Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 24/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASADONTE SAVERIO IM TO (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GRILLI GIULIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 04/01/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 19/01/2023; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 31/03/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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“─ SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
I ricorrenti nell'interesse del figlio minore e della sua necessità/bisogno di sentire nella propria vita entrambi i genitori ritengono opportuno optare per un regime di affido condiviso con collocazione presso la madre in San Cesario sul Panaro (MO) via della Liberazione 1904/D.
La responsabilità genitoriale del minore sarà pertanto esercitata congiuntamente dai due Per_1
genitori che intendono garantire al bambino la bi-genitorialità. I ricorrenti saranno tenuti a consultarsi e ad assumere concordemente tutte le decisioni, in particolare quelle riguardanti la cura, crescita, educazione ed istruzione del figlio, stabilendo altresì, in modo univoco le modalità di attuazione delle decisioni fino alla sua autonomia economica.
Il sig. IG e la sig.ra nell'interesse del figlio, ancora molto piccolo, per favorire al Parte_1
massimo una crescita serena ed equilibrata e non arrecare confusione alcuna per quanto concerne le figure genitoriali – certamente riferimento principale - stabiliscono di non presentargli fino alla sua età di 4 anni eventuali nuovi compagni/e.
─ CONTATTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE
avrà collocazione presso la sig.ra , in San Cesario sul Panaro (Mo) via della Per_1 Parte_1
Liberazione 1904/D (immobile di proprietà del Sig. IG). Entrambi i genitori si impegnano a non trasferirsi entro i 20 minuti di macchina dalla abitazione attuale fino al settimo anno di età del bambino (conclusione seconda elementare).
A quel punto e, solo in quel momento, i genitori potranno/dovranno rivedere il presente accordo e valutarne il perdurare o eventuali cambiamenti.
Nel caso in cui uno od entrambi i genitori riterrà ricorrere prima di allora per motivi, anche attinenti al lavoro, a detta revisione, anche e non soltanto ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. è chiaro ad entrambi e concordano che in questo caso comunque il bambino resterà (fino ai 7 anni) nella casa odierna e saranno loro a spostarsi.
Nella predetta casa resteranno tutti gli arredi attualmente esistenti. Il sig. IG provvederà a ritirare i propri effetti personali.
Sarà il Sig. IG che entro 6 mesi dalla firma del presente accordo varierà il proprio domicilio.
Fino ad allora i due stabiliscono di continuare ad abitare presso la medesima abitazione (riuscendo a ricavare spazi autonomi) impegnandosi reciprocamente al rispetto e al bene del figlio.
In particolare il sig. IG provvederà fin da ora ad accompagnare il figlio tutte le mattine all'asilo nido, poi alla scuola materna quindi alle elementari. Sarà la madre ad occuparsi del rientro quando è con lei.
pagina 2 di 5 Per prevenire eventuali impegni di lavoro i due concordemente si sono attivati per cercare una baby sitter che possa intervenire in casi di loro impossibilità.
starà con il padre a fine settimana alterni da venerdì sera a domenica sera. Le parti Per_1
concordano che in casi di oggettiva opportunità per , lo stesso potrà restare a dormire con il Per_1
papà anche la domenica sera.
Starà inoltre con il papà una sera a settimana (mercoledì o giovedì). Dormendo con lui.
I genitori, nel momento in cui il bambino avrà terminato l'asilo nido e passerà a frequentare la scuola materna, si impegnano a valutare concordemente se i giorni infrasettimanali potranno diventare due.
Per l'interesse del bambino, in caso di impegni lavorativi i genitori dovranno mantenere massima elasticità.
Il bambino starà con ciascun genitore per 3 settimane di ferie durante il periodo estivo (anche non consecutive) da comunicarsi e concordare entro il mese di maggio reciprocamente.
Passerà quindi Natale (con possibilità di suddividere anche Vigilia e giorno di Natale in base alle usanze famigliari) e Capodanno alternati (un anno con la madre e un anno con il padre) ed anche
Pasqua sarà alternata. Eventuali cambiamenti rispetto al calendario saranno concordati dai due genitori appena possibile.
─ SOLUZIONE ABITATIVA
, collocato, in virtù del presente accordo, nella casa di famiglia (di proprietà del padre) con la Per_1
mamma, vi potrà restare fino al raggiungimento della sua autonomia ed indipendenza economica, salvo che, divenuto maggiorenne, per qualsivoglia motivo, non ritenga di voler definire altrove il proprio domicilio e/o la propria residenza;
in tutto ciò, rimane fermo quanto previsto nel paragrafo
“CONTATTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE “ e fatto salvo che, prima del completamento della seconda elementare o del raggiungimento della autonomia ed indipendenza economica di , uno od entrambi i genitori non ritenga ricorrere motivi, anche Per_1
attinenti al lavoro, che impongano di rivedere il presente accordo, anche e non soltanto ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c.. Il tutto sempre avendo presente unicamente l'interesse del bambino e la preminente importanza per lui di mantenere entrambe le figure genitoriali come principale riferimento e quanto detto al precedente paragrafo testè citato;
sarà pertanto il padre a variare il proprio domcilio;
─ MODALITÀ DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
I genitori continueranno a provvedere al mantenimento ordinario in modo totalmente condiviso finché
resterà a vivere presso l'attuale abitazione familiare. Per_1
L'accordo potrà essere rivisto in caso di variazione delle modalità di abitazione.
pagina 3 di 5 Per le spese straordinarie, che saranno suddivise al 50% tra i ricorrenti, si fa riferimento agli elenchi del Tribunale di NA (che verranno riportati pedissequamente).
Alla sig.ra resteranno gli assegni familiari. Parte_1
─ VARIE ED EVENTUALI
I ricorrenti non avevano conti correnti comuni e non vi sono pertanto somme da dividere.
I ricorrenti dichiarano inoltre di essere economicamente autonomi e che ognuno provvederà al proprio personale mantenimento, dichiarano con il presente ricorso di aver risolto ogni altra questione economica, patrimoniale e finanziaria non prevista in tale atto, di aver già regolato i rapporti di debito e credito e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa sin da ora reciprocamente rinunciata.
I ricorrenti si prestano fin da ora reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto per il figlio minore. I ricorrenti concordano, altresì, che l'espatrio del minore dovrà, in qualsiasi caso, essere preventivamente autorizzato da entrambi i genitori.
Il sig. IG si prenderà cura del cane provvedendo alle relative spese, mentre alla sig.ra Parte_1
resta il gatto delle cui spese parimenti si farà carico. I due si impegnano a collaborare in caso di assenze reciproche e di non ostacolare la possibilità dell'altro di vedere l'animale che non ha in custodia.
Le spese legali relative alla presente procedura devono intendersi interamente compensate tra le parti.
I ricorrenti riconoscono la immediata e vincolante efficacia contrattuale del presente ricorso e si obbligano, sin dalla sua sottoscrizione, a dare esecuzione ai su-estesi patti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che pagina 4 di 5 nata a [...] il [...] e TO IM nato a [...]
PAVIA (PV) il 29/10/1990
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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