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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1565/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
ST NN Presidente CL ER Giudice relatrice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1565/2023 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Castiglione delle Parte_1 C.F._1
Stiviere (MN), presso lo studio dall'Avv. Daniele Brigoni, del Foro di Mantova, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Castiglione CP_1 C.F._2 delle Stiviere (MN), presso lo studio dell'Avv. Antonino D'Alessandria, che lo rappresenta e difende come da procura a margine della memoria difensiva (in data 13.11.2023 è stata depositata nel fascicolo telematico comunicazione di rinuncia al mandato)
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 21.5.2025)
Per parte ricorrente:
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiarare la sospensione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Desenzano del Garda (BS) il 29/08/2015 e trascritto al n° 15, serie A, parte 2, anno 2015 del registro atti di matrimonio del Comune di Desenzano del Garda. Voglia l'adito Tribunale ulteriormente disporre:
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Affidarsi i figli e in via esclusiva alla madre. Per_1 Per_2
3) Assegnarsi la casa coniugale con gli arredi ivi contenuti alla ricorrente.
4) Disporsi il collocamento dei figli minori presso la casa della madre e che il Sig. CP_1 eserciti il diritto di vedere i figli in incontri protetti organizzati dal servizio tutela minori
[...] competente per territorio.
5) In ragione del maggior tempo trascorso dai minori presso la madre, che si occuperà delle spese ordinarie relative alle loro necessità, disporsi che il Sig. contribuisca al loro CP_1 mantenimento, in misura di € 450,00 mensili, cifra rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6) Porsi a carico del Sig. l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese che si CP_1 rendessero necessarie per i figli secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Con vittoria di spese e compensi professionali”; Parte resistente è rimasta contumace nella fase processuale dinanzi al Giudice Istruttore.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2023 deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 29.8.2015 a Desenzano del Garda (BS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2015, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (il Per_1
19.4.2015) e (il 24.12.2019), aggiungendo che la casa coniugale, sita a Desenzano del Per_2
Garda (BS), località San Martino della Battaglia, in via Unità d'Italia n. 93/A, era di proprietà del padre della ricorrente.
La ricorrente riferiva di lavorare come socia lavoratrice in un ristorante, con retribuzione pari ad
€ 1.500,00 mensili circa, e, adducendo l'incostanza del padre nel partecipare economicamente ed affettivamente alla vita dei figli, chiedeva la pronuncia della separazione con affidamento esclusivo dei figli a sé, collocamento prevalente presso di sé, frequentazioni del padre a weekend alternati dal sabato alle ore 17:00 circa sino alla domenica sera e il venerdì dalle 17:00 alla sera nelle settimane in cui i figli avrebbero trascorso il week end con la madre, e di porre, a carico del padre, un contributo di € 450,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie. In vista dell'udienza presidenziale del 9.6.2023 si costituiva per rappresentare CP_1 di essere operaio con una retribuzione netta mensile pari ad € 1.300,00 circa e per chiedere la pronuncia della separazione con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, assegnazione a lei della casa coniugale e frequentazioni paterne così come richieste dalla ricorrente, ma con previsione di un contributo al mantenimento dei figli a proprio carico pari ad € 300,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni libere del padre, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e veniva posto,
a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno dell'importo di € 450,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si costituiva nella fase dinanzi al Giudice Istruttore, avendo il suo difensore rinunciato al mandato successivamente all'udienza presidenziale per l'irreperibilità dell'assistito,
e, con ordinanza a verbale dell'udienza del 29.5.2024, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in essere, venivano disposti l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre e la sospensione degli incontri con il padre, che avrebbero potuto riprendere solo in forma protetta, secondo il calendario predisposto dai Servizi in base ad un principio di gradualità, su richiesta del resistente e solo ove costui avesse intrapreso un percorso presso il SerT e il CPS territorialmente competenti.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e, all'udienza del 21.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 22.5.2025.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente, che non CP_1 si è mai costituito nella fase processuale dinanzi al Giudice Istruttore, nonostante la corretta comunicazione del verbale dell'udienza presidenziale, alla quale era presente, e il termine a lui a tal fine concesso all'udienza del 24.11.2023.
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di ottobre 2022, quando il ha CP_1 lasciato la casa coniugale per trasferirsi altrove e si è progressivamente reso inadempiente agli impegni familiari.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, nel corso della quale entrambe le parti hanno espresso la volontà di separarsi, e, successivamente, il resistente non si è nemmeno costituito nella fase processuale dinanzi al
Giudice Istruttore.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stessa. Il resistente, invece, dopo aver chiesto, in vista dell'udienza presidenziale, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non si è poi costituito nella fase processuale contenziosa per reiterare tale richiesta, anzi si è reso sostanzialmente irreperibile.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, ciò che emerge in modo inequivocabile è il progressivo distacco del CP_1 dai figli minori e la mancanza di impegno nel conservare la relazione genitoriale. Dalla relazione datata 28.5.2024 dei Servizi Sociali, infatti, è emerso come la madre del resistente, con lui convivente, abbia riportato il sospetto che il figlio abusi spesso di sostanze alcoliche, circostanza in parte da lui ammessa, e, forse, anche di sostanze stupefacenti, circostanza negata dall'interessato, tanto che lo stesso ha riferito di un grosso malessere e dell'impossibilità CP_1 di portare avanti una relazione con i figli in questa maniera, senza colpevolizzarsi, tuttavia, per aver mandato dei messaggi iracondi molto pesanti alla ricorrente, ma giustificando la sua reazione con l'indisponibilità della madre dei minori a parlare con lui. Il inoltre, dopo CP_1 la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel senso di un affidamento super esclusivo dei figli alla madre e della sospensione degli incontri paterni sino a che egli non si fosse rivolto al Sert e al CPS per intraprendere un percorso diretto ad accertare la sua condizione di salute fisica e mentale così da consentirgli la ripresa del rapporto con i figli, non ha intrapreso alcun percorso, dichiarandosi emotivamente fragile seppure dispiaciuto di non vedere i figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali datata 13.11.2024), e, infine, come emerge dalla relazione datata
30.4.2025, egli, nonostante i buoni propositi manifestati astrattamente ai Servizi, ha continuato a sottrarsi ai percorsi prescritti presso il Sert e il CPS, rendendosi irreperibile non solo agli operatori ma anche ai propri stessi difensori.
È evidente che il comportamento paterno, di progressivo allontanamento dai figli, di rinuncia, almeno allo stato attuale, ad intraprendere quei percorsi di cambiamento che potrebbero consentirgli di riprendere una loro frequentazione, nonostante le astratte promesse assunte, e il comportamento processuale dello stesso, che di fatto non è reperibile, oltre a denotare l'inaffidabilità e l'incapacità del di organizzare la propria vita in misura rispondente agli CP_1 interessi dei figli e di comprendere l'importanza delle conseguenze delle proprie azioni sugli stessi, manifestano il disinteresse del predetto nei confronti della prole.
Tali elementi, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento dei minori e al padre, quindi, non appare confacente ai loro Per_1 Per_2 interessi.
Al contrario, la è sempre stata una figura genitoriale di riferimento per i propri figli, Pt_1 avendo provveduto quotidianamente ai loro bisogni, sia morali che materiali, facendosene completamente carico sin da quando il resistente ha abbandonato la casa coniugale nel mese di ottobre 2022.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo dei figli e a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” Per_1 Per_2 di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la unico genitore Pt_1 col quale essi convivono dal mese di ottobre 2022, presso l'abitazione sita a Desenzano del Garda
(BS), località San Martino della Battaglia, in via Unità d'Italia n. 93/A, che deve essere assegnata alla madre quale genitore collocatario dei minori ex art. 337-sexies c.c. Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi debbono rimanere sospesi e potranno riprendere solo su richiesta del resistente ai Servizi Sociali competenti e previa sottoposizione dello stesso ai percorsi presso il Sert e il CPS territorialmente competenti diretti a verificare se egli si trovi in una condizione di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti o di disequilibrio mentale tale da rendere la ripresa dei contatti con i figli non rispondente al loro interesse, nonché di un periodo di monitoraggio di quattro mesi dopo l'avvio dei percorsi medesimi diretto a verificare la tenuta dell'impegno assunto dal CP_1
Appare opportuno, infine, incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza, così da verificare la condotta del resistente rispetto all'avvio dei percorsi prescrittigli presso gli enti specialistici suddetti.
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto sinora in via provvisoria ed urgente, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento dei figli minori di € 450,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati le condizioni economiche delle parti (la ricorrente percepisce un reddito, quale socia- lavoratrice presso un ristorante, di € 1.500,00 netti mensili, mentre il resistente, quale operaio, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.581,00 nel 2022, di €
1.427,00 nel 2021, e di € 1.325,00 nel 2020, e un reddito lordo annuale di € 24.451,00 nel 2023
e di € 17.273,00 sino al 30.9.2024 nell'ambito di un rapporto lavorativo che non risulta cessato),
l'assenza di frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, e la conformità della statuizione con la domanda formulata dalla ricorrente sul punto.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva i figli minori e alla Persona_3 Persona_4 madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità Parte_1 genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso la madre e sospensione delle frequentazione del padre, che potranno riprendere solo su richiesta del resistente ai Servizi Sociali competenti e previa sottoposizione dello stesso ai percorsi presso il Sert e il CPS territorialmente competenti diretti a verificare se egli si trovi in una condizione di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti o di disequilibrio mentale tale da rendere la ripresa dei contatti con i figli non rispondente al loro interesse, nonché di un periodo di monitoraggio di quattro mesi dopo l'avvio dei percorsi medesimi diretto a verificare la tenuta dell'impegno assunto dal CP_1 medesimo;
4) Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza, così da verificare la condotta del resistente rispetto all'avvio dei percorsi prescrittigli presso gli enti specialistici indicati al punto n. 3 del dispositivo della presente sentenza;
5) Assegna a la casa familiare sita a Desenzano del Garda (BS), località San Parte_1
Martino della Battaglia, in via Unità d'Italia n. 93/A;
6) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e con il versamento di un assegno Persona_3 Persona_4 dell'importo di € 450,00 mensili complessivi, da corrispondere ogni mese entro il giorno 15, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
7) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 Pt_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi,
[...] oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in
€ 148,70 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali incaricati e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 25.9.2025. La Giudice estensora Il Presidente
CL ER ST NN
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
ST NN Presidente CL ER Giudice relatrice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1565/2023 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Castiglione delle Parte_1 C.F._1
Stiviere (MN), presso lo studio dall'Avv. Daniele Brigoni, del Foro di Mantova, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Castiglione CP_1 C.F._2 delle Stiviere (MN), presso lo studio dell'Avv. Antonino D'Alessandria, che lo rappresenta e difende come da procura a margine della memoria difensiva (in data 13.11.2023 è stata depositata nel fascicolo telematico comunicazione di rinuncia al mandato)
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 21.5.2025)
Per parte ricorrente:
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiarare la sospensione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Desenzano del Garda (BS) il 29/08/2015 e trascritto al n° 15, serie A, parte 2, anno 2015 del registro atti di matrimonio del Comune di Desenzano del Garda. Voglia l'adito Tribunale ulteriormente disporre:
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Affidarsi i figli e in via esclusiva alla madre. Per_1 Per_2
3) Assegnarsi la casa coniugale con gli arredi ivi contenuti alla ricorrente.
4) Disporsi il collocamento dei figli minori presso la casa della madre e che il Sig. CP_1 eserciti il diritto di vedere i figli in incontri protetti organizzati dal servizio tutela minori
[...] competente per territorio.
5) In ragione del maggior tempo trascorso dai minori presso la madre, che si occuperà delle spese ordinarie relative alle loro necessità, disporsi che il Sig. contribuisca al loro CP_1 mantenimento, in misura di € 450,00 mensili, cifra rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6) Porsi a carico del Sig. l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese che si CP_1 rendessero necessarie per i figli secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Con vittoria di spese e compensi professionali”; Parte resistente è rimasta contumace nella fase processuale dinanzi al Giudice Istruttore.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2023 deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 29.8.2015 a Desenzano del Garda (BS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2015, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (il Per_1
19.4.2015) e (il 24.12.2019), aggiungendo che la casa coniugale, sita a Desenzano del Per_2
Garda (BS), località San Martino della Battaglia, in via Unità d'Italia n. 93/A, era di proprietà del padre della ricorrente.
La ricorrente riferiva di lavorare come socia lavoratrice in un ristorante, con retribuzione pari ad
€ 1.500,00 mensili circa, e, adducendo l'incostanza del padre nel partecipare economicamente ed affettivamente alla vita dei figli, chiedeva la pronuncia della separazione con affidamento esclusivo dei figli a sé, collocamento prevalente presso di sé, frequentazioni del padre a weekend alternati dal sabato alle ore 17:00 circa sino alla domenica sera e il venerdì dalle 17:00 alla sera nelle settimane in cui i figli avrebbero trascorso il week end con la madre, e di porre, a carico del padre, un contributo di € 450,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie. In vista dell'udienza presidenziale del 9.6.2023 si costituiva per rappresentare CP_1 di essere operaio con una retribuzione netta mensile pari ad € 1.300,00 circa e per chiedere la pronuncia della separazione con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, assegnazione a lei della casa coniugale e frequentazioni paterne così come richieste dalla ricorrente, ma con previsione di un contributo al mantenimento dei figli a proprio carico pari ad € 300,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni libere del padre, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e veniva posto,
a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno dell'importo di € 450,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si costituiva nella fase dinanzi al Giudice Istruttore, avendo il suo difensore rinunciato al mandato successivamente all'udienza presidenziale per l'irreperibilità dell'assistito,
e, con ordinanza a verbale dell'udienza del 29.5.2024, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in essere, venivano disposti l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre e la sospensione degli incontri con il padre, che avrebbero potuto riprendere solo in forma protetta, secondo il calendario predisposto dai Servizi in base ad un principio di gradualità, su richiesta del resistente e solo ove costui avesse intrapreso un percorso presso il SerT e il CPS territorialmente competenti.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e, all'udienza del 21.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 22.5.2025.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente, che non CP_1 si è mai costituito nella fase processuale dinanzi al Giudice Istruttore, nonostante la corretta comunicazione del verbale dell'udienza presidenziale, alla quale era presente, e il termine a lui a tal fine concesso all'udienza del 24.11.2023.
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di ottobre 2022, quando il ha CP_1 lasciato la casa coniugale per trasferirsi altrove e si è progressivamente reso inadempiente agli impegni familiari.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, nel corso della quale entrambe le parti hanno espresso la volontà di separarsi, e, successivamente, il resistente non si è nemmeno costituito nella fase processuale dinanzi al
Giudice Istruttore.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stessa. Il resistente, invece, dopo aver chiesto, in vista dell'udienza presidenziale, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non si è poi costituito nella fase processuale contenziosa per reiterare tale richiesta, anzi si è reso sostanzialmente irreperibile.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, ciò che emerge in modo inequivocabile è il progressivo distacco del CP_1 dai figli minori e la mancanza di impegno nel conservare la relazione genitoriale. Dalla relazione datata 28.5.2024 dei Servizi Sociali, infatti, è emerso come la madre del resistente, con lui convivente, abbia riportato il sospetto che il figlio abusi spesso di sostanze alcoliche, circostanza in parte da lui ammessa, e, forse, anche di sostanze stupefacenti, circostanza negata dall'interessato, tanto che lo stesso ha riferito di un grosso malessere e dell'impossibilità CP_1 di portare avanti una relazione con i figli in questa maniera, senza colpevolizzarsi, tuttavia, per aver mandato dei messaggi iracondi molto pesanti alla ricorrente, ma giustificando la sua reazione con l'indisponibilità della madre dei minori a parlare con lui. Il inoltre, dopo CP_1 la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel senso di un affidamento super esclusivo dei figli alla madre e della sospensione degli incontri paterni sino a che egli non si fosse rivolto al Sert e al CPS per intraprendere un percorso diretto ad accertare la sua condizione di salute fisica e mentale così da consentirgli la ripresa del rapporto con i figli, non ha intrapreso alcun percorso, dichiarandosi emotivamente fragile seppure dispiaciuto di non vedere i figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali datata 13.11.2024), e, infine, come emerge dalla relazione datata
30.4.2025, egli, nonostante i buoni propositi manifestati astrattamente ai Servizi, ha continuato a sottrarsi ai percorsi prescritti presso il Sert e il CPS, rendendosi irreperibile non solo agli operatori ma anche ai propri stessi difensori.
È evidente che il comportamento paterno, di progressivo allontanamento dai figli, di rinuncia, almeno allo stato attuale, ad intraprendere quei percorsi di cambiamento che potrebbero consentirgli di riprendere una loro frequentazione, nonostante le astratte promesse assunte, e il comportamento processuale dello stesso, che di fatto non è reperibile, oltre a denotare l'inaffidabilità e l'incapacità del di organizzare la propria vita in misura rispondente agli CP_1 interessi dei figli e di comprendere l'importanza delle conseguenze delle proprie azioni sugli stessi, manifestano il disinteresse del predetto nei confronti della prole.
Tali elementi, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento dei minori e al padre, quindi, non appare confacente ai loro Per_1 Per_2 interessi.
Al contrario, la è sempre stata una figura genitoriale di riferimento per i propri figli, Pt_1 avendo provveduto quotidianamente ai loro bisogni, sia morali che materiali, facendosene completamente carico sin da quando il resistente ha abbandonato la casa coniugale nel mese di ottobre 2022.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo dei figli e a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” Per_1 Per_2 di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la unico genitore Pt_1 col quale essi convivono dal mese di ottobre 2022, presso l'abitazione sita a Desenzano del Garda
(BS), località San Martino della Battaglia, in via Unità d'Italia n. 93/A, che deve essere assegnata alla madre quale genitore collocatario dei minori ex art. 337-sexies c.c. Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi debbono rimanere sospesi e potranno riprendere solo su richiesta del resistente ai Servizi Sociali competenti e previa sottoposizione dello stesso ai percorsi presso il Sert e il CPS territorialmente competenti diretti a verificare se egli si trovi in una condizione di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti o di disequilibrio mentale tale da rendere la ripresa dei contatti con i figli non rispondente al loro interesse, nonché di un periodo di monitoraggio di quattro mesi dopo l'avvio dei percorsi medesimi diretto a verificare la tenuta dell'impegno assunto dal CP_1
Appare opportuno, infine, incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza, così da verificare la condotta del resistente rispetto all'avvio dei percorsi prescrittigli presso gli enti specialistici suddetti.
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto sinora in via provvisoria ed urgente, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento dei figli minori di € 450,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati le condizioni economiche delle parti (la ricorrente percepisce un reddito, quale socia- lavoratrice presso un ristorante, di € 1.500,00 netti mensili, mentre il resistente, quale operaio, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.581,00 nel 2022, di €
1.427,00 nel 2021, e di € 1.325,00 nel 2020, e un reddito lordo annuale di € 24.451,00 nel 2023
e di € 17.273,00 sino al 30.9.2024 nell'ambito di un rapporto lavorativo che non risulta cessato),
l'assenza di frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, e la conformità della statuizione con la domanda formulata dalla ricorrente sul punto.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva i figli minori e alla Persona_3 Persona_4 madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità Parte_1 genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso la madre e sospensione delle frequentazione del padre, che potranno riprendere solo su richiesta del resistente ai Servizi Sociali competenti e previa sottoposizione dello stesso ai percorsi presso il Sert e il CPS territorialmente competenti diretti a verificare se egli si trovi in una condizione di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti o di disequilibrio mentale tale da rendere la ripresa dei contatti con i figli non rispondente al loro interesse, nonché di un periodo di monitoraggio di quattro mesi dopo l'avvio dei percorsi medesimi diretto a verificare la tenuta dell'impegno assunto dal CP_1 medesimo;
4) Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza, così da verificare la condotta del resistente rispetto all'avvio dei percorsi prescrittigli presso gli enti specialistici indicati al punto n. 3 del dispositivo della presente sentenza;
5) Assegna a la casa familiare sita a Desenzano del Garda (BS), località San Parte_1
Martino della Battaglia, in via Unità d'Italia n. 93/A;
6) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e con il versamento di un assegno Persona_3 Persona_4 dell'importo di € 450,00 mensili complessivi, da corrispondere ogni mese entro il giorno 15, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
7) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 Pt_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi,
[...] oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in
€ 148,70 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali incaricati e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 25.9.2025. La Giudice estensora Il Presidente
CL ER ST NN