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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 26 novembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale OR LE, chiamato il processo iscritto al n. 442/22 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Silvia Scrivano in sostituzione dell'avv. Francesco
SP per parte attrice e l'avv. Massimiliano Marrone in sostituzione dell'avv. Francesco PA per entrambe le parti convenute convenute.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
In particolare l'avv. Marrone insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla in relazione all'azione CP_1
intrapresa per via diretta contro la stessa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
OR LE
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale OR LE, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco SP ( nfo) giusta procura Email_1 Email_2
in atti
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dell'avv.
Francesco PA giusta procura in atti Email_3
CONVENUTE
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_4
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato il
3 gennaio 2022 – , ha chiesto la condanna, in solido, della Parte_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
al risarcimento di Controparte_4 CP_3
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al sinistro verificatosi il 27 marzo 2020, alle ore 11:00 circa in Palermo, all'interno del
“Supermercato Crai di Viale Michelangelo Falvetto n.37”, allorquando
, provenendo dal reparto surgelati, nel dirigersi verso la Parte_1
cassa, sarebbe scivolata “su una chiazza di un liquido trasparente”, procurandosi delle lesioni.
Si costituiva la e la convenute CP_3 Controparte_2
contestando integralmente la pretesa attorea ed insistendo per l'integrale rigetto.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. (n.
64/15).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è rimasta sfornita di prova.
Non sussistono elementi univoci che permettano la ricostruzione della dinamica dell'incidente come rappresentato e ricostruito in atto di citazione, e che soprattutto conducano in maniera univoca all'accertamento di responsabilità in capo alla quale società su cui incombe l'onere di CP_3
custodia su cose alla stessa appartenenti.
Nessuna certezza è emersa sull'esistenza di una chiazza liquida sul luogo del sinistro che avrebbe provocato la caduta dell'attrice.
Le deposizioni rese dai diversi testi, e dall'attrice, all'udienza del 15 gennaio 2024, non consentono di attribuire responsabilità in capo alla CP_3
e ciò prescindendo da qualsiasi concorrente comportamento colposo
[...]
dell'attrice.
Di qui la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto storico del sinistro e, a fortiori, della riconducibilità di quest'ultimo alla condotta del convenuto, il che impone – evidentemente – il rigetto delle istanze risarcitorie formulate dell'attrice.
Deve pertanto ritenersi non fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata da nei confronti delle convenute. Parte_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Restano conseguentemente assorbite le ulteriori domande.
In considerazione dell'oggetto del giudizio, del suo andamento complessivo e, infine, delle ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento della domanda dell'attore, si reputano sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis al presente giudizio – anteriore alla novella introdotta dalla L.
69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le parti.
Palermo, 26 novembre 2025 IL G.O.T. OR LE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale OR LE, chiamato il processo iscritto al n. 442/22 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Silvia Scrivano in sostituzione dell'avv. Francesco
SP per parte attrice e l'avv. Massimiliano Marrone in sostituzione dell'avv. Francesco PA per entrambe le parti convenute convenute.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
In particolare l'avv. Marrone insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla in relazione all'azione CP_1
intrapresa per via diretta contro la stessa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
OR LE
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale OR LE, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco SP ( nfo) giusta procura Email_1 Email_2
in atti
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dell'avv.
Francesco PA giusta procura in atti Email_3
CONVENUTE
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_4
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato il
3 gennaio 2022 – , ha chiesto la condanna, in solido, della Parte_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
al risarcimento di Controparte_4 CP_3
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al sinistro verificatosi il 27 marzo 2020, alle ore 11:00 circa in Palermo, all'interno del
“Supermercato Crai di Viale Michelangelo Falvetto n.37”, allorquando
, provenendo dal reparto surgelati, nel dirigersi verso la Parte_1
cassa, sarebbe scivolata “su una chiazza di un liquido trasparente”, procurandosi delle lesioni.
Si costituiva la e la convenute CP_3 Controparte_2
contestando integralmente la pretesa attorea ed insistendo per l'integrale rigetto.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. (n.
64/15).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è rimasta sfornita di prova.
Non sussistono elementi univoci che permettano la ricostruzione della dinamica dell'incidente come rappresentato e ricostruito in atto di citazione, e che soprattutto conducano in maniera univoca all'accertamento di responsabilità in capo alla quale società su cui incombe l'onere di CP_3
custodia su cose alla stessa appartenenti.
Nessuna certezza è emersa sull'esistenza di una chiazza liquida sul luogo del sinistro che avrebbe provocato la caduta dell'attrice.
Le deposizioni rese dai diversi testi, e dall'attrice, all'udienza del 15 gennaio 2024, non consentono di attribuire responsabilità in capo alla CP_3
e ciò prescindendo da qualsiasi concorrente comportamento colposo
[...]
dell'attrice.
Di qui la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto storico del sinistro e, a fortiori, della riconducibilità di quest'ultimo alla condotta del convenuto, il che impone – evidentemente – il rigetto delle istanze risarcitorie formulate dell'attrice.
Deve pertanto ritenersi non fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata da nei confronti delle convenute. Parte_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Restano conseguentemente assorbite le ulteriori domande.
In considerazione dell'oggetto del giudizio, del suo andamento complessivo e, infine, delle ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento della domanda dell'attore, si reputano sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis al presente giudizio – anteriore alla novella introdotta dalla L.
69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le parti.
Palermo, 26 novembre 2025 IL G.O.T. OR LE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile