TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 10254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10254 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr. Raffaele Sdino - Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati - giudice
Dr. Alessio Marfé - giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5050/2025 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata l'[...] a [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CAPASSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia attrice
E
nato il [...] a [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/03/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in CASORIA il 6/06/2013 (atto n 8, P. I, anno 2013) con e che dall'unione tra Controparte_1
i predetti non nascevano figli, ha chiesto cumulativamente la separazione e il divorzio dal coniuge.
Solo parte ricorrente compariva in data 28/10/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c. e insisteva nelle domande di separazione e divorzio.
A quel punto, il Giudice, rilevata la ritualità della notifica e la mancata costituzione e comparizione del convenuto, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
L'unica parte costituita ha proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà, comunque, procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
E, invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione del resistente significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle condizioni della separazione nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
La ricorrente, infatti, chiedeva: “nulla disporre rispetto alla casa familiare in quanto cessata ogni forma di convivenza;
nulla rispetto alla fissazione di un mantenimento per la coniuge ricorrente che dichiara di essere autonoma e autosufficiente”.
Va, quindi, disposta la separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Nulla si dispone, in questa sede, in ordine alle spese non definendosi il giudizio, che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n 8, P. I, anno 2013);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr. Raffaele Sdino - Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati - giudice
Dr. Alessio Marfé - giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5050/2025 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata l'[...] a [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CAPASSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia attrice
E
nato il [...] a [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/03/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in CASORIA il 6/06/2013 (atto n 8, P. I, anno 2013) con e che dall'unione tra Controparte_1
i predetti non nascevano figli, ha chiesto cumulativamente la separazione e il divorzio dal coniuge.
Solo parte ricorrente compariva in data 28/10/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c. e insisteva nelle domande di separazione e divorzio.
A quel punto, il Giudice, rilevata la ritualità della notifica e la mancata costituzione e comparizione del convenuto, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
L'unica parte costituita ha proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà, comunque, procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
E, invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione del resistente significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle condizioni della separazione nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
La ricorrente, infatti, chiedeva: “nulla disporre rispetto alla casa familiare in quanto cessata ogni forma di convivenza;
nulla rispetto alla fissazione di un mantenimento per la coniuge ricorrente che dichiara di essere autonoma e autosufficiente”.
Va, quindi, disposta la separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Nulla si dispone, in questa sede, in ordine alle spese non definendosi il giudizio, che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n 8, P. I, anno 2013);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino