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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1424/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1424 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022
Tra
(C.F. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione dall'avvocato Alessandra Bisio (C.F. ) C.F._2 del Foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Alessandria, alla Via Mazzini 46;
-attrice-
E
e , rispettivamente nate ad Airola il 11.05.1898 ed il CP_1 Controparte_2
14.12.1886;
-convenute contumaci-
OGGETTO: usucapione della quota del bene comune;
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.11.24, svoltasi in modalità scritta, parte attrice precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 14.12.2021, notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,
, deducendo di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di Parte_1
Airola (BN), Via Bagnara n. 12 censito presso i registri del Catasto Fabbricati del Comune di Airola
(BN) al foglio 16, mappale 208, categoria A/4, classe 2 consistenza 5,5 vani, per la quota di 66/72, citava in giudizio le sorelle e , titolari della rimanente quota dei 6/72 CP_1 Controparte_2 di tale immobile, per l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle restanti quote in suo favore.
In particolare, parte attrice a fondamento della propria domanda deduce le seguenti circostanze:
- di essere divenuta titolare della quota di 66/72 dell'immobile per successione ereditaria dal padre , come risulta dalla denuncia di successione n. 2645.1/97, Persona_1
( 1) nonché per effetto della donazione della madre , Per_2 Controparte_3
n 9255.1/2010 ( 4) e contestuale divisione tra fratelli n. 9256.1/2010 Per_2
( 4.); Per_2
- i genitori di parte attrice, a loro volta, avevano acquistato la proprietà dell'immobile, con annesse pertinenze, adiacenze e dipendenze, per la quota di 264/288 dai fratelli Per_3
, come risulta da atto di compravendita redatto Per_4 Per_5 Per_6 Persona_7
in data 29.09.1957 dal Notaio dr.ssa ( 2), che, a loro volta, Persona_8 Per_2 lo avevano ricevuto dai coniugi e per la quota di Controparte_4 Controparte_5
264/288 (corrispondenti ai 66/72), mentre i 24/288 (corrispondenti ai 6/72) appartenevano alle sorelle e;
CP_1 Controparte_2
- già dall'atto notarile del 1957, risulta che le sorelle “da oltre un trentennio, sono CP_2
emigrate in America senza più curarsi di tale loro modestissima proprietà e pertanto essi dichiaranti medesimi (i fratelli , oltre a possedere le loro quote, hanno sempre Per_7
pacificamente posseduto, così come i loro danti causa, anche le quote sopra indicate e quindi l'intero comprensorio di case in parola”.
Le parti convenute non si presentavano all'incontro per il tentativo obbligatorio di mediazione fissato per il 15.09.2022, di cui veniva redatto verbale di esito negativo (VERBALE
FERRARO.pdf), né si costituivano nel presente giudizio.
Parte attrice concludeva affinché il Giudice provvedesse ad “accertare e dichiarare che la Signora
e prima di Lei i propri genitori Signori e Parte_1 Persona_1 CP_3
in forza del possesso per oltre un ventennio in modo pacifico, non violento, continuato, è
[...]
divenuta proprietaria per usucapione ex articolo 1158 c.c. della quota pari a 6/72 relativa all'immobile sito nel Comune di Airola censito al Catasto Fabbricati Urbano di detto Comune al foglio 16, mappale 208. categoria A/4, classe 2, consistenza 5,5, vani, R.c euro 147,71; ordinare la
2 trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e con ogni connesso provvedimento di ragione e di legge, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito.”
Istruita la causa attraverso l'escussione testimoniale, all'udienza del 14.11.2024, svoltasi in modalità scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute le quali, pur regolarmente citate ai sensi dell'art. 150 c.p.c. (cui parte attrice è stata precipuamente autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale), non si sono costituite nel presente giudizio.
Venendo al merito, la domanda deve essere accolta per i motivi che seguono.
