Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 837/2024 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel./est. dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 837/2024 promosso da:
c.f. ), nata il [...] ad [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Liberato Taglieri, giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Pia Basile, giusta procura in atti;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti, con accordo depositato in data 13.5.2025, hanno concordemente chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Per_1
e , nati fuori dal matrimonio, alle seguenti
[...] Persona_2
(come da accordo depositato in data 13.05.2025)
“I minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 [...]
e i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Pt_1 Parte_2 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I minori avranno residenza in Avezzano (AQ) – Via Madonna del Passo n. 16 presso l'abitazione di proprietà della
Sig.ra Le decisioni relative alle questioni di straordinaria amministrazione, Parte_1 all'istruzione, educazione, alla salute nonché relative alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
l'esercizio del diritto di visita verrà regolato tenendo conto delle esigenze scolastiche dei bambini nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Il Sig. , quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le Parte_2 modalità di seguito indicate: Per_
• salvo diverso accordo intervenuto con l'altro genitore, il sig. potrà vedere e tenere con sé i Pers bambini ed un giorno a settimana, da comunicarsi alla madre entro il termine della Per_2 settimana che precede, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, mentre durante il periodo estivo per l'intera giornata dalle ore 08,00 sino alle ore 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini ed impegnandosi, nell'eventualità in cui il giorno indicato coincida con il giorno di impegno dei minori, ad accompagnare e riprendere gli stessi presso la struttura dedicata all'attività sportiva, ludica e/o scolastica prescelta;
inoltre, il padre avrà il compito di aiutare e seguire Per_ i minori nello svolgimento dei compiti assegnati per il giorno interessato. Il sig. potrà, inoltre, trascorrere l'intero weekend con i minori, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato (o dalla mattina del sabato nel periodo extrascolastico) fino alla domenica sera.
•I periodi delle vacanze natalizie e pasquali verranno gestiti nel rispetto del criterio dell'alternanza, pertanto, se un anno i bambini trascorreranno Natale con il padre, viceversa l'anno successivo trascorreranno la detta festività con la madre. In particolare, le vacanze natalizie dovranno considerarsi non come unico periodo, ma come tempo frazionato e dunque dal 23.12 al 30.12 con un genitore, dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà rispettato anche per le festività del 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre.
•Nei giorni dei compleanni dei minori i genitori si impegnano a garantire la frequentazione del nucleo familiare, mentre ciascun genitore ha diritto a trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli, compresa la festa del papà per il padre e la festa della mamma per la madre. •Per il periodo delle vacanze estive ciascun genitore ha diritto di tenere con sé i bambini per 15 giorni che potranno essere usufruiti consecutivamente, ovvero in più brevi periodi. Detti periodi andranno concordati e rispettivamente comunicati entro il 15 maggio di ogni anno.
• Resta inteso che ulteriori momenti di visita potranno essere concordati dai genitori.
• Ciascuna parte ha il diritto di effettuare una video chiamata quotidiana ai minori nel periodo di permanenza presso l'altro genitore in orario da concordarsi e viene reciprocamente riconosciuto il diritto ad effettuare ovvero a ricevere la videochiamata da parte di nonni e zii materni e paterni dei bambini. Per_ Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 (150,00 euro per figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, ludiche, mediche ecc. da sostenere nell'interesse dei minori e che andranno di volta in volta concordate, eccezion fatta per i casi di particolare urgenza e necessità.
Gli assegni familiari vengono corrisposti per l'intero in favore della sig.ra in quanto Parte_1 genitore collocatario.”
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 30 agosto 2024, Parte_1
deducendo di aver intrattenuto con una relazione more uxorio, da cui sono nati Parte_2
i figli minori in data 8.10.2010, e in data 26.2.2017, ha chiesto la Per_1 Persona_2
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre alle condizioni di cui all'atto introduttivo, nonché l'obbligo a carico del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento per i minori dell'importo complessivo di 400,00 euro.
Si è costituito in giudizio , aderendo sostanzialmente a tutte le richieste della Parte_2
ricorrente, ad eccezione della misura dell'assegno di mantenimento per i figli minori, dallo stesso quantificato in 300,00 euro.
All'udienza del 3 marzo 2025, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno chiesto un rinvio per formalizzare un accordo conciliativo in ordine alle questioni di cui alla regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale. All'udienza del 15 maggio 2025, lette le note scritte con cui le parti hanno rappresentato il raggiungimento dell'accordo, depositato in data 13.05.2025, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue, alla luce della documentazione depositata in atti e delle condizioni economiche delle parti, non contrarie a norme imperative né al superiore interesse dei minori e che, pertanto, possano essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affido e al collocamento dei figli minori:
“I minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 [...]
e i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Pt_1 Parte_2 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I minori avranno residenza in Avezzano (AQ) – Via Madonna del Passo n. 16 presso l'abitazione di proprietà della
Sig.ra Le decisioni relative alle questioni di straordinaria amministrazione, Parte_1 all'istruzione, educazione, alla salute nonché relative alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
”
- al diritto di visita paterno:
“l'esercizio del diritto di visita verrà regolato tenendo conto delle esigenze scolastiche dei bambini nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Il Sig. , quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le Parte_2 modalità di seguito indicate: Per_
• salvo diverso accordo intervenuto con l'altro genitore, il sig. potrà vedere e tenere con sé i Pers bambini ed un giorno a settimana, da comunicarsi alla madre entro il termine della Per_2 settimana che precede, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, mentre durante il periodo estivo per l'intera giornata dalle ore 08,00 sino alle ore 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini ed impegnandosi, nell'eventualità in cui il giorno indicato coincida con il giorno di impegno dei minori, ad accompagnare e riprendere gli stessi presso la struttura dedicata all'attività sportiva, ludica e/o scolastica prescelta;
inoltre, il padre avrà il compito di aiutare e seguire Per_ i minori nello svolgimento dei compiti assegnati per il giorno interessato. Il sig. potrà, inoltre, trascorrere l'intero weekend con i minori, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato (o dalla mattina del sabato nel periodo extrascolastico) fino alla domenica sera.
•I periodi delle vacanze natalizie e pasquali verranno gestiti nel rispetto del criterio dell'alternanza, pertanto, se un anno i bambini trascorreranno Natale con il padre, viceversa l'anno successivo trascorreranno la detta festività con la madre. In particolare, le vacanze natalizie dovranno considerarsi non come unico periodo, ma come tempo frazionato e dunque dal 23.12 al 30.12 con un genitore, dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà rispettato anche per le festività del 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre.
•Nei giorni dei compleanni dei minori i genitori si impegnano a garantire la frequentazione del nucleo familiare, mentre ciascun genitore ha diritto a trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli, compresa la festa del papà per il padre e la festa della mamma per la madre.
•Per il periodo delle vacanze estive ciascun genitore ha diritto di tenere con sé i bambini per 15 giorni che potranno essere usufruiti consecutivamente, ovvero in più brevi periodi. Detti periodi andranno concordati e rispettivamente comunicati entro il 15 maggio di ogni anno.
• Resta inteso che ulteriori momenti di visita potranno essere concordati dai genitori.
- all'assegno di mantenimento a favore dei figli: Per_
“Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 (150,00 euro per figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, ludiche, mediche ecc. da sostenere nell'interesse dei minori e che andranno di volta in volta concordate, eccezion fatta per i casi di particolare urgenza e necessità.
Gli assegni familiari vengono corrisposti per l'intero in favore della sig.ra in quanto Parte_1 genitore collocatario.” PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il giudice est./rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo