Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine l'01/04/2025
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 16725/2024 R.G., cui sono riuniti i numeri 16726/24, 16727/24;
16728/24 R.G.
TRA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.f. , rappresentati e difesi dall'avv. FERRARA PIERO presso il
[...] C.F._4 cui studio in Portici (NA) elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
RICORRENTI E
, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. , rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa dagli avv.ti LEMBO FRANCESCO e GIANPIERO MESCO, elettivamente domiciliata in presso la sede dell'ente CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 17.07.2024 e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe esponevano quanto segue: Cont
- di lavorare alle dipendenze dell' convenuta: la , la e la con Pt_1 Pt_3 Parte_4 qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiera;
il con qualifica di collaboratore Pt_2 professionale sanitario tecnico radiologo;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ed aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio in atti, per i seguenti periodi: CP_3 dall'1.4.2018 all'1.11.2022, e il dall'1.5.2018 all'1.11.2022, la dall'8.12.2017 al Pt_2 Pt_3
6.1.2020 e la dall'8.12.2020 al 26.12.2022; Parte_4
- di non aver visto riconosciuto il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del
CCNL 20 settembre 2001 per il lavoro straordinario, per i detti giorni festivi, in cui hanno comunque superato anche l'ordinario orario di lavoro settimanale.
Tanto premesso, concludevano chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e, conseguentemente, condannare la resistente Amministrazione al pagamento, per i periodi su indicati, dei seguenti importi: € 4.225,50 in favore della sig.ra ; € 5.465,84 in favore del sig. ; € 2.028,37 in favore della sig.ra Pt_1 Pt_2
ed € 1.899,51 in favore della sig.ra oltre interessi legali, con vittoria di spese Pt_3 Parte_4 da distrarsi. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Amministrazione resistente, che eccepiva la intervenuta decadenza del diritto azionato da tutti i ricorrenti in epigrafe, in quanto la richiesta di compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo non era stata formulata entro il termine di 30 giorni dall'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, così come previsto all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018. Solo per la e la la resistente eccepiva, altresì, la parziale prescrizione ex art. Pt_1 Parte_4
2948 n.
4 - operante anche durante la permanenza del rapporto di lavoro - del diritto al pagamento della maggiorazione pretesa di cui agli artt. 9 e 34 del CCNL 20.09.2001 e, più precisamente, degli importi rivendicati anteriormente al quinquennio del 29/10/2024 (data di notifica dei ricorsi), deducendo, inoltre, l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva chiedendo, nel merito, di rigettare il ricorso siccome infondato, in fatto ed in diritto e, altresì, non provato;
inoltre, di decurtare l'importo delle somme prescritte o già erogate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La domanda è fondata e deve essere accolta come meglio di seguito specificato.
Nel merito, può richiamarsi quanto di recente statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe, secondo cui: “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del
2021, Cass. 20743/2023). In punto di diritto, può ripercorrersi l'excursus relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, sancisce il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali, prevista dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva".
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, che ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che, in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già
a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva inoltre l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre
2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n.
16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'omnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere omnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN ribadito in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione seguita dalla parte resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
L'azienda assume che dall'esame dei turni mensili osservati dagli istanti emergerebbe che laddove hanno lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire. Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva.
Dai prospetti in atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti ed inoltre non vi è dimostrazione che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata nè che sono stati riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come Cont interpretata e pertanto non appaiono dirimenti. Assorbente è poi che la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata (che pacificamente l' non applica). Pt_5 Cont L resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, laddove la norma lo riconduce allo svolgimento dell'attività prestata in giornata festiva infrasettimanale, prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile). Parte ricorrente, nelle note da ultimo depositate, ha comunque evidenziato e documentato con i cartellini depositati in atti, che l'orario di lavoro svolto dagli istanti ha sempre superato quello esigibile dal datore (si rinvia sul punto alle relative specificazioni indicate per singolo ricorrente). Richiamando ex art. 118 d.a. c.p.c. quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
4365/2023 del 04/12/2023 in analoga controversia, inaccoglibile deve reputarsi l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. Pt_5
< decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva… Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la facultas solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata>>.