Parte attrice, già proprietaria della quota pari ai 66/72 dell'immobile sito in Airola, in via Bagnara,
12, identificato al foglio 16 map. 208 del Catasto Fabbricati immobiliare del Comune di Airola, chiede di accertare l'intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. della restante quota dei 6/72 di detto immobile, di proprietà delle sorelle e . CP_1 Controparte_2
In merito all'usucapione del condòmino, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di ritenere che “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11/08/2005, n. 16841 (rv. 584306) e Cass. civ. Sez. II Sent.,
12/04/2018, n. 9100 (rv. 648079-01).
Dunque, “il condòmino può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune (senza necessità dell'interversione del possesso ex art. 1164 c.c. in quanto ha già su quel bene un godimento corrispondente all'esercizio del diritto dominicale), ma semplicemente attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. Il mutamento del titolo, ai sensi dell'art. 1102, comma
2, c.c., deve concretarsi in atti integranti un comportamento durevole, tale da manifestare un possesso esclusivo con animo domini, incompatibile con il permanere del compossesso altrui sulla stessa cosa, e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipe ovvero in atti tollerati dagli altri. Quindi, colui che deduce l'usucapione della cosa comune deve
3 fornire la prova di aver sottratto la cosa all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e, cioè, deve dimostrare una condotta univocamente diretta a rivelare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso (e non la prova del mero non uso della cosa da parte degli altri condomini, posto che tale prova non basta, non potendo configurarsi la prescrizione del diritto in comproprietà). In definitiva, a fondamento della dedotta usucapione, la parte deve provare la sussistenza di atti obiettivamente inconciliabili con la possibilità di godimento altrui e, quindi, univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo. Deve, altresì, provare la pacificità del possesso per un periodo non inferiore a venti anni” (cfr. Trib. Roma
7.02.2024)
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta che parte attrice ereditava dal defunto padre ER
, per donazione della madre e all'esito della divisione tra fratelli nel
[...] Controparte_3
2010 la principale quota dell'immobile (cfr. 1, 4). Per_2 Per_2
Con riferimento al pacifico e continuativo possesso della restante minor quota dell'immobile, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che già i suoi genitori avevano mantenuto indisturbati il possesso della residua quota dei 6/72.
In particolare, dalla relazione tecnica di parte e dai relativi allegati (cfr. CP_6
è emerso che e avessero posseduto il bene
[...] Persona_1 Controparte_3 che fungeva da loro abitazione e luogo di svolgimento dell'attività lavorativa di sarto del;
ER che, nel corso degli anni, avessero provveduto a stipulare un contratto di fornitura per l'energia elettrica (allegato 1 PERIZIA), ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'intero bene, come l'installazione di una fossa biologia (allegato 2 PERIZIA) e diversi lavori edili (allegato 3 PERIZIA), accollandosi le conseguenti spese. Risulta, in particolare, che gli stessi avessero provveduto ad accatastare ed aggiornare la mappa e la planimetria catastale del bene di cui al mappale 208 (allegato 4 PERIZIA). A seguito della morte del padre poi, Parte_1
provvedeva anch'essa nel corso degli anni a svolgere lavori di manutenzione, restauro e
[...] risanamento dell'immobile, presentando anche due S.C.I.A. (allegati 5 e 6 PERIZIA).
Le predette circostanze, documentalmente provate, trovano un riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria. In particolare, , figlio dell'attrice, Testimone_1 dichiarava: “Conosco il fabbricato ubicato in Airola, di cui mia madre è proprietaria. Mi risulta che mia madre abbia sostenuto costi di manutenzione di detto immobile. Da che io possa ricordare,
i miei nonni e poi mia madre hanno da sempre avuto il possesso pacifico e non contestato dell'immobile. Posso dire che mia madre possiede e gestisce detto immobile dalla morte di mio nonno avvenuta, se mi ricordo, nel 1995. Da quel che mi risulta le signore e Persona_9
4 erano conoscenti dei miei nonni e sono emigrate in America dall'inizio del secolo CP_2
precedente. Confermo che mia madre e i suoi genitori si sono sempre occupati dei costi e della manutenzione dell'immobile. Mi risulta che tutte le spese per forniture ed imposte relative all'immobile sono state corrisposte da quando ne ho memoria.” Circostanze confermate anche dal marito dell'attrice, , il quale dichiarava: “Conosco l'immobile per cui è causa Testimone_2
sito in Airola presso il quale sono stato più volte. Mi risulta che mia moglie sia Parte_1
proprietaria di detto immobile. Mi risulta che dal decesso di mio suocero, mia moglie ha sempre provveduto a tutte le spese di manutenzione e ristrutturazione. Da allora è sempre mia moglie che corrisponde ogni tassa o imposta gravante sull'immobile e sostiene le spese per le utenze. Mi risulta che prima di mia moglie il possesso esclusivo fosse in capo ai miei suoceri Persona_1
e . Non conosco né ho conosciuto le signore e e Parte_2 Persona_9 CP_2 mi risulta che sono emigrate negli Stati Uniti da tempo immemore”.
Quanto al requisito temporale dei venti anni, lo stesso ben può dirsi maturato già a partire dalla stipula del contratto di compravendita del bene da parte dei coniugi nel 1957 ER
( 2) in cui si faceva presente che i fratelli avevano il possesso di tutto il Per_2 Per_7
comprensorio di case, con annessi i vani, siccome le sorelle erano “da oltre un trentennio, CP_2
emigrate in America senza più curarsi di tale loro modestissima proprietà e pertanto essi dichiaranti medesimi (i fratelli , oltre a possedere le loro quote, hanno sempre pacificamente Per_7 posseduto, così come i loro danti causa, anche le quote sopra indicate e quindi l'intero comprensorio di case in parola”. Circostanza quella del trasferimento definitivo delle sorelle all'estero, e quindi, del loro disinteresse rispetto al bene oggetto di causa, che trova CP_2
conferma nella sostanziale irreperibilità delle parti convenute ai fini del presente giudizio, per cui si
è reso necessario fare ricorso alla notifica per pubblici proclami, e della mancata rivendicazione della titolarità del bene da parte di esse nel corso degli anni.
In definitiva, può ritenersi che il possesso sia stato mantenuto su tutto il bene da oltre venti anni in modo ininterrotto dapprima dai coniugi e poi dalla figlia a Parte_3 Parte_1
partire dal 1997, come risulta dagli atti di causa ( 1), che fanno ben evincere Per_2
l'animus possidendi della famiglia . Essi non solo si sono interessati alla manutenzione ER ordinaria e straordinaria dell'immobile e ne hanno goduto nel corso del tempo, ma vi hanno anche apportato significative innovazioni e posto in essere aggiornamenti catastali (relazione tecnica asseverata USUCAPIONE FERRARO, allegati 1,2,3,4,5,6 ), atti evidentemente realizzati Pt_4
animo domini ed inconciliabili con la possibilità di fatto di un godimento comune.
5 La domanda merita quindi accoglimento con conseguente accertamento, in favore di parte attrice, dell'intervenuta usucapione ex art.1158 c.c. della quota dei 6/72 dell'immobile di cui al foglio 16, mappale 208 del Catasto fabbricati del Comune di Airola.
Avuto riguardo alla natura della controversia, delle questioni trattate e alla sostanziale irreperibilità delle convenute ai fini del presente giudizio, vanno ritenuti sussistenti validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
confronti di e , ritenuta Parte_1 CP_1 Controparte_2
assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara l'intervenuta usucapione, in suo favore, della quota dei 6/72 dell'immobile sito nel
Comune di Airola (BN), Via Bagnara n. 12 censito presso i registri del Catasto Fabbricati del Comune di Airola (BN) al foglio 16, mappale 208, categoria A/4, classe 2 consistenza
5,5 vani;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari territorialmente competente allorquando la stessa sia passata in giudicato, con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità;
- compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Benevento, il 3.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1424 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022
Tra
(C.F. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione dall'avvocato Alessandra Bisio (C.F. ) C.F._2 del Foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Alessandria, alla Via Mazzini 46;
-attrice-
E
e , rispettivamente nate ad Airola il 11.05.1898 ed il CP_1 Controparte_2
14.12.1886;
-convenute contumaci-
OGGETTO: usucapione della quota del bene comune;
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.11.24, svoltasi in modalità scritta, parte attrice precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 14.12.2021, notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,
, deducendo di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di Parte_1
Airola (BN), Via Bagnara n. 12 censito presso i registri del Catasto Fabbricati del Comune di Airola
(BN) al foglio 16, mappale 208, categoria A/4, classe 2 consistenza 5,5 vani, per la quota di 66/72, citava in giudizio le sorelle e , titolari della rimanente quota dei 6/72 CP_1 Controparte_2 di tale immobile, per l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle restanti quote in suo favore.
In particolare, parte attrice a fondamento della propria domanda deduce le seguenti circostanze:
- di essere divenuta titolare della quota di 66/72 dell'immobile per successione ereditaria dal padre , come risulta dalla denuncia di successione n. 2645.1/97, Persona_1
( 1) nonché per effetto della donazione della madre , Per_2 Controparte_3
n 9255.1/2010 ( 4) e contestuale divisione tra fratelli n. 9256.1/2010 Per_2
( 4.); Per_2
- i genitori di parte attrice, a loro volta, avevano acquistato la proprietà dell'immobile, con annesse pertinenze, adiacenze e dipendenze, per la quota di 264/288 dai fratelli Per_3
, come risulta da atto di compravendita redatto Per_4 Per_5 Per_6 Persona_7
in data 29.09.1957 dal Notaio dr.ssa ( 2), che, a loro volta, Persona_8 Per_2 lo avevano ricevuto dai coniugi e per la quota di Controparte_4 Controparte_5
264/288 (corrispondenti ai 66/72), mentre i 24/288 (corrispondenti ai 6/72) appartenevano alle sorelle e;
CP_1 Controparte_2
- già dall'atto notarile del 1957, risulta che le sorelle “da oltre un trentennio, sono CP_2
emigrate in America senza più curarsi di tale loro modestissima proprietà e pertanto essi dichiaranti medesimi (i fratelli , oltre a possedere le loro quote, hanno sempre Per_7
pacificamente posseduto, così come i loro danti causa, anche le quote sopra indicate e quindi l'intero comprensorio di case in parola”.
Le parti convenute non si presentavano all'incontro per il tentativo obbligatorio di mediazione fissato per il 15.09.2022, di cui veniva redatto verbale di esito negativo (VERBALE
FERRARO.pdf), né si costituivano nel presente giudizio.
Parte attrice concludeva affinché il Giudice provvedesse ad “accertare e dichiarare che la Signora
e prima di Lei i propri genitori Signori e Parte_1 Persona_1 CP_3
in forza del possesso per oltre un ventennio in modo pacifico, non violento, continuato, è
[...]
divenuta proprietaria per usucapione ex articolo 1158 c.c. della quota pari a 6/72 relativa all'immobile sito nel Comune di Airola censito al Catasto Fabbricati Urbano di detto Comune al foglio 16, mappale 208. categoria A/4, classe 2, consistenza 5,5, vani, R.c euro 147,71; ordinare la
2 trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e con ogni connesso provvedimento di ragione e di legge, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito.”
Istruita la causa attraverso l'escussione testimoniale, all'udienza del 14.11.2024, svoltasi in modalità scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute le quali, pur regolarmente citate ai sensi dell'art. 150 c.p.c. (cui parte attrice è stata precipuamente autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale), non si sono costituite nel presente giudizio.
Venendo al merito, la domanda deve essere accolta per i motivi che seguono.
Parte attrice, già proprietaria della quota pari ai 66/72 dell'immobile sito in Airola, in via Bagnara,
12, identificato al foglio 16 map. 208 del Catasto Fabbricati immobiliare del Comune di Airola, chiede di accertare l'intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. della restante quota dei 6/72 di detto immobile, di proprietà delle sorelle e . CP_1 Controparte_2
In merito all'usucapione del condòmino, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di ritenere che “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11/08/2005, n. 16841 (rv. 584306) e Cass. civ. Sez. II Sent.,
12/04/2018, n. 9100 (rv. 648079-01).
Dunque, “il condòmino può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune (senza necessità dell'interversione del possesso ex art. 1164 c.c. in quanto ha già su quel bene un godimento corrispondente all'esercizio del diritto dominicale), ma semplicemente attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. Il mutamento del titolo, ai sensi dell'art. 1102, comma
2, c.c., deve concretarsi in atti integranti un comportamento durevole, tale da manifestare un possesso esclusivo con animo domini, incompatibile con il permanere del compossesso altrui sulla stessa cosa, e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipe ovvero in atti tollerati dagli altri. Quindi, colui che deduce l'usucapione della cosa comune deve
3 fornire la prova di aver sottratto la cosa all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e, cioè, deve dimostrare una condotta univocamente diretta a rivelare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso (e non la prova del mero non uso della cosa da parte degli altri condomini, posto che tale prova non basta, non potendo configurarsi la prescrizione del diritto in comproprietà). In definitiva, a fondamento della dedotta usucapione, la parte deve provare la sussistenza di atti obiettivamente inconciliabili con la possibilità di godimento altrui e, quindi, univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo. Deve, altresì, provare la pacificità del possesso per un periodo non inferiore a venti anni” (cfr. Trib. Roma
7.02.2024)
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta che parte attrice ereditava dal defunto padre ER
, per donazione della madre e all'esito della divisione tra fratelli nel
[...] Controparte_3
2010 la principale quota dell'immobile (cfr. 1, 4). Per_2 Per_2
Con riferimento al pacifico e continuativo possesso della restante minor quota dell'immobile, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che già i suoi genitori avevano mantenuto indisturbati il possesso della residua quota dei 6/72.
In particolare, dalla relazione tecnica di parte e dai relativi allegati (cfr. CP_6
è emerso che e avessero posseduto il bene
[...] Persona_1 Controparte_3 che fungeva da loro abitazione e luogo di svolgimento dell'attività lavorativa di sarto del;
ER che, nel corso degli anni, avessero provveduto a stipulare un contratto di fornitura per l'energia elettrica (allegato 1 PERIZIA), ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'intero bene, come l'installazione di una fossa biologia (allegato 2 PERIZIA) e diversi lavori edili (allegato 3 PERIZIA), accollandosi le conseguenti spese. Risulta, in particolare, che gli stessi avessero provveduto ad accatastare ed aggiornare la mappa e la planimetria catastale del bene di cui al mappale 208 (allegato 4 PERIZIA). A seguito della morte del padre poi, Parte_1
provvedeva anch'essa nel corso degli anni a svolgere lavori di manutenzione, restauro e
[...] risanamento dell'immobile, presentando anche due S.C.I.A. (allegati 5 e 6 PERIZIA).
