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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 07/10/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 418 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. elettivamente domiciliate in Lanusei, presso lo studio Parte_3 C.F._3 degli Avv.ti Giuseppina Mameli e Rosalino Ghironi, che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale allegata all'atto di citazione, attrici contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 CP_3 fu fu , fu , fu Per_1 CP_4 Per_2 CP_5 Per_2 Controparte_6 Per_2
(c.f. , C.F._6 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, domanda e conclusione respinta,
I. accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore:
- della sig.ra , nata a [...] il [...] res. a Trieste in Via Monte Peralba n. 36 Parte_1
(C.F. , dell'unità immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del Comune di C.F._1
Loceri, censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069, sub. 12 e dell'unità
pagina 1 di 9 immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del Comune di Loceri e censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069, sub. 13;
- della sig.ra , nata a [...] il [...] res. a Medicina (Bo) in Parte_2
Via Giosuè Carducci n. 294 (C.F. ), dell'unità immobiliare sita nella Via C.F._2
Cagliari n. 8 del Comune di Loceri, censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella
1069 sub. 11;
- della sig.ra nata a [...] il [...], res. a Loceri in Via Cagliari n. 8 Parte_3
i.4 (C.F. ), dell'unità immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del Comune di C.F._3
Loceri, censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069 sub. 9, dell'unità immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del Comune di Loceri censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069 sub. 14 e dell'unità immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del
Comune di Loceri e censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069 sub. 10;
- delle sig.re , nata a [...] il [...] res. a Trieste in Via Monte Peralba n. 36 Parte_1
(C.F. , , nata a [...] il [...] res. a C.F._1 Parte_2
Medicina (Bo) in Via Giosuè Carducci n. 294 (C.F. ), C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...], res. a Loceri in Via Cagliari n. 8 i.4 (C.F. ), C.F._3 proprietarie per metà ciascuno ed insieme per l'intero dei seguenti beni immobili: unità immobiliari site nella Via Cagliari n. 8 del Comune di Loceri censite nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio
5, particelle 1069, sub. 1, sub. 8 e sub. 15;
II. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare e sentir dichiarare di essere proprietarie, per intervenuta usucapione, anche ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c., delle unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito nel Comune di Loceri, in via Cagliari n. 8, in particolare,
- , delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1069, sub. Parte_1
12 e sub 13,
- dell'unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1069, sub 11, Parte_2
- delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1069 Parte_3 sub 9, sub 14 e sub 10.
pagina 2 di 9 Inoltre, le attrici hanno chiesto che venisse accertato l'acquisto per intervenuta usucapione delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 1069, sub 1, 8 e 15, in forza del possesso congiunto esercitato dalle stesse su detti immobili.
Le attrici hanno dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, dette unità immobiliari site nel Comune di Loceri, che formano un corpo unico costituito da tre piani fuori terra, da un piano seminterrato e da una corte comune a tutti i piani.
Le stesse hanno dedotto che i suddetti immobili erano stati posseduti in via esclusiva dai primi anni
Sessanta dai coniugi e loro genitori e fino al loro decesso, avvenuto, Parte_4 CP_7 rispettivamente, in data 26 febbraio 2021 e 12 aprile 2017.
I coniugi avevano destinato il fabbricato ad abitazione familiare, occupandosi della manutenzione Pt_1 ordinaria e straordinaria, del pagamento delle tasse e delle utenze domestiche, nonché facendo eseguire l'accatastamento dell'immobile nell'anno 1986 e provvedendo ad edificare il terzo piano dell'immobile, a seguito del rilascio di concessione edilizia nell'anno 1989.
Inoltre, con atto notarile dell'11 luglio 1986, gli stessi coniugi avevano ceduto alle attrici la nuda proprietà degli immobili oggetto di causa, riservandosi sugli stessi il diritto di usufrutto.
Le stesse hanno dedotto di essere subentrate nel possesso esercitato da e , in Parte_4 CP_7 particolare, proseguendo nel possesso dell'appartamento posto al piano secondo, del Parte_1 box/magazzino e del cortile posto al piano seminterrato, dell'appartamento al primo piano Parte_2 con annessa terrazza e degli appartamenti posti al piano terra e al terzo piano e Parte_3 del box/magazzino, disponendo in via esclusiva delle chiavi d'ingresso, nonché di avere utilizzato gli appartamenti come abitazione e residenza estiva, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al pagamento delle utenze e dei tributi.
