TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1250/2022, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata nel VIALE A. DIAZ N. 29, CAGLIARI, presso lo studio del difensore
ATTRICE APPELLANTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
SODDU ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA MONS. G. CP_2
, presso lo studio del difensore
[...]
CONVENUTO APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
237/2022 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stata dichiarata nulla CP_2
l'ingiunzione fiscale n. 52009/3033/2018 del 12.12.2018, annullata la fattura posta a base della stessa ingiunzione e l' è stata condannata al rimborso della somma di € Pt_1
626,67 in favore di , oltre agli interessi legali, e al pagamento delle spese di CP_1 lite, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'avversa domanda di accertamento negativo oggetto dell'atto di opposizione all'ingiunzione fiscale;
dichiararsi dovuto da l'importo di € 1.753,48 di cui alla fattura a saldo n. CP_1
2014020160009 del 14.07.2014, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I., con diritto di alla ripetizione Pt_1 della somma di € 626,67 corrisposta a in esecuzione della sentenza CP_1
impugnata.
La società appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato là dove ha ritenuto che non abbia fornito la prova dei reali consumi addebitabili Pt_1 all'opponente; che in seguito al reclamo avanzato da i tecnici della società CP_1
appellante hanno eseguito la messa in prova del contatore con matricola AA09172, all'esito della quale è stata evidenziata una percentuale di errore in negativo in due prove
(-35% e – 48%) e una percentuale di errore in positivo nella terza (+2%); che il contatore
è stato sostituito;
che nel tempo di utilizzo del contatore sostituito la media dei consumi giornalieri nel periodo antecedente e successivo a quello della fattura contestata (dal
15.2.2011 al 30.5.2014) in cui si è rivelato il picco (1741 mc d'acqua in 1200 giorni con un pro die di 1,45 mc) e fino alla sua sostituzione, è in linea con quello medio giornaliero di , pari a 0,35 mc;
che il malfunzionamento del contatore ha comportato un CP_1
errore nella rilevazione dei consumi a svantaggio del gestore e a vantaggio dell'utente; che il giudice di pace non ha svolto alcuna valutazione circa l'ottemperanza all'onere della prova che incombeva su , ovvero di dimostrare che il preteso consumo CP_1
anomalo era dipeso da fattori a sé non imputabili;
che il picco dei consumi nel periodo oggetto della fattura contestata non può reputarsi anomalo, posto che se si suddivide il pro die di 1,45 mc (ricavato dividendo il consumo rilevato nel periodo dal 15.02.2011 al
30.05.2014 per i relativi giorni) per 4 (ossia il numero di componenti il nucleo familiare
Con del abitante nell'immobile oggetto della fornitura), il consumo medio giornaliero per persona, pari a 0,36 mc, rientra nella media dei consumi rilevati per quell'utenza dal
31.12.2002 al 27.12.2007; che il giudice di pace si è discostato dal più recente orientamento della giurisprudenza secondo cui in caso di accertato errore del contatore a svantaggio del gestore e a favore dell'utente non si può configurare un inadempimento da parte del gestore del servizio idrico, in quanto il malfunzionamento del contatore ha recato danni solo a quest'ultimo e non all'utente; che il giudice di primo grado, oltre ad aver disposto una ctu volta a sopperire all'inottemperanza dell'onere probatorio gravante sull'opponente, ha anche formulato il quesito da porre all'ausiliare in modo pedissequo e si è limitato a recepire le conclusioni del perito senza alcuno sforzo motivazionale;
che il ctu ha errato nell'interpretare il quesito del giudice, allorché ha ritenuto che i consumi portati nella fattura oggetto di ingiunzione fiscale fossero da ricalcolare solo perché maggiori alla media, laddove la richiesta del giudice avrebbe dovuto essere intesa nel pag. 2/8 senso che il ricalcolo è necessario ogniqualvolta si accertano errori nella rilevazione e/o nella fatturazione tali da risolversi in un danno economico per l'utente; che il ctu ha errato nel ricalcolo del pro die, in quanto si è basato su considerazioni personali e su
Con allegazioni del relative al numero dei componenti il suo nucleo familiare e al periodo di tempo in cui l'immobile oggetto della fornitura è stato abitato da quattro persone, e ha utilizzato indistintamente consumi anteriori e posteriori a quelli del periodo in contestazione, ignorando quanto stabilito dall'art. B.35.2 del Regolamento del S.I.I.; che il ctu ha ricalcolato il pro die del in 0,22 mc a persona, sebbene in base allo storico delle letture e ai consumi medi giornalieri, la media ricavabile dai consumi degli anni precedenti fosse pari a 0,42 e a 0,35 se si considerano anche gli anni successivi fino al
Con 27.10.2017, e contrasta con l'asserzione del secondo cui in quell'immobile hanno sempre vissuto quattro persone.
