.09.2020 n. 19323). Ed infatti “in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura solo tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Ne deriva che l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria” (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4790 del
14.02.2022).
Facendo applicazione di tali principi, si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano motivi ostativi ad un collocamento di tipo paritetico con applicazione del calendario di frequentazione proposto dal ricorrente. Sul punto è dirimente osservare che, dall'accordo del marzo 2022 sino ad oggi sono Per_ decorsi tre anni e, in questo arco temporale, , che fin dall'epoca dalla separazione dei genitori è andato a vivere con la sig.ra nel Comune di Caldogno, ha potuto frequentare ciascun genitore CP_1
in modo del tutto paritario quanto ai tempi diurni: la prevalenza del collocamento presso la madre è stata minima, avendo le parti convenuto che il martedì e la domenica della prima settimana, ovvero nei giorni di competenza del padre nella fascia pomeridiana, questi riaccompagnasse il figlio presso la casa materna alle ore 19,00. Inoltre, va considerato che l'esercizio del diritto di visita del sig.
viene tutt'oggi esercitato presso l'immobile che ha costituito l'abitazione del figlio sin Pt_1
Per_ dalla nascita. La ex casa familiare è sita a Dueville, ove ha frequentato l'intero ciclo della Scuola dell'Infanzia, ivi continuando a svolgere le attività ricreative anche dopo il suo trasferimento a
Caldogno. In questo quadro non si ravvisa quel pericolo di destabilizzazione del bambino paventato dalla resistente a sostegno della sua opposizione all'accoglimento del ricorso, non essendovi alcuna esigenza di individuare un contesto abitativo prioritario nei confronti di un minore che, in attuazione
8 degli accordi presi dalle stesse parti, da tempo sta frequentando entrambi secondo un calendario quasi paritetico, permanendo presso il padre nel luogo che ha costituito la sua residenza abituale sino al distacco conseguente alla fine della relazione tra i genitori.
Il diniego della madre al collocamento paritetico non appare giustificato neppure dall'allegata esigenza di evitare eccessivi trasferimenti dall'uno e dall'altro genitore;
al contrario, si ritiene che il calendario proposto dal ricorrente sia quello più rispondente agli interessi del figlio proprio perché Per_ evita trasferimenti in fascia serale visto che i pernotti avverranno nei giorni in cui è già con il padre e considerato che la nuova scuola, presso cui il bambino è iscritto, dista appena dieci minuti dalla casa paterna.
La diversa soluzione prospettata dalla di disporre il pernotto domenicale presso il padre, con la CP_1
Per_ previsione che, invece, sia lei ad occuparsi di il martedì pomeriggio, non può essere accolta, in quanto si tradurrebbe in una ingiustificata riduzione dei tempi di frequentazione padre-figlio, tenuto conto della decisione del Giudice dell'attuazione ex art. 473 bis 38 c.p.c. che ha rigettato la richiesta della madre di iscrizione scolastica del figlio con modulo a tempo pieno anche al fine di non comprimere il diritto di visita del sig. . Trattasi, peraltro, di una proposta che non si concilia Pt_1
con lo spirito dell'accordo, a suo tempo sottoscritto tra le parti, intervenuto in un momento in cui la resistente si era già trasferita a Caldogno e, certamente consapevole della breve distanza tra le abitazione, ha acconsentito al già ampio calendario di frequentazioni da parte del padre ritenendolo quindi conforme agli interessi del figlio, con la disponibilità a rivederlo nel senso di un ampliamento delle visite paterne, e non di una loro riduzione, in considerazione della crescita del minore.
Per quanto concerne gli aspetti di ordine economico, occorre provvedere sulla domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno di euro 250,00 mensili convenuto per il mantenimento ordinario del figlio minore, avendo specificato di voler rinunciare a tale richiesta Parte_1
solo in caso di adesione alla sua proposta conciliativa.
La questione va esaminata tenendo conto che, per giurisprudenza pacifica, il collocamento di tipo paritetico di un figlio minore presso l'uno e l'altro genitore non esclude, in presenza di un divario economico tra gli stessi, che possa essere attribuito al genitore economicamente più debole un assegno di mantenimento indiretto per il figlio.
9 Nel caso di specie, per quanto emerge dal contenuto degli accordi del 2022, le parti hanno convenuto di porre a carico del sig. il predetto assegno di euro 250,00 mensili “per ragioni di Pt_1
proporzionalità, tenuto conto (i) dei compiti di cura e accudimento espletati da entrambi infra- settimana e nei weekend di competenza, (ii), della capacità economica e reddituale delle parti così come risultante dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, nonché (iii) dei tempi di permanenza del minore presso l'abitazione di ciascun genitore”. Nella determinazione di detto importo ha certamente influito la pattuizione sull'assegno unico relativo al minore, potendosi ragionevolmente presumere che il ricorrente sia riuscito a concordare un contributo al mantenimento di ammontare inferiore rispetto a quello che sarebbe stato convenuto in ragione delle sue condizioni economico-reddituali, se lo stesso non avesse rinunciato alla sua quota parte dell'assegno unico di cui beneficia interamente la sig.ra . CP_1
Ebbene, al di là del fatto che ha originariamente invocato la revoca/riduzione del Parte_1
contributo economico concordato quale conseguenza naturale del diverso regime di affidamento richiesto (con una automaticità che, tuttavia, per quanto appena rilevato, va esclusa, ben potendo uno dei genitori essere gravato da un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore), anche le nuove deduzioni attoree che fanno leva sull'asserito miglioramento della situazione economico-reddituale della sig.ra non consentono di ritenere fondata la sua domanda. Il CP_1
ricorrente non ha adempiuto all'onere, posto a suo carico, di dimostrare le condizioni reddituali in cui versava l'ex compagna al momento dell'accordo che ha trovato attuazione nel febbraio 2022, così da consentire al Collegio di valutare, mediante il raffronto con la documentazione più recente, l'effettivo incremento patrimoniale di cui controparte beneficerebbe. Inoltre, non vi è neppure prova che il divario tra le parti – da quest'ultime indicato come uno degli elementi che hanno giustificato l'assegno di mantenimento e che, allo stato attuale, sussiste ancora pur avendo la resistente reperito un nuovo lavoro (si veda, a conferma di ciò, la documentazione fiscale acquisita a seguito di ordine di esibizione) – si sia ridotto in misura tale da stravolgere quello che era l'assetto patrimoniale concordato dalle parti medesime, con la previsione di un assegno a carico del padre pure in un regime di collocamento quasi paritetico.
La domanda va, perciò, rigettata con l'integrale conferma delle condizioni concordate in punto di mantenimento e di assegno unico familiare.
10 La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 429/2024 R.G., a parziale modifica del decreto n. 4566/2022, emesso da questo Tribunale in data 5.05.2022 nel procedimento civile n. 4408/2021 V.G.:
1) dispone che, ferme le restanti previsioni del calendario delle visite, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre, il sig. possa vedere e tenere con sé il Parte_1
Per_ figlio minore il martedì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nonché dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 18.03.2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Biancamaria Biondo
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