Art. 37.
Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell' art. 162 del Codice penale , e' ammesso a pagare alla sede competente dell'Ente una somma corrispondente alla quinta parte del massimo dell'ammenda comminata o alla terza parte del massimo predetto, qualora egli sia recidivo rispetto a reati previsti dalla presente legge o dal regolamento.
Qualora la contravvenzione sia sfata elevata per omesso o insufficiente versamento di contributi, il contravventore e' ammesso a pagare, oltre la somma prevista nel primo comma, i contributi omessi e l'indennita' di mora.
Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell' art. 162 del Codice penale , e' ammesso a pagare alla sede competente dell'Ente una somma corrispondente alla quinta parte del massimo dell'ammenda comminata o alla terza parte del massimo predetto, qualora egli sia recidivo rispetto a reati previsti dalla presente legge o dal regolamento.
Qualora la contravvenzione sia sfata elevata per omesso o insufficiente versamento di contributi, il contravventore e' ammesso a pagare, oltre la somma prevista nel primo comma, i contributi omessi e l'indennita' di mora.