Inoltre, le stesse hanno dedotto di essere subentrate congiuntamente pro quota nel possesso esercitato dai genitori sulle scale di accesso alle diverse unità abitative del fabbricato, sul piccolo vano presente nella scala e sull'area cortilizia esterna, che hanno utilizzato come corte comune, occupandosi della pulizia della stessa, della manutenzione della recinzione ivi presente e impiantandovi delle specie arboree.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. pagina 3 di 9 Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, la continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il pagina 4 di 9 trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dalle attrici in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818) proposta limitatamente alla particella 1069, sub 1, sub 8 e sub 15 del foglio 5, ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo alle attrici, sia a titolo di compossesso sulle parti comuni degli stessi, che in via esclusiva e per accessione del possesso esercitato sugli stessi dai loro danti causa, per oltre vent'anni, fino alla fata del loro decesso.
Infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera pressocché univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso esercitato, prima da e e, poi, dalle attrici, Parte_4 CP_7 pagina 5 di 9 individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, che hanno riconosciuto, altresì, nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e ES
, rese all'udienza del 17 aprile 2025). Tes_2
Sul possesso di e . Parte_4 CP_7
Il teste ha riferito di abitare di fronte all'abitazione delle attrici dall'anno 1976, da quando, ES con la sua famiglia, si è trasferito a Loceri dalla Germania, e di ricordare che, in quell'anno, nell'abitazione vi erano i genitori delle attrici, che vi hanno abitato sino alla loro morte, avvenuta per il padre nel 2021 e per la madre poco prima, per avere visto che gli stessi disponevano delle chiavi di casa.
Il teste ha riferito di abitare a circa otto metri di distanza dall'abitazione delle attrici, sin Tes_2 dall'anno 1987, ma di avere frequentato la zona anche in precedenza, in quanto vi coltivava un orto, ed in seguito per avervi costruito la sua abitazione. Lo stesso ha riferito che padre delle attrici, Per_3 aveva costruito la sua abitazione negli anni Sessanta, nella quale ha abitato con la sua famiglia sino al suo decesso (che il teste ha collocato nel periodo Covid), riferendo che, invece, la moglie era deceduta circa due o tre anni prima del marito.
I testi hanno riferito che il fabbricato è composto da un piano terra e da ulteriori tre piani, ed è presente anche un giardinetto/piazzetta dove vi sono delle aiuole, una pianta di arancio ed una di limone.
I testi hanno riferito che l'ingresso dell'abitazione è delimitato da tre cancelli in ferro, di cui uno carrabile e gli altri pedonali e che sul lato che confina con la via Cagliari è presente un garage dotato di serranda, nonché un altro garage collocato dietro l'abitazione, dove in precedenza era presente un forno.
Gli stessi hanno precisato che utilizzava il garage per parcheggiare il suo veicolo (APE), Parte_4 poi sostituito da un'autovettura, nonché come magazzino per le provviste. Essi hanno riferito, altresì, che i coniugi avevano eseguito dei lavori, quali il rifacimento della facciata, nonché la costruzione di un ulteriore piano (teste , pur non ricordando le date di esecuzione di tali lavori. ES
Sul possesso di (foglio 5 particella 1069, sub 12 e sub 13). Parte_1
I testi hanno riferito di avere visto utilizzare (dal 2019/2021, teste ) Parte_1 Tes_2
l'appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in Loceri nella via Cagliari, di fronte alla piscina, nonché un garage posto sul retro dell'abitazione, dove la stessa parcheggia l'autovettura e la moto ed organizza dei piccoli spuntini, corrispondente alla stanza dove in precedenza era presente il forno.
pagina 6 di 9 Il teste ha precisato che non abita in Sardegna, ma vi rientra più volte Tes_2 Parte_1
l'anno e che, in tali occasioni, la stessa abita nell'immobile in questione, del quale detiene le chiavi.
Sul possesso di (foglio 5 particella 1069, sub 11). Parte_2
I testi hanno riferito di avere visto utilizzare (dal 2019/2021, teste ) il primo Parte_2 Tes_2 piano del fabbricato oggetto di causa e la terrazza posta sopra il garage, dove il padre parcheggiava i mezzi.
I testi hanno riferito che l'attrice abita a Bologna e rientra a Loceri più volte durante l'anno con la sua famiglia e che, in quelle occasioni, la stessa utilizza l'immobile in questione come abitazione.