Con comparsa depositata il 20.02.2023 si è costituito in giudizio il CP_1 quale ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile l'appello proposto da per violazione dell'art. 342 c.p.c. e in via subordinata il rigetto del gravame, con Pt_1
vittoria delle spese di lite.
Svolta la ctu, all'udienza del 03.12.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) L'appello avanzato dall' non può essere accolto. Parte_1
Preliminarmente, dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., n. 22680/2022; Cass., n. 26624/2023). In particolare, l'appellante, il quale intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo pag. 3/8 grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (Cass., n.
14698/2022).
Nel caso di specie, l ha contestato la sentenza di primo grado per Parte_1 non aver ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla società, nonostante il contatore avesse registrato consumi erronei a favore dell'utente, per non aver svolto Con alcuna valutazione circa l'ottemperanza all'onere della prova che incombeva sul , per aver disposto la consulenza tecnica d'ufficio per stabilire l'entità dei consumi imputabili
Con al sebbene fosse risultato documentalmente provato il malfunzionamento del contatore a vantaggio dell'utente e per aver recepito le conclusioni del CTU, nonostante l'erroneità delle stesse.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'atto di impugnazione contenga la chiara indicazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di impugnazione, pertanto, non può essere accolta.
2) Con riferimento al merito, va rilevato che la sentenza di primo grado ha per oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione del 12.12.2018 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.753,48, a titolo di residuo della fattura n. 201402160009 di € 4.383,76 del 14.07.2014, riguardante il corrispettivo per la fornitura idrica effettuata nel periodo dal 15.02.2011 al 30.05.2014 nell'utenza sita in Via Leonardo Da Vinci n. 9, Siniscola.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attore ha eccepito il malfunzionamento del contatore e l'eccessività dei consumi.
Il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrato il malfunzionamento del contatore e la mancanza di prova da parte della società appellante dei reali consumi addebitabili all'utente, considerato il consumo “insolitamente alto” per un nucleo familiare composto da 4 elementi come accertato dal ctu.
Secondo l' il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto Parte_1
che le prove eseguite sul contatore evidenziavano una percentuale di errore a favore dell'utente, nonché della circostanza che nel periodo antecedente e successivo alla fattura contestata i consumi sono risultati in linea con quelli medi giornalieri rilevati per l'utenza di , pari a 0,35 mc/g; né ha valutato la mancanza di prova da parte dell'utente CP_1
della circostanza che il consumo anomalo era dipeso da fattori a sé non imputabili.
Sotto il profilo giuridico va ribadito che in tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice pag. 4/8 di veridicità, sicché, in caso di contestazione, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847, Cassazione civile sez. III,
02/12/2002, n.17041), ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore, nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore
(ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n.
10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193; Cass., n. 19154/2018; Cass., n.
23699/2016). In particolare, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici). Il criterio di riparto del carico probatorio tra gestore ed utente non muta in funzione del tipo di azione esercitata, anche in termini di accertamento negativo del credito, giacché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si proclama titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 19154 del 2018, con riferimento al servizio idrico integrato).
Nel caso di specie, secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, in seguito alla contestazione dell'utente, in data 5.6.2015 i tecnici dell' hanno Parte_1
proceduto alla messa in prova del contatore facendo defluire un volume di 100 litri d'acqua mediante tre prove: all'esito della prima prova è stata riscontrata una percentuale di errore di – 35%; all'esito della seconda prova è stata riscontrata una percentuale di errore di – 58%; all'esito della terza prova è stata riscontrata una percentuale di errore di
+ 2%. Considerato che l'errore è risultato superiore ai limiti di tolleranza del 5%, i tecnici hanno ritenuto il contatore non funzionante e hanno proceduto alla sua sostituzione. Va rilevato inoltre che il ctu non ha potuto verificare il corretto funzionamento del contatore, in quanto rottamato dalla società appellante.
Sulla base di tali elementi deve ritenersi dimostrato il malfunzionamento del contatore. Di conseguenza, non possono ritenersi attendibili i consumi registrati dal contatore posti a fondamento del corrispettivo richiesto nella fattura n. 201402160009.
Stante il malfunzionamento dello strumento di misura non assume rilevanza la pag. 5/8 circostanza che l'utente non abbia allegato, né dimostrato che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, in quanto il malfunzionamento non consente comunque di accertare l'effettiva entità dei consumi addebitati dalla società idrica;
né può assumere rilevanza la circostanza allegata da nel presente giudizio secondo cui Pt_1
l'eccessività dei consumi è da ricondurre al fatto che nel periodo considerato dalla fattura contestata, nell'immobile oggetto della fornitura abbiano vissuto quattro persone.
Non può neppure ritenersi dimostrato, come affermato dalla società appellante, che il malfunzionamento del contatore sia consistito esclusivamente nel registrare consumi inferiori rispetto a quelli effettivi: a tal fine non possono ritenersi sufficienti le due prove eseguite dai tecnici dell' sia per il fatto che la terza prova ha registrato consumi Pt_1
superiori, sia per il fatto che, stante la rottamazione dello strumento, non è stato possibile accertare, mediante ctu, se il contatore registrasse sempre consumi inferiori.
Ciò premesso va evidenziato che, secondo quanto dispone l'art. B. 35.1 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, “Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute (Allegato D). In caso contrario, il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”.
Come emerge chiaramente dal tenore letterale, la disposizione si riferisce a tutte le ipotesi di contatore non funzionante, ovvero all'ipotesi in cui le indicazioni del contatore superino “i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno” e non soltanto nelle ipotesi in cui sia registrato dal misuratore un consumo superiore a quello effettivo. In entrambi i casi i dati misurati, infatti, non sono attendibili;
va evidenziato inoltre che la ricostruzione dei consumi secondo i criteri indicati nell'art. B.35.1 non esclude che, nell'ipotesi in cui il contatore abbia registrato consumi inferiori a quelli effettivi, dai consumi storici risultino dati di entità superiore rispetto a quelli contabilizzati nella fattura. Di conseguenza, non può assumere rilevanza la contestazione di secondo cui non si sarebbe dovuto Pt_1
pag. 6/8 procedere alla ricostruzione dei consumi per il fatto che il contatore, pur essendo malfunzionante, ha registrato in occasione di due prove consumi inferiori a quelli effettivi.
Per quanto concerne la ricostruzione dei consumi, va rilevato che nel corso del giudizio di primo grado il ctu ha ritenuto che i consumi dovessero essere ricalcolati considerando 0,22 mc pro die per ogni componente del nucleo familiare costituito da 4 persone. Tale dato è stato individuato considerando il consumo registrato nel periodo
26.5.2016-29.11.2018. La ricostruzione è stata contestata dalla società appellante in quanto non effettuata secondo i criteri indicati dall'art. B.35.2.
Nel corso del presente giudizio il ctu ha ricostruito i consumi sulla base dei criteri indicati dalla disposizione richiamata. Come emerge dalla relazione, il ctu ha individuato il consumo medio giornaliero-pro die nella misura di di 0,26 mc/g e ha ricalcolato la fattura oggetto di contestazione nell'importo di € 468,05 Iva compresa. Tale dato non è stato contestato dal consulente della parte appellante e risulta inferiore all'importo accertato nel giudizio di primo grado. In particolare il consulente ha individuato il credito vantato dall'utente nella misura di € 2.570,82 Iva compresa, in misura superiore rispetto a quello accertato dal Giudice di Pace, pari a € 626,67.
Di conseguenza, non può essere accolta la domanda della parte appellante volta a dichiarare dovuto da l'importo di € 1.753,48 di cui alla fattura a saldo n. CP_1
2014020160009 del 14.07.2014, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I., né a dichiarare il diritto di Pt_1 alla ripetizione della somma di € 626,67 corrisposta a in esecuzione della CP_1
sentenza impugnata.
Alla luce di tali considerazioni l'appello avanzato dall' non può Parte_1
essere accolto.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e riducendo i valori medi nella misura del 50%, stante la natura non complessa della controversia, segue il criterio della soccombenza, così come quelle di ctu.
