Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12796 del 2025, proposto da
EE RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al
silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Questura di Roma, con riferimento alla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico, presentata in data 16.05.2024, avente codice Assicurata n. 05599098687-5, nonché, di ogni atto precedente, presupposto, preparatorio, o, comunque, connesso, con espressa riserva di impugnazione di altri, e, diversi provvedimenti, con i motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. EL IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con nota depositata in giudizio in data 2 dicembre 2025, l’amministrazione resistente ha rappresentato di aver concluso il procedimento e che il titolo autorizzativo avrebbe potuto essere ritirato presso il Commissariato competente decorsi 40 gg. dalla comunicazione;
- che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza, può essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ex art. 117 cpa per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il procedimento risulta comunque concluso, peraltro in maniera favorevole per l’istante;
- che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, anche in ragione della evoluzione della vicenda come sopra descritta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IO, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia SI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL IO |
IL SEGRETARIO