Le predette circostanze, documentalmente provate, trovano un riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria. In particolare, , figlio dell'attrice, Testimone_1 dichiarava: “Conosco il fabbricato ubicato in Airola, di cui mia madre è proprietaria. Mi risulta che mia madre abbia sostenuto costi di manutenzione di detto immobile. Da che io possa ricordare,
i miei nonni e poi mia madre hanno da sempre avuto il possesso pacifico e non contestato dell'immobile. Posso dire che mia madre possiede e gestisce detto immobile dalla morte di mio nonno avvenuta, se mi ricordo, nel 1995. Da quel che mi risulta le signore e Persona_9
4 erano conoscenti dei miei nonni e sono emigrate in America dall'inizio del secolo CP_2
precedente. Confermo che mia madre e i suoi genitori si sono sempre occupati dei costi e della manutenzione dell'immobile. Mi risulta che tutte le spese per forniture ed imposte relative all'immobile sono state corrisposte da quando ne ho memoria.” Circostanze confermate anche dal marito dell'attrice, , il quale dichiarava: “Conosco l'immobile per cui è causa Testimone_2
sito in Airola presso il quale sono stato più volte. Mi risulta che mia moglie sia Parte_1
proprietaria di detto immobile. Mi risulta che dal decesso di mio suocero, mia moglie ha sempre provveduto a tutte le spese di manutenzione e ristrutturazione. Da allora è sempre mia moglie che corrisponde ogni tassa o imposta gravante sull'immobile e sostiene le spese per le utenze. Mi risulta che prima di mia moglie il possesso esclusivo fosse in capo ai miei suoceri Persona_1
e . Non conosco né ho conosciuto le signore e e Parte_2 Persona_9 CP_2 mi risulta che sono emigrate negli Stati Uniti da tempo immemore”.
Quanto al requisito temporale dei venti anni, lo stesso ben può dirsi maturato già a partire dalla stipula del contratto di compravendita del bene da parte dei coniugi nel 1957 ER
( 2) in cui si faceva presente che i fratelli avevano il possesso di tutto il Per_2 Per_7
comprensorio di case, con annessi i vani, siccome le sorelle erano “da oltre un trentennio, CP_2
emigrate in America senza più curarsi di tale loro modestissima proprietà e pertanto essi dichiaranti medesimi (i fratelli , oltre a possedere le loro quote, hanno sempre pacificamente Per_7 posseduto, così come i loro danti causa, anche le quote sopra indicate e quindi l'intero comprensorio di case in parola”. Circostanza quella del trasferimento definitivo delle sorelle all'estero, e quindi, del loro disinteresse rispetto al bene oggetto di causa, che trova CP_2
conferma nella sostanziale irreperibilità delle parti convenute ai fini del presente giudizio, per cui si
è reso necessario fare ricorso alla notifica per pubblici proclami, e della mancata rivendicazione della titolarità del bene da parte di esse nel corso degli anni.
In definitiva, può ritenersi che il possesso sia stato mantenuto su tutto il bene da oltre venti anni in modo ininterrotto dapprima dai coniugi e poi dalla figlia a Parte_3 Parte_1
partire dal 1997, come risulta dagli atti di causa ( 1), che fanno ben evincere Per_2
l'animus possidendi della famiglia . Essi non solo si sono interessati alla manutenzione ER ordinaria e straordinaria dell'immobile e ne hanno goduto nel corso del tempo, ma vi hanno anche apportato significative innovazioni e posto in essere aggiornamenti catastali (relazione tecnica asseverata USUCAPIONE FERRARO, allegati 1,2,3,4,5,6 ), atti evidentemente realizzati Pt_4
animo domini ed inconciliabili con la possibilità di fatto di un godimento comune.
5 La domanda merita quindi accoglimento con conseguente accertamento, in favore di parte attrice, dell'intervenuta usucapione ex art.1158 c.c. della quota dei 6/72 dell'immobile di cui al foglio 16, mappale 208 del Catasto fabbricati del Comune di Airola.
Avuto riguardo alla natura della controversia, delle questioni trattate e alla sostanziale irreperibilità delle convenute ai fini del presente giudizio, vanno ritenuti sussistenti validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
confronti di e , ritenuta Parte_1 CP_1 Controparte_2
assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara l'intervenuta usucapione, in suo favore, della quota dei 6/72 dell'immobile sito nel
Comune di Airola (BN), Via Bagnara n. 12 censito presso i registri del Catasto Fabbricati del Comune di Airola (BN) al foglio 16, mappale 208, categoria A/4, classe 2 consistenza
5,5 vani;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari territorialmente competente allorquando la stessa sia passata in giudicato, con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità;
- compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Benevento, il 3.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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