State il rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge l'appello promosso dall' Parte_1
- condanna l' al pagamento a favore della parte convenuta delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 1.278,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' Parte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Così deciso in Nuoro, il 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Tiziana Longu
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1250/2022, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata nel VIALE A. DIAZ N. 29, CAGLIARI, presso lo studio del difensore
ATTRICE APPELLANTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
SODDU ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA MONS. G. CP_2
, presso lo studio del difensore
[...]
CONVENUTO APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
237/2022 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stata dichiarata nulla CP_2
l'ingiunzione fiscale n. 52009/3033/2018 del 12.12.2018, annullata la fattura posta a base della stessa ingiunzione e l' è stata condannata al rimborso della somma di € Pt_1
626,67 in favore di , oltre agli interessi legali, e al pagamento delle spese di CP_1 lite, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'avversa domanda di accertamento negativo oggetto dell'atto di opposizione all'ingiunzione fiscale;
dichiararsi dovuto da l'importo di € 1.753,48 di cui alla fattura a saldo n. CP_1
2014020160009 del 14.07.2014, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I., con diritto di alla ripetizione Pt_1 della somma di € 626,67 corrisposta a in esecuzione della sentenza CP_1
impugnata.
La società appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato là dove ha ritenuto che non abbia fornito la prova dei reali consumi addebitabili Pt_1 all'opponente; che in seguito al reclamo avanzato da i tecnici della società CP_1
appellante hanno eseguito la messa in prova del contatore con matricola AA09172, all'esito della quale è stata evidenziata una percentuale di errore in negativo in due prove
(-35% e – 48%) e una percentuale di errore in positivo nella terza (+2%); che il contatore
è stato sostituito;
che nel tempo di utilizzo del contatore sostituito la media dei consumi giornalieri nel periodo antecedente e successivo a quello della fattura contestata (dal
15.2.2011 al 30.5.2014) in cui si è rivelato il picco (1741 mc d'acqua in 1200 giorni con un pro die di 1,45 mc) e fino alla sua sostituzione, è in linea con quello medio giornaliero di , pari a 0,35 mc;
che il malfunzionamento del contatore ha comportato un CP_1
errore nella rilevazione dei consumi a svantaggio del gestore e a vantaggio dell'utente; che il giudice di pace non ha svolto alcuna valutazione circa l'ottemperanza all'onere della prova che incombeva su , ovvero di dimostrare che il preteso consumo CP_1
anomalo era dipeso da fattori a sé non imputabili;
che il picco dei consumi nel periodo oggetto della fattura contestata non può reputarsi anomalo, posto che se si suddivide il pro die di 1,45 mc (ricavato dividendo il consumo rilevato nel periodo dal 15.02.2011 al
30.05.2014 per i relativi giorni) per 4 (ossia il numero di componenti il nucleo familiare
Con del abitante nell'immobile oggetto della fornitura), il consumo medio giornaliero per persona, pari a 0,36 mc, rientra nella media dei consumi rilevati per quell'utenza dal
31.12.2002 al 27.12.2007; che il giudice di pace si è discostato dal più recente orientamento della giurisprudenza secondo cui in caso di accertato errore del contatore a svantaggio del gestore e a favore dell'utente non si può configurare un inadempimento da parte del gestore del servizio idrico, in quanto il malfunzionamento del contatore ha recato danni solo a quest'ultimo e non all'utente; che il giudice di primo grado, oltre ad aver disposto una ctu volta a sopperire all'inottemperanza dell'onere probatorio gravante sull'opponente, ha anche formulato il quesito da porre all'ausiliare in modo pedissequo e si è limitato a recepire le conclusioni del perito senza alcuno sforzo motivazionale;
che il ctu ha errato nell'interpretare il quesito del giudice, allorché ha ritenuto che i consumi portati nella fattura oggetto di ingiunzione fiscale fossero da ricalcolare solo perché maggiori alla media, laddove la richiesta del giudice avrebbe dovuto essere intesa nel pag. 2/8 senso che il ricalcolo è necessario ogniqualvolta si accertano errori nella rilevazione e/o nella fatturazione tali da risolversi in un danno economico per l'utente; che il ctu ha errato nel ricalcolo del pro die, in quanto si è basato su considerazioni personali e su
Con allegazioni del relative al numero dei componenti il suo nucleo familiare e al periodo di tempo in cui l'immobile oggetto della fornitura è stato abitato da quattro persone, e ha utilizzato indistintamente consumi anteriori e posteriori a quelli del periodo in contestazione, ignorando quanto stabilito dall'art. B.35.2 del Regolamento del S.I.I.; che il ctu ha ricalcolato il pro die del in 0,22 mc a persona, sebbene in base allo storico delle letture e ai consumi medi giornalieri, la media ricavabile dai consumi degli anni precedenti fosse pari a 0,42 e a 0,35 se si considerano anche gli anni successivi fino al
Con 27.10.2017, e contrasta con l'asserzione del secondo cui in quell'immobile hanno sempre vissuto quattro persone.
Con comparsa depositata il 20.02.2023 si è costituito in giudizio il CP_1 quale ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile l'appello proposto da per violazione dell'art. 342 c.p.c. e in via subordinata il rigetto del gravame, con Pt_1
vittoria delle spese di lite.
Svolta la ctu, all'udienza del 03.12.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) L'appello avanzato dall' non può essere accolto. Parte_1
Preliminarmente, dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., n. 22680/2022; Cass., n. 26624/2023). In particolare, l'appellante, il quale intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo pag. 3/8 grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (Cass., n.
14698/2022).
Nel caso di specie, l ha contestato la sentenza di primo grado per Parte_1 non aver ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla società, nonostante il contatore avesse registrato consumi erronei a favore dell'utente, per non aver svolto Con alcuna valutazione circa l'ottemperanza all'onere della prova che incombeva sul , per aver disposto la consulenza tecnica d'ufficio per stabilire l'entità dei consumi imputabili
Con al sebbene fosse risultato documentalmente provato il malfunzionamento del contatore a vantaggio dell'utente e per aver recepito le conclusioni del CTU, nonostante l'erroneità delle stesse.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'atto di impugnazione contenga la chiara indicazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di impugnazione, pertanto, non può essere accolta.
2) Con riferimento al merito, va rilevato che la sentenza di primo grado ha per oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione del 12.12.2018 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.753,48, a titolo di residuo della fattura n. 201402160009 di € 4.383,76 del 14.07.2014, riguardante il corrispettivo per la fornitura idrica effettuata nel periodo dal 15.02.2011 al 30.05.2014 nell'utenza sita in Via Leonardo Da Vinci n. 9, Siniscola.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attore ha eccepito il malfunzionamento del contatore e l'eccessività dei consumi.
Il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrato il malfunzionamento del contatore e la mancanza di prova da parte della società appellante dei reali consumi addebitabili all'utente, considerato il consumo “insolitamente alto” per un nucleo familiare composto da 4 elementi come accertato dal ctu.
Secondo l' il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto Parte_1
che le prove eseguite sul contatore evidenziavano una percentuale di errore a favore dell'utente, nonché della circostanza che nel periodo antecedente e successivo alla fattura contestata i consumi sono risultati in linea con quelli medi giornalieri rilevati per l'utenza di , pari a 0,35 mc/g; né ha valutato la mancanza di prova da parte dell'utente CP_1
della circostanza che il consumo anomalo era dipeso da fattori a sé non imputabili.
Sotto il profilo giuridico va ribadito che in tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice pag. 4/8 di veridicità, sicché, in caso di contestazione, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847, Cassazione civile sez. III,
02/12/2002, n.17041), ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore, nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore
(ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n.
10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193; Cass., n. 19154/2018; Cass., n.
23699/2016). In particolare, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici). Il criterio di riparto del carico probatorio tra gestore ed utente non muta in funzione del tipo di azione esercitata, anche in termini di accertamento negativo del credito, giacché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si proclama titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 19154 del 2018, con riferimento al servizio idrico integrato).
Nel caso di specie, secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, in seguito alla contestazione dell'utente, in data 5.6.2015 i tecnici dell' hanno Parte_1
proceduto alla messa in prova del contatore facendo defluire un volume di 100 litri d'acqua mediante tre prove: all'esito della prima prova è stata riscontrata una percentuale di errore di – 35%; all'esito della seconda prova è stata riscontrata una percentuale di errore di – 58%; all'esito della terza prova è stata riscontrata una percentuale di errore di
+ 2%. Considerato che l'errore è risultato superiore ai limiti di tolleranza del 5%, i tecnici hanno ritenuto il contatore non funzionante e hanno proceduto alla sua sostituzione. Va rilevato inoltre che il ctu non ha potuto verificare il corretto funzionamento del contatore, in quanto rottamato dalla società appellante.
Sulla base di tali elementi deve ritenersi dimostrato il malfunzionamento del contatore. Di conseguenza, non possono ritenersi attendibili i consumi registrati dal contatore posti a fondamento del corrispettivo richiesto nella fattura n. 201402160009.
Stante il malfunzionamento dello strumento di misura non assume rilevanza la pag. 5/8 circostanza che l'utente non abbia allegato, né dimostrato che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, in quanto il malfunzionamento non consente comunque di accertare l'effettiva entità dei consumi addebitati dalla società idrica;
né può assumere rilevanza la circostanza allegata da nel presente giudizio secondo cui Pt_1
l'eccessività dei consumi è da ricondurre al fatto che nel periodo considerato dalla fattura contestata, nell'immobile oggetto della fornitura abbiano vissuto quattro persone.
Non può neppure ritenersi dimostrato, come affermato dalla società appellante, che il malfunzionamento del contatore sia consistito esclusivamente nel registrare consumi inferiori rispetto a quelli effettivi: a tal fine non possono ritenersi sufficienti le due prove eseguite dai tecnici dell' sia per il fatto che la terza prova ha registrato consumi Pt_1
superiori, sia per il fatto che, stante la rottamazione dello strumento, non è stato possibile accertare, mediante ctu, se il contatore registrasse sempre consumi inferiori.
Ciò premesso va evidenziato che, secondo quanto dispone l'art. B. 35.1 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, “Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute (Allegato D). In caso contrario, il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”.
Come emerge chiaramente dal tenore letterale, la disposizione si riferisce a tutte le ipotesi di contatore non funzionante, ovvero all'ipotesi in cui le indicazioni del contatore superino “i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno” e non soltanto nelle ipotesi in cui sia registrato dal misuratore un consumo superiore a quello effettivo. In entrambi i casi i dati misurati, infatti, non sono attendibili;
va evidenziato inoltre che la ricostruzione dei consumi secondo i criteri indicati nell'art. B.35.1 non esclude che, nell'ipotesi in cui il contatore abbia registrato consumi inferiori a quelli effettivi, dai consumi storici risultino dati di entità superiore rispetto a quelli contabilizzati nella fattura. Di conseguenza, non può assumere rilevanza la contestazione di secondo cui non si sarebbe dovuto Pt_1
pag. 6/8 procedere alla ricostruzione dei consumi per il fatto che il contatore, pur essendo malfunzionante, ha registrato in occasione di due prove consumi inferiori a quelli effettivi.
Per quanto concerne la ricostruzione dei consumi, va rilevato che nel corso del giudizio di primo grado il ctu ha ritenuto che i consumi dovessero essere ricalcolati considerando 0,22 mc pro die per ogni componente del nucleo familiare costituito da 4 persone. Tale dato è stato individuato considerando il consumo registrato nel periodo
26.5.2016-29.11.2018. La ricostruzione è stata contestata dalla società appellante in quanto non effettuata secondo i criteri indicati dall'art. B.35.2.
Nel corso del presente giudizio il ctu ha ricostruito i consumi sulla base dei criteri indicati dalla disposizione richiamata. Come emerge dalla relazione, il ctu ha individuato il consumo medio giornaliero-pro die nella misura di di 0,26 mc/g e ha ricalcolato la fattura oggetto di contestazione nell'importo di € 468,05 Iva compresa. Tale dato non è stato contestato dal consulente della parte appellante e risulta inferiore all'importo accertato nel giudizio di primo grado. In particolare il consulente ha individuato il credito vantato dall'utente nella misura di € 2.570,82 Iva compresa, in misura superiore rispetto a quello accertato dal Giudice di Pace, pari a € 626,67.
Di conseguenza, non può essere accolta la domanda della parte appellante volta a dichiarare dovuto da l'importo di € 1.753,48 di cui alla fattura a saldo n. CP_1
2014020160009 del 14.07.2014, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I., né a dichiarare il diritto di Pt_1 alla ripetizione della somma di € 626,67 corrisposta a in esecuzione della CP_1
sentenza impugnata.
Alla luce di tali considerazioni l'appello avanzato dall' non può Parte_1
essere accolto.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e riducendo i valori medi nella misura del 50%, stante la natura non complessa della controversia, segue il criterio della soccombenza, così come quelle di ctu.
State il rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge l'appello promosso dall' Parte_1
- condanna l' al pagamento a favore della parte convenuta delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 1.278,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' Parte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Così deciso in Nuoro, il 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Tiziana Longu
pag. 8/8