Il teste ha riferito di avere visto l'attrice eseguire dei lavori nell'appartamento, pur non sapendo ES riferirne la tipologia.
Sul possesso di (foglio 5 particella 1069, sub 9, sub 14 e sub 10). Parte_3
I testi hanno riferito di avere visto utilizzare (dal 2019/2021, teste ) Parte_3 Tes_2
l'appartamento posto all'ultimo piano dell'immobile, corrispondente alla mansarda, nonché quello posto al piano terra ed il garage, che in precedenza era utilizzato dal padre (teste . ES
I testi hanno saputo riferire che l'attrice utilizza l'appartamento posto all'ultimo piano del fabbricato come abitazione principale, in cui abita tutto l'anno. Il teste ha riferito di avere visto che l'attrice ES utilizza il garage per conservare il pellet, nonché per parcheggiare la sua autovettura.
Sul possesso delle parti comuni (foglio 5, particella 1069, sub 1, sub 8 e sub 15).
I testi hanno riferito che le attrici utilizzano in comune il giardino che conduce ai rispettivi appartamenti, per averle viste prendersi cura delle piante ivi presenti (teste . Tes_2
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili (dal 1976, teste dal 1987, teste , prima da parte dei genitori delle attrici e ES Tes_2 poi da parte di queste ultime e di aver sempre visto solo loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso esclusivo, oltre che congiunto sulle parti comuni degli immobili, da parte delle attrici, anche per essere subentrate nel possesso esercitato dai loro danti causa, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto proprietari di immobili vicini.
Pertanto, le attrici hanno rappresentato di essere divenute proprietarie degli immobili oggetto di causa, per averli posseduti dalla data del decesso, in particolare, del loro padre, avvenuto in data 26 febbraio
2021, e sino all'attualità. A supporto di quanto dedotto, le stesse hanno prodotto l'atto di donazione pagina 7 di 9 datato 11 luglio 1986, con il quale e hanno disposto della nuda proprietà Parte_4 CP_7 degli immobili oggetto di causa in loro favore, riservandosi sugli stessi il diritto di usufrutto. Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
Inoltre, le attrici hanno prodotto, a sostegno della domanda, la documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un muro di cinta ed il relativo progetto (docc. 28 e 29), copia del progetto per la sopraelevazione dell'immobile oggetto di causa e relativa autorizzazione edilizia del
1989 (docc. 30 e 31), copia dell'autorizzazione edilizia per l'installazione di un serbatoio ad uso domestico del 1991 (doc. 32), tutti a nome di . Inoltre, le stesse hanno prodotto la Parte_4 documentazione attestante il pagamento delle imposte da parte di (ICI – 33 doc. 33) e Parte_4 delle stesse attrici (IMU – docc. 42, 44), e dei tributi e delle utenze domestiche (docc. 40, 41, 43, 45,
46), nonché la documentazione attestante la variazione catastale (frazionamento), e relativa relazione tecnica, eseguita sugli immobili oggetto della domanda dall'Arch. su incarico delle Persona_4 medesime (docc. da 16 a 26).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c., 1102 c.c., e che, pertanto, possa essere dichiarato che le stesse hanno acquistato la proprietà per usucapione, rispettivamente degli immobili di cui al foglio 5 particella
1069, sub 12 e sub 13 (Agus ), particella 1069, sub 11 (Agus ), particella 1069, sub 9, Parte_1 Pt_2 sub 14 e sub 10 ( , nonché tutte pro quota della particella 1069, sub 1, sub 8 e Parte_3 sub 15, in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il loro possesso a quello dei danti causa e . Parte_4 CP_7
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, anche in forza di accessione del possesso di e dichiara (c.f. ) Parte_4 CP_7 Parte_1 C.F._1 proprietaria delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Loceri al foglio 5 pagina 8 di 9 particella 1069 sub 12 (Categoria A/3) e sub 13 (Categoria C/6), (c.f. Parte_2
) proprietaria della particella 1069, sub 11 (Categoria A/3) e C.F._2 Parte_3
(c.f. proprietaria della particella 1069, sub 9 (Categoria A/3), sub
[...] C.F._3
14 (Categoria A/3) e sub 10 (Categoria C/6), nonché tutte proprietarie pro quota relativamente alla particella 1069, sub 1, sub 8 e sub 15;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 418 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. elettivamente domiciliate in Lanusei, presso lo studio Parte_3 C.F._3 degli Avv.ti Giuseppina Mameli e Rosalino Ghironi, che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale allegata all'atto di citazione, attrici contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 CP_3 fu fu , fu , fu Per_1 CP_4 Per_2 CP_5 Per_2 Controparte_6 Per_2
(c.f. , C.F._6 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, domanda e conclusione respinta,
I. accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore:
- della sig.ra , nata a [...] il [...] res. a Trieste in Via Monte Peralba n. 36 Parte_1
(C.F. , dell'unità immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del Comune di C.F._1
Loceri, censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069, sub. 12 e dell'unità
pagina 1 di 9 immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del Comune di Loceri e censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069, sub. 13;
- della sig.ra , nata a [...] il [...] res. a Medicina (Bo) in Parte_2
Via Giosuè Carducci n. 294 (C.F. ), dell'unità immobiliare sita nella Via C.F._2
Cagliari n. 8 del Comune di Loceri, censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella
1069 sub. 11;
- della sig.ra nata a [...] il [...], res. a Loceri in Via Cagliari n. 8 Parte_3
i.4 (C.F. ), dell'unità immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del Comune di C.F._3
Loceri, censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069 sub. 9, dell'unità immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del Comune di Loceri censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069 sub. 14 e dell'unità immobiliare sita nella Via Cagliari n. 8 del
Comune di Loceri e censita nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 5, particella 1069 sub. 10;
- delle sig.re , nata a [...] il [...] res. a Trieste in Via Monte Peralba n. 36 Parte_1
(C.F. , , nata a [...] il [...] res. a C.F._1 Parte_2
Medicina (Bo) in Via Giosuè Carducci n. 294 (C.F. ), C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...], res. a Loceri in Via Cagliari n. 8 i.4 (C.F. ), C.F._3 proprietarie per metà ciascuno ed insieme per l'intero dei seguenti beni immobili: unità immobiliari site nella Via Cagliari n. 8 del Comune di Loceri censite nel N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio
5, particelle 1069, sub. 1, sub. 8 e sub. 15;
II. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di resistenza”.
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Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare e sentir dichiarare di essere proprietarie, per intervenuta usucapione, anche ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c., delle unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito nel Comune di Loceri, in via Cagliari n. 8, in particolare,
- , delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1069, sub. Parte_1
12 e sub 13,
- dell'unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1069, sub 11, Parte_2
- delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1069 Parte_3 sub 9, sub 14 e sub 10.
pagina 2 di 9 Inoltre, le attrici hanno chiesto che venisse accertato l'acquisto per intervenuta usucapione delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 1069, sub 1, 8 e 15, in forza del possesso congiunto esercitato dalle stesse su detti immobili.
Le attrici hanno dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, dette unità immobiliari site nel Comune di Loceri, che formano un corpo unico costituito da tre piani fuori terra, da un piano seminterrato e da una corte comune a tutti i piani.
Le stesse hanno dedotto che i suddetti immobili erano stati posseduti in via esclusiva dai primi anni
Sessanta dai coniugi e loro genitori e fino al loro decesso, avvenuto, Parte_4 CP_7 rispettivamente, in data 26 febbraio 2021 e 12 aprile 2017.
I coniugi avevano destinato il fabbricato ad abitazione familiare, occupandosi della manutenzione Pt_1 ordinaria e straordinaria, del pagamento delle tasse e delle utenze domestiche, nonché facendo eseguire l'accatastamento dell'immobile nell'anno 1986 e provvedendo ad edificare il terzo piano dell'immobile, a seguito del rilascio di concessione edilizia nell'anno 1989.
Inoltre, con atto notarile dell'11 luglio 1986, gli stessi coniugi avevano ceduto alle attrici la nuda proprietà degli immobili oggetto di causa, riservandosi sugli stessi il diritto di usufrutto.
Le stesse hanno dedotto di essere subentrate nel possesso esercitato da e , in Parte_4 CP_7 particolare, proseguendo nel possesso dell'appartamento posto al piano secondo, del Parte_1 box/magazzino e del cortile posto al piano seminterrato, dell'appartamento al primo piano Parte_2 con annessa terrazza e degli appartamenti posti al piano terra e al terzo piano e Parte_3 del box/magazzino, disponendo in via esclusiva delle chiavi d'ingresso, nonché di avere utilizzato gli appartamenti come abitazione e residenza estiva, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al pagamento delle utenze e dei tributi.
Inoltre, le stesse hanno dedotto di essere subentrate congiuntamente pro quota nel possesso esercitato dai genitori sulle scale di accesso alle diverse unità abitative del fabbricato, sul piccolo vano presente nella scala e sull'area cortilizia esterna, che hanno utilizzato come corte comune, occupandosi della pulizia della stessa, della manutenzione della recinzione ivi presente e impiantandovi delle specie arboree.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
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La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. pagina 3 di 9 Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, la continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il pagina 4 di 9 trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dalle attrici in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818) proposta limitatamente alla particella 1069, sub 1, sub 8 e sub 15 del foglio 5, ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo alle attrici, sia a titolo di compossesso sulle parti comuni degli stessi, che in via esclusiva e per accessione del possesso esercitato sugli stessi dai loro danti causa, per oltre vent'anni, fino alla fata del loro decesso.
Infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera pressocché univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso esercitato, prima da e e, poi, dalle attrici, Parte_4 CP_7 pagina 5 di 9 individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, che hanno riconosciuto, altresì, nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e ES
, rese all'udienza del 17 aprile 2025). Tes_2
Sul possesso di e . Parte_4 CP_7
Il teste ha riferito di abitare di fronte all'abitazione delle attrici dall'anno 1976, da quando, ES con la sua famiglia, si è trasferito a Loceri dalla Germania, e di ricordare che, in quell'anno, nell'abitazione vi erano i genitori delle attrici, che vi hanno abitato sino alla loro morte, avvenuta per il padre nel 2021 e per la madre poco prima, per avere visto che gli stessi disponevano delle chiavi di casa.
Il teste ha riferito di abitare a circa otto metri di distanza dall'abitazione delle attrici, sin Tes_2 dall'anno 1987, ma di avere frequentato la zona anche in precedenza, in quanto vi coltivava un orto, ed in seguito per avervi costruito la sua abitazione. Lo stesso ha riferito che padre delle attrici, Per_3 aveva costruito la sua abitazione negli anni Sessanta, nella quale ha abitato con la sua famiglia sino al suo decesso (che il teste ha collocato nel periodo Covid), riferendo che, invece, la moglie era deceduta circa due o tre anni prima del marito.
I testi hanno riferito che il fabbricato è composto da un piano terra e da ulteriori tre piani, ed è presente anche un giardinetto/piazzetta dove vi sono delle aiuole, una pianta di arancio ed una di limone.
I testi hanno riferito che l'ingresso dell'abitazione è delimitato da tre cancelli in ferro, di cui uno carrabile e gli altri pedonali e che sul lato che confina con la via Cagliari è presente un garage dotato di serranda, nonché un altro garage collocato dietro l'abitazione, dove in precedenza era presente un forno.
Gli stessi hanno precisato che utilizzava il garage per parcheggiare il suo veicolo (APE), Parte_4 poi sostituito da un'autovettura, nonché come magazzino per le provviste. Essi hanno riferito, altresì, che i coniugi avevano eseguito dei lavori, quali il rifacimento della facciata, nonché la costruzione di un ulteriore piano (teste , pur non ricordando le date di esecuzione di tali lavori. ES
Sul possesso di (foglio 5 particella 1069, sub 12 e sub 13). Parte_1
I testi hanno riferito di avere visto utilizzare (dal 2019/2021, teste ) Parte_1 Tes_2
l'appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in Loceri nella via Cagliari, di fronte alla piscina, nonché un garage posto sul retro dell'abitazione, dove la stessa parcheggia l'autovettura e la moto ed organizza dei piccoli spuntini, corrispondente alla stanza dove in precedenza era presente il forno.
pagina 6 di 9 Il teste ha precisato che non abita in Sardegna, ma vi rientra più volte Tes_2 Parte_1
l'anno e che, in tali occasioni, la stessa abita nell'immobile in questione, del quale detiene le chiavi.
Sul possesso di (foglio 5 particella 1069, sub 11). Parte_2
I testi hanno riferito di avere visto utilizzare (dal 2019/2021, teste ) il primo Parte_2 Tes_2 piano del fabbricato oggetto di causa e la terrazza posta sopra il garage, dove il padre parcheggiava i mezzi.
I testi hanno riferito che l'attrice abita a Bologna e rientra a Loceri più volte durante l'anno con la sua famiglia e che, in quelle occasioni, la stessa utilizza l'immobile in questione come abitazione.
Il teste ha riferito di avere visto l'attrice eseguire dei lavori nell'appartamento, pur non sapendo ES riferirne la tipologia.
Sul possesso di (foglio 5 particella 1069, sub 9, sub 14 e sub 10). Parte_3
I testi hanno riferito di avere visto utilizzare (dal 2019/2021, teste ) Parte_3 Tes_2
l'appartamento posto all'ultimo piano dell'immobile, corrispondente alla mansarda, nonché quello posto al piano terra ed il garage, che in precedenza era utilizzato dal padre (teste . ES
I testi hanno saputo riferire che l'attrice utilizza l'appartamento posto all'ultimo piano del fabbricato come abitazione principale, in cui abita tutto l'anno. Il teste ha riferito di avere visto che l'attrice ES utilizza il garage per conservare il pellet, nonché per parcheggiare la sua autovettura.
Sul possesso delle parti comuni (foglio 5, particella 1069, sub 1, sub 8 e sub 15).
I testi hanno riferito che le attrici utilizzano in comune il giardino che conduce ai rispettivi appartamenti, per averle viste prendersi cura delle piante ivi presenti (teste . Tes_2
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili (dal 1976, teste dal 1987, teste , prima da parte dei genitori delle attrici e ES Tes_2 poi da parte di queste ultime e di aver sempre visto solo loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso esclusivo, oltre che congiunto sulle parti comuni degli immobili, da parte delle attrici, anche per essere subentrate nel possesso esercitato dai loro danti causa, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto proprietari di immobili vicini.
Pertanto, le attrici hanno rappresentato di essere divenute proprietarie degli immobili oggetto di causa, per averli posseduti dalla data del decesso, in particolare, del loro padre, avvenuto in data 26 febbraio
2021, e sino all'attualità. A supporto di quanto dedotto, le stesse hanno prodotto l'atto di donazione pagina 7 di 9 datato 11 luglio 1986, con il quale e hanno disposto della nuda proprietà Parte_4 CP_7 degli immobili oggetto di causa in loro favore, riservandosi sugli stessi il diritto di usufrutto. Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
Inoltre, le attrici hanno prodotto, a sostegno della domanda, la documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un muro di cinta ed il relativo progetto (docc. 28 e 29), copia del progetto per la sopraelevazione dell'immobile oggetto di causa e relativa autorizzazione edilizia del
1989 (docc. 30 e 31), copia dell'autorizzazione edilizia per l'installazione di un serbatoio ad uso domestico del 1991 (doc. 32), tutti a nome di . Inoltre, le stesse hanno prodotto la Parte_4 documentazione attestante il pagamento delle imposte da parte di (ICI – 33 doc. 33) e Parte_4 delle stesse attrici (IMU – docc. 42, 44), e dei tributi e delle utenze domestiche (docc. 40, 41, 43, 45,
46), nonché la documentazione attestante la variazione catastale (frazionamento), e relativa relazione tecnica, eseguita sugli immobili oggetto della domanda dall'Arch. su incarico delle Persona_4 medesime (docc. da 16 a 26).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c., 1102 c.c., e che, pertanto, possa essere dichiarato che le stesse hanno acquistato la proprietà per usucapione, rispettivamente degli immobili di cui al foglio 5 particella
1069, sub 12 e sub 13 (Agus ), particella 1069, sub 11 (Agus ), particella 1069, sub 9, Parte_1 Pt_2 sub 14 e sub 10 ( , nonché tutte pro quota della particella 1069, sub 1, sub 8 e Parte_3 sub 15, in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il loro possesso a quello dei danti causa e . Parte_4 CP_7
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, anche in forza di accessione del possesso di e dichiara (c.f. ) Parte_4 CP_7 Parte_1 C.F._1 proprietaria delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Loceri al foglio 5 pagina 8 di 9 particella 1069 sub 12 (Categoria A/3) e sub 13 (Categoria C/6), (c.f. Parte_2
) proprietaria della particella 1069, sub 11 (Categoria A/3) e C.F._2 Parte_3
(c.f. proprietaria della particella 1069, sub 9 (Categoria A/3), sub
[...] C.F._3
14 (Categoria A/3) e sub 10 (Categoria C/6), nonché tutte proprietarie pro quota relativamente alla particella 1069, sub 1, sub 8 e sub 15;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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