Per quanto innanzi il ricorso va accolto. In ordine al quantum debeatur, per alcuni giorni analiticamente indicati in memoria per singolo ricorrente la ha mosso contestazioni analitiche, comprovando il proprio Controparte_1 assunto con la documentazione versata in atti;
ciò con riferimento ai giorni 15.8.20 e 15.8.22 per la Caniello, i cui importi (€. 174,81 + 235,08) vanno detratti dal computo del totale alla stessa spettante. Non possono invece operarsi decurtazioni in relazione ai giorni indicati in memoria per Cortese - ovvero alle seguenti giornate lavorate: 01.05.2018, 22.04.2019, 01.01.20, 13.04.2020, 01.05.2020,
02.06.2020, 19.09.2020, 08.12.2020, 25.12.2020, 08.12.2021, 01.01.2022, 06.01.2022, 25.04.2022,
15.08.2022 e 01.11.2022 – in quanto dall'esame degli statini paga del detto ricorrente, immediatamente successivi ai giorni indicati, si evince che manca ogni e qualsivoglia riferimento/imputazione dello straordinario che sarebbe già stato pagato alle indicate specifiche giornate. In relazione alla ricorrente , analogamente infondata è l'eccezione di non spettanza Pt_3 della retribuzione richiesta per ore asseritamente non dovute in relazione al giorno 6 gennaio 2019, Cont dal momento che la stessa, contrariamente all'assunto dell' ha prestato servizio, come si evince dal cartellino di gennaio 2019 in atti. Quanto alla l' eccepisce che alla Parte_4 Pt_5 stessa spetterebbe un importo complessivo ridotto per il giorno 8.12.2020, destinata a recupero orario;
tuttavia, nessuna delle due parti ha prodotto lo statino del mese successivo, di talchè non è possibile verificare la fondatezza dell'eccezione. Inoltre, come rilevato da analoga pronuncia della dr.ssa M.R. Lombardi sent. n. 4085/2022, “nei singoli mesi in cui i ricorrenti, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, hanno goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività, ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto, il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio. D'altronde la Cont stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli solutori dell'art. 9 cit.” Dalla documentazione in atti risulta che tutti i ricorrenti hanno svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, e su tali dati è stato sviluppato il conteggio. Nulla è stato poi specificamente contestato sulla modalità contabile del calcolo eseguito facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (competenze fisse per il divisore 156 ai sensi dell'art. 31 comma 7). Infine, va rilevato che la convenuta ha emanato una Delibera in data 14.2.2023, che Pt_5 dispone l'applicazione dell'art. 106 comma 5, CCNL (che riprende l'art. 29 comma 6 CCNL 2016/2018), di talchè a parte ricorrente, come a tutti altri dipendenti turnisti, da Febbraio 2023, viene corrisposta ogni mese la maggiorazione per lavoro straordinario festivo.
Parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla posizione di;
invero, la nota asseritamente interruttiva del 22.12.2022 appare ininfluente ai fini del Parte_1 giudizio, in quanto relativa a tale e altri otto dipendenti, diversi dalla ricorrente. Persona_1
Dovendosi reputare avvenuta una interruzione della prescrizione solo con la notifica del ricorso in data 29.10.2024, tutto ciò che viene da parte ricorrente rivendicato anteriormente al quinquennio da tale data è da reputarsi prescritto, per un importo totale da decurtare pari ad €. 1.696,83, comprensivo delle giornate del 15 agosto 2020 e 15.8.2022, come sopra meglio specificato.
Quanto alla la notifica di atto interruttivo della prescrizione in data 19/01/2023 Parte_4 giustifica il rigetto della relativa eccezione essendo le differenze per cui è causa relative a festività computate a partire dall'8.12.2020. Conclusivamente, la resistente va condannata al pagamento degli importi indicati in Pt_5 dispositivo in favore dei singoli ricorrenti, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti (cfr. ricorsi in atti alle pagg. 1 e 2) spettanti per differenza al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, e, in relazione alla posizione della , in considerazione del più ridotto accoglimento della domanda, avuto Pt_1 riguardo al valore effettivo del giudizio, ovvero all'entità economica dell'interesse sostanziale che ha ricevuto tutela attraverso la decisione (“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, art. 5 D.M. Giustizia n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento di €. 2.528,67 in favore di , €. 5.465,84 in favore di Parte_1
, €. 2.028,37 in favore di , ed € 1.899,51 in favore di Parte_2 Parte_3
, oltre interessi legali come in motivazione al saldo;
Parte_4 2) condanna parte resistente al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in €. 5.148,00, oltre €. 265,50 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
Napoli, 01